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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, rilevato che l'udienza del 18 dicembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte appellante ha depositato note di trattazione nelle quali ha insistito nelle sue difese e conclusioni;
ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 245/2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.12.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bartoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Catania, Viale Alcide De Gasperi n. 93, giusta procura in atti;
-appellante- contro
, in persona Prefetto pro Controparte_1 tempore;
-appellata contumace-
Oggetto: Appello avverso sentenza n. 292/2023 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone.
***
Con atto di appello depositato telematicamente in data 18.03.2024, Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 292/23 del 18.09.2023 emessa
[...] del Giudice di Pace di Caltagirone e pubblicata in pari data, mai notificata, resa nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione iscritto al n. 976/2023 R.G. dalla stessa promosso, con la quale il Giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso introduttivo,
pagina 1 di 5 ritenendo le argomentazioni poste alla base della detta opposizione infondate, alla luce della documentazione allegata dalla . CP_1
L'odierna appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di pace ha reputato: “l'assegno di cui all'ordinanza oggi opposta non poteva essere emesso dalla ricorrente in quanto la stessa aveva già ricevuto comunicazione di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni bancari, peraltro notificata a mani proprie.
La circostanza che l'assegno fosse coperto sia alla data dell'emissione che alla data del pagamento, non rileva in alcun modo nel caso di specie in quanto non si tratta di assegno emesso senza provvista, ma senza autorizzazione”; ed ancora, “alla luce della documentazione prodotta dalla resistente”, in base alla quale affermava “la CP_1 legittimità del provvedimento opposto in quanto le avevano provveduto ai CP_2 sensi dell'art. 9 bis della L. 386/90 a notificare all'opponente il preavviso di revoca di sistema (racc. consegnata il 04.11.2021) facendo riferimento ad altro assegno che risultava privo di provvista alla presentazione.
Poiché la ricorrente non provvedeva al pagamento in sanatoria dell'assegno si provvedeva alla revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni bancari”.
Secondo la difesa dell'appellante, l'amministrazione resistente non avrebbe fornito alcuna prova circa la comunicazione del preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, in quanto in primo grado era stato prodotto solo il retro dell'avviso di ricevimento
– recante solo la firma – e non anche il fronte, ove invece sono riportati il numero di raccomandata e il destinatario, documento inidoneo a provare l'avvenuta ricezione del sopra indicato avviso da parte di Parte_1
L'appellante, in ogni caso, ha ritenuto mancante il presupposto della revoca e del preavviso di revoca, in quanto l'assegno n. 7241508826 del 29.09.2021, che secondo la CP_1 sarebbe risultato privo di provvista al momento della presentazione e che non sarebbe stato pagato in sanatoria, in realtà sarebbe stato regolarmente pagato in data 11.10.2021 – quindi entro il termine di presentazione al pagamento del 14.10.2021 ed entro il termine di pagamento tardivo del 17.12.2021 – così come risulterebbe dall'estratto del conto corrente n. 1050604485 allegato.
In conclusione, non parte appellante solo non avrebbe ricevuto alcuna notifica del preavviso di revoca;
ma non ci sarebbe stato neanche il presupposto per il pagamento in sanatoria, in quanto l'assegno n. 7241508826 del 29.09.2021 risultava regolarmente pagato.
pagina 2 di 5 Pertanto, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n. 292 del 18.09.2023 del Giudice di Pace di Caltagirone, revocare e/o annullare l'ordinanza della CP_1
n. 6018 – 20230116 del 17.01.2023. Con vittoria di spese ed onorari oltre iva, cpa
[...]
e 15%”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Prefettura appellata non si è costituita in giudizio, e pertanto, all'udienza del 17.10.2024, ne veniva dichiarava la contumacia. La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 18.12.2025, con concessione del termine di dieci giorni prima per il deposito di note autorizzate.
***
L'appello è fondato e pertanto va accolto per i motivi di seguono esposti.
È opportuno premettere che la legge 386/1990 prevede due tipi di illecito amministrativo:
l'emissione di assegni senza provvista sanzionato dall'art. 2 e l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario sanzionato dall'art. 1.
Nella prima fattispecie, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 386/90, la sanzione amministrativa non trova applicazione nel caso in cui il traente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettui il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la contestazione equivalente. Qualora entro il termine suddetto, il traente non fornisca la prova del pagamento, verrà avviato il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa e il trattario, ai sensi dell'art. 9 bis della stessa legge, sarà tenuto ad inviare al traente il preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e il suo nominativo sarà inserito nell'archivio CAI.
Nella seconda fattispecie, invece, la sanzione amministrativa trova applicazione nel caso in cui venga emesso un assegno bancario o postale senza autorizzazione perché revocata in conseguenza della violazione prevista dall'art. 2 della legge n. 386/90.
Nel caso in questione, l'illecito amministrativo contestato in seno all'ordinanza ingiunzione opposta consiste nell'emissione di assegno postale – nello specifico l'assegno n.
7245035911 emesso il 22.12.2021 per euro 668,58 - in mancanza di autorizzazione del trattario ai sensi dell'art. 1 legge n. 386/1990, a norma della quale “chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni”. pagina 3 di 5 Per la sussistenza di tale fattispecie sanzionatoria, il preavviso di revoca, sebbene conseguente all'emissione di assegni privi di provvista, assume la funzione di atto presupposto necessario ai fini del perfezionamento dell'illecito di emissione di assegni senza autorizzazione. Tale comunicazione, infatti, non è diretta a informare il traente che il mancato pagamento determinerà l'integrazione dell'illecito di emissione di assegni senza provvista, bensì ad avvertirlo che al suo comportamento omissivo conseguiranno la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e l'iscrizione nella CAI.
Giova ricordare che, ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 legge n. 386/90, come sostituito dall'art. 28 d.lgs. n. 507/99, incombe alla Prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 10676/2023; Cass. Civ. Sez. II, n. 30582/11; Cass.
Civ. Sez. V, n. 23015/2009).
Tale orientamento si ricollega perfettamente al generale principio più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. Civ. Sez.
II, ord. n. 30148/2024).
L'appellante, nel contestare l'ordinanza ingiunzione, ha eccepito l'assenza di prova che dimostrasse la sua consapevolezza riguardo alla revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
Il Giudice di prime cure ha disatteso tale eccezione e ha ritenuto che dalla documentazione fornita dall'amministrazione fosse provata la conoscenza della revoca da parte del traente.
Da quanto emerge dall'esame della predetta documentazione, tale argomentazione non appare condivisibile.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, non risulta documentata l'effettiva ricezione della comunicazione di revoca al traente, né sono stati forniti ulteriori elementi atti a far desumere la conoscenza del divieto in capo al traente, al tempo dell'emissione dell'assegno risultato senza provvista.
L'aver prodotto solo il retro di un avviso di ricevimento, recante solo la firma e la data di ricezione non è sufficiente a dimostrare che la comunicazione di revoca dell'autorizzazione dell'11.10.2021 recante numero di raccomandata 61636369100-3 sia stata effettivamente recapitata al traente in data 04.11.2021. Il retro dell'avviso di ricevimento in questione, infatti, non è in alcun modo riconducibile alla predetta comunicazione in quanto mancante sia dell'indicazione del destinatario sia del numero di raccomandata allo stesso associato.
La portata assorbente del primo motivo di appello esime questo giudice dall'esame degli ulteriori motivi di appello.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati e delle considerazioni svolte, si reputa che l'amministrazione non abbia assolto compiutamente al proprio onere probatorio, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come mod. dal D.M.
147/2022, in considerazione della natura della causa, dell'attività espletata e secondo il valore della controversia. Nulla sulle spese del primo grado di giudizio, non essendo stata la relativa statuizione oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 6018 20230116 del
17.01.2023;
- condanna la parte opposta a rifondere in favore di controparte le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive sostenute.
Così deciso in Caltagirone il 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, rilevato che l'udienza del 18 dicembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte appellante ha depositato note di trattazione nelle quali ha insistito nelle sue difese e conclusioni;
ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 245/2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.12.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bartoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Catania, Viale Alcide De Gasperi n. 93, giusta procura in atti;
-appellante- contro
, in persona Prefetto pro Controparte_1 tempore;
-appellata contumace-
Oggetto: Appello avverso sentenza n. 292/2023 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone.
***
Con atto di appello depositato telematicamente in data 18.03.2024, Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 292/23 del 18.09.2023 emessa
[...] del Giudice di Pace di Caltagirone e pubblicata in pari data, mai notificata, resa nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione iscritto al n. 976/2023 R.G. dalla stessa promosso, con la quale il Giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso introduttivo,
pagina 1 di 5 ritenendo le argomentazioni poste alla base della detta opposizione infondate, alla luce della documentazione allegata dalla . CP_1
L'odierna appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di pace ha reputato: “l'assegno di cui all'ordinanza oggi opposta non poteva essere emesso dalla ricorrente in quanto la stessa aveva già ricevuto comunicazione di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni bancari, peraltro notificata a mani proprie.
La circostanza che l'assegno fosse coperto sia alla data dell'emissione che alla data del pagamento, non rileva in alcun modo nel caso di specie in quanto non si tratta di assegno emesso senza provvista, ma senza autorizzazione”; ed ancora, “alla luce della documentazione prodotta dalla resistente”, in base alla quale affermava “la CP_1 legittimità del provvedimento opposto in quanto le avevano provveduto ai CP_2 sensi dell'art. 9 bis della L. 386/90 a notificare all'opponente il preavviso di revoca di sistema (racc. consegnata il 04.11.2021) facendo riferimento ad altro assegno che risultava privo di provvista alla presentazione.
Poiché la ricorrente non provvedeva al pagamento in sanatoria dell'assegno si provvedeva alla revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni bancari”.
Secondo la difesa dell'appellante, l'amministrazione resistente non avrebbe fornito alcuna prova circa la comunicazione del preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, in quanto in primo grado era stato prodotto solo il retro dell'avviso di ricevimento
– recante solo la firma – e non anche il fronte, ove invece sono riportati il numero di raccomandata e il destinatario, documento inidoneo a provare l'avvenuta ricezione del sopra indicato avviso da parte di Parte_1
L'appellante, in ogni caso, ha ritenuto mancante il presupposto della revoca e del preavviso di revoca, in quanto l'assegno n. 7241508826 del 29.09.2021, che secondo la CP_1 sarebbe risultato privo di provvista al momento della presentazione e che non sarebbe stato pagato in sanatoria, in realtà sarebbe stato regolarmente pagato in data 11.10.2021 – quindi entro il termine di presentazione al pagamento del 14.10.2021 ed entro il termine di pagamento tardivo del 17.12.2021 – così come risulterebbe dall'estratto del conto corrente n. 1050604485 allegato.
In conclusione, non parte appellante solo non avrebbe ricevuto alcuna notifica del preavviso di revoca;
ma non ci sarebbe stato neanche il presupposto per il pagamento in sanatoria, in quanto l'assegno n. 7241508826 del 29.09.2021 risultava regolarmente pagato.
pagina 2 di 5 Pertanto, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n. 292 del 18.09.2023 del Giudice di Pace di Caltagirone, revocare e/o annullare l'ordinanza della CP_1
n. 6018 – 20230116 del 17.01.2023. Con vittoria di spese ed onorari oltre iva, cpa
[...]
e 15%”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Prefettura appellata non si è costituita in giudizio, e pertanto, all'udienza del 17.10.2024, ne veniva dichiarava la contumacia. La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 18.12.2025, con concessione del termine di dieci giorni prima per il deposito di note autorizzate.
***
L'appello è fondato e pertanto va accolto per i motivi di seguono esposti.
È opportuno premettere che la legge 386/1990 prevede due tipi di illecito amministrativo:
l'emissione di assegni senza provvista sanzionato dall'art. 2 e l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario sanzionato dall'art. 1.
Nella prima fattispecie, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 386/90, la sanzione amministrativa non trova applicazione nel caso in cui il traente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettui il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la contestazione equivalente. Qualora entro il termine suddetto, il traente non fornisca la prova del pagamento, verrà avviato il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa e il trattario, ai sensi dell'art. 9 bis della stessa legge, sarà tenuto ad inviare al traente il preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e il suo nominativo sarà inserito nell'archivio CAI.
Nella seconda fattispecie, invece, la sanzione amministrativa trova applicazione nel caso in cui venga emesso un assegno bancario o postale senza autorizzazione perché revocata in conseguenza della violazione prevista dall'art. 2 della legge n. 386/90.
Nel caso in questione, l'illecito amministrativo contestato in seno all'ordinanza ingiunzione opposta consiste nell'emissione di assegno postale – nello specifico l'assegno n.
7245035911 emesso il 22.12.2021 per euro 668,58 - in mancanza di autorizzazione del trattario ai sensi dell'art. 1 legge n. 386/1990, a norma della quale “chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni”. pagina 3 di 5 Per la sussistenza di tale fattispecie sanzionatoria, il preavviso di revoca, sebbene conseguente all'emissione di assegni privi di provvista, assume la funzione di atto presupposto necessario ai fini del perfezionamento dell'illecito di emissione di assegni senza autorizzazione. Tale comunicazione, infatti, non è diretta a informare il traente che il mancato pagamento determinerà l'integrazione dell'illecito di emissione di assegni senza provvista, bensì ad avvertirlo che al suo comportamento omissivo conseguiranno la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e l'iscrizione nella CAI.
Giova ricordare che, ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 legge n. 386/90, come sostituito dall'art. 28 d.lgs. n. 507/99, incombe alla Prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 10676/2023; Cass. Civ. Sez. II, n. 30582/11; Cass.
Civ. Sez. V, n. 23015/2009).
Tale orientamento si ricollega perfettamente al generale principio più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. Civ. Sez.
II, ord. n. 30148/2024).
L'appellante, nel contestare l'ordinanza ingiunzione, ha eccepito l'assenza di prova che dimostrasse la sua consapevolezza riguardo alla revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
Il Giudice di prime cure ha disatteso tale eccezione e ha ritenuto che dalla documentazione fornita dall'amministrazione fosse provata la conoscenza della revoca da parte del traente.
Da quanto emerge dall'esame della predetta documentazione, tale argomentazione non appare condivisibile.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, non risulta documentata l'effettiva ricezione della comunicazione di revoca al traente, né sono stati forniti ulteriori elementi atti a far desumere la conoscenza del divieto in capo al traente, al tempo dell'emissione dell'assegno risultato senza provvista.
L'aver prodotto solo il retro di un avviso di ricevimento, recante solo la firma e la data di ricezione non è sufficiente a dimostrare che la comunicazione di revoca dell'autorizzazione dell'11.10.2021 recante numero di raccomandata 61636369100-3 sia stata effettivamente recapitata al traente in data 04.11.2021. Il retro dell'avviso di ricevimento in questione, infatti, non è in alcun modo riconducibile alla predetta comunicazione in quanto mancante sia dell'indicazione del destinatario sia del numero di raccomandata allo stesso associato.
La portata assorbente del primo motivo di appello esime questo giudice dall'esame degli ulteriori motivi di appello.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati e delle considerazioni svolte, si reputa che l'amministrazione non abbia assolto compiutamente al proprio onere probatorio, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come mod. dal D.M.
147/2022, in considerazione della natura della causa, dell'attività espletata e secondo il valore della controversia. Nulla sulle spese del primo grado di giudizio, non essendo stata la relativa statuizione oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 6018 20230116 del
17.01.2023;
- condanna la parte opposta a rifondere in favore di controparte le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive sostenute.
Così deciso in Caltagirone il 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
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