Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 305 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 305 /2025 e promosso da
nata a [...] il [...], c.f. residente Parte_1 C.F._1
a Gambettola (FC), via Mascagni 28, con il patrocinio dell'avv. LANDI ROBERTO
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente a [...], E_
c.f. , con il patrocinio dell'avv. TURCHET LUIGI C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni depositato in data 01.06.2025 per come di seguito integralmente trascritte: ''
1. Disporre l'affido condiviso di
e ad entrambi i genitori;
collocazione prevalente degli stessi presso la madre Per_1 Per_2
nell'abitazione sita in Gambettola via Pietro Mascagni n. 28, cui viene di conseguenza assegnata la casa familiare;
2. Il padre terrà con se i figli due pomeriggi a settimana dalle ore 17.30/18.00 fino
a dopo cena provvedendo a prelevarli ed accompagnarli alla casa della madre e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alterando il giorno di Natale con il Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali,
1
3. A partire da febbraio 2025 (deposito ricorso) il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il pagamento della somma complessiva di € 500,00
(€ 250 per figlio), rivalutabili su base Istat, mediante bonifico bancario sul c/c della signora entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Pt_1
Protocollo in essere presso questo Tribunale;
4. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora 5. Spese di lite interamente compensate.'' Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2025 , premesso che era intercorsa tra lei e il Parte_1
sig. una convivenza more uxorio durata oltre 20 anni e dalla quale sono nati i figli E_
(Cesena, il 20.12.2010) e (Cesena, il 20.04.2016), riferiva Persona_3 Persona_4
che a causa di incomprensioni sopravvenute, la convivenza era divenuta impossibile, tanto che il sig. in data 13/1/2023 aveva lasciato la casa familiare stabilendo altrove la propria E_
residenza. La ricorrente deduceva inoltre che in seguito all'uscita dalla casa familiare, il Sig. aveva deciso arbitrariamente di versare alla stessa un assegno mensile di € 200,00 per CP_1 ciascun figlio senza poi corrispondere l'aggiornamento annuale ISTAT e che detti importi non permettono alla ricorrente di fare fronte alle spese derivanti dalla cura e mantenimento dei due figli;
pertanto chiedeva un assegno di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio).
Si costituiva il sig. , il quale concordava riguardo all'affido condiviso dei figli E_
e , con collocazione principale di entrambi i minori presso la madre, e chiedeva di Per_1 Per_2
poter versare la complessiva somma di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
All'udienza del 20.5.2025 il giudice formulava una proposta transattiva che veniva accettata dalle parti;
i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per formalizzare l'accordo raggiunto.
All'udienza del 3.6.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti formulavano conclusioni congiunte con cui chiedevano l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico: ''
1. Disporre l'affido condiviso di e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori collocazione prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione sita in Gambettola via
Pietro Mascagni n. 28, cui viene di conseguenza assegnata la casa familiare;
2. Il padre terrà con se i figli due pomeriggi a settimana dalle ore 17.30/18.00 fino a dopo cena provvedendo a prelevarli ed accompagnarli alla casa della madre e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
sette giorni durante le vacanze
2 natalizie, alterando il giorno di Natale con il Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, di cui almeno una settimana in agosto da concordare entro il 15 giugno di ogni anno;
3. A partire da febbraio 2025 (deposito ricorso) il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il pagamento della somma complessiva di € 500,00
(€ 250 per figlio), rivalutabili su base Istat, mediante bonifico bancario sul c/c della signora entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Pt_1
Protocollo in essere presso questo Tribunale;
4. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora 5. Spese di lite interamente compensate.'' Pt_1
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico
Ministero in sede, recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come sopra trascritto, e dispone in conformità; compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi
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