Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 13/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lara Petracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Fermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. N.ro -OMISSIS- del 29.10.2024 – notificato in data 5.11.2024 attraverso il quale la Questura di Fermo rigettava l’istanza con la quale il ricorrente richiedeva la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato, infatti, che:
- con nota depositata in data 11 giugno 2025, parte ricorrente ha rappresentato che, all’esito del disposto riesame, conclusosi con esito positivo, la Questura ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata interamente soddisfatta la pretesa azionata;
Ritenuto che, preso atto di quanto dichiarato e documentato in atti, vada dichiarata la cessata la materia del contendere;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della natura del procedimento e degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.