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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.03.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
tra
, con l'Avv. E. Amoruso;
Parte_1
e
con l'Avv. C. Santanoceto CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.05.2023 il ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di
Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, l formulando le seguenti conclusioni: “ CP_1 condannare l , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in ricorso, al pagamento in favore del Sig.
degli assegni familiari maturati dal 01.11.2017 al 30.11.2021 pari alla Parte_1 somma complessiva di € 8.562,49 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con la condanna alle spese del giudizio.”. CP_ Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata nei limiti delle argomentazioni che seguono.
CP_
1.In via preliminare va esaminata la questione della legittimazione passiva dell' . La
Suprema Corte, nella ipotesi di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo
CP_ conguaglio, ha più volte ritenuto la legittimazione passiva del solo , quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio. Infatti è stato affermato che l'indennità di maternità, dovuta dall' ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n. 33 CP_1
del 1980, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa: ne consegue che "nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l il soggetto legittimato passivo, non CP_1
rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti" (Cass. n. 639 del 1997). Analogamente, “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l , mentre il datore di lavoro, quando CP_1
corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l predetto – e non il datore di lavoro – è legittimato passivamente nelle CP_2 controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass. n. 862 del 1988;
Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981).
Anche in tema di cassa integrazione guadagni, l è parte del rapporto previdenziale CP_1
che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai
CP_ dipendenti, ottenendo dall' il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in CP_ qualità di adiectus solutionis causa, con la conseguenza che "l è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale"
(Cass. n. 2760 del 2003). Inoltre anche l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene CP_1
corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa ( 01 febbraio 2022, n. 3076; Cass. n. 11296 del 2000),
Alla luce di tali condivisibili rilievi il soggetto obbligato in via esclusiva rispetto alla pretesa fatta valere dal ricorrente con riferimento alle somme reclamate a titolo di maggiorazione CP_ sugli assegni per il nucleo familiare è l' .
CP_ Alla luce di tali rilievi non vi è alcun dubbio che l è il solo legittimato passivo: peraltro il datore di lavoro è da tempo fallito.
2.Venendo al merito della domanda, va ricordato che dal 1.1.1988 gli assegni familiari e le relative maggiorazioni, nonché ogni altro trattamento di famiglia, sono sostituite dall'assegno per il nucleo familiare ( ANF) istituito con l'art. 2 del D.L. 3.1.1988, n. 69 conv.
Dalla L.153/88.
Sono interessati i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti per Tbc, il personale statale in attività e in quiescenza, i dipendenti pensionati dagli enti pubblici non territoriali. Sono esclusi dalla nuova normativa i lavoratori autonomi cui gli assegni familiari sono stati estesi con particolare disposizione di legge ( compartecipanti familiari e piccoli coloni, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi).
Il nucleo familiare, i cui componenti vanno individuati con riferimento all'assegno è composto dal richiedente, dal coniuge, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 DPR 26.04.57, n. 818 non coniugati, di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti d'età qualora si trovino a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. I beneficiari citati fanno parte del nucleo familiare anche se non conviventi e non a carico.
L'assegno non è dovuto se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare ( in tal senso, v. art.3, comma 10 DL. 13.1.1988, n. 5, convertito nella L. 153/88).
3.Nel caso che ci occupa il ricorrente formula una richiesta di riliquidazione degli assegni percepiti, in quanto nel nucleo familiare sarebbe presente un minore invalido nella misura del 100%.
Orbene non vi è dubbio che al figlio minore del ricorrente sia Persona_1
stata riconosciuta una percentuale del 75% di invalidità a far tempo dal 22.09.2021, come
CP_ si evince dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio da parte della difesa dell' . CP_ Tale documentazione, sia pur prodotta tardivamente dall' , appare comunque rilevante ai fini della decisione e va acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in quanto riguarda uno dei profili costitutivi della prestazione reclamata dall'istante.
Per tali ragioni, stante la prova di una inabilità del 100% in capo al minore dal 1.11.2017 al
22.09.2021, la domanda dell'istante appare fondata in relazione al periodo dal 1.11.2017 al
30.09.2021 per un importo complessivo correttamente calcolato dal ricorrente con le note autorizzate in Euro 7.759,16.
Non vi è dubbio che tale importo non sia stato anticipato all'istante dal datore di lavoro quando era in bonis e, soprattutto, non è recuperabile dal fallimento. Infatti dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'istante si evince che il lavoratore in data
07.08.2022 ha provveduto ad insinuarsi al passivo del fallimento della società Hygien s.r.l. per cercare di escutere in via preventiva le somme dal fallimento e successivamente,
CP_ considerata la situazione patrimoniale della società, ha formulato una istanza all' . Tale istanza è stata rigettata per l'assenza della dichiarazione del curatore fallimentare a non insinuare il credito al passivo del fallimento.
E' pacifico che, seppure ammesso al passivo del fallimento, il credito del lavoratore non è esigibile poiché ciò risulta dalla dichiarazione resa dal curatore in data 14.05.2024 ed allegata e si evince emerge dalla comunicazione inviata via pec del 17.10.2024 nonché dalla comunicazione inviata via pec del 31.01.2025 depositate nel corso del giudizio. In sostanza al ricorrente è stato comunicato che il 23.01.2025 il Giudice Delegato ha dichiarato chiuso il fallimento della datrice di lavoro del , stante la comunicazione con cui il Pt_1
curatore ha dato atto che non vi sono possibilità di dare soddisfazione ai crediti concorsuali né ai crediti prededucibili e alle spese di procedura per mancanza di attivo utilmente liquidabile.
Tale documentazione certifica chiaramente che le somme reclamate dall'istante non sono mai state anticipate dal datore di lavoro e non sono più recuperabili dal fallimento.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato in data 26.06.2024 nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede:
CP_ 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna l al pagamento nei confronti del ricorrente dell'importo di Euro 7.759,16, a titolo di maggiorazioni per assegni nucleo familiare con riferimento al periodo dal 1.11.2017 al 30.09.2021, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, con il limite di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991 dal dovuto sino al soddisfo;
CP_ 2) condanna, altresì, l al pagamento delle spese di lite dell'istante che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali al 15% Milano, 5.03.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.03.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
tra
, con l'Avv. E. Amoruso;
Parte_1
e
con l'Avv. C. Santanoceto CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.05.2023 il ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di
Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, l formulando le seguenti conclusioni: “ CP_1 condannare l , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in ricorso, al pagamento in favore del Sig.
degli assegni familiari maturati dal 01.11.2017 al 30.11.2021 pari alla Parte_1 somma complessiva di € 8.562,49 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con la condanna alle spese del giudizio.”. CP_ Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata nei limiti delle argomentazioni che seguono.
CP_
1.In via preliminare va esaminata la questione della legittimazione passiva dell' . La
Suprema Corte, nella ipotesi di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo
CP_ conguaglio, ha più volte ritenuto la legittimazione passiva del solo , quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio. Infatti è stato affermato che l'indennità di maternità, dovuta dall' ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n. 33 CP_1
del 1980, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa: ne consegue che "nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l il soggetto legittimato passivo, non CP_1
rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti" (Cass. n. 639 del 1997). Analogamente, “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l , mentre il datore di lavoro, quando CP_1
corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l predetto – e non il datore di lavoro – è legittimato passivamente nelle CP_2 controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass. n. 862 del 1988;
Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981).
Anche in tema di cassa integrazione guadagni, l è parte del rapporto previdenziale CP_1
che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai
CP_ dipendenti, ottenendo dall' il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in CP_ qualità di adiectus solutionis causa, con la conseguenza che "l è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale"
(Cass. n. 2760 del 2003). Inoltre anche l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene CP_1
corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa ( 01 febbraio 2022, n. 3076; Cass. n. 11296 del 2000),
Alla luce di tali condivisibili rilievi il soggetto obbligato in via esclusiva rispetto alla pretesa fatta valere dal ricorrente con riferimento alle somme reclamate a titolo di maggiorazione CP_ sugli assegni per il nucleo familiare è l' .
CP_ Alla luce di tali rilievi non vi è alcun dubbio che l è il solo legittimato passivo: peraltro il datore di lavoro è da tempo fallito.
2.Venendo al merito della domanda, va ricordato che dal 1.1.1988 gli assegni familiari e le relative maggiorazioni, nonché ogni altro trattamento di famiglia, sono sostituite dall'assegno per il nucleo familiare ( ANF) istituito con l'art. 2 del D.L. 3.1.1988, n. 69 conv.
Dalla L.153/88.
Sono interessati i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti per Tbc, il personale statale in attività e in quiescenza, i dipendenti pensionati dagli enti pubblici non territoriali. Sono esclusi dalla nuova normativa i lavoratori autonomi cui gli assegni familiari sono stati estesi con particolare disposizione di legge ( compartecipanti familiari e piccoli coloni, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi).
Il nucleo familiare, i cui componenti vanno individuati con riferimento all'assegno è composto dal richiedente, dal coniuge, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 DPR 26.04.57, n. 818 non coniugati, di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti d'età qualora si trovino a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. I beneficiari citati fanno parte del nucleo familiare anche se non conviventi e non a carico.
L'assegno non è dovuto se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare ( in tal senso, v. art.3, comma 10 DL. 13.1.1988, n. 5, convertito nella L. 153/88).
3.Nel caso che ci occupa il ricorrente formula una richiesta di riliquidazione degli assegni percepiti, in quanto nel nucleo familiare sarebbe presente un minore invalido nella misura del 100%.
Orbene non vi è dubbio che al figlio minore del ricorrente sia Persona_1
stata riconosciuta una percentuale del 75% di invalidità a far tempo dal 22.09.2021, come
CP_ si evince dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio da parte della difesa dell' . CP_ Tale documentazione, sia pur prodotta tardivamente dall' , appare comunque rilevante ai fini della decisione e va acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c. in quanto riguarda uno dei profili costitutivi della prestazione reclamata dall'istante.
Per tali ragioni, stante la prova di una inabilità del 100% in capo al minore dal 1.11.2017 al
22.09.2021, la domanda dell'istante appare fondata in relazione al periodo dal 1.11.2017 al
30.09.2021 per un importo complessivo correttamente calcolato dal ricorrente con le note autorizzate in Euro 7.759,16.
Non vi è dubbio che tale importo non sia stato anticipato all'istante dal datore di lavoro quando era in bonis e, soprattutto, non è recuperabile dal fallimento. Infatti dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'istante si evince che il lavoratore in data
07.08.2022 ha provveduto ad insinuarsi al passivo del fallimento della società Hygien s.r.l. per cercare di escutere in via preventiva le somme dal fallimento e successivamente,
CP_ considerata la situazione patrimoniale della società, ha formulato una istanza all' . Tale istanza è stata rigettata per l'assenza della dichiarazione del curatore fallimentare a non insinuare il credito al passivo del fallimento.
E' pacifico che, seppure ammesso al passivo del fallimento, il credito del lavoratore non è esigibile poiché ciò risulta dalla dichiarazione resa dal curatore in data 14.05.2024 ed allegata e si evince emerge dalla comunicazione inviata via pec del 17.10.2024 nonché dalla comunicazione inviata via pec del 31.01.2025 depositate nel corso del giudizio. In sostanza al ricorrente è stato comunicato che il 23.01.2025 il Giudice Delegato ha dichiarato chiuso il fallimento della datrice di lavoro del , stante la comunicazione con cui il Pt_1
curatore ha dato atto che non vi sono possibilità di dare soddisfazione ai crediti concorsuali né ai crediti prededucibili e alle spese di procedura per mancanza di attivo utilmente liquidabile.
Tale documentazione certifica chiaramente che le somme reclamate dall'istante non sono mai state anticipate dal datore di lavoro e non sono più recuperabili dal fallimento.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato in data 26.06.2024 nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede:
CP_ 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna l al pagamento nei confronti del ricorrente dell'importo di Euro 7.759,16, a titolo di maggiorazioni per assegni nucleo familiare con riferimento al periodo dal 1.11.2017 al 30.09.2021, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, con il limite di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991 dal dovuto sino al soddisfo;
CP_ 2) condanna, altresì, l al pagamento delle spese di lite dell'istante che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali al 15% Milano, 5.03.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)