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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 6089/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6089/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 12.6.2025 da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv.ti Valeria ON ed Elisa ON
e da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AR ON con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni dei coniugi:
Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11.10.1992 (iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Cortina D'Ampezzo, BL - Atto N. 33 parte 2 serie A - anno
1992) alle seguenti condizioni:
1.la sig.ra dichiara di aver liberato l'immobile il Parte_1
30.10.2024, conservando però il diritto di lasciare i propri effetti personali e mobilio di sua esclusiva proprietà all'interno della casa familiare sino alla vendita dell'immobile (doc.
6 - Verbale liberazione immobile).
pagina 1 di 5 Il sig. riconosce espressamente che i seguenti mobili sono di Parte_2 esclusiva proprietà della moglie:
a) Armadio antico stile montagna al momento posizionato in salotto b) base in legno tavolo da pranzo posizionato in salotto c) mobile da taverna + tavolo + 6 sedie + panca (doc.
7 - foto mobili);
d) il tavolo antico da falegname sarà consegnato alla moglie dietro corresponsione al sig. della somma di euro 500,00= Parte_2
Il sig. si impegna a non smaltire/sottrarre/danneggiare gli effetti Parte_2 personali e il mobilio della moglie e si impegna a mantenerli in buono stato di conservazione;
2.il sig. conserva il diritto di risiedere in via esclusiva nella casa Parte_2 coniugale sino al momento di vendita di tale immobile, obbligandosi a riconoscere alla sig.ra la somma mensile di euro 400,00= a titolo di Parte_1 indennità di occupazione esclusiva dell'immobile dal mese successivo a quello in cui la sig.ra ha lasciato l'abitazione coniugale (31.10.2024); Parte_1
Per quanto attiene alle mensilità dovute dal sig. alla sig.ra da Parte_2 Parte_1
Novembre 2024 a Dicembre 2025 compresi si impegna a corrisponderle, in un'unica soluzione, alla sig.ra (alle coordinate che verranno dalla stessa Parte_1 comunicate) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla vendita dell'abitazione;
Mentre le mensilità dovute dal sig. alla sig.ra , a partire mese Parte_2 Parte_1 di Gennaio 2026 in poi, (e sino alla vendita dell'immobile) saranno versate a scadenza mensile presso il conto corrente intestato alla sig.ra (Cortina Parte_1
Banca IBAN: [...]) a partire dal mese di Gennaio 2026
e saranno versate entro e oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
3.i coniugi acconsentono e si obbligano concordemente alla vendita dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Albignasego, PD, Via Donizetti n. 47/c, dal mese di
Giugno 2027, impegnandosi/obbligandosi sin da ora ad accettare proposte di acquisto comprese tra euro 280.000,00 e 320.000,00=, come individuato con perizia di stima del Geom. – salvo che le oscillazioni di mercato nell'anno 2027 (o Persona_1 successivi) e/o qualsiasi altra circostanza che possa aumentare o diminuire il valore dell'immobile giustifichino la vendita ad un prezzo inferiore e/o superiore a quello di stima (doc.
8 - Perizia stima immobile);
pagina 2 di 5 Il ricavato dalla vendita sarà suddiviso tra i coniugi al 50%, così come le eventuali spese necessarie per la vendita stessa.
Resta inteso che entrambi i coniugi conservano il diritto di acquistare la quota di proprietà dell'immobile dell'altro coniuge al prezzo ritenuto congruo di mercato secondo i parametri di cui alla perizia (doc. 8) con le medesime precisazioni di cui sopra – e l'altro coniuge ha l'obbligo di accettare la proposta cedendo così la proprietà della propria quota all'altro coniuge;
Il sig. si impegna a mantenere l'immobile in buono stato di
Parte_2 conservazione e a non ostacolare in nessun modo le trattative di vendita – in tal senso la sig.ra conserverà copia delle chiavi dell'abitazione e viene autorizzata Parte_1 sin da ora ad accedere all'immobile in occasione delle eventuali visite da parte di eventuali acquirenti, previa comunicazione al marito almeno 1 giorno prima dell'accesso - in tal senso il sig. si impegna affinché l'immobile (per
Parte_2 lo meno in occasione delle visite da parte di potenziali acquirenti) si trovi in uno stato decoroso (pulito e ordinato); il sig. sarà ritenuto responsabile per
Parte_2 gli eventuali danni all'immobile derivanti da sua colpa. Il sig. si
Parte_2 accolla tutte le spese ordinarie dell'immobile, comprese le bollette delle utenze dell'abitazione.
La sig.ra dichiara (come da accordi di separazione) di aver provveduto Parte_1 alla voltura in favore del sig. di tutte le utenze dell'abitazione Parte_2 coniugale a lei intestate, tra cui quelle con EdisonGas e Wind telefonia.
Il costo degli atti di straordinaria amministrazione sarà suddiviso al 50% tra i coniugi, ma dovranno essere previamente concordati tra le parti – il costo di qualsiasi atto eccedente l'ordinaria amministrazione che non sia stato previamente concordato tra i coniugi resterà a carico della parte che l'avrà eseguito e/o che avrà conferito l'incarico per l'esecuzione e gli eventuali danni che ne potranno derivare, anche in ordine alla diminuzione di valore dell'immobile, saranno a carico della parte che li avrà arbitrariamente eseguiti e/o che li avrà commissionati.
4.la sig.ra ed il sig. si dichiarano Parte_1 Parte_2 reciprocamente autosufficienti e nulla richiedono all'altro a titolo di mantenimento
(doc.
9 - dichiarazioni dei redditi;
doc. 10 – Parte_1 dichiarazioni dei redditi ); Parte_2
pagina 3 di 5 5.i coniugi concordano che il cane LI di proprietà di (doc. 11 Parte_2
– libretto veterinario cane LI) resti collocato presso l'abitazione familiare, e che la sig.ra possa prelevarlo ogniqualvolta ne abbia la possibilità o desiderio, Parte_1 dietro preventivo avviso al sig. – in tal senso la sig.ra è Parte_2 Parte_1 autorizzata ad accedere all'abitazione coniugale e a conservare copia delle chiavi dell'abitazione per provvedere alla cura dell'animale.
I coniugi sosteranno tutte le spese di mantenimento (anche mediche) del cane LI al 50 %. Le spese straordinarie dovranno comunque essere previamente concordate dai coniugi.
La sig.ra si impegna in ogni caso a prendersi cura del cane LI ogni Parte_1 qualvolta il sig. dovrà assentarsi per lavoro per di più di una giornata – Parte_2 previa comunicazione alla stessa almeno 7 (sette) giorni prima della partenza e salvo impegni improrogabili della sig.ra . Parte_1
Nel caso in cui nessuno dei due lo possa tenere con sé, i coniugi divideranno le spese di pensione al 50%, impegnandosi inoltre ciascuno, a turni alternati, a trasportarlo materialmente alla predetta pensione;
6.i coniugi, con l'adempimento degli accordi di separazione e con le presenti pattuizioni, danno atto di aver definito ogni rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo;
7.le spese legali sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale.
Conclusioni del P.M.: Dichiara di intervenire
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.6.2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cortina d'Ampezzo
[...]
(BL) in data 11.10.1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo
Comune, al n.33, parte II, serie A, anno 1992, che dall'unione coniugale erano nati i figli , in data 27.8.1997, e in data 29.3.2001, attualmente autonomi Per_2 Per_3 economicamente, che con sentenza in data 17/19.9.2024 era stata omologata la separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 4 di 5 Con note scritte depositate in data 17.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n. 524/2024, passata in giudicato il
19.9.2024, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, ai punti 4
e 6, mentre nulla deve esser statuito con riferimento alle altre condizioni pattuite, che riguardano rapporti soggetti all'autonomia negoziale delle parti.
Attesa la natura del procedimento e la conforme istanza delle parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Cortina d'Ampezzo (BL) in data 11.10.1992, Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.33, parte
II, serie A, anno 1992;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6089/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 12.6.2025 da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv.ti Valeria ON ed Elisa ON
e da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AR ON con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni dei coniugi:
Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11.10.1992 (iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Cortina D'Ampezzo, BL - Atto N. 33 parte 2 serie A - anno
1992) alle seguenti condizioni:
1.la sig.ra dichiara di aver liberato l'immobile il Parte_1
30.10.2024, conservando però il diritto di lasciare i propri effetti personali e mobilio di sua esclusiva proprietà all'interno della casa familiare sino alla vendita dell'immobile (doc.
6 - Verbale liberazione immobile).
pagina 1 di 5 Il sig. riconosce espressamente che i seguenti mobili sono di Parte_2 esclusiva proprietà della moglie:
a) Armadio antico stile montagna al momento posizionato in salotto b) base in legno tavolo da pranzo posizionato in salotto c) mobile da taverna + tavolo + 6 sedie + panca (doc.
7 - foto mobili);
d) il tavolo antico da falegname sarà consegnato alla moglie dietro corresponsione al sig. della somma di euro 500,00= Parte_2
Il sig. si impegna a non smaltire/sottrarre/danneggiare gli effetti Parte_2 personali e il mobilio della moglie e si impegna a mantenerli in buono stato di conservazione;
2.il sig. conserva il diritto di risiedere in via esclusiva nella casa Parte_2 coniugale sino al momento di vendita di tale immobile, obbligandosi a riconoscere alla sig.ra la somma mensile di euro 400,00= a titolo di Parte_1 indennità di occupazione esclusiva dell'immobile dal mese successivo a quello in cui la sig.ra ha lasciato l'abitazione coniugale (31.10.2024); Parte_1
Per quanto attiene alle mensilità dovute dal sig. alla sig.ra da Parte_2 Parte_1
Novembre 2024 a Dicembre 2025 compresi si impegna a corrisponderle, in un'unica soluzione, alla sig.ra (alle coordinate che verranno dalla stessa Parte_1 comunicate) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla vendita dell'abitazione;
Mentre le mensilità dovute dal sig. alla sig.ra , a partire mese Parte_2 Parte_1 di Gennaio 2026 in poi, (e sino alla vendita dell'immobile) saranno versate a scadenza mensile presso il conto corrente intestato alla sig.ra (Cortina Parte_1
Banca IBAN: [...]) a partire dal mese di Gennaio 2026
e saranno versate entro e oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
3.i coniugi acconsentono e si obbligano concordemente alla vendita dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Albignasego, PD, Via Donizetti n. 47/c, dal mese di
Giugno 2027, impegnandosi/obbligandosi sin da ora ad accettare proposte di acquisto comprese tra euro 280.000,00 e 320.000,00=, come individuato con perizia di stima del Geom. – salvo che le oscillazioni di mercato nell'anno 2027 (o Persona_1 successivi) e/o qualsiasi altra circostanza che possa aumentare o diminuire il valore dell'immobile giustifichino la vendita ad un prezzo inferiore e/o superiore a quello di stima (doc.
8 - Perizia stima immobile);
pagina 2 di 5 Il ricavato dalla vendita sarà suddiviso tra i coniugi al 50%, così come le eventuali spese necessarie per la vendita stessa.
Resta inteso che entrambi i coniugi conservano il diritto di acquistare la quota di proprietà dell'immobile dell'altro coniuge al prezzo ritenuto congruo di mercato secondo i parametri di cui alla perizia (doc. 8) con le medesime precisazioni di cui sopra – e l'altro coniuge ha l'obbligo di accettare la proposta cedendo così la proprietà della propria quota all'altro coniuge;
Il sig. si impegna a mantenere l'immobile in buono stato di
Parte_2 conservazione e a non ostacolare in nessun modo le trattative di vendita – in tal senso la sig.ra conserverà copia delle chiavi dell'abitazione e viene autorizzata Parte_1 sin da ora ad accedere all'immobile in occasione delle eventuali visite da parte di eventuali acquirenti, previa comunicazione al marito almeno 1 giorno prima dell'accesso - in tal senso il sig. si impegna affinché l'immobile (per
Parte_2 lo meno in occasione delle visite da parte di potenziali acquirenti) si trovi in uno stato decoroso (pulito e ordinato); il sig. sarà ritenuto responsabile per
Parte_2 gli eventuali danni all'immobile derivanti da sua colpa. Il sig. si
Parte_2 accolla tutte le spese ordinarie dell'immobile, comprese le bollette delle utenze dell'abitazione.
La sig.ra dichiara (come da accordi di separazione) di aver provveduto Parte_1 alla voltura in favore del sig. di tutte le utenze dell'abitazione Parte_2 coniugale a lei intestate, tra cui quelle con EdisonGas e Wind telefonia.
Il costo degli atti di straordinaria amministrazione sarà suddiviso al 50% tra i coniugi, ma dovranno essere previamente concordati tra le parti – il costo di qualsiasi atto eccedente l'ordinaria amministrazione che non sia stato previamente concordato tra i coniugi resterà a carico della parte che l'avrà eseguito e/o che avrà conferito l'incarico per l'esecuzione e gli eventuali danni che ne potranno derivare, anche in ordine alla diminuzione di valore dell'immobile, saranno a carico della parte che li avrà arbitrariamente eseguiti e/o che li avrà commissionati.
4.la sig.ra ed il sig. si dichiarano Parte_1 Parte_2 reciprocamente autosufficienti e nulla richiedono all'altro a titolo di mantenimento
(doc.
9 - dichiarazioni dei redditi;
doc. 10 – Parte_1 dichiarazioni dei redditi ); Parte_2
pagina 3 di 5 5.i coniugi concordano che il cane LI di proprietà di (doc. 11 Parte_2
– libretto veterinario cane LI) resti collocato presso l'abitazione familiare, e che la sig.ra possa prelevarlo ogniqualvolta ne abbia la possibilità o desiderio, Parte_1 dietro preventivo avviso al sig. – in tal senso la sig.ra è Parte_2 Parte_1 autorizzata ad accedere all'abitazione coniugale e a conservare copia delle chiavi dell'abitazione per provvedere alla cura dell'animale.
I coniugi sosteranno tutte le spese di mantenimento (anche mediche) del cane LI al 50 %. Le spese straordinarie dovranno comunque essere previamente concordate dai coniugi.
La sig.ra si impegna in ogni caso a prendersi cura del cane LI ogni Parte_1 qualvolta il sig. dovrà assentarsi per lavoro per di più di una giornata – Parte_2 previa comunicazione alla stessa almeno 7 (sette) giorni prima della partenza e salvo impegni improrogabili della sig.ra . Parte_1
Nel caso in cui nessuno dei due lo possa tenere con sé, i coniugi divideranno le spese di pensione al 50%, impegnandosi inoltre ciascuno, a turni alternati, a trasportarlo materialmente alla predetta pensione;
6.i coniugi, con l'adempimento degli accordi di separazione e con le presenti pattuizioni, danno atto di aver definito ogni rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo;
7.le spese legali sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale.
Conclusioni del P.M.: Dichiara di intervenire
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.6.2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cortina d'Ampezzo
[...]
(BL) in data 11.10.1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo
Comune, al n.33, parte II, serie A, anno 1992, che dall'unione coniugale erano nati i figli , in data 27.8.1997, e in data 29.3.2001, attualmente autonomi Per_2 Per_3 economicamente, che con sentenza in data 17/19.9.2024 era stata omologata la separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 4 di 5 Con note scritte depositate in data 17.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n. 524/2024, passata in giudicato il
19.9.2024, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, ai punti 4
e 6, mentre nulla deve esser statuito con riferimento alle altre condizioni pattuite, che riguardano rapporti soggetti all'autonomia negoziale delle parti.
Attesa la natura del procedimento e la conforme istanza delle parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Cortina d'Ampezzo (BL) in data 11.10.1992, Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.33, parte
II, serie A, anno 1992;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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