TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 604/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 604/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentato e difeso dall'avv. PICCOLO DOMENICO e presso lo studio ultimo Parte_1 del quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentata e difesa dall'avv. MANDARINO GIUSEPPE e presso lo Controparte_1 studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 02.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08/10/1992 in Nocera Inferiore di cui all'atto di matrimonio n. 213 del 1992 , parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di Nocera Inferiore.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza del 2014 n. 387, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e preso atto di come le figlie, e siano maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, il Tribunale ritiene di poterne prendere atto. Dette condizioni, infatti, in assenza di prole non autonoma, prevedono l'assegnazione della casa familiare di cui si potrà solo prendere atto, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08/10/1992 in Nocera Inferiore di cui all'atto di matrimonio n. 213 del 1992 , parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di Nocera Inferiore tra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Controparte_1
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 604/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentato e difeso dall'avv. PICCOLO DOMENICO e presso lo studio ultimo Parte_1 del quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentata e difesa dall'avv. MANDARINO GIUSEPPE e presso lo Controparte_1 studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 02.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08/10/1992 in Nocera Inferiore di cui all'atto di matrimonio n. 213 del 1992 , parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di Nocera Inferiore.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza del 2014 n. 387, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e preso atto di come le figlie, e siano maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, il Tribunale ritiene di poterne prendere atto. Dette condizioni, infatti, in assenza di prole non autonoma, prevedono l'assegnazione della casa familiare di cui si potrà solo prendere atto, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08/10/1992 in Nocera Inferiore di cui all'atto di matrimonio n. 213 del 1992 , parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di Nocera Inferiore tra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Controparte_1
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire