Art. 4.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi da costruiti in applicazione della presente legge.
I canoni di affitto saranno determinati in conformita' al disposto dell'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successivi modificazioni.
L'assegnazione potra' essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovra', in ogni caso, essere revocata, qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi da costruiti in applicazione della presente legge.
I canoni di affitto saranno determinati in conformita' al disposto dell'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successivi modificazioni.
L'assegnazione potra' essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovra', in ogni caso, essere revocata, qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.