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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Monica Rossi presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, via Roma, 40, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Elisabetta Carmelli e dall'avv. Elisabetta Pattofatto presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata in Arona, c.so Liberazione, 35, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale e divorzio giudiziali
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Il ricorrente, come sopra rappresentato e assistito, insiste nella richiesta acchè On.le Tribunale di
Verbania, visto l'art. 473 bis n. 22 cpc ultimo comma, sussistendone i presupposti, voglia pronunciare sentenza parziale sullo stato delle persone, senza alcuna rinuncia neppure implicita, su tutte le altre domande di cui al ricorso introduttivo e successive memorie e in particolare, senza alcuna rinuncia
pagina 1 di 4 alla domanda di addebito della separazione alla resistente Sig. e su ogni Controparte_1
altra domanda proposta il ricorso introduttivo, a verbale e nei successivi atti di causa. Con espressa riserva di difesa su tutte le altre domande al prosieguo della causa civile n. 212 sel 2024”.
Resistente:
“CHIEDE che il giudice istruttore, preso atto della volontà della Sig.ra di non Controparte_1
volersi riconciliare, Voglia così provvedere:
- pronunciare Sentenza parziale di separazione sullo stato delle persone, visto l'art. 473 bis n. 22 c.p.c. ultimo comma, richiamando in toto il ricorso introduttivo e le successive memorie, i verbali e tutti gli atti di causa, senza alcuna rinuncia, neppure implicita, sulle domande espresse in atti, ordinandone quindi l'annotazione sul registro dello stato civile e le ulteriori incombenze”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 3.9.2016 in Arona.
Entrambi hanno coltivato la domanda di separazione, cessata la comunione materiale e spirituale.
Il giudizio deve, poi, proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti, all'uopo, necessaria la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
La natura parziale della sentenza importa che la statuizione sulle spese processuali va demandata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio il 3.9.2016 in Arona;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arona di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore
Maria Cristina PERSICO.
Spese al definitivo.
pagina 2 di 4 Così deciso in Verbania in data 29.5.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 4 Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. riunito in camera di consiglio, vista la sentenza parziale in pari data;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti;
PQM
ripone la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE che l'udienza di prosecuzione del giudizio sia sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti termine perentorio fino al 17.7.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”
Si comunichi.
Verbania, 29.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Monica Rossi presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, via Roma, 40, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Elisabetta Carmelli e dall'avv. Elisabetta Pattofatto presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata in Arona, c.so Liberazione, 35, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale e divorzio giudiziali
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Il ricorrente, come sopra rappresentato e assistito, insiste nella richiesta acchè On.le Tribunale di
Verbania, visto l'art. 473 bis n. 22 cpc ultimo comma, sussistendone i presupposti, voglia pronunciare sentenza parziale sullo stato delle persone, senza alcuna rinuncia neppure implicita, su tutte le altre domande di cui al ricorso introduttivo e successive memorie e in particolare, senza alcuna rinuncia
pagina 1 di 4 alla domanda di addebito della separazione alla resistente Sig. e su ogni Controparte_1
altra domanda proposta il ricorso introduttivo, a verbale e nei successivi atti di causa. Con espressa riserva di difesa su tutte le altre domande al prosieguo della causa civile n. 212 sel 2024”.
Resistente:
“CHIEDE che il giudice istruttore, preso atto della volontà della Sig.ra di non Controparte_1
volersi riconciliare, Voglia così provvedere:
- pronunciare Sentenza parziale di separazione sullo stato delle persone, visto l'art. 473 bis n. 22 c.p.c. ultimo comma, richiamando in toto il ricorso introduttivo e le successive memorie, i verbali e tutti gli atti di causa, senza alcuna rinuncia, neppure implicita, sulle domande espresse in atti, ordinandone quindi l'annotazione sul registro dello stato civile e le ulteriori incombenze”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 3.9.2016 in Arona.
Entrambi hanno coltivato la domanda di separazione, cessata la comunione materiale e spirituale.
Il giudizio deve, poi, proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti, all'uopo, necessaria la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
La natura parziale della sentenza importa che la statuizione sulle spese processuali va demandata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio il 3.9.2016 in Arona;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arona di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore
Maria Cristina PERSICO.
Spese al definitivo.
pagina 2 di 4 Così deciso in Verbania in data 29.5.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 4 Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. riunito in camera di consiglio, vista la sentenza parziale in pari data;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti;
PQM
ripone la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE che l'udienza di prosecuzione del giudizio sia sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti termine perentorio fino al 17.7.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”
Si comunichi.
Verbania, 29.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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