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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3968/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.03.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Anna Grazia Pace ( presso la quale hanno eletto domicilio C.F._3 telematico Email_1
con i seguenti figli:
- nata a [...] in data [...], cittadina italiana Persona_1
- , nata a [...] in data [...], cittadina italiana CP_1
pagina 1 di 6
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I genitori hanno stabilito per le figlie ed le seguenti disposizioni: CP_1 Per_1
− le minori saranno affidate in modo condiviso ai genitori e saranno collocate prevalentemente presso la madre, SI.ra , nella casa sita in Milano (MI), Via Marchionni Carlotta n. Parte_2
25, ove manterranno la residenza unitamente alla madre;
− il padre starà con le figlie a fine settimana alternati con la madre, dalle ore 16:35 del venerdì pomeriggio sino alle ore 21:00 della domenica sera quando le riaccompagnerà a casa presso l'abitazione materna.
− Durante la settimana, il padre potrà vedere le minori nel modo seguente: a) quando la SI.ra presterà attività lavorativa nel pomeriggio, il padre starà con le Pt_2 minori, anche presso la casa familiare, dalle ore 16:15 alle ore 21:10 di sera;
b) quando la SI.ra svolgerà il turno mattutino, il padre terrà le minori dalle ore 06:30 Pt_2 di mattina alle ore 07:30;
− i genitori potranno concordemente stabilire deroghe al calendario e anche un più ampio diritto di visita del padre, il recupero di fine settimana o il cambio dei giorni, in dipendenza anche delle esigenze delle minori e e previo accordo tra i genitori;
CP_1 Per_1
− relativamente alle vacanze estive, i genitori si comunicheranno le date ed i luoghi di destinazione delle vacanze che trascorreranno con le minori entro il 31 maggio di ciascun anno;
il padre potrà stare con le figlie nel periodo estivo 2 settimane anche non consecutive;
− salvi diversi accordi migliorativi fra le parti, le festività natalizie ed in occasione del capodanno i genitori avranno con sé le figlie ad anni alterni
− le vacanze di Pasqua verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni;
- le vacanze scolastiche del Carnevale ed i ponti da calendario ( , 25 aprile, 1° Per_2 maggio, 2 giugno, 1° Novembre) seguiranno il criterio dell'alternanza tra loro;
il primo ponte utile verrà trascorso dai minori con il genitore con cui i medesimi non hanno trascorso l'ultimo ponte;
− limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Resta invece inteso, in conformità con quanto stabilito nell'art. 337 ter c.c., che le decisioni di maggiore interesse per e relative Per_1 CP_1 all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
2) La casa familiare sita in Milano (MI), Via Marchionni Carlotta n. 25 rimarrà assegnata, con quanto l'arreda, alla SI.ra , genitore collocatario prevalente. Parte_2
3) L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori in ragione della metà.
4) Il SI. , a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, contribuirà al Pt_1
pagina 2 di 6 mantenimento delle figlie versando alla SI.ra la somma mensile pari ad € 400,00 (€ Pt_2
200,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 30 di ogni mese, in via anticipata per 12 mensilità, con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla SI.ra , IBAN Pt_2
[...]
5) Le spese straordinarie relative alle minori verranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi: “- spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, si dà atto che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta.
6) Nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia di fatto, che nel caso di specie è stata pagina 3 di 6 caratterizzata da un nucleo domestico stabile e continuo, con valori di stretta solidarietà anche di carattere economico, i ricorrenti, come da preliminare sottoscritto dai medesimi in data 06.09.2024 innanzi al Notaio Dott. si impegnano ad effettuare le seguenti attribuzioni: Persona_3
a) il SI. si impegna a cedere alla SI.ra il 50% di proprietà del Parte_1 Parte_2 bene immobile - pervenuto in forza di atto di compravendita del 27.02.2019, rep. N.
12052/6192, a rogito del Notaio di Bresso, registrato a Milano in Persona_4 data 05.03.2019 al n. 11003 serie 1T e trascritto a Milano il 05 marzo 2019 – unitamente ad accessioni, pertinenze, diritti, nonché alla proporzionale quota di proprietà sugli spazi ed enti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c., il quale viene di seguito dettagliato: appartamento sito in Comune di Milano, Via Carlotta Marchionni n. 25, posto al primo piano, composto da tre locali oltre cucina, bagno e ripostiglio con annesso vano di cantina al piano seminterrato, censito al Catasto del predetto Comune come segue: foglio 19, particella
306, sub. 4, Via Carlotta Marchionni n. 25, piano 1-S1, Z.C. 3, categoria A/4, classe 5, vani
5, superficie catastale mq. 87, rendita catastale € 645,57;
b) la SI.ra , a fronte del trasferimento, si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora Pt_2 in essere nei confronti della banca erogante, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il
SI. da qualsiasi richiesta di pagamento proveniente dal medesimo Istituto di Pt_1 credito;
c) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, il SI.
si impegna a riconoscere alla SI.ra l'importo complessivo pari ad € 3.300,00, Pt_1 Pt_2
a titolo di rate residue di mutuo non versate dal mese di maggio 2024 fino al mese di febbraio
2025, mese in cui verrà stipulato l'atto definitivo di compravendita. Il pagamento dell'importo sopra indicato verrà effettuato, entro e non oltre la data del rogito, a mezzo bonifico su c/c bancario intestato alla SI.ra , IBAN [...] Pt_2
7) I genitori si impegnano a mantenere un rapporto collaborativo tra di loro e con le rispettive famiglie e a non squalificare l'altro genitore né i suoi familiari agli occhi dei figli.
8) Con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per nessuna ragione, titolo e/o causa pregressi, benché non espressamente citati.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno rinunciato alla condizione n. 6 di cui al ricorso introduttivo, dichiarando l'avvenuto adempimento, nelle more del presente giudizio, delle obbligazioni in essa contenute in conseguenza della stipula del rogito definitivo, hanno confermato le restanti condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 4 di 6 DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
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