Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Rita Gloriana Capizzi e Stefania Alagona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Catania e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto di Catania sull’istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni, imposto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. al Sig. -OMISSIS-con decreto prefettizio notificato in data 11 febbraio 2019, inoltrata a mezzo pec e pervenuta all’Amministrazione in data 31 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa TA LA DU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 14 aprile 2025 e depositato il successivo 28 aprile, il ricorrente ha agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Prefetto di Catania sull’istanza, inviata a mezzo PEC in data 31 maggio 2024, di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni disposto con decreto prefettizio notificato in data 11 febbraio 2019.
Il 6 ottobre 2025, la Prefettura ha versato in atti il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 22 maggio 2025 con cui è stata disposta la revoca del decreto di divieto di detenzione delle armi prot. n. -OMISSIS- del 6 febbraio 2019 e ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All’udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere risultando pienamente soddisfatta la pretesa di parte ricorrente ad una espressa definizione dell’istanza presentata in data 31 maggio 2024.
Avendo l’amministrazione riscontrato l’istanza di revoca del divieto di detenzione delle armi solo in seguito alla proposizione dell’odierno ricorso, sussistono giusti motivi per porre a carico della stessa, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00, oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA MA TA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
TA LA DU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LA DU | RA MA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.