CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 755/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
AI CARLA ROMANA, Presidente
BO AC ZO, OR
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4595/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Consiglio Amministrazione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25014033150 REGISTRO 2025
- sul ricorso n. 4615/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Consiglio Amministrazione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25014034950 REGISTRO 2025
- sul ricorso n. 4620/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Consiglio Amministrazione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25014037953 REGISTRO 2025 - sul ricorso n. 4625/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Consiglio Amministrazione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25014035056 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 347/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente concordi le parti, si dispone la riunione dei fascicoli. Con gli avvisi qui impugnati, l'Ufficio, in applicazione dell'art. 1 co.3 della Tariffa (Parte 1) allegata al Testo Unico del 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), applicava l'imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 15% all'atto di compravendita intervenuto tra la ricorrente e i sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2, in luogo di quella autoliquidata dal Notaio in sede di rogito con l'applicazione, sempre in misura proporzionale, dell'aliquota del 9% ai sensi del primo comma dell'art. 1 della suddetta Tariffa (Parte 1), così determinandosi una maggiore imposta .
Il citato atto di compravendita ha ad oggetto “un'area destinata ad ospitare infrastrutture di reti di telecomunicazione, su cui insiste una stazione radio base e relativi impianti di reti di radio e tele/video comunicazione elettronica”.
Il Notaio e la Società si oppongono alla pretesa erariale per il fatto che il terreno compravenduto e oggetto di rogito è stato iscritto al catasto fabbricati nella categoria F/7 nonché al catasto terreni quale “ente urbano”,
e ciò a seguito dell'autorizzazione comunale con cui l'area in esame sarebbe stata sottratta alla coltivazione agricola. Pertanto, a detta di parte, non può trovare applicazione l'aliquota del 15% prevista dalla succitata disposizione e riservata alla cessione di “terreni agricoli”, bensì l'aliquota “ordinaria” del 9% prevista per tutti gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento”
In particolare, le censure mosse da parte ricorrente hanno ad oggetto:
1) In via preliminare, la violazione degli art. 7 e 7 bis della L. 212/2000, stante l'evidente carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione;
2) In via principale, la violazione dell'art. 1 co.1 e co.3 della Tariffa (Parte 1) allegata al Testo Unico del 26 aprile 1986, n. 131 (TUR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere i ricorsi riuniti.
L'ufficio sostanzialmente confonde la destinazione d'uso con la destinazione urbanistica. Si osserva che la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, con la sentenza n. 278/01/2024, depositata il 16 luglio
2024, ha annullato un avviso di liquidazione identico a quello qui in esame con cui, per la medesima fattispecie, era stata liquidata l'imposta di registro nella misura del 15% per la registrazione di un atto di compravendita avente anch'esso ad oggetto un terreno su cui insisteva una stazione radio in base ad una specifica autorizzazione amministrativa comunale e che, di conseguenza, come nel caso di specie, era stato iscritto al catasto fabbricati (come F/7) e al catasto terreni quale “ente urbano”.
Ebbene, i giudici di primo grado hanno accolto la medesima tesi qui esposta statuendo correttamente che
“l'autorizzazione comunale ha mutato natura formale al suolo in questione che, destinata a ospitare una stazione radio, non può da quel momento essere più idonea alla coltivazione” e che “la norma che prevede una maggiore aliquota (15 %) è evidentemente preordinata a disincentivare l'acquisto di terreni da parte di non agricoltori al fine di evitare la sottrazione di terreno alla coltivazione, cosa che non è di interesse nella fattispecie in esame in quanto già sottratta a tale obiettivo da un specifica autorizzazione amministrativa che ne consente l'accatastamento nel catasto fabbricati quale F7 e al catasto terreni quale Ente urbano”. Il
Collegio ritiene di condividere in toto quanto scritto dai colleghi di Padova, in sostanza l'autorizzazione all'insediamento della stazione radio, ha di fatto mutato le caratteristiche del terreno ed appare pertanto, corretta l'aliquota pagata nell'atto di compravendita. La natura interpretativa della controversia, induce a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
AI CARLA ROMANA, Presidente
BO AC ZO, OR
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4595/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Consiglio Amministrazione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25014033150 REGISTRO 2025
- sul ricorso n. 4615/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Consiglio Amministrazione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25014034950 REGISTRO 2025
- sul ricorso n. 4620/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Consiglio Amministrazione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25014037953 REGISTRO 2025 - sul ricorso n. 4625/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Consiglio Amministrazione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25014035056 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 347/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente concordi le parti, si dispone la riunione dei fascicoli. Con gli avvisi qui impugnati, l'Ufficio, in applicazione dell'art. 1 co.3 della Tariffa (Parte 1) allegata al Testo Unico del 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), applicava l'imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 15% all'atto di compravendita intervenuto tra la ricorrente e i sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2, in luogo di quella autoliquidata dal Notaio in sede di rogito con l'applicazione, sempre in misura proporzionale, dell'aliquota del 9% ai sensi del primo comma dell'art. 1 della suddetta Tariffa (Parte 1), così determinandosi una maggiore imposta .
Il citato atto di compravendita ha ad oggetto “un'area destinata ad ospitare infrastrutture di reti di telecomunicazione, su cui insiste una stazione radio base e relativi impianti di reti di radio e tele/video comunicazione elettronica”.
Il Notaio e la Società si oppongono alla pretesa erariale per il fatto che il terreno compravenduto e oggetto di rogito è stato iscritto al catasto fabbricati nella categoria F/7 nonché al catasto terreni quale “ente urbano”,
e ciò a seguito dell'autorizzazione comunale con cui l'area in esame sarebbe stata sottratta alla coltivazione agricola. Pertanto, a detta di parte, non può trovare applicazione l'aliquota del 15% prevista dalla succitata disposizione e riservata alla cessione di “terreni agricoli”, bensì l'aliquota “ordinaria” del 9% prevista per tutti gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento”
In particolare, le censure mosse da parte ricorrente hanno ad oggetto:
1) In via preliminare, la violazione degli art. 7 e 7 bis della L. 212/2000, stante l'evidente carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione;
2) In via principale, la violazione dell'art. 1 co.1 e co.3 della Tariffa (Parte 1) allegata al Testo Unico del 26 aprile 1986, n. 131 (TUR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere i ricorsi riuniti.
L'ufficio sostanzialmente confonde la destinazione d'uso con la destinazione urbanistica. Si osserva che la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, con la sentenza n. 278/01/2024, depositata il 16 luglio
2024, ha annullato un avviso di liquidazione identico a quello qui in esame con cui, per la medesima fattispecie, era stata liquidata l'imposta di registro nella misura del 15% per la registrazione di un atto di compravendita avente anch'esso ad oggetto un terreno su cui insisteva una stazione radio in base ad una specifica autorizzazione amministrativa comunale e che, di conseguenza, come nel caso di specie, era stato iscritto al catasto fabbricati (come F/7) e al catasto terreni quale “ente urbano”.
Ebbene, i giudici di primo grado hanno accolto la medesima tesi qui esposta statuendo correttamente che
“l'autorizzazione comunale ha mutato natura formale al suolo in questione che, destinata a ospitare una stazione radio, non può da quel momento essere più idonea alla coltivazione” e che “la norma che prevede una maggiore aliquota (15 %) è evidentemente preordinata a disincentivare l'acquisto di terreni da parte di non agricoltori al fine di evitare la sottrazione di terreno alla coltivazione, cosa che non è di interesse nella fattispecie in esame in quanto già sottratta a tale obiettivo da un specifica autorizzazione amministrativa che ne consente l'accatastamento nel catasto fabbricati quale F7 e al catasto terreni quale Ente urbano”. Il
Collegio ritiene di condividere in toto quanto scritto dai colleghi di Padova, in sostanza l'autorizzazione all'insediamento della stazione radio, ha di fatto mutato le caratteristiche del terreno ed appare pertanto, corretta l'aliquota pagata nell'atto di compravendita. La natura interpretativa della controversia, induce a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.