Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 755
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 7 e 7 bis L. 212/2000 per carenza di motivazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicito nel rigetto dell'atto impositivo.

  • Accolto
    Violazione art. 1 co.1 e co.3 della Tariffa (Parte 1) allegata al TUR

    L'autorizzazione comunale ha mutato la natura formale del suolo, sottraendolo alla coltivazione agricola e rendendolo idoneo all'accatastamento come F/7 e 'ente urbano'. Pertanto, l'aliquota del 9% è quella corretta.

  • Accolto
    Violazione art. 7 e 7 bis L. 212/2000 per carenza di motivazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicito nel rigetto dell'atto impositivo.

  • Accolto
    Violazione art. 1 co.1 e co.3 della Tariffa (Parte 1) allegata al TUR

    L'autorizzazione comunale ha mutato la natura formale del suolo, sottraendolo alla coltivazione agricola e rendendolo idoneo all'accatastamento come F/7 e 'ente urbano'. Pertanto, l'aliquota del 9% è quella corretta.

  • Accolto
    Violazione art. 7 e 7 bis L. 212/2000 per carenza di motivazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicito nel rigetto dell'atto impositivo.

  • Accolto
    Violazione art. 1 co.1 e co.3 della Tariffa (Parte 1) allegata al TUR

    L'autorizzazione comunale ha mutato la natura formale del suolo, sottraendolo alla coltivazione agricola e rendendolo idoneo all'accatastamento come F/7 e 'ente urbano'. Pertanto, l'aliquota del 9% è quella corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 755
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 755
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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