Sentenza 15 ottobre 2025
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- 1. Anno 2025 - Pagina 2https://dirittifondamentali.it/
CategoriaAnno 2025 La Cassazione penale si pronuncia in tema di risarcimento del danno nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (Cass. pen., Sez. II, sent. 15/10/2025 (data ud. 10/06/2025) n. 33806) In caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, il giudice può comunquecondannare gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile, sempre che sia statoaccertato e provato il diritto al risarcimento. La Cassazione penale si pronuncia in tema di custodia cautelare escludendo la propria competenza sugli apprezzamenti di merito (materiali, fattuali e sulle condizioni soggettive dell'indagato)(Cass. pen., Sez. V, sent. 22/09/2025 …
Leggi di più… - 2. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 2 dicembre 2025
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Leggi di più… - 3. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 23 novembre 2025
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Leggi di più… - 4. Prescrizione del reato, persistenza dell’azione civile e accettazione dell’eredità ai fini della legittimazione alla costituzione di parte civileLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 29 novembre 2025
Cass. Pen., Sez. II, 15 ottobre 2025, sentenza n. 33806 LE MASSIME “In tema di appropriazione indebita, è legittima la condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile anche quando il reato risulti estinto per prescrizione, qualora il giudice di merito abbia congruamente accertato, sulla base di elementi oggettivi e coerenti, la responsabilità degli stessi e la sussistenza del danno civile”. “Ai fini della legittimazione alla costituzione di parte civile, deve ritenersi validamente accettata l'eredità per facta concludentia quando l'erede ponga in essere atti che denotano la volontà di far propri i beni ereditari e di gestirli come propri. Ne consegue che, …
Leggi di più… - 5. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 29 novembre 2025
Cass. Pen., Sez. II, 15 ottobre 2025, sentenza n. 33806 LE MASSIME "In tema di appropriazione indebita, è legittima la condanna de... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2025, n. 33806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33806 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. CLAUDIO SFORZA, per GE e NE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udita l'Avv. ELENA LEPRE, per la parte civile ZZ TO, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore Generale e ha depositato in udienza conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 4 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Roma, appellata dagli imputati GE RA e NE AB e dalla parte civile ZZ TO (quest'ultimo nella qualità di procuratore speciale in forza di Penale Sent. Sez. 2 Num. 33806 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 10/06/2025 trust di GE FE, soggetto disponente in relazione al trust nonché erede di GE IE, già proprietaria della somma oggetto del reato), dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di appropriazione indebita loro in concorso ascritto perché estinto per prescrizione e condannava i medesimi imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, liquidato in complessivi euro 250.000,00, oltre accessori. Agli imputati, in particolare, era stato contestato di essersi appropriati, in concorso tra loro, della somma di euro 250.000,00 giacente sul conto corrente intestato alla de cuius GE IE e fatta oggetto di negozio fiduciario ad opera dell'erede di costei, GE FE. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con unico atto, entrambi gli imputati, per il tramite del loro difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deducevano violazione degli artt. 538, 74 e 546, lett. e), cod. proc. pen., 185 e 187 cod. pen., 476 cod. civ. nonché vizio di motivazione. Assumevano, in particolare, che la motivazione del provvedimento impugnato era illogica e carente nella parte in cui era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile. Rassegnavano che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per non aver ritenuta provata in capo ad GE FE la qualità di erede universale della de cuius GE IE, già titolare del conto corrente sul quale giaceva la somma fatta oggetto di appropriazione indebita. Deducevano che la Corte d'Appello erroneamente aveva ritenuto in capo ad GE FE la qualità di erede universale della de cuius GE IE per avere lo stesso accettato l'eredità per facta concludentia, laddove in realtà costui si era limitato a presentare la denuncia di successione, atto che aveva finalità esclusivamente fiscali e non anche la valenza di accettazione tacita dell'eredità. Quanto al trust istituito dal ritenuto erede GE FE, a sua volta successivamente defunto, i ricorrenti deducevano che in realtà nessun atto di disposizione al riguardo era stato posto in essere dalla de cuius GE IE e che GE FE, non essendo erede, non era legittimato a disporre in alcun modo del patrimonio della de cuius;
concludevano sul punto affermando che il provvedimento impugnato non conteneva alcuna indicazione 2 in merito al fatto che il patrimonio della de cuius fosse confluito, dapprima per successione a titolo universale e poi tramite l'istituzione del trust, nel patrimonio della parte civile ZZ TO, procuratore speciale di GE FE in relazione al trust da quest'ultimo istituito. Assumevano, per altro verso, che in relazione alla ritenuta responsabilità civile degli imputati la Corte d'Appello aveva omesso di valutare il materiale probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. In relazione alla qualità, in capo ad GE FE, di erede di GE IE, contestata dalla difesa, la Corte d'Appello ha ritenuto che il primo avesse accettato per facta concludentia l'eredità della seconda, dando conto in maniera puntuale degli elementi di prova utilizzati e traendo da essi logiche conseguenze. Ha menzionato, in particolare, la mail datata 12 maggio 2016, inviata dalla commercialista dell'GE, d.ssa AN, all'avv. Lepre, con la quale la AN rappresentava di aver avuto un colloquio con il direttore dell'istituto di credito ove era stato acceso il conto della de cuius in relazione alla gestione delle attività cadute in successione, nonché la successiva mail del 21 agosto 2016, intercorsa tra il legale del FE e il citato direttore di banca, avente ad oggetto ancora una volta il trasferimento in favore del FE dei beni già di proprietà della de cuius. Da tali elementi la Corte di merito ha, congruamente, tratto il convincimento del fatto che il FE "si stava interessando della questione relativa al trasferimento dell'eredità della sorella" (v. pag. 3 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha anche citato ulteriori mail aventi ad oggetto i dati catastali della casa della de cuius, ad ulteriore dimostrazione che GE FE avesse accettato, per fatti concludenti, l'eredità della sorella, predisponendo i mezzi per la sua concreta gestione, non essendosi limitato, come preteso dalla difesa, a presentare la sola denuncia di successione, atto che la stessa Corte d'Appello affermava avere, di per sé solo, mera valenza fiscale. Ha dunque congruamente argomentato, il giudice di secondo grado, affermando che, in qualità di erede di GE IE, il fratello FE era 3 legittimato a costituire un trust avente ad oggetto (anche) i beni caduti in eredità, dei quali "il trust si occupa di disciplinarne la gestione" (v. pag. 4 del provvedimento impugnato) e che, di conseguenza, ZZ TO, in qualità di procuratore del trust nominato da GE FE, aveva piena legittimazione a costituirsi parte civile (si veda l'atto di costituzione di parte civile del ZZ, acquisito al processo, con il quale il medesimo si costituisce "in proprio quale beneficiarío nonché quale rappresentante ed amministratore, come da Trust che si allega ..., di tutti i beni del defunto FE GE, fratello di IE GE ...". Ad onta di quanto affermato dal ricorrente, dunque, deve ritenersi che la Corte di merito abbia fornito una motivazione immune da vizi in relazione al passaggio del patrimonio della de cuius in quello dell'erede GE FE e successivamente, per il tramite del trust, nel patrimonio della parte civile ZZ TO, che risulta pertanto legittimato a costituirsi parte civile, dovendosi in conseguenza escludere le denunciate violazioni di legge. 2. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/06/2025