Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 533
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Impugnazione cartella di pagamento n. 03420100037548750000 (IRAP 2006)

    La Corte ritiene inammissibili i motivi relativi all'omessa notifica e prescrizione anteriori alla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000 e n. 03420189010857701000, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente. Il motivo di prescrizione nel periodo successivo alle intimazioni è infondato.

  • Rigettato
    Impugnazione cartella di pagamento n. 03420110006847413000 (IRAP 2007)

    La Corte ritiene inammissibili i motivi relativi all'omessa notifica e prescrizione anteriori alla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000 e n. 03420189010857701000, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente. Il motivo di prescrizione nel periodo successivo alle intimazioni è infondato.

  • Rigettato
    Impugnazione cartella di pagamento n. 03420130005299632000 (IVA 2009)

    La Corte ritiene inammissibili i motivi relativi all'omessa notifica e prescrizione anteriori alla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000 e n. 03420189010857701000, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente. Il motivo di prescrizione nel periodo successivo alle intimazioni è infondato.

  • Rigettato
    Impugnazione cartella di pagamento n. 03420140028649483000 (Tassa AUTO 2009 - 2010)

    La Corte ritiene inammissibili i motivi relativi all'omessa notifica e prescrizione anteriori alla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000 e n. 03420189010857701000, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente. Il motivo di prescrizione nel periodo successivo alle intimazioni è infondato.

  • Rigettato
    Impugnazione cartella di pagamento n. 03420150032615112000 (IVA 2012)

    La Corte ritiene inammissibili i motivi relativi all'omessa notifica e prescrizione anteriori alla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000 e n. 03420189010857701000, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente. Il motivo di prescrizione nel periodo successivo alle intimazioni è infondato.

  • Rigettato
    Impugnazione cartella di pagamento n. 03420160018631834000 (Tassa AUTO 2011 - 2012)

    La Corte ritiene inammissibili i motivi relativi all'omessa notifica e prescrizione anteriori alla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000 e n. 03420189010857701000, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente. Il motivo di prescrizione nel periodo successivo alle intimazioni è infondato.

  • Altro
    Impugnazione cartella di pagamento n. 03420160028707067000 (SANZ. AMM. REGIONALI 2012)

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, poiché la cartella contiene sanzioni amministrative non tributarie.

  • Rigettato
    Impugnazione cartella di pagamento n. 03420180005717534000 (Tassa Auto 2013 - 2014)

    La Corte ritiene inammissibili i motivi relativi all'omessa notifica e prescrizione anteriori alla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000 e n. 03420189010857701000, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente. Il motivo di prescrizione nel periodo successivo alle intimazioni è infondato.

  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle

    La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa notifica delle cartelle, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua notifica sana eventuali vizi delle cartelle sottostanti.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte dichiara infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica delle intimazioni di pagamento e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore al termine di prescrizione. I motivi relativi alla prescrizione anteriore alla notifica delle intimazioni sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle

    La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa notifica delle cartelle, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua notifica sana eventuali vizi delle cartelle sottostanti.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte dichiara infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica delle intimazioni di pagamento e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore al termine di prescrizione. I motivi relativi alla prescrizione anteriore alla notifica delle intimazioni sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle

    La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa notifica delle cartelle, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua notifica sana eventuali vizi delle cartelle sottostanti.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte dichiara infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica delle intimazioni di pagamento e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore al termine di prescrizione. I motivi relativi alla prescrizione anteriore alla notifica delle intimazioni sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle

    La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa notifica delle cartelle, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua notifica sana eventuali vizi delle cartelle sottostanti.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte dichiara infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica delle intimazioni di pagamento e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore al termine di prescrizione. I motivi relativi alla prescrizione anteriore alla notifica delle intimazioni sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle

    La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa notifica delle cartelle, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente e la sua notifica sana eventuali vizi delle cartelle sottostanti.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte dichiara infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica delle intimazioni di pagamento e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore al termine di prescrizione. I motivi relativi alla prescrizione anteriore alla notifica delle intimazioni sono inammissibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 533
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 533
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo