CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAETANI ANTONIO, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2312/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013548843000 IRAP 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100037548750000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100037548750000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100037548750000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100037548750000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100037548750000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110006847413000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110006847413000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110006847413000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110006847413000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110006847413000 IRAP 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005299632000 IVA-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028649483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028649483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150032615112000 IVA-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018631834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018631834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160028707067000 SANZ. AMM. REG 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005717534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005717534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate di Cs, all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita_1 ivi residente ala Indirizzo_1 , cod. fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, elettivamente domiciliato in Indirizzo_2
. impugnava l'intimazione di pagamento n. 034202390135488000, notificata in data
11.12.2023 nella parte relativa a :
1) cartella di pagamento n. 03420100037548750000, (IRAP 2006) di importo pari ad € 16.813,44;
2) cartella di pagamento n. 03420110006847413000, (LIMITATAMENTE AL TRIBUTO IRAP 2007) di importo pari ad € 11.585,79;
3) cartella di pagamento n. 03420130005299632000, (IVA 2009) di importo pari ad € 1.355,09;
4) cartella di pagamento n. 03420140028649483000 (Tassa AUTO 2009 - 2010) di importo pari ad
€ 3.535,81;
5) cartella di pagamento n. 03420150032615112000, (IVA 2012)di importo pari ad € 1.640,70;
6) cartella di pagamento n. 03420160018631834000, (Tassa AUTO 2011 - 2012) di importo pari ad
€ 3.202,18; 3
7) cartella di pagamento n. 03420160028707067000 (SANZ. AMM. REGIONALI 2012) di importo pari ad € 2.512,57;
8) cartella di pagamento n. 03420180005717534000 (Tassa Auto 2013 - 2014)di importo pari ad
€ 1.312,01;
Allegava il ricorrente l'omessa notifica delle cartelle intimate e la prescrizione delle pretese, nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese.
Si costituivano la Regione Calabria, CF P.IVA_1, rappresentata e difesa dal Dott. Nominativo_1, suo Dirigente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla pretesa di cui alla cartella n. 03420160028707067000, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, CF/Part.IVA n. 13756881002, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3 e l'Agenzia delle Entrate di Cs, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio:
1) Che sussista il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione all'intimazione di pagamento della cartella n. 03420160028707067000, contenendo tale cartella sanzioni amministrative non tributarie, rientranti nella giurisdizione del Giudice ordinario territorialmente competente;
2) Che per il resto il ricorso sia infondato per le ragioni di cui appresso;
dagli atti di causa è emerso a) che le cartelle 03420180005717534000, 034 2016 0018631183400, 03420150032615112000 e
03420140028649483000 sono state , tra l'altro, oggetto dell'intimazione di pagamento n.
03420199010097306000, notificata il 6.04.2022 a mezzo messo con consegna al destinatario;
b) Che le cartelle di pagamento n. 03420100037548750000, n. 03420110006847413000, n.
03420130005299632000, sono state oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420189010857701000, notificata il 6. 04.2022, a mezzo messo con consegna al destinatario.; la circostanza che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000 e n.
03420189010857701000 , comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base dell'intimazione di pagamento impugnata e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000
e n. 03420189010857701000 ( così Cass: 6436/2025: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ).
Deve invece ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000 e n.
03420189010857701000 e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore anche al triennio, termine di prescrizione delle tasse auto.
In conclusione il ricorso deve essere in parte qua rigettato, con compensazione delle spese, atteso il recente assestamento della giurisprudenza sulla questione di diritto posta a base della decisione.
P.Q.M.
la Corte:
- Declina in favore del giudice ordinario territorialmente competente la giurisdizione relativa all'intimazione di pagamento della cartella n. 03420160028707067000
- rigetta per il resto il ricorso
Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026
Il Pres rel Est
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAETANI ANTONIO, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2312/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013548843000 IRAP 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100037548750000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100037548750000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100037548750000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100037548750000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100037548750000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110006847413000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110006847413000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110006847413000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110006847413000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110006847413000 IRAP 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005299632000 IVA-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028649483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028649483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150032615112000 IVA-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018631834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018631834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160028707067000 SANZ. AMM. REG 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005717534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005717534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate di Cs, all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita_1 ivi residente ala Indirizzo_1 , cod. fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, elettivamente domiciliato in Indirizzo_2
. impugnava l'intimazione di pagamento n. 034202390135488000, notificata in data
11.12.2023 nella parte relativa a :
1) cartella di pagamento n. 03420100037548750000, (IRAP 2006) di importo pari ad € 16.813,44;
2) cartella di pagamento n. 03420110006847413000, (LIMITATAMENTE AL TRIBUTO IRAP 2007) di importo pari ad € 11.585,79;
3) cartella di pagamento n. 03420130005299632000, (IVA 2009) di importo pari ad € 1.355,09;
4) cartella di pagamento n. 03420140028649483000 (Tassa AUTO 2009 - 2010) di importo pari ad
€ 3.535,81;
5) cartella di pagamento n. 03420150032615112000, (IVA 2012)di importo pari ad € 1.640,70;
6) cartella di pagamento n. 03420160018631834000, (Tassa AUTO 2011 - 2012) di importo pari ad
€ 3.202,18; 3
7) cartella di pagamento n. 03420160028707067000 (SANZ. AMM. REGIONALI 2012) di importo pari ad € 2.512,57;
8) cartella di pagamento n. 03420180005717534000 (Tassa Auto 2013 - 2014)di importo pari ad
€ 1.312,01;
Allegava il ricorrente l'omessa notifica delle cartelle intimate e la prescrizione delle pretese, nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese.
Si costituivano la Regione Calabria, CF P.IVA_1, rappresentata e difesa dal Dott. Nominativo_1, suo Dirigente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla pretesa di cui alla cartella n. 03420160028707067000, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, CF/Part.IVA n. 13756881002, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3 e l'Agenzia delle Entrate di Cs, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio:
1) Che sussista il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione all'intimazione di pagamento della cartella n. 03420160028707067000, contenendo tale cartella sanzioni amministrative non tributarie, rientranti nella giurisdizione del Giudice ordinario territorialmente competente;
2) Che per il resto il ricorso sia infondato per le ragioni di cui appresso;
dagli atti di causa è emerso a) che le cartelle 03420180005717534000, 034 2016 0018631183400, 03420150032615112000 e
03420140028649483000 sono state , tra l'altro, oggetto dell'intimazione di pagamento n.
03420199010097306000, notificata il 6.04.2022 a mezzo messo con consegna al destinatario;
b) Che le cartelle di pagamento n. 03420100037548750000, n. 03420110006847413000, n.
03420130005299632000, sono state oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420189010857701000, notificata il 6. 04.2022, a mezzo messo con consegna al destinatario.; la circostanza che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000 e n.
03420189010857701000 , comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base dell'intimazione di pagamento impugnata e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000
e n. 03420189010857701000 ( così Cass: 6436/2025: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ).
Deve invece ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica delle intimazioni di pagamento n. 03420199010097306000 e n.
03420189010857701000 e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore anche al triennio, termine di prescrizione delle tasse auto.
In conclusione il ricorso deve essere in parte qua rigettato, con compensazione delle spese, atteso il recente assestamento della giurisprudenza sulla questione di diritto posta a base della decisione.
P.Q.M.
la Corte:
- Declina in favore del giudice ordinario territorialmente competente la giurisdizione relativa all'intimazione di pagamento della cartella n. 03420160028707067000
- rigetta per il resto il ricorso
Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026
Il Pres rel Est
Dott. Angelo Antonio Genise