CASS
Sentenza 2 febbraio 2021
Sentenza 2 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2021, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA OL, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 2/10/2019 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate, per conto dell'imputato, dall'avv. Carlo IU OR, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2/10/2019, la Corte di appello di Milano confermò quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese in data 24/5/2018, emessa all'esito di giudizio abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con la quale OL MA era stato condannato, con la riduzione del rito, alla pena di 3 mesi arresto e di 2.000 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria Penale Sent. Sez. 1 Num. 4014 Anno 2021 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/12/2020 abitazione, senza giustificato motivo e licenza dell'Autorità, un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 27,5 cm. avente una lama della lunghezza di cm. 13,5; fatto accertato in Varese, il 5/12/2016.
Considerato che
l'arma era stata rinvenuta indosso all'imputato nel corso di perquisizione personale operata dalla polizia giudiziaria, intervenuta a seguito della segnalazione di una lite tra più persone e che, dagli accertamenti svolti, era emerso che MA aveva portato con sé il coltello per dare man forte a un amico impegnato in una contesa per rapporti di debito/credito, doveva, peraltro, escludersi l'ipotesi lieve ex art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, anche tenuto conto delle caratteristiche dello strumento. 2. OL MA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo del difensore di fiducia, avv. Carlo IU OR, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 461 cod. proc. pen., nella parte in cui consentirebbe all'imputato cui sia stata concessa d'ufficio, con decreto penale emesso inaudita altera parte, la sospensione condizionale della pena, di contestarla soltanto con lo strumento dell'opposizione, con conseguente rinuncia alla diminuzione sino alla metà della sanzione penale e agli altri benefici di legge. In questo modo, si determinerebbe una violazione dell'art. 3, Cost., atteso che l'imputato cui la sospensione condizionale non sia stata concessa, potrebbe non proporre opposizione e godere, così, del più mite trattamento sanzionatorio. Detta disciplina sarebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 24 Cost., atteso che il diritto di difesa verrebbe "mutilato", non avendo l'imputato una scelta diversa dal proporre opposizione per contrastare la pronuncia a sé sfavorevole. Infine, verrebbe violato l'art. 111 Cost., non potendo dirsi "giusto" un processo in cui il condannato non disponga di uno strumento per contestare l'applicazione ex officio di un beneficio che egli ben potrebbe legittimamente rifiutare. Né potrebbe addivenirsi a una interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 461 cod. proc. pen., essendosi in presenza di un vuoto normativo, per di più relativo a un procedimento speciale utilizzabile per iniziativa del pubblico ministero nei casi tassativamente individuati dall'art. 459 cod. proc. pen.: di tal che l'interpretazione costituzionalmente orientata si tradurrebbe, di fatto, nella creazione di un mezzo di gravame non previsto dalla legge. In punto di rilevanza della questione dedotta, si osserva che l'opposizione al decreto penale di condanna era stata formalizzata in relazione all'applicazione della sospensione condizionale non richiesta, non avendo il condannato a disposizione altro strumento per contestare la sola concessione del beneficio, senza mettere in discussione la sanzione applicatagli con il decreto penale. Né egli 2 avrebbe potuto proporre direttamente ricorso per cassazione, atteso che l'art. 111, comma settimo, Cost. prevede l'immediato ricorso per cassazione, per violazione di legge, solo per le sentenze e per i provvedimenti «contro la libertà personale», mentre il decreto penale prevedeva l'applicazione della pena pecuniaria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione alla applicazione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena da parte del Tribunale di Varese, che non avrebbe dato conto del fatto che l'opposizione al decreto penale era stata formulata esclusivamente per contestare l'applicazione ex officio della sospensione condizionale della pena. Tale difetto motivazionale sarebbe stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, cui la Corte di appello avrebbe fornito una risposta incongruente, argomentando sulla mancata applicazione della sospensione condizionale e non sulla concessione, non richiesta, del beneficio. Pertanto, stante la palese contraddittorietà della motivazione rispetto alle richieste contenute nell'impugnazione, la sentenza dovrebbe essere annullata, avendo la Corte di cassazione riconosciuto che, in caso di condanna alla sola pena pecuniaria, la concessione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena, lederebbe l'interesse dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, invocato, seppur in via subordinata, dalla difesa, senza che la Corte di appello ne abbia spiegato, in alcun modo, le ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dal primo motivo di doglianza, la dedotta questione di legittimità costituzionale non è rilevante nel caso di specie. Secondo quanto è dato evincere dal testo delle due sentenze e dal tenore dello stesso ricorso, con l'opposizione al decreto penale di condanna l'imputato non si era affatto limitato a censurare l'applicazione, non richiesta e pregiudizievole dei suoi interessi, della sospensione condizionale della pena, ma aveva, altresì, invocato il riconoscimento della attenuante speciale di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975. Ma, soprattutto, la questione non è stata "coltivata" nel giudizio di appello, non essendo stata dedotta con l'impugnazione davanti della sentenza di primo grado. 3 2.1. Sotto altro profilo, è appena il caso di osservare che una eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe l'effetto di ridisegnare completamente il rito speciale, modificando strutturalmente la funzione dell'opposizione, quale strumento per la rimozione del decreto e per l'introduzione di un giudizio del tutto autonomo rispetto al procedimento speciale in esame, nel corso del quale il giudice è chiamato ad accertare ex novo i fatti contestati all'imputato (cfr. Sez. 4, n. 12358 del 19/2/2020, Rv. 278918), di tal che l'intervento richiesto finirebbe per impingere in ambiti che appartengono alle esclusive scelte del legislatore. Peraltro, se si assume, secondo la tesi difensiva, che la statuizione relativa alla concessione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena sia un effetto sfavorevole per l'imputato, non si vede in che modo tale situazione si differenzi da ogni altro caso in cui il decreto penale abbia un contenuto che l'imputato reputi pregiudizievole e per rimuovere il quale egli sia costretto a ricorrere, appunto, all'opposizione. Non si comprende, in altri termini, perché nella situazione qui in rilievo dovrebbe consentirsi una opposizione parziale, finalizzata a instaurare un giudizio circoscritto, nel petitum, al solo effetto asseritamente pregiudizievole;
mentre in ogni altro caso, invece, l'opposizione, rimuovendo il decreto penale, dovrebbe poter dare l'abbrivio a un giudizio ordinario avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità e l'applicazione di un trattamento sanzionatorio non più soggetto a limitazioni (salvi i casi di richiesta di un rito speciale). 3. Generico e, come tale, inammissibile è il secondo motivo di doglianza, relativo all'asserito vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata indicato le ragioni ritenute ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena, laddove la censura avrebbe riguardato, al contrario, l'applicazione non voluta del beneficio. Pacifica la circostanza dedotta, ovvero l'inconferenza della motivazione offerta, sul punto, dalla Corte territoriale, appare tuttavia evidente che non essendo stato il beneficio concesso nemmeno con la sentenza di primo grado, il richiesto annullamento della pronuncia di appello non potrebbe consentire all'impugnante di ottenere un effetto giuridico ulteriore e diverso rispetto a quello già prodottosi per effetto della mancata statuizione. 4. Inammissibile è, infine, anche la censura articolata con il terzo motivo. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Varese si era pronunciato unicamente con riferimento alla configurabilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, senza alcuna statuizione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche. Con l'atto di appello, la difesa dell'imputato aveva formulato una espressa richiesta in tal senso, sia pure in via subordinata, con conseguente applicazione del minimo edittale. 4 4.1. In proposito, va rilevato che, come dedotto dal ricorso, la sentenza di secondo grado non ha offerto, effettivamente, alcuna motivazione sul punto. Nondimeno, deve osservarsi che la relativa richiesta era stata formulata, sin dal principio, in maniera del tutto generica, senza cioè indicare i concreti elementi che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento delle attenuanti de quibus. Ne consegue che il relativo motivo di impugnazione doveva ritenersi, sin dal principio, inammissibile in quanto assolutamente generico e che, per tale ragione, l'omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, della relativa censura non è idonea a dispiegare alcun concreto vizio del provvedimento impugnato, non essendovi alcun obbligo, da parte del Giudice dell'impugnazione, di pronunciarsi sulle richieste inammissibili (v. Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281, relativa proprio a un caso di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in relazione al quale l'imputato si doleva della omessa pronuncia della Corte di Appello in relazione a un motivo di appello che non specificava le ragioni poste alla base della relativa richiesta). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4/12/2020
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate, per conto dell'imputato, dall'avv. Carlo IU OR, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2/10/2019, la Corte di appello di Milano confermò quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese in data 24/5/2018, emessa all'esito di giudizio abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con la quale OL MA era stato condannato, con la riduzione del rito, alla pena di 3 mesi arresto e di 2.000 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria Penale Sent. Sez. 1 Num. 4014 Anno 2021 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/12/2020 abitazione, senza giustificato motivo e licenza dell'Autorità, un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 27,5 cm. avente una lama della lunghezza di cm. 13,5; fatto accertato in Varese, il 5/12/2016.
Considerato che
l'arma era stata rinvenuta indosso all'imputato nel corso di perquisizione personale operata dalla polizia giudiziaria, intervenuta a seguito della segnalazione di una lite tra più persone e che, dagli accertamenti svolti, era emerso che MA aveva portato con sé il coltello per dare man forte a un amico impegnato in una contesa per rapporti di debito/credito, doveva, peraltro, escludersi l'ipotesi lieve ex art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, anche tenuto conto delle caratteristiche dello strumento. 2. OL MA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo del difensore di fiducia, avv. Carlo IU OR, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 461 cod. proc. pen., nella parte in cui consentirebbe all'imputato cui sia stata concessa d'ufficio, con decreto penale emesso inaudita altera parte, la sospensione condizionale della pena, di contestarla soltanto con lo strumento dell'opposizione, con conseguente rinuncia alla diminuzione sino alla metà della sanzione penale e agli altri benefici di legge. In questo modo, si determinerebbe una violazione dell'art. 3, Cost., atteso che l'imputato cui la sospensione condizionale non sia stata concessa, potrebbe non proporre opposizione e godere, così, del più mite trattamento sanzionatorio. Detta disciplina sarebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 24 Cost., atteso che il diritto di difesa verrebbe "mutilato", non avendo l'imputato una scelta diversa dal proporre opposizione per contrastare la pronuncia a sé sfavorevole. Infine, verrebbe violato l'art. 111 Cost., non potendo dirsi "giusto" un processo in cui il condannato non disponga di uno strumento per contestare l'applicazione ex officio di un beneficio che egli ben potrebbe legittimamente rifiutare. Né potrebbe addivenirsi a una interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 461 cod. proc. pen., essendosi in presenza di un vuoto normativo, per di più relativo a un procedimento speciale utilizzabile per iniziativa del pubblico ministero nei casi tassativamente individuati dall'art. 459 cod. proc. pen.: di tal che l'interpretazione costituzionalmente orientata si tradurrebbe, di fatto, nella creazione di un mezzo di gravame non previsto dalla legge. In punto di rilevanza della questione dedotta, si osserva che l'opposizione al decreto penale di condanna era stata formalizzata in relazione all'applicazione della sospensione condizionale non richiesta, non avendo il condannato a disposizione altro strumento per contestare la sola concessione del beneficio, senza mettere in discussione la sanzione applicatagli con il decreto penale. Né egli 2 avrebbe potuto proporre direttamente ricorso per cassazione, atteso che l'art. 111, comma settimo, Cost. prevede l'immediato ricorso per cassazione, per violazione di legge, solo per le sentenze e per i provvedimenti «contro la libertà personale», mentre il decreto penale prevedeva l'applicazione della pena pecuniaria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione alla applicazione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena da parte del Tribunale di Varese, che non avrebbe dato conto del fatto che l'opposizione al decreto penale era stata formulata esclusivamente per contestare l'applicazione ex officio della sospensione condizionale della pena. Tale difetto motivazionale sarebbe stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, cui la Corte di appello avrebbe fornito una risposta incongruente, argomentando sulla mancata applicazione della sospensione condizionale e non sulla concessione, non richiesta, del beneficio. Pertanto, stante la palese contraddittorietà della motivazione rispetto alle richieste contenute nell'impugnazione, la sentenza dovrebbe essere annullata, avendo la Corte di cassazione riconosciuto che, in caso di condanna alla sola pena pecuniaria, la concessione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena, lederebbe l'interesse dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, invocato, seppur in via subordinata, dalla difesa, senza che la Corte di appello ne abbia spiegato, in alcun modo, le ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dal primo motivo di doglianza, la dedotta questione di legittimità costituzionale non è rilevante nel caso di specie. Secondo quanto è dato evincere dal testo delle due sentenze e dal tenore dello stesso ricorso, con l'opposizione al decreto penale di condanna l'imputato non si era affatto limitato a censurare l'applicazione, non richiesta e pregiudizievole dei suoi interessi, della sospensione condizionale della pena, ma aveva, altresì, invocato il riconoscimento della attenuante speciale di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975. Ma, soprattutto, la questione non è stata "coltivata" nel giudizio di appello, non essendo stata dedotta con l'impugnazione davanti della sentenza di primo grado. 3 2.1. Sotto altro profilo, è appena il caso di osservare che una eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe l'effetto di ridisegnare completamente il rito speciale, modificando strutturalmente la funzione dell'opposizione, quale strumento per la rimozione del decreto e per l'introduzione di un giudizio del tutto autonomo rispetto al procedimento speciale in esame, nel corso del quale il giudice è chiamato ad accertare ex novo i fatti contestati all'imputato (cfr. Sez. 4, n. 12358 del 19/2/2020, Rv. 278918), di tal che l'intervento richiesto finirebbe per impingere in ambiti che appartengono alle esclusive scelte del legislatore. Peraltro, se si assume, secondo la tesi difensiva, che la statuizione relativa alla concessione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena sia un effetto sfavorevole per l'imputato, non si vede in che modo tale situazione si differenzi da ogni altro caso in cui il decreto penale abbia un contenuto che l'imputato reputi pregiudizievole e per rimuovere il quale egli sia costretto a ricorrere, appunto, all'opposizione. Non si comprende, in altri termini, perché nella situazione qui in rilievo dovrebbe consentirsi una opposizione parziale, finalizzata a instaurare un giudizio circoscritto, nel petitum, al solo effetto asseritamente pregiudizievole;
mentre in ogni altro caso, invece, l'opposizione, rimuovendo il decreto penale, dovrebbe poter dare l'abbrivio a un giudizio ordinario avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità e l'applicazione di un trattamento sanzionatorio non più soggetto a limitazioni (salvi i casi di richiesta di un rito speciale). 3. Generico e, come tale, inammissibile è il secondo motivo di doglianza, relativo all'asserito vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata indicato le ragioni ritenute ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena, laddove la censura avrebbe riguardato, al contrario, l'applicazione non voluta del beneficio. Pacifica la circostanza dedotta, ovvero l'inconferenza della motivazione offerta, sul punto, dalla Corte territoriale, appare tuttavia evidente che non essendo stato il beneficio concesso nemmeno con la sentenza di primo grado, il richiesto annullamento della pronuncia di appello non potrebbe consentire all'impugnante di ottenere un effetto giuridico ulteriore e diverso rispetto a quello già prodottosi per effetto della mancata statuizione. 4. Inammissibile è, infine, anche la censura articolata con il terzo motivo. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Varese si era pronunciato unicamente con riferimento alla configurabilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, senza alcuna statuizione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche. Con l'atto di appello, la difesa dell'imputato aveva formulato una espressa richiesta in tal senso, sia pure in via subordinata, con conseguente applicazione del minimo edittale. 4 4.1. In proposito, va rilevato che, come dedotto dal ricorso, la sentenza di secondo grado non ha offerto, effettivamente, alcuna motivazione sul punto. Nondimeno, deve osservarsi che la relativa richiesta era stata formulata, sin dal principio, in maniera del tutto generica, senza cioè indicare i concreti elementi che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento delle attenuanti de quibus. Ne consegue che il relativo motivo di impugnazione doveva ritenersi, sin dal principio, inammissibile in quanto assolutamente generico e che, per tale ragione, l'omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, della relativa censura non è idonea a dispiegare alcun concreto vizio del provvedimento impugnato, non essendovi alcun obbligo, da parte del Giudice dell'impugnazione, di pronunciarsi sulle richieste inammissibili (v. Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281, relativa proprio a un caso di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in relazione al quale l'imputato si doleva della omessa pronuncia della Corte di Appello in relazione a un motivo di appello che non specificava le ragioni poste alla base della relativa richiesta). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4/12/2020