CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio ex art. 14 d.lgs. 150/2011 iscritto al n. 188 / 2024 R.G.;
promosso da:
AVV. (c.f. ), difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA ASSAROTTI N 7 10122 TORINO;
- ricorrente contro
, in persona DEL SUO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DOTT. _1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
GATTINO GIAN FRANCO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA BRA, 10
12030 CAVALLERMAGGIORE;
- parte convenuta
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale. Liquidazione compensi avvocato.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia codesta Ill.ma Corte d'appello adita:
In via principale: dichiarare tenuto e, per l'effetto condannare, il sig. residente Villar San _1
Costanzo, Via Provinciale n. 53, c.f.: pagare, per le causali di cui in CodiceFiscale_3
narrativa, a favore della ricorrente la somma complessiva di euro 37.720,00
(trentasettemilasettecentoventi/00) oltre ad interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs.
231/2002 dalla richiesta fino al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
Si depositano i documenti indicati in narrativa
Con vittoria di spese, compensi e competenze, oltre al rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 47.514,00”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Rejectis adversis previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
Nel merito: preso atto dell'intervenuta accettazione con beneficio di inventario dell'eredità paterna, da parte del sig. , solo in data 24/02/2025, in separato e definito giudizio, introdotto _1 successivamente al presente, accertare e dichiarare che, al momento dell'introduzione del presente procedimento il sig. era privo di legittimazione passiva dinanzi alle _1
pretese avversarie, con ogni conseguenza in punto spese;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'importo ex adverso richiesto in pagamento nella presente sede, non risulta correttamente giustificato né quantificato alla luce delle osservazioni di cui in atti e, per l'effetto, disporre la rideterminazione delle somme eventualmente dovute, ancorché comprovate;
Con il favore delle spese, tutte, del presente giudizio oltre rituali accessori di legge”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e la domanda giudiziale.
1.1. – L'avv. ha prestato la propria opera professionale a favore di Parte_1 [...]
CP_3 Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6
e e personalmente di , ,
[...] Controparte_7 Persona_1 CP_8 CP_9
e , quest'ultimo come garante di e legale
[...] _10 Controparte_3
rappresentante della stessa di e di Controparte_3 CP_4 Parte_2
nel contenzioso avviato dalle predette società e persone fisiche contro dinanzi _11 al Tribunale di Cuneo in primo grado – proc. r.g. n. 824/2015 e dinanzi alla Corte d'Appello di Torino in secondo grado – proc. r.g. n. 73/2020.
Gli atti sono stati compiuti congiuntamente per tutte le parti.
1.2 – In pendenza del giudizio d'appello, e precisamente in data 19.03.2021, è deceduto
; il procedimento è stato dichiarato interrotto dalla Corte con ordinanza del _10
17.01.2023 ed è poi proseguito tra le parti originarie, nella contumacia degli eredi dello scomparso . _10
1.3 – L'avv. riferisce che l'attività professionale svolta è consistita, per il primo Pt_1
grado, nella redazione della citazione, delle memorie istruttorie, di conclusionali e repliche e nella partecipazione alle udienze come da verbali prodotti, e per il secondo grado, nella redazione e notifica dell'appello, delle note di trattazione, delle conclusionali e repliche, nella partecipazione alle udienze e nella disamina dell'ordinanza di interruzione del 17.01.2023.
Il legale quantifica conseguentemente le proprie spettanze come segue:
• per il primo grado, € 21.359, calcolati sullo scaglione da € 1.000.000, sulla base del criterio seguito in sentenza, così suddivise:
- € 4.388 per fase di studio
- € 2.895 per fase introduttiva
- € 6.445 per fase di trattazione
- € 7.631 per fase decisionale
• per il secondo grado, € 26.155, anch'essi calcolati sullo scaglione da € 1.000.000, così suddivisi:
- € 5.706 per fase di studio della controversia;
- € 3.318 per fase introduttiva del giudizio;
- € 7.644 per fase istruttoria e/o di trattazione;
3 - € 9.487 per fase decisionale;
e così per un totale di € 47.514.
1.4 – Con ricorso ex artt. 14 d.lgs. 150/2011 – 281 decies c.p.c. depositato il 15.02.2024 e rivolto a questa Corte d'Appello come giudice che ha deciso l'intera la causa, l'avv.
[...]
a chiesto la liquidazione del compenso per l'attività predetta e la condanna al suo Pt_1
pagamento del solo , in persona del suo amministratore di sostegno dr. _1 CP_2 quale figlio e presunto erede di;
l'importo richiesto viene
[...] _10 quantificato nella minor somma di € 37.720, oltre a interessi al tasso commerciale del d.lgs.
231/2002.
1.5 – Si è costituito con il suo amministratore di sostegno, contestando tutte le _1
avversarie pretese: , affetto dalla nascita da sordomutismo e ritardo cognitivo, _1
è sottoposto da agosto 2023 ad amministrazione di sostegno, nella persona di
[...] egli, come tale, non ha mai partecipato né è stato a conoscenza dell'attività Per_2
svolta in vita dal padre come legale rappresentante di diverse società, che avevano dato vita alla causa patrocinata dall'avv. il , inoltre, era all'epoca solo un chiamato Pt_1 _10 alla successione, non aveva ancora accettato l'eredità del padre alla data di notifica del ricorso, ed era, perciò carente di legittimazione passiva riguardo alla domanda.
Si contesta, inoltre, il quantum dell'importo richiesto: (a) anzitutto, vi è un'incomprensibile differenza tra il totale dei compensi, quantificato in € 47.514, e la somma richiesta, indicata in € 37.720; (b) in secondo luogo, il valore preso a riferimento per la loro liquidazione è lo scaglione da 1 milione di euro, applicato dal giudicante di primo grado, sebbene l'avv. vesse a suo tempo dichiarato la causa di valore indeterminabile;
(c) si lamenta, Pt_1
poi, che solo nel marzo 2023 il legale avversario aveva messo a conoscenza della vicenda l'odierno amministratore di sostegno ed era inverosimile che, a quella data, né il
[...]
, né le altre parti non avessero versato degli acconti, ed anzi, non venivano _10
documentati pagamenti parziali ad iniziativa degli altri assistiti, che avrebbero diminuito l'importo dovuto.
3. – Celebratasi la prima udienza dinanzi al Consigliere delegato, nelle more di questo giudizio l'avv. promuoveva, dinanzi al Tribunale di Cuneo, la actio interrogatoria Pt_1
contro il , in esito alla quale, con dichiarazione del suo amministratore in data _1
4 13.03.2025, lo stesso dichiarava di accettare l'eredità morendo dismessa dal padre con beneficio di inventario.
Ciò nondimeno, , con le note difensive autorizzate prima dell'udienza, continua _1
a eccepire la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda, nell'assunto che tale difesa debba essere valutata alla data di introduzione di questo procedimento.
Sempre nelle note autorizzate, ha aggiunto che, dopo la morte del padre _1
, egli fu bensì citato in riassunzione, ma fu dichiarato contumace perché nessun _10 incarico fu dato all'avv. er proseguire la causa anche in qualità di erede del padre;
Pt_1
il giudizio di appello era proseguito ed era giunto a sentenza solo con le altre parti originarie, di talchè l'avv. on avrebbe diritto a pretendere da esso convenuto i compensi per Pt_1
l'attività successiva alla morte di od alla dichiarazione di interruzione del _10 processo;
si ribadisce infine, oltre alle difese già svolte, come l'onorario andrebbe suddiviso tra tutte le parti assistite dal legale ricorrente, anziché essere richiesto ad esso solo convenuto.
All'udienza di discussione, il legale ricorrente, pur riconoscendo che l'indicazione dello importo di € 37.720, anziché di € 47.514, era dovuta ad un errore materiale, ha comunque ridotto la domanda a tale somma.
4. – La domanda di condanna è fondata nei limiti di cui più oltre.
4.1 – Parte ricorrente ha ridotto la domanda ad € 37.720; i suoi compensi sono quantificati nei medi tariffari senza maggiorazione ex art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 per assistenza ad una pluralità di parti;
non vi sono motivi per discostarsi dai valori medi.
La quantificazione sullo scaglione da 1.000.000 di euro è stata operata dall'avv. Pt_1
secondo il criterio utilizzato dal giudicante di primo grado (in appello le spese sono state compensate), ed è appunto alla valutazione del giudice che si deve far riferimento per la determinazione del valore della controversia, agli effetti di quanto previsto dall'art. 5 d.m.
55/2014.
4.2 – Legittimato passivo rispetto a detta domanda è sicuramente il , in qualità _1
di erede di che aveva conferito incarico difensivo, unitamente ad altre parti, _10 all'avv. Pt_1
5 E' del tutto priva di rilievo la circostanza che l'accettazione di eredità sia intervenuta solo nelle more di questo giudizio, a seguito dell'esercizio della actio interrogatoria, posto che l'accettazione di eredità retroagisce alla data di apertura della successione (art. 459 c.c.).
Il , come erede di una delle parti assistite dal legale ricorrente, si trova, del resto, _1
in una situazione di solidarietà passiva rispetto al professionista per i compensi a lui dovuti anche dalle altre parti, sicchè del tutto corretta e conforme all'art. 1292 c.c. risulta la scelta dell'avv. i richiedere l'adempimento dell'intero ad uno solo dei condebitori solidali, Pt_1
mentre è errata la pretesa del di rispondere soltanto pro quota del debito complessivo, _10
non risultando essere stato pattuito alcun beneficio di divisione.
4.3 – E' viceversa fondato il rilievo di parte convenuta per cui non sarebbero dovuti, per il giudizio di appello, i compensi per la fase istruttoria/trattazione, con lo svolgimento di CTU,
e per la fase decisionale, in quanto comunque successive alla morte di . _10
4.3.1 – Tra il legale e la parte assistita in un processo intercorre un duplice rapporto, ossia un rapporto sostanziale d'opera professionale (il contratto di patrocinio) e un rapporto di natura processuale, originato dalla procura ad litem come negozio unilaterale con il quale il cliente conferisce al patrocinatore la rappresentanza tecnica e che è distinto dal contratto costitutivo del rapporto di patrocinio.
Dovendosi qui decidere sui compensi di un avvocato, ciò che viene in rilievo è soltanto il contratto di patrocinio come specie di contratto d'opera intellettuale: deve ritenersi che il contratto di patrocinio venga meno con la morte del cliente, o in ragione del carattere altamente fiduciario della prestazione, ovvero per una situazione assimilabile all'estinzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, non essendo questa più utilmente fruibile dal cliente deceduto.
A seguito della cessazione del contratto di patrocinio per morte dell'assistito, l'avvocato ha solo diritto ad un compenso per l'opera prestata (arg. ex art. 2228 c.c. in tema di contratto d'opera in genere); a tal fine, non viene in rilievo il principio c.d. di ultrattività del mandato difensivo, che riguarda propriamente la rappresentanza tecnica conferita con il parallelo negozio (unilaterale) di procura ex art. 84 c.p.c. (ex coeteris, Cass., 2.09.1997, n. 8388), mentre qui si deve fare riferimento al sottostante rapporto sostanziale di patrocinio.
6 4.3.2 – è morto il 19.03.2021 e il contratto di patrocinio tra lui e l'avv. _10 Pt_1
è cessato a quella data, senza che rilevi il fatto che l'evento sia stato dichiarato dal procuratore ed abbia provocato l'interruzione del processo solo il 17.01.2023.
La causa r.g. 73/2020 è stata una prima volta rimessa in decisione il 3.10.2021, dopo, quindi, la morte di e la cessazione, come sopra, del contratto di patrocinio con il _10 legale odierno ricorrente, e dopo quella data l'avv. a depositato, una prima volta, Pt_1
le conclusionali e le repliche (rispettivamente il 26.11 e il 16.12.2021); il processo è stato rimesso, una prima volta, in istruttoria a seguito dell'astensione del GOA il 14.01.2022 per una nuova precisazione delle conclusioni dinanzi ad un nuovo Collegio, poi, a seguito di una seconda precisazione delle conclusioni in data 16.02.2022, è stato nuovamente rimesso sul ruolo per lo svolgimento di CTU il 28.11.2022, e 17.01.2023 è stato dichiarato interrotto;
la
CTU e la relativa fase istruttoria/trattazione si sono svolte in un epoca successiva, ed anche in questo caso dopo la morte di . _10
Non sono, pertanto, dovuti dal , quale erede di , i compensi per la fase _1 _10 decisionale (€ 9.487) e i compensi per la fase di istruttoria/trattazione (€ 7.644), che si riferiscono ad attività successive alla morte di ed alla cessazione, con essa, del _10 contratto di patrocinio (totale di € 17.131); dette somme potranno essere chieste dall'avv. nicamente alle altre parti da lei assistite. Pt_1
4.4 – Quanto al fatto che sarebbe inverosimile che prima della formale conoscenza della vicenda da parte dell'amministratore di sostegno del , non fossero stati versati _1 degli acconti all'avv. e che anzi quest'ultima non aveva documentato di non aver Pt_1
ricevuto pagamenti parziali ad iniziativa degli altri assistiti, è sufficiente replicare che non spetta al creditore di provare l'inadempimento del debitore, ma è il debitore convenuto per l'adempimento a dover dimostrare il pagamento, come fatto estintivo dell'obbligazione ex adverso azionata agli effetti di quanto previsto dall'art. 2967, 2° co., c.c.
4.5 – Per € 20.589 (€ 37.720 richiesti – € 17.131 non di pertinenza del e del _10
suo erede ) va, perciò, accertata la debenza del convenuto, in linea capitale. _1
4.6 – Gli interessi non sono dovuti al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002, che si applica unicamente alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e P.A. (cfr. artt. 1 e 2
d.lgs. cit.), bensì, sul debito complessivo e a decorrere dalla scadenza, al tasso legale ex
7 art. 1284, 1° co., c.c., ed al tasso maggiorato ex art. 1284, 4° co., dal deposito del ricorso
(che determina la pendenza della lite, art. 39 c.p.c.) fino al saldo.
5. – Le spese di questo procedimento, liquidate sull'importo riconosciuto (art. 5, co. 1, d.m.
55/2014) e nei valori minimi perché il legale ricorrente si è difesa personalmente, debbono essere parzialmente compensate per soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, 2° co.,
c.p.c., nella misura ritenuta equa della metà; va in ogni caso esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. contro con ricorso ex art. 14 Parte_1 _1
d.lgs. 150/2011 depositato il 15.02.2024:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore _1 dell'avv. della somma di € 20.589, oltre a interessi legali ex art. 1284, 1° Parte_1
co., c.c. dalla scadenza e saldo e interessi maggiorati ex art. 1284, 4° co.,c.c. dal deposito del ricorso;
b) liquida le spese di questo procedimento sostenute dall'avv. in complessivi Parte_1
€ 1.984, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
c) condanna alla rifusione delle spese, liquidate come al punto precedente, _1
nella misura della metà, dichiarando compensate le spese per la restante metà.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio ex art. 14 d.lgs. 150/2011 iscritto al n. 188 / 2024 R.G.;
promosso da:
AVV. (c.f. ), difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA ASSAROTTI N 7 10122 TORINO;
- ricorrente contro
, in persona DEL SUO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DOTT. _1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
GATTINO GIAN FRANCO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA BRA, 10
12030 CAVALLERMAGGIORE;
- parte convenuta
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale. Liquidazione compensi avvocato.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia codesta Ill.ma Corte d'appello adita:
In via principale: dichiarare tenuto e, per l'effetto condannare, il sig. residente Villar San _1
Costanzo, Via Provinciale n. 53, c.f.: pagare, per le causali di cui in CodiceFiscale_3
narrativa, a favore della ricorrente la somma complessiva di euro 37.720,00
(trentasettemilasettecentoventi/00) oltre ad interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs.
231/2002 dalla richiesta fino al saldo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
Si depositano i documenti indicati in narrativa
Con vittoria di spese, compensi e competenze, oltre al rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 47.514,00”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Rejectis adversis previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
Nel merito: preso atto dell'intervenuta accettazione con beneficio di inventario dell'eredità paterna, da parte del sig. , solo in data 24/02/2025, in separato e definito giudizio, introdotto _1 successivamente al presente, accertare e dichiarare che, al momento dell'introduzione del presente procedimento il sig. era privo di legittimazione passiva dinanzi alle _1
pretese avversarie, con ogni conseguenza in punto spese;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'importo ex adverso richiesto in pagamento nella presente sede, non risulta correttamente giustificato né quantificato alla luce delle osservazioni di cui in atti e, per l'effetto, disporre la rideterminazione delle somme eventualmente dovute, ancorché comprovate;
Con il favore delle spese, tutte, del presente giudizio oltre rituali accessori di legge”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e la domanda giudiziale.
1.1. – L'avv. ha prestato la propria opera professionale a favore di Parte_1 [...]
CP_3 Parte_2 CP_4 Controparte_5 CP_6
e e personalmente di , ,
[...] Controparte_7 Persona_1 CP_8 CP_9
e , quest'ultimo come garante di e legale
[...] _10 Controparte_3
rappresentante della stessa di e di Controparte_3 CP_4 Parte_2
nel contenzioso avviato dalle predette società e persone fisiche contro dinanzi _11 al Tribunale di Cuneo in primo grado – proc. r.g. n. 824/2015 e dinanzi alla Corte d'Appello di Torino in secondo grado – proc. r.g. n. 73/2020.
Gli atti sono stati compiuti congiuntamente per tutte le parti.
1.2 – In pendenza del giudizio d'appello, e precisamente in data 19.03.2021, è deceduto
; il procedimento è stato dichiarato interrotto dalla Corte con ordinanza del _10
17.01.2023 ed è poi proseguito tra le parti originarie, nella contumacia degli eredi dello scomparso . _10
1.3 – L'avv. riferisce che l'attività professionale svolta è consistita, per il primo Pt_1
grado, nella redazione della citazione, delle memorie istruttorie, di conclusionali e repliche e nella partecipazione alle udienze come da verbali prodotti, e per il secondo grado, nella redazione e notifica dell'appello, delle note di trattazione, delle conclusionali e repliche, nella partecipazione alle udienze e nella disamina dell'ordinanza di interruzione del 17.01.2023.
Il legale quantifica conseguentemente le proprie spettanze come segue:
• per il primo grado, € 21.359, calcolati sullo scaglione da € 1.000.000, sulla base del criterio seguito in sentenza, così suddivise:
- € 4.388 per fase di studio
- € 2.895 per fase introduttiva
- € 6.445 per fase di trattazione
- € 7.631 per fase decisionale
• per il secondo grado, € 26.155, anch'essi calcolati sullo scaglione da € 1.000.000, così suddivisi:
- € 5.706 per fase di studio della controversia;
- € 3.318 per fase introduttiva del giudizio;
- € 7.644 per fase istruttoria e/o di trattazione;
3 - € 9.487 per fase decisionale;
e così per un totale di € 47.514.
1.4 – Con ricorso ex artt. 14 d.lgs. 150/2011 – 281 decies c.p.c. depositato il 15.02.2024 e rivolto a questa Corte d'Appello come giudice che ha deciso l'intera la causa, l'avv.
[...]
a chiesto la liquidazione del compenso per l'attività predetta e la condanna al suo Pt_1
pagamento del solo , in persona del suo amministratore di sostegno dr. _1 CP_2 quale figlio e presunto erede di;
l'importo richiesto viene
[...] _10 quantificato nella minor somma di € 37.720, oltre a interessi al tasso commerciale del d.lgs.
231/2002.
1.5 – Si è costituito con il suo amministratore di sostegno, contestando tutte le _1
avversarie pretese: , affetto dalla nascita da sordomutismo e ritardo cognitivo, _1
è sottoposto da agosto 2023 ad amministrazione di sostegno, nella persona di
[...] egli, come tale, non ha mai partecipato né è stato a conoscenza dell'attività Per_2
svolta in vita dal padre come legale rappresentante di diverse società, che avevano dato vita alla causa patrocinata dall'avv. il , inoltre, era all'epoca solo un chiamato Pt_1 _10 alla successione, non aveva ancora accettato l'eredità del padre alla data di notifica del ricorso, ed era, perciò carente di legittimazione passiva riguardo alla domanda.
Si contesta, inoltre, il quantum dell'importo richiesto: (a) anzitutto, vi è un'incomprensibile differenza tra il totale dei compensi, quantificato in € 47.514, e la somma richiesta, indicata in € 37.720; (b) in secondo luogo, il valore preso a riferimento per la loro liquidazione è lo scaglione da 1 milione di euro, applicato dal giudicante di primo grado, sebbene l'avv. vesse a suo tempo dichiarato la causa di valore indeterminabile;
(c) si lamenta, Pt_1
poi, che solo nel marzo 2023 il legale avversario aveva messo a conoscenza della vicenda l'odierno amministratore di sostegno ed era inverosimile che, a quella data, né il
[...]
, né le altre parti non avessero versato degli acconti, ed anzi, non venivano _10
documentati pagamenti parziali ad iniziativa degli altri assistiti, che avrebbero diminuito l'importo dovuto.
3. – Celebratasi la prima udienza dinanzi al Consigliere delegato, nelle more di questo giudizio l'avv. promuoveva, dinanzi al Tribunale di Cuneo, la actio interrogatoria Pt_1
contro il , in esito alla quale, con dichiarazione del suo amministratore in data _1
4 13.03.2025, lo stesso dichiarava di accettare l'eredità morendo dismessa dal padre con beneficio di inventario.
Ciò nondimeno, , con le note difensive autorizzate prima dell'udienza, continua _1
a eccepire la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda, nell'assunto che tale difesa debba essere valutata alla data di introduzione di questo procedimento.
Sempre nelle note autorizzate, ha aggiunto che, dopo la morte del padre _1
, egli fu bensì citato in riassunzione, ma fu dichiarato contumace perché nessun _10 incarico fu dato all'avv. er proseguire la causa anche in qualità di erede del padre;
Pt_1
il giudizio di appello era proseguito ed era giunto a sentenza solo con le altre parti originarie, di talchè l'avv. on avrebbe diritto a pretendere da esso convenuto i compensi per Pt_1
l'attività successiva alla morte di od alla dichiarazione di interruzione del _10 processo;
si ribadisce infine, oltre alle difese già svolte, come l'onorario andrebbe suddiviso tra tutte le parti assistite dal legale ricorrente, anziché essere richiesto ad esso solo convenuto.
All'udienza di discussione, il legale ricorrente, pur riconoscendo che l'indicazione dello importo di € 37.720, anziché di € 47.514, era dovuta ad un errore materiale, ha comunque ridotto la domanda a tale somma.
4. – La domanda di condanna è fondata nei limiti di cui più oltre.
4.1 – Parte ricorrente ha ridotto la domanda ad € 37.720; i suoi compensi sono quantificati nei medi tariffari senza maggiorazione ex art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 per assistenza ad una pluralità di parti;
non vi sono motivi per discostarsi dai valori medi.
La quantificazione sullo scaglione da 1.000.000 di euro è stata operata dall'avv. Pt_1
secondo il criterio utilizzato dal giudicante di primo grado (in appello le spese sono state compensate), ed è appunto alla valutazione del giudice che si deve far riferimento per la determinazione del valore della controversia, agli effetti di quanto previsto dall'art. 5 d.m.
55/2014.
4.2 – Legittimato passivo rispetto a detta domanda è sicuramente il , in qualità _1
di erede di che aveva conferito incarico difensivo, unitamente ad altre parti, _10 all'avv. Pt_1
5 E' del tutto priva di rilievo la circostanza che l'accettazione di eredità sia intervenuta solo nelle more di questo giudizio, a seguito dell'esercizio della actio interrogatoria, posto che l'accettazione di eredità retroagisce alla data di apertura della successione (art. 459 c.c.).
Il , come erede di una delle parti assistite dal legale ricorrente, si trova, del resto, _1
in una situazione di solidarietà passiva rispetto al professionista per i compensi a lui dovuti anche dalle altre parti, sicchè del tutto corretta e conforme all'art. 1292 c.c. risulta la scelta dell'avv. i richiedere l'adempimento dell'intero ad uno solo dei condebitori solidali, Pt_1
mentre è errata la pretesa del di rispondere soltanto pro quota del debito complessivo, _10
non risultando essere stato pattuito alcun beneficio di divisione.
4.3 – E' viceversa fondato il rilievo di parte convenuta per cui non sarebbero dovuti, per il giudizio di appello, i compensi per la fase istruttoria/trattazione, con lo svolgimento di CTU,
e per la fase decisionale, in quanto comunque successive alla morte di . _10
4.3.1 – Tra il legale e la parte assistita in un processo intercorre un duplice rapporto, ossia un rapporto sostanziale d'opera professionale (il contratto di patrocinio) e un rapporto di natura processuale, originato dalla procura ad litem come negozio unilaterale con il quale il cliente conferisce al patrocinatore la rappresentanza tecnica e che è distinto dal contratto costitutivo del rapporto di patrocinio.
Dovendosi qui decidere sui compensi di un avvocato, ciò che viene in rilievo è soltanto il contratto di patrocinio come specie di contratto d'opera intellettuale: deve ritenersi che il contratto di patrocinio venga meno con la morte del cliente, o in ragione del carattere altamente fiduciario della prestazione, ovvero per una situazione assimilabile all'estinzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, non essendo questa più utilmente fruibile dal cliente deceduto.
A seguito della cessazione del contratto di patrocinio per morte dell'assistito, l'avvocato ha solo diritto ad un compenso per l'opera prestata (arg. ex art. 2228 c.c. in tema di contratto d'opera in genere); a tal fine, non viene in rilievo il principio c.d. di ultrattività del mandato difensivo, che riguarda propriamente la rappresentanza tecnica conferita con il parallelo negozio (unilaterale) di procura ex art. 84 c.p.c. (ex coeteris, Cass., 2.09.1997, n. 8388), mentre qui si deve fare riferimento al sottostante rapporto sostanziale di patrocinio.
6 4.3.2 – è morto il 19.03.2021 e il contratto di patrocinio tra lui e l'avv. _10 Pt_1
è cessato a quella data, senza che rilevi il fatto che l'evento sia stato dichiarato dal procuratore ed abbia provocato l'interruzione del processo solo il 17.01.2023.
La causa r.g. 73/2020 è stata una prima volta rimessa in decisione il 3.10.2021, dopo, quindi, la morte di e la cessazione, come sopra, del contratto di patrocinio con il _10 legale odierno ricorrente, e dopo quella data l'avv. a depositato, una prima volta, Pt_1
le conclusionali e le repliche (rispettivamente il 26.11 e il 16.12.2021); il processo è stato rimesso, una prima volta, in istruttoria a seguito dell'astensione del GOA il 14.01.2022 per una nuova precisazione delle conclusioni dinanzi ad un nuovo Collegio, poi, a seguito di una seconda precisazione delle conclusioni in data 16.02.2022, è stato nuovamente rimesso sul ruolo per lo svolgimento di CTU il 28.11.2022, e 17.01.2023 è stato dichiarato interrotto;
la
CTU e la relativa fase istruttoria/trattazione si sono svolte in un epoca successiva, ed anche in questo caso dopo la morte di . _10
Non sono, pertanto, dovuti dal , quale erede di , i compensi per la fase _1 _10 decisionale (€ 9.487) e i compensi per la fase di istruttoria/trattazione (€ 7.644), che si riferiscono ad attività successive alla morte di ed alla cessazione, con essa, del _10 contratto di patrocinio (totale di € 17.131); dette somme potranno essere chieste dall'avv. nicamente alle altre parti da lei assistite. Pt_1
4.4 – Quanto al fatto che sarebbe inverosimile che prima della formale conoscenza della vicenda da parte dell'amministratore di sostegno del , non fossero stati versati _1 degli acconti all'avv. e che anzi quest'ultima non aveva documentato di non aver Pt_1
ricevuto pagamenti parziali ad iniziativa degli altri assistiti, è sufficiente replicare che non spetta al creditore di provare l'inadempimento del debitore, ma è il debitore convenuto per l'adempimento a dover dimostrare il pagamento, come fatto estintivo dell'obbligazione ex adverso azionata agli effetti di quanto previsto dall'art. 2967, 2° co., c.c.
4.5 – Per € 20.589 (€ 37.720 richiesti – € 17.131 non di pertinenza del e del _10
suo erede ) va, perciò, accertata la debenza del convenuto, in linea capitale. _1
4.6 – Gli interessi non sono dovuti al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002, che si applica unicamente alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e P.A. (cfr. artt. 1 e 2
d.lgs. cit.), bensì, sul debito complessivo e a decorrere dalla scadenza, al tasso legale ex
7 art. 1284, 1° co., c.c., ed al tasso maggiorato ex art. 1284, 4° co., dal deposito del ricorso
(che determina la pendenza della lite, art. 39 c.p.c.) fino al saldo.
5. – Le spese di questo procedimento, liquidate sull'importo riconosciuto (art. 5, co. 1, d.m.
55/2014) e nei valori minimi perché il legale ricorrente si è difesa personalmente, debbono essere parzialmente compensate per soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, 2° co.,
c.p.c., nella misura ritenuta equa della metà; va in ogni caso esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. contro con ricorso ex art. 14 Parte_1 _1
d.lgs. 150/2011 depositato il 15.02.2024:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore _1 dell'avv. della somma di € 20.589, oltre a interessi legali ex art. 1284, 1° Parte_1
co., c.c. dalla scadenza e saldo e interessi maggiorati ex art. 1284, 4° co.,c.c. dal deposito del ricorso;
b) liquida le spese di questo procedimento sostenute dall'avv. in complessivi Parte_1
€ 1.984, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
c) condanna alla rifusione delle spese, liquidate come al punto precedente, _1
nella misura della metà, dichiarando compensate le spese per la restante metà.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
8