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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 26/2026 depositato il 09/01/2026
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Sant'Onofrio - Via Raffaele Teti, 5 89843 Sant'Onofrio VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Premesso che con ricorso notificato il 29.12.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Camera di Commercio CZ- KR-VV e Comune di Sant'Onofrio e depositato il 09.01.2026 il contribuente Ricorrente 1 difeso dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 13920259002326787000 notificata in data 14.11.2025 per un importo complessivo di €. 3.816,59 comprensivo di sanzioni interessi e oneri di riscossione riferite alle seguenti cartelle:
1) Cartella n. 13920110000527711000 asseritamente notificata in data 08.02.2011 per un importo complessivo di €. 377,14 per Camera di Commercio anno di riferimento 2007;
2) Cartella n. 13920110007115545000 asseritamente notificata in data 25.07.2011 per un importo complessivo di €. 311,19 per Smaltimento rifiuti urbani anno di riferimento 2008;
3) Cartella n. 13920110011651117000 asseritamente notificata in data 06.12.2011 per un importo complessivo di €. 520,62 per Camera di Commercio diritti annuali anni di riferimento 2007-2008 e 2009;
4) cartella n. 13920120006127405000 asseritamente notificata in data 06.07.2012 per un importo complessivo di €. 231,19 Tassa smaltimento rifiuti anno di riferimento 2009;
5) Cartella n. 139201300026057718000 asseritamente notificata in data 08.04.2013 per un importo complessivo di €. 148,02 per Camera di Commercio anno di riferimento 2010;
6) Cartella n. 13920130004468142000 asseritamente notificata in data 19.11.2014 per un importo complessivo di €. 231,19 Tassa smaltimento rifiuti anno di riferimento 2010;
7) Cartella n. 13920140002600239000 asseritamente notificata in data 15.07.2014 per un importo complessivo di €. 229,11 Tassa smaltimento rifiuti anno di riferimento 2011;
8) Cartella n. 13920140009868892000 asseritamente notificata in data 03.03.2015 per un importo complessivo di €. 166,81 Camera di Commercio anno di riferimento 2012;
9) Cartella n. 1392015000086588000 asseritamente notificata in data 26.08.2015 per un importo complessivo di €. 99,08 Tassa smaltimento rifiuti anno di riferimento 2012;
10) Cartella n. 139201500000302516000 asseritamente notificata in data 20.05.2015 per un importo complessivo di €. 135,91 Tassa smaltimento rifiuti anno di riferimento 2012;
11) Cartella n. 13920150007862305000 asseritamente notificata in data 19.01.2016 per un importo complessivo di €. 160,96 Camera di Commercio anno di riferimento 2013;
12) Cartella n. 13920160006475772000 asseritamente notificata in data 17.11.2016 per un importo complessivo di €. 311,45 per Tari anno di riferimento 2015;
13) Cartella n. 13920160007396876000 asseritamente notificata in data 10.02.2017 per un importo complessivo di €. 119,68 Camera di Commercio anno di riferimento 2014;
14) Cartella n. 13920170004303805000 asseritamente notificata in data 19.12.2017 per un importo complessivo di €. 100,53 Camera di Commercio anno di riferimento 2015;
15) Cartella n. 13920180006715518000 asseritamente notificata in data 31.01.2019 per un importo complessivo di €. 91,81 per Camera di Commercio anno di riferimento 2016;
16) Cartella n. 13920190000084904000 asseritamente notificata in data 23.07.2019 per un importo complessivo di €. 217,22 per Tares anno di riferimento 2013;
17) Cartella n. 13920190004455189000 asseritamente notificata in data 10.10.2019 per un importo complessivo di €. 80,15 Camera di Commercio anno di riferimento 2017;
18) Cartella n. 13920190006364121000 asseritamente notificata in data 14.02.2020 per un importo complessivo di €. 285,71 per Tari anno di riferimento 2019;
19) Cartella n. 13920200006547167000 asseritamente notificata in data 08.03.2022 per un importo complessivo di €. 78,82 Camera di Commercio anno di riferimento 2018;
il contribuente ha formulato i seguenti motivi a sostegno del ricorso 1) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi : l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso risulta, per quanto di giurisdizione e competenza del giudice adito, illegittimamente posta in essere attesa la mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte su indicate;
si rileva, per giurisprudenza costante che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
si chiede pertanto all'Ill.ma Corte che voglia ordinare all'Agenzia delle Entrate Riscossione la produzione delle relate di notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata, con ogni conseguenza di legge in caso di mancata produzione;
In assenza di tale prova documentale, l'intimazione di pagamento deve essere dichiarata nulla, poiché emessa in violazione degli art. 24 e 111 cost., nonché degli art. 6 e 7 della legge n.212/2000; 2) Intervenuta estinzione del credito per la mancata prescrizione: i crediti portati dalle cartelle di pagamento su indicate sono estinti per prescrizione. È noto che ai crediti di natura tributaria, nel caso di specie Diritto annuale Camera di commercio,
Tassa smaltimento rifiuti, Tares e Tari, deve applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni;
l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso deve essere qualificata illegittima in quanto posta in essere con riferimento ai crediti già estinti per prescrizione;
3) Violazione dei principi di buona amministrazione e tutela del legittimo affidamento : l'azione esecutiva intrapresa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione si pone, inoltre, in contrasto con i principi di buona fede, collaborazione e legittimo affidamento sanciti dagli art. 3,
10 e 97 cost., nonché dagli art. 6 e 10 della L. n.212/2000; Istanza di sospensione : la fondatezza dei motivi su esposti è considerato, altresì, che la riscossione coattiva del carico iscritto a ruolo per importo indicato sarebbe di grave pregiudizio per il ricorrente, deve ritenersi sussistente nel caso di specie anche il periculum in mora, visto e considerato che sussiste il pericolo di un danno grave e irreparabile, data la ingente somma richiesta per la quale l'agente della riscossione intende agire esecutivamente e considerato il basso reddito annuo del ricorrente di circa €. 12.577,00 come si evince dalla Certificazione Unica 2025 in atti.
Premesso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito al ricorso mediante controdeduzioni depositate il 13.01.2026 con le quali ha dedotto 1) In via preliminare si rileva l'inammissibilità di tutte le contestazioni formulate dalla parte ricorrente in quanto intempestivamente proposte in violazione del termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs n.546/92; è bene subito evidenziare che la intimazione di pagamento impugnata non è il primo atto di riscossione ricevuto dalla parte ricorrente avendone la stessa avuto contezza del debito tributario attraverso la notifica degli atti di competenza degli enti creditori e della deducente Agenzia delle
Entrate-Riscossione, meglio di seguito indicati;
Sottesi avvisi di accertamento/Cartella di pagamento: ·
Doc 1 estratto di ruolo (dall'estratto di ruolo si evince chiaramente la corretta notificazione degli avvisi di accertamento/pagamento emessi dagli enti creditori, nonché le sottese cartelle di pagamento); · Doc 2 cartella n. 13920110000 52771 1000 notificata l'8.02.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta dal familiare convivente: madre); Doc 3 cartella n. 13920110007115545000 notificata il 25.07.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); · Doc 4 cartella n. 13920110011651117000 notificata il 06.12.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); · Doc 5 cartella n.
13920120006127405000 notificata il 06.07.2012 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 6 cartella n. 13920130002605718000 notificata il
08.04.2013 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 7 cartella n. 13920130004468142000 notificata il 19.11.2024 (notifica perfezionata per irreperibilità assoluto del destinatario); Doc 8 cartella n. 13920140002600239000 notificata il 15.07.2014
(notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 9 cartella n. 139 2014 00098 68892000 notificata il
03.03.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 10 cartella n. 13920150000086588000 notificata il 26.08.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Doc 11 cartella n.
139201500 00302 516 000 notificata il 20.05.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 12 cartella n. 13920150007862305000 notificata il 19.01.2016 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario);
Doc 13 cartella n. 13920160006475772000 notificata il 17.11.2016 (notifica perfezionata mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento); Doc
14 cartella n. 139 2016 0007396876000 notificata il 10.02.2017 (notifica perfezionata mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento); Doc
15 cartella n. 13920170004303805000 notificata il 19.12.2017 (notifica perfezionata mediante ritiro atto presso ufficio postale art. 140 c.p.c.); Doc 16 Defin. Agevolata n. 13996201700023573000; Doc 17 cartella n. 13920180006715518000 notificata il 31.01.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Doc 18 cartella n. 139 2019 0000084904000 notificata il 23.07.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 19 cartella n. 13920190004455189000 notificata il 10.10.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 20 cartella n. 13920190006364121000 notificata il 14.02.2020 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 21 cartella n. 1392020 0006 547167000 notificata il 08.03.2022
(notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Atti di riscossione intermedi Doc 22 Intim. Pag. n. 13920159004764987000 notificata il 24.11.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 23
Intim. Pag. n. 13920199000722853000 notificata il 23.07.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 24 Intim. Pag. n. 13920199002423541000 notificata il 09.11.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 25 Intim. Pag. n. 13920239002039438000 notificata il 20.01.2024 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Atto di riscossione impugnato Doc 26 Intim. Pagam.
Impugnata n. 13920259002326787000 notificata il 14.11.2025 (notifica ricevuta personalmente dalla ricorrente/destinatario), contenente la notificazione delle sottese cartelle di pagamento;
pertanto, avendone parte ricorrente avuto contezza del debito tributario intimato ancora prima della notificazione dell'atto impugnato, ne consegue che tutte le contestazioni da essa formulate devono dichiararsi inammissibili in quanto tardive;
la conseguenza è che, se i sottesi atti non vengono impugnati nel termine di sessanta giorni dalla data della loro notificazione, previso dall'articolo 21 del Dlgs 546/1992, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza, divengono definitivi e, dunque, efficaci nei confronti del contribuente. In altre parole il credito tributario si cristallizza;
2) Fermo restando le suddette eccezioni preliminari, ancora in via preliminare si rileva il difetto di legittimazione passiva nonché il difetto di responsabilità della deducente Agenzia delle
Entrate-Riscossione con riferimento alle contestazioni mosse dalla parte ricorrente involgenti l'esclusiva attività degli enti creditori e che riguardano questioni di merito. In tali casi la legittimazione spetta esclusivamente agli enti creditori, in quanto la società concessionaria del servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva;
3) Nel merito, senza rinunciare alle superiori eccezioni e richieste preliminari, si osserva ed evidenzia il corretto operato della comparente Agenzia delle Entrate -Riscossione
e si eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le contestazioni avanzate dal/dalla ricorrente per le seguenti ragioni;
dalla documentazione prodotta si evince chiaramente che il/la ricorrente riceveva la notifica di tutti gli atti emessi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, di seguito meglio indicati;
Doc 1 estratto di ruolo (dall'estratto di ruolo si evince chiaramente la corretta notificazione degli avvisi di accertamento / pagamento emessi dagli enti creditori, nonché le sottese cartelle di pagamento); Doc 2 cartella n.
13920110000527711000 notificata l'8.02.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta dal familiare convivente: madre);· Doc 3 cartella n. 13920110007115545000 notificata il
25.07.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); · Doc 4 cartella n. 13920110011651117000 notificata il 06.12.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 5 cartella n.
13920120006127405000 notificata il 06.07.2012 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 6 cartella n. 13920130002605718000 notificata il 08.04.2013
(notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); Doc
7 cartella n. 13920130004468142000 notificata il 19.11.2024 (notifica perfezionata per irreperibilità assoluto del destinatario); Doc 8 cartella n. 13920140002600239000 notificata il 15.07.2014 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 9 cartella n. 13920140009868892000 notificata il 03.03.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 10 cartella n. 13920150000086588000 notificata il 26.08.2015
(notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Doc 11 cartella n. 13920150000302516000 notificata il 20.05.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 12 cartella n.
13920150007862305000 notificata il 19.01.2016 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 13 cartella n. 13920160006475772000 notificata il 17.11.2016 (notifica perfezionata mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento);
Doc 14 cartella n. 13920160007396876000 notificata il 10.02.2017 (notifica perfezionata mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento);
Doc 15 cartella n. 13920170004303805000 notificata il 19.12.2017 (notifica perfezionata mediante ritiro atto presso ufficio postale art. 140 c.p.c.); Doc 16 Defin. Agevolata n. 13996201700023573000; · Doc 17 cartella n. 13920180006715518000 notificata il 31.01.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Doc 18 cartella n. 13920190000084904000 notificata il 23.07.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 19 cartella n. 13920190004455189000 notificata il 10.10.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); · Doc 20 cartella n. 13920190006364121000 notificata il 14.02.2020
(notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 21 cartella n. 13920200006547167000 notificata il
08.03.2022 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Atti di riscossione intermedi Doc 22 Intim. Pag.
n. 13920159004764987000 notificata il 24.11.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 23
Intim. Pag. n. 13920199000722853000 notificata il 23.07.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 24 Intim. Pag. n. 13920199002423541000 notificata il 09.11.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 25 Intim. Pag. n. 13920239002039438000 notificata il 20.01.2024 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Atto di riscossione impugnato Doc 26 Intim. Pagam.
Impugnata n. 13920259002326787000 notificata il 14.11.2025 (notifica ricevuta personalmente dalla ricorrente/destinatario), contenente la notificazione delle sottese cartelle di pagamento;
le notifiche dei suddetti atti risultano tutti effettuati correttamente e validamente presso l'indirizzo di residenza della parte ricorrente;
tali notifiche sono valide ed efficaci fino a querela di falso (vedi Cassazione con sentenza n.21817/12, Cass.25860/08; Cass.12311/07); per le cartelle di pagamento e tutti gli atti di riscossione è previsto per legge l'ammissibilità dello strumento di notifica via PEC (art.26 del Dpr 602/1973); ciò evidenziato, fermo restando le suddette eccezioni/richieste preliminari, si rappresenta che tutte le contestazioni mosse dal/dalla ricorrente devono essere rigettate in quanto infondate per le seguenti ragioni: qualsiasi contestazione relativamente alla notificazione degli atti di competenza degli enti creditori e/o della deducente
AdER, come su meglio argomentato deve essere dichiarata inammissibile, sussistendone anche il difetto di legittimazione passiva e/o di responsabilità di AdEr per gli atti di competenza degli enti creditori;
in ogni caso, non può trovare accoglimento poiché tutti gli atti sottesi risultano correttamente e tempestivamente notificati;
quanto all'eccezione di prescrizione del credito azionato, bisogna distinguere la prescrizione asseritamente maturata nella fase antecedente alla trasmissione del ruolo dalla prescrizione asseritamente maturata nella fase successiva alla trasmissione del ruolo;
tuttavia, nel merito la contestazione di prescrizione ante e post trasmissione ruolo esattoriale appare infondata e va rigettata poiché trattasi di omesso pagamento di Diritto annuale Camera di commercio;
quanto alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato/opposto va detto che appare del tutto generica e priva di adeguato conforto probatorio non sussistendo il presupposto del fumus boni iuris stante l'infondatezza delle contestazioni proposte e nemmeno il presupposto del periculum in mora in considerazione del fatto che la intimazione di pagamento opposta/impugnata non costituisce atto esecutivo (pignoramento etc); infine, è da rilevare che nella remotissima ipotesi di accoglimento del ricorso proposto dalla parte ricorrente la intimazione di pagamento non potrà essere annullata totalmente in quanto contiene delle pretese creditorie/contributive non contestate in questa sede e/o di giurisdizione del Giudice Ordinario. Il ricorrente ha depositato memorie in data 30.01.2026, contestando la regolarità della notifica dell'atto di riscossione intermedio ovvero dell'avviso di intimazione di pagamento n. 13920239002039438000, il cui avviso di notifica di deposito presso la Casa Comunale risulta notificato il 20.01.2024 al destinatario ex art. 140 cpc.; la notifica di cui sopra non risulta essere stata eseguita nelle mani del destinatario, bensì a soggetto diverso, indicato genericamente nell'attestazione di consegna come “Figliano Rosa” della cui qualità di consegnataria il ricorrente disconosce la legittimazione.
L'atto risulta, pertanto, viziato sotto il profilo della regolarità della notificazione, come conseguente lesione del diritto di difesa;
la notifica ex art. 140 c.p.c. non prevede in alcun modo la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, l'eventuale consegna a soggetto terzo non qualificato rende la notifica giuridicamente inesistente;
la notifica irregolare ha impedito al ricorrente di avere tempestiva conoscenza dell'atto, di esercitare il diritto di difesa nei termini di legge, di valutare eventuali strumenti impugnatori, di conseguenza l'atto risulta essere giuridicamente inefficace nei confronti del destinatario;
nel caso di specie, la raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale risulta essere stata consegnata a persona diversa dal destinatario, priva di qualsivoglia indicazione circa la qualità del soggetto ricevente, senza attestazione di convivenza, parentela, addizione alla casa, né di altro titolo legittimante la recezione. A comprova di quanto sopra, parte ricorrente ha prodotto certificato di famiglia, dal quale risulta che, alla data del 20.01.2024, il ricorrente era l'unico componente del nucleo familiare;
pertanto, tale modalità di consegna della raccomandata informativa non è stata idonea a garantirne la conoscibilità effettiva da parte del destinatario nei cui confronti risulta essere inefficace con conseguente radicale vizio della procedura notificatoria;
ne consegue che l'avviso di intimazione di pagamento n. 13920239002039438000 deve ritenersi tamquam non esset, non avendo raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario con conseguente inidoneità dello stesso a interrompere i termini di prescrizione;
ciò posto, l'intimazione di pagamento n.
13920259002326787000 impugnata in questa sede deve essere qualificata illegittima in quanto emessa con riferimento a crediti già estinti per intervenuta prescrizione.
Considerato che il ricorso è infondato;
Considerato che preliminarmente in rito che non devono essere prese in considerazione, in quanto inammissibili, tutte le eccezioni e le questioni proposte dal ricorrente con la memoria del 30 gennaio 2026, in ordine alla validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte e delle precedenti intimazioni di pagamento medio tempore notificate. In proposito il ricorrente ha omesso di introdurre le ridette questioni ed eccezioni con la forma prescritta a pena di inammissibilità dell'articolo 24 d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, dei motivi aggiunti;
Considerato che l'Agente della Riscossione ha offerto prova documentale di aver da ultimo notificato al ricorrente in data 20 gennaio 2024, la precedente intimazione di pagamento n. 139 2023 90020 39438 000 pertinente a tutti i carichi in contestazione nell'odierno giudizio;
Considerato che in difetto di tempestiva impugnazione – nel termine perentorio di 60 giorni dalla data della notificazione della ridetta intimazione di pagamento del 20 gennaio 2024 termine stabilito a pena di inammissibilità articolo 21 del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546 – tutti i carichi in contestazione sono divenuti definitivi, intangibili e irretrattabili. (cfr. Cass, Sez. 6 - 5, ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Rv. 656434 - 01: Sez. 6 - 5, ordinanza n. 11760 del 03/05/2019, Rv. 654144 - 01; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 29978 del 20/11/2018, Rv. 651839 - 01;
Sez. 6 - 5, ordinanza n. 17360 del 30/07/2014, Rv. 632352 - 01; Sez. 5, sentenza n. 25508 del 13/11/2013,
Rv. 628982 - 01); sicché resta preclusa la proposizione di qualsivoglia eccezione o questione, sia in rito che nel merito, in ordine alla dovutezza – nell'an e nel quantum – degli importi in contestazione;
Considerato che consegue il rigetto del ricorso;
Considerato che il regolamento delle spese processuali - a favore della sola parte intimata e resistente - segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2-quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; la Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.M. 13 agosto 2022, n.
147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 600,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 10.02.2026. Il Presidente
IA CA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 26/2026 depositato il 09/01/2026
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Sant'Onofrio - Via Raffaele Teti, 5 89843 Sant'Onofrio VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259002326787000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Premesso che con ricorso notificato il 29.12.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Camera di Commercio CZ- KR-VV e Comune di Sant'Onofrio e depositato il 09.01.2026 il contribuente Ricorrente 1 difeso dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 13920259002326787000 notificata in data 14.11.2025 per un importo complessivo di €. 3.816,59 comprensivo di sanzioni interessi e oneri di riscossione riferite alle seguenti cartelle:
1) Cartella n. 13920110000527711000 asseritamente notificata in data 08.02.2011 per un importo complessivo di €. 377,14 per Camera di Commercio anno di riferimento 2007;
2) Cartella n. 13920110007115545000 asseritamente notificata in data 25.07.2011 per un importo complessivo di €. 311,19 per Smaltimento rifiuti urbani anno di riferimento 2008;
3) Cartella n. 13920110011651117000 asseritamente notificata in data 06.12.2011 per un importo complessivo di €. 520,62 per Camera di Commercio diritti annuali anni di riferimento 2007-2008 e 2009;
4) cartella n. 13920120006127405000 asseritamente notificata in data 06.07.2012 per un importo complessivo di €. 231,19 Tassa smaltimento rifiuti anno di riferimento 2009;
5) Cartella n. 139201300026057718000 asseritamente notificata in data 08.04.2013 per un importo complessivo di €. 148,02 per Camera di Commercio anno di riferimento 2010;
6) Cartella n. 13920130004468142000 asseritamente notificata in data 19.11.2014 per un importo complessivo di €. 231,19 Tassa smaltimento rifiuti anno di riferimento 2010;
7) Cartella n. 13920140002600239000 asseritamente notificata in data 15.07.2014 per un importo complessivo di €. 229,11 Tassa smaltimento rifiuti anno di riferimento 2011;
8) Cartella n. 13920140009868892000 asseritamente notificata in data 03.03.2015 per un importo complessivo di €. 166,81 Camera di Commercio anno di riferimento 2012;
9) Cartella n. 1392015000086588000 asseritamente notificata in data 26.08.2015 per un importo complessivo di €. 99,08 Tassa smaltimento rifiuti anno di riferimento 2012;
10) Cartella n. 139201500000302516000 asseritamente notificata in data 20.05.2015 per un importo complessivo di €. 135,91 Tassa smaltimento rifiuti anno di riferimento 2012;
11) Cartella n. 13920150007862305000 asseritamente notificata in data 19.01.2016 per un importo complessivo di €. 160,96 Camera di Commercio anno di riferimento 2013;
12) Cartella n. 13920160006475772000 asseritamente notificata in data 17.11.2016 per un importo complessivo di €. 311,45 per Tari anno di riferimento 2015;
13) Cartella n. 13920160007396876000 asseritamente notificata in data 10.02.2017 per un importo complessivo di €. 119,68 Camera di Commercio anno di riferimento 2014;
14) Cartella n. 13920170004303805000 asseritamente notificata in data 19.12.2017 per un importo complessivo di €. 100,53 Camera di Commercio anno di riferimento 2015;
15) Cartella n. 13920180006715518000 asseritamente notificata in data 31.01.2019 per un importo complessivo di €. 91,81 per Camera di Commercio anno di riferimento 2016;
16) Cartella n. 13920190000084904000 asseritamente notificata in data 23.07.2019 per un importo complessivo di €. 217,22 per Tares anno di riferimento 2013;
17) Cartella n. 13920190004455189000 asseritamente notificata in data 10.10.2019 per un importo complessivo di €. 80,15 Camera di Commercio anno di riferimento 2017;
18) Cartella n. 13920190006364121000 asseritamente notificata in data 14.02.2020 per un importo complessivo di €. 285,71 per Tari anno di riferimento 2019;
19) Cartella n. 13920200006547167000 asseritamente notificata in data 08.03.2022 per un importo complessivo di €. 78,82 Camera di Commercio anno di riferimento 2018;
il contribuente ha formulato i seguenti motivi a sostegno del ricorso 1) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi : l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso risulta, per quanto di giurisdizione e competenza del giudice adito, illegittimamente posta in essere attesa la mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte su indicate;
si rileva, per giurisprudenza costante che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
si chiede pertanto all'Ill.ma Corte che voglia ordinare all'Agenzia delle Entrate Riscossione la produzione delle relate di notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata, con ogni conseguenza di legge in caso di mancata produzione;
In assenza di tale prova documentale, l'intimazione di pagamento deve essere dichiarata nulla, poiché emessa in violazione degli art. 24 e 111 cost., nonché degli art. 6 e 7 della legge n.212/2000; 2) Intervenuta estinzione del credito per la mancata prescrizione: i crediti portati dalle cartelle di pagamento su indicate sono estinti per prescrizione. È noto che ai crediti di natura tributaria, nel caso di specie Diritto annuale Camera di commercio,
Tassa smaltimento rifiuti, Tares e Tari, deve applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni;
l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso deve essere qualificata illegittima in quanto posta in essere con riferimento ai crediti già estinti per prescrizione;
3) Violazione dei principi di buona amministrazione e tutela del legittimo affidamento : l'azione esecutiva intrapresa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione si pone, inoltre, in contrasto con i principi di buona fede, collaborazione e legittimo affidamento sanciti dagli art. 3,
10 e 97 cost., nonché dagli art. 6 e 10 della L. n.212/2000; Istanza di sospensione : la fondatezza dei motivi su esposti è considerato, altresì, che la riscossione coattiva del carico iscritto a ruolo per importo indicato sarebbe di grave pregiudizio per il ricorrente, deve ritenersi sussistente nel caso di specie anche il periculum in mora, visto e considerato che sussiste il pericolo di un danno grave e irreparabile, data la ingente somma richiesta per la quale l'agente della riscossione intende agire esecutivamente e considerato il basso reddito annuo del ricorrente di circa €. 12.577,00 come si evince dalla Certificazione Unica 2025 in atti.
Premesso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito al ricorso mediante controdeduzioni depositate il 13.01.2026 con le quali ha dedotto 1) In via preliminare si rileva l'inammissibilità di tutte le contestazioni formulate dalla parte ricorrente in quanto intempestivamente proposte in violazione del termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs n.546/92; è bene subito evidenziare che la intimazione di pagamento impugnata non è il primo atto di riscossione ricevuto dalla parte ricorrente avendone la stessa avuto contezza del debito tributario attraverso la notifica degli atti di competenza degli enti creditori e della deducente Agenzia delle
Entrate-Riscossione, meglio di seguito indicati;
Sottesi avvisi di accertamento/Cartella di pagamento: ·
Doc 1 estratto di ruolo (dall'estratto di ruolo si evince chiaramente la corretta notificazione degli avvisi di accertamento/pagamento emessi dagli enti creditori, nonché le sottese cartelle di pagamento); · Doc 2 cartella n. 13920110000 52771 1000 notificata l'8.02.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta dal familiare convivente: madre); Doc 3 cartella n. 13920110007115545000 notificata il 25.07.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); · Doc 4 cartella n. 13920110011651117000 notificata il 06.12.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); · Doc 5 cartella n.
13920120006127405000 notificata il 06.07.2012 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 6 cartella n. 13920130002605718000 notificata il
08.04.2013 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 7 cartella n. 13920130004468142000 notificata il 19.11.2024 (notifica perfezionata per irreperibilità assoluto del destinatario); Doc 8 cartella n. 13920140002600239000 notificata il 15.07.2014
(notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 9 cartella n. 139 2014 00098 68892000 notificata il
03.03.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 10 cartella n. 13920150000086588000 notificata il 26.08.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Doc 11 cartella n.
139201500 00302 516 000 notificata il 20.05.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 12 cartella n. 13920150007862305000 notificata il 19.01.2016 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario);
Doc 13 cartella n. 13920160006475772000 notificata il 17.11.2016 (notifica perfezionata mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento); Doc
14 cartella n. 139 2016 0007396876000 notificata il 10.02.2017 (notifica perfezionata mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento); Doc
15 cartella n. 13920170004303805000 notificata il 19.12.2017 (notifica perfezionata mediante ritiro atto presso ufficio postale art. 140 c.p.c.); Doc 16 Defin. Agevolata n. 13996201700023573000; Doc 17 cartella n. 13920180006715518000 notificata il 31.01.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Doc 18 cartella n. 139 2019 0000084904000 notificata il 23.07.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 19 cartella n. 13920190004455189000 notificata il 10.10.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 20 cartella n. 13920190006364121000 notificata il 14.02.2020 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 21 cartella n. 1392020 0006 547167000 notificata il 08.03.2022
(notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Atti di riscossione intermedi Doc 22 Intim. Pag. n. 13920159004764987000 notificata il 24.11.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 23
Intim. Pag. n. 13920199000722853000 notificata il 23.07.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 24 Intim. Pag. n. 13920199002423541000 notificata il 09.11.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 25 Intim. Pag. n. 13920239002039438000 notificata il 20.01.2024 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Atto di riscossione impugnato Doc 26 Intim. Pagam.
Impugnata n. 13920259002326787000 notificata il 14.11.2025 (notifica ricevuta personalmente dalla ricorrente/destinatario), contenente la notificazione delle sottese cartelle di pagamento;
pertanto, avendone parte ricorrente avuto contezza del debito tributario intimato ancora prima della notificazione dell'atto impugnato, ne consegue che tutte le contestazioni da essa formulate devono dichiararsi inammissibili in quanto tardive;
la conseguenza è che, se i sottesi atti non vengono impugnati nel termine di sessanta giorni dalla data della loro notificazione, previso dall'articolo 21 del Dlgs 546/1992, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza, divengono definitivi e, dunque, efficaci nei confronti del contribuente. In altre parole il credito tributario si cristallizza;
2) Fermo restando le suddette eccezioni preliminari, ancora in via preliminare si rileva il difetto di legittimazione passiva nonché il difetto di responsabilità della deducente Agenzia delle
Entrate-Riscossione con riferimento alle contestazioni mosse dalla parte ricorrente involgenti l'esclusiva attività degli enti creditori e che riguardano questioni di merito. In tali casi la legittimazione spetta esclusivamente agli enti creditori, in quanto la società concessionaria del servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva;
3) Nel merito, senza rinunciare alle superiori eccezioni e richieste preliminari, si osserva ed evidenzia il corretto operato della comparente Agenzia delle Entrate -Riscossione
e si eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le contestazioni avanzate dal/dalla ricorrente per le seguenti ragioni;
dalla documentazione prodotta si evince chiaramente che il/la ricorrente riceveva la notifica di tutti gli atti emessi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, di seguito meglio indicati;
Doc 1 estratto di ruolo (dall'estratto di ruolo si evince chiaramente la corretta notificazione degli avvisi di accertamento / pagamento emessi dagli enti creditori, nonché le sottese cartelle di pagamento); Doc 2 cartella n.
13920110000527711000 notificata l'8.02.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta dal familiare convivente: madre);· Doc 3 cartella n. 13920110007115545000 notificata il
25.07.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); · Doc 4 cartella n. 13920110011651117000 notificata il 06.12.2011 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 5 cartella n.
13920120006127405000 notificata il 06.07.2012 (notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 6 cartella n. 13920130002605718000 notificata il 08.04.2013
(notifica effettuata direttamente da ex Equitalia con racc. ta e ricevuta direttamente dal destinatario); Doc
7 cartella n. 13920130004468142000 notificata il 19.11.2024 (notifica perfezionata per irreperibilità assoluto del destinatario); Doc 8 cartella n. 13920140002600239000 notificata il 15.07.2014 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 9 cartella n. 13920140009868892000 notificata il 03.03.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 10 cartella n. 13920150000086588000 notificata il 26.08.2015
(notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Doc 11 cartella n. 13920150000302516000 notificata il 20.05.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 12 cartella n.
13920150007862305000 notificata il 19.01.2016 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 13 cartella n. 13920160006475772000 notificata il 17.11.2016 (notifica perfezionata mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento);
Doc 14 cartella n. 13920160007396876000 notificata il 10.02.2017 (notifica perfezionata mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento);
Doc 15 cartella n. 13920170004303805000 notificata il 19.12.2017 (notifica perfezionata mediante ritiro atto presso ufficio postale art. 140 c.p.c.); Doc 16 Defin. Agevolata n. 13996201700023573000; · Doc 17 cartella n. 13920180006715518000 notificata il 31.01.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Doc 18 cartella n. 13920190000084904000 notificata il 23.07.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 19 cartella n. 13920190004455189000 notificata il 10.10.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); · Doc 20 cartella n. 13920190006364121000 notificata il 14.02.2020
(notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 21 cartella n. 13920200006547167000 notificata il
08.03.2022 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Atti di riscossione intermedi Doc 22 Intim. Pag.
n. 13920159004764987000 notificata il 24.11.2015 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 23
Intim. Pag. n. 13920199000722853000 notificata il 23.07.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 24 Intim. Pag. n. 13920199002423541000 notificata il 09.11.2019 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario); Doc 25 Intim. Pag. n. 13920239002039438000 notificata il 20.01.2024 (notifica ricevuta direttamente dal destinatario art. 140 C.P.C.); Atto di riscossione impugnato Doc 26 Intim. Pagam.
Impugnata n. 13920259002326787000 notificata il 14.11.2025 (notifica ricevuta personalmente dalla ricorrente/destinatario), contenente la notificazione delle sottese cartelle di pagamento;
le notifiche dei suddetti atti risultano tutti effettuati correttamente e validamente presso l'indirizzo di residenza della parte ricorrente;
tali notifiche sono valide ed efficaci fino a querela di falso (vedi Cassazione con sentenza n.21817/12, Cass.25860/08; Cass.12311/07); per le cartelle di pagamento e tutti gli atti di riscossione è previsto per legge l'ammissibilità dello strumento di notifica via PEC (art.26 del Dpr 602/1973); ciò evidenziato, fermo restando le suddette eccezioni/richieste preliminari, si rappresenta che tutte le contestazioni mosse dal/dalla ricorrente devono essere rigettate in quanto infondate per le seguenti ragioni: qualsiasi contestazione relativamente alla notificazione degli atti di competenza degli enti creditori e/o della deducente
AdER, come su meglio argomentato deve essere dichiarata inammissibile, sussistendone anche il difetto di legittimazione passiva e/o di responsabilità di AdEr per gli atti di competenza degli enti creditori;
in ogni caso, non può trovare accoglimento poiché tutti gli atti sottesi risultano correttamente e tempestivamente notificati;
quanto all'eccezione di prescrizione del credito azionato, bisogna distinguere la prescrizione asseritamente maturata nella fase antecedente alla trasmissione del ruolo dalla prescrizione asseritamente maturata nella fase successiva alla trasmissione del ruolo;
tuttavia, nel merito la contestazione di prescrizione ante e post trasmissione ruolo esattoriale appare infondata e va rigettata poiché trattasi di omesso pagamento di Diritto annuale Camera di commercio;
quanto alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato/opposto va detto che appare del tutto generica e priva di adeguato conforto probatorio non sussistendo il presupposto del fumus boni iuris stante l'infondatezza delle contestazioni proposte e nemmeno il presupposto del periculum in mora in considerazione del fatto che la intimazione di pagamento opposta/impugnata non costituisce atto esecutivo (pignoramento etc); infine, è da rilevare che nella remotissima ipotesi di accoglimento del ricorso proposto dalla parte ricorrente la intimazione di pagamento non potrà essere annullata totalmente in quanto contiene delle pretese creditorie/contributive non contestate in questa sede e/o di giurisdizione del Giudice Ordinario. Il ricorrente ha depositato memorie in data 30.01.2026, contestando la regolarità della notifica dell'atto di riscossione intermedio ovvero dell'avviso di intimazione di pagamento n. 13920239002039438000, il cui avviso di notifica di deposito presso la Casa Comunale risulta notificato il 20.01.2024 al destinatario ex art. 140 cpc.; la notifica di cui sopra non risulta essere stata eseguita nelle mani del destinatario, bensì a soggetto diverso, indicato genericamente nell'attestazione di consegna come “Figliano Rosa” della cui qualità di consegnataria il ricorrente disconosce la legittimazione.
L'atto risulta, pertanto, viziato sotto il profilo della regolarità della notificazione, come conseguente lesione del diritto di difesa;
la notifica ex art. 140 c.p.c. non prevede in alcun modo la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, l'eventuale consegna a soggetto terzo non qualificato rende la notifica giuridicamente inesistente;
la notifica irregolare ha impedito al ricorrente di avere tempestiva conoscenza dell'atto, di esercitare il diritto di difesa nei termini di legge, di valutare eventuali strumenti impugnatori, di conseguenza l'atto risulta essere giuridicamente inefficace nei confronti del destinatario;
nel caso di specie, la raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale risulta essere stata consegnata a persona diversa dal destinatario, priva di qualsivoglia indicazione circa la qualità del soggetto ricevente, senza attestazione di convivenza, parentela, addizione alla casa, né di altro titolo legittimante la recezione. A comprova di quanto sopra, parte ricorrente ha prodotto certificato di famiglia, dal quale risulta che, alla data del 20.01.2024, il ricorrente era l'unico componente del nucleo familiare;
pertanto, tale modalità di consegna della raccomandata informativa non è stata idonea a garantirne la conoscibilità effettiva da parte del destinatario nei cui confronti risulta essere inefficace con conseguente radicale vizio della procedura notificatoria;
ne consegue che l'avviso di intimazione di pagamento n. 13920239002039438000 deve ritenersi tamquam non esset, non avendo raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario con conseguente inidoneità dello stesso a interrompere i termini di prescrizione;
ciò posto, l'intimazione di pagamento n.
13920259002326787000 impugnata in questa sede deve essere qualificata illegittima in quanto emessa con riferimento a crediti già estinti per intervenuta prescrizione.
Considerato che il ricorso è infondato;
Considerato che preliminarmente in rito che non devono essere prese in considerazione, in quanto inammissibili, tutte le eccezioni e le questioni proposte dal ricorrente con la memoria del 30 gennaio 2026, in ordine alla validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte e delle precedenti intimazioni di pagamento medio tempore notificate. In proposito il ricorrente ha omesso di introdurre le ridette questioni ed eccezioni con la forma prescritta a pena di inammissibilità dell'articolo 24 d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, dei motivi aggiunti;
Considerato che l'Agente della Riscossione ha offerto prova documentale di aver da ultimo notificato al ricorrente in data 20 gennaio 2024, la precedente intimazione di pagamento n. 139 2023 90020 39438 000 pertinente a tutti i carichi in contestazione nell'odierno giudizio;
Considerato che in difetto di tempestiva impugnazione – nel termine perentorio di 60 giorni dalla data della notificazione della ridetta intimazione di pagamento del 20 gennaio 2024 termine stabilito a pena di inammissibilità articolo 21 del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546 – tutti i carichi in contestazione sono divenuti definitivi, intangibili e irretrattabili. (cfr. Cass, Sez. 6 - 5, ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Rv. 656434 - 01: Sez. 6 - 5, ordinanza n. 11760 del 03/05/2019, Rv. 654144 - 01; Sez. 6 - 5, ordinanza n. 29978 del 20/11/2018, Rv. 651839 - 01;
Sez. 6 - 5, ordinanza n. 17360 del 30/07/2014, Rv. 632352 - 01; Sez. 5, sentenza n. 25508 del 13/11/2013,
Rv. 628982 - 01); sicché resta preclusa la proposizione di qualsivoglia eccezione o questione, sia in rito che nel merito, in ordine alla dovutezza – nell'an e nel quantum – degli importi in contestazione;
Considerato che consegue il rigetto del ricorso;
Considerato che il regolamento delle spese processuali - a favore della sola parte intimata e resistente - segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2-quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; la Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.M. 13 agosto 2022, n.
147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 600,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 10.02.2026. Il Presidente
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