Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 307
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    Le eccezioni relative alla validità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte e delle precedenti intimazioni di pagamento sono state ritenute inammissibili in quanto non proposte con motivi aggiunti, come richiesto dall'art. 24 del d.lgs. 546/1992. Inoltre, l'Agente della Riscossione ha provato la notifica di una precedente intimazione di pagamento nel 2024, la cui mancata impugnazione nei termini di legge ha reso definitivi tutti i carichi.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei crediti

    La contestazione di prescrizione è stata ritenuta infondata, in quanto tutti i carichi sono divenuti definitivi a seguito della mancata impugnazione nei termini di legge della precedente intimazione di pagamento notificata nel 2024. Pertanto, ogni eccezione relativa alla dovutezza degli importi è preclusa.

  • Rigettato
    Contrasto con i principi di buona fede, collaborazione e legittimo affidamento

    Le contestazioni relative alla validità delle notifiche e alla prescrizione sono state rigettate, rendendo infondate le eccezioni sollevate. Di conseguenza, anche questo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

  • Rigettato
    Periculum in mora e fumus boni iuris

    L'istanza di sospensione è stata rigettata poiché mancano i presupposti del fumus boni iuris (data l'infondatezza delle contestazioni) e del periculum in mora (poiché l'intimazione di pagamento non costituisce atto esecutivo).

  • Rigettato
    Contestazione della notifica dell'intimazione di pagamento intermedia

    Il ricorso è stato rigettato in quanto le eccezioni relative alla validità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte e delle precedenti intimazioni di pagamento sono state ritenute inammissibili. La notifica dell'intimazione di pagamento del 20 gennaio 2024 è stata considerata valida e tempestiva, e la sua mancata impugnazione ha reso definitivi tutti i carichi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 307
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 307
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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