Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 16195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16195/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CESA (CE) il 12/10/1958 rappresentato e difeso dall'avv. ABBATE GUGLIELMO, come da Parte_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. MATANO MONICA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Oggetto: riconoscimento anzianità di servizio pre-ruolo.
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 28.12.23 parte ricorrente, deducendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenza del in virtù di plurimi contratti a termine a partire dall'anno CP_2 scolastico 2000/2001 e di essere stata immessa in ruolo a far data dal 1.9.2017, ha chiesto condannarsi la P.A. a calcolare interamente tutti i periodi di servizio svolti durante il periodo di precariato con attribuzione in suo favore delle classi stipendiali di anzianità maturate negli anni in ragione del servizio prestato, con conseguente condanna al pagamento di tutte le relative differenze retributive, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria;
- si è costituito il domandando: dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi la domanda avversaria CP_2 in ogni sua parte, in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese;
1
- la ricorrente allega di aver prestato servizio a partire dall'a.s. 2000/2001 nei periodi temporali e negli Istituti Scolastici indicati in ricorso;
- il ricorrente, attualmente assunto in ruolo, lamenta che, sotto il profilo della c.d. “ricostruzione della carriera”, e, quindi, del riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, l'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 appare in parziale contrasto con la vigente normativa comunitaria e lesivo di diritti soggettivi della ricorrente, direttamente azionabili avanti al Giudice del Lavoro;
quanto al merito, rilevato che:
- l'art. 526 d. lgs. 297/1994, prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”
- con specifico riferimento al personale ATA, l'art. 569 prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto fino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”;
- è quindi pacifico in causa che il servizio non di ruolo svolto dal personale ATA non produce scatti di anzianità in caso di reiterazione di rapporti a tempo determinato, e nemmeno vale integralmente come anzianità di servizio nell'eventualità in cui l'appartenente alla categoria ATA sia assunto successivamente a tempo indeterminato, in quanto il pregresso servizio non di ruolo, per la parte eccedente i tre anni è tenuto in considerazione nella sola misura dei due terzi;
- tale peculiare regime di disciplina crea una disparità di trattamento del lavoratore assunto a tempo determinato rispetto a quello assunto a tempo indeterminato;
- si pone il problema se tale disparità di trattamento integri una violazione del principio di non discriminazione espressamente sancito dall'articolo 4, punto 1 della direttiva comunitaria
99/70/CE;
- come emerge dall'esame della giurisprudenza della CGUE, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 della clausola cit. "dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" (v. le sentenze Gaviero Torres, punti
53, 54; , punti 42, 47 e 57; Impact, punto e 126); Persona_1
- a tale proposito, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE si deve ritenere che la clausola 4, punto 1 della direttiva cit. "esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice" (v. sentenze Gaviero Torres, punto 78, Impact, punto 60, Controparte_3
, punto 24);
[...]
2 - peraltro, nel nostro ordinamento il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato trova espresso riconoscimento, seppur non generalizzato, nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 368/2001;
- nel caso di specie, la disparità di trattamento che viene a crearsi in merito al riconoscimento dell'attività di servizio non risulta giustificata dalla sussistenza di alcun preciso e concreto elemento, oggettivamente fondato su caratteristiche obiettive le quali contraddistinguano il rapporto di impiego a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, idoneo ad ancorare la legittimità del differente regime di trattamento ad una reale e oggettiva necessità quale ad esempio l'esigenza di perseguire uno specifico obiettivo della direttiva medesima ovvero una legittima finalità di politica sociale dello Stato membro;
- nemmeno rileva che i lavoratori a termine siano stati assunti sulla base di particolari procedure diverse da quelle praticate per le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che tale circostanza costituirebbe semmai una ulteriore ragione di disparità di trattamento la quale, a fronte dell'omogeneità qualitativa delle mansioni svolte, resterebbe a sua volta priva di oggettiva giustificazione;
- è evidente che se il ricorrente avesse sin dall'origine ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di assunzione a termine, esso avrebbe goduto di ogni beneficio conseguente sotto il profilo sia retributivo, sia dell'avanzamento di carriera (v. sentenze CGUE C-
177/2010, , nonché C- 302-205/2012, Valenza, punti da 39 a 49), così come previsto Persona_2 in applicazione della contrattazione collettiva di settore;
- inoltre, deve essere rilevato che in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato da personale docente la CGUE (Sentenza 20/9/2018, C-466/17, Motter, punti da 49 a 54), ha recentemente statuito che l'esclusione di una parte dell'anzianità di servizio, maturata dai docenti a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato, può, in certe circostanze, corrispondere ad obiettivi legittimi quale il “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”[…]“fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”;
- pertanto, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratti a tempo determinato e docenti assunti con contratti a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione - la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso dal giudice nazionale - nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento la quale, quanto meno in linea di principio,
è in grado di attribuire all'insegnante di ruolo una "qualità" professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita in dell'insegnante assunto a tempo determinato, qualora adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue;
- venendo al caso di specie, non vi sono elementi di fatto sufficienti a ritenere che la professionalità propria degli ATA, sotto questo particolare punto di vista, sia paragonabile alla professionalità propria del corpo insegnante in quanto essa, quantomeno in linea di principio, non risulta influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni;
- la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità da parte del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio è
3 desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova. Il CCNL Scuola del 19/4/2018 prevede, all'articolo 30, che “il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e A super;
b) quattro mesi per
i restanti profili”, mentre l'art. 438 del D.Lgs. n. 297/1994 per il personale docente prevede il più lungo periodo di prova della “durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico”;
- tale specifico dato normativo dimostra che lo stesso sistema normativo riconosce per le mansioni
ATA un grado di complessità diverso rispetto alle mansioni docenti. Da ciò consegue che il principio di diritto espresso dalla sentenza Motter con riferimento al corpo docenti deve essere declinato diversamente quando applicato al corpo insegnanti, e diversa deve essere considerata la rilevanza della continuità professionale necessaria ad acquisire quel grado bagaglio esperienziale necessario a rendere oggettivamente ingiustificata una disparità di trattamento nel riconoscimento dell'anzianità professionale anteriore alla stabilizzazione rispetto a quella maturata successivamente;
- non sono, pertanto, ravvisabili ragioni oggettive idonee a giustificare per il personale ATA, assunto a tempo determinato disparità di trattamento nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
- ne consegue che l'art. 569, d. lgs. 297/1994 deve essere disapplicato nella parte in cui, escludendo la completa equiparazione dell'incidenza dei periodi di lavoro svolto a tempo determinato ai fini del computo della complessiva anzianità di servizio maturata, determina una irragionevole discriminazione rispetto ai pubblici dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a parità di mansioni;
- il ricorrente allega poi di aver ottenuto l'emissione del decreto di ricostruzione della carriera in data 28.12.2019.
- tanto premesso, come elaborato nella relazione del ctu, in accoglimento parziale del ricorso, è accertato il diritto del ricorrente con riferimento alla ricostruzione di carriere che : “Nel periodo pre-ruolo la sig.ra può vantare un'anzianità di servizio effettiva di anni 10, mesi 0, giorni 0, Pt_1 con diritto a maturare il primo scatto stipendiale (fascia “3-8” anni) dal mese di ottobre 2004 e, successivamente, il secondo (fascia “9-14” anni) dal mese di aprile 2016. A seguire, la ricorrente ha maturato il diritto al passaggio nella posizione stipendiale “15-20” anni dal mese di settembre 2021;
L'indagine peritale ha evidenziato una anzianità effettiva prestata nel periodo di servizio pre ruolo pari a complessivi anni 10, mesi 0, giorni 0. Per lo stesso periodo, il decreto di ricostruzione di carriera reca una anzianità immediatamente fruibile ai fini giuridici ed economici pari ad anni 8, mesi 0 e giorni 6 nonché l'ulteriore anzianità di anni 2, mesi 0 e giorni 4, spendibile ai soli fini economici a decorrere dal 20° anno di servizio. Tale confronto ha evidenziato, quindi, una distanza tra il calcolo operato dal e quello accertato in questa sede. Distanza che trova spiegazione CP_1 nel diverso trattamento che viene riservato dalla legge agli anni di servizio pre-ruolo successivi al quarto, considerati ai fini giuridici ed economici solo per i 2/3, mentre la residua anzianità di 1/3 ha valenza ai soli fini economici e resta “congelata” per un determinato periodo di tempo. Tali differenze hanno certamente determinato una perdita in termini economici nel periodo oggetto
d'indagine.”;
- il resistente è condannato al pagamento delle differenze retributive conseguentemente CP_1 maturate pari ad euro 2.701,86 lordi (all. 4 ctu ), considerando prescritti i ratei retributivi anteriori al quinquennio decorrente dalla data di notifica del ricorso introduttivo;
;
4 - le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, dei servizi a tempo determinato con anzianità effettiva prestata nel periodo di servizio pre ruolo pari a complessivi anni 10, mesi 0, giorni 0, con conseguente disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera;
- condanna il ministero resistente al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 2.701,86 oltre rivalutazione ed interessi di legge dalla data di maturazione dei singoli titoli al saldo;
- condanna il ministero resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.618,00 oltre Iva, cpa, spese generali al 15%, con attribuzione in solido ai procuratori anticipatari.
Aversa, 18/03/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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