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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani ConSIliere
Dott. Augusta Massima Cucina ConSIliere rel. riunita in Camera di ConSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1186/2020 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21.05.2024 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di delega in atti dagli Avv.ti Parte_1
Francesco Camerini e Anna Rossi, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in L'Aquila, alla Via Garibaldi n.62;
APPELLANTE
E
, titolare della Ditta individuale EMME ERRE SS, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Isonzo n. 40 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Borgia del Foro di Pescara, rappresentata e difesa dal medesimo, in virtù di procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 come da ordinanza all'esito della Camera di ConSIlio da remoto del 21.05.2024.
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 136/2020 del 26.02.2020, pubblicata in pari data.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, depositato in data 05.04.2016, con cui veniva ingiunto al medesimo, su istanza della Parte_2 CP_1
, il pagamento, in favore di quest'ultima di € 9.882,00, oltre interessi e
[...]
spese di procedura, a titolo di compenso per la fornitura e posa in opera di infissi, meglio individuati nell'atto.
Eccepiva nell'opposizione l'assenza di prova del credito, avendo le fatture commerciali valore solo in sede monitoria, e deducendo che l'immobile, contrariamente a quanto affermato nel ricorso monitorio, non era di sua proprietà.
Si costituiva in qualità di titolare della Ditta ME RE SS Controparte_1 contestando le avverse deduzioni. Deduceva che era stato l'opponente a commissionare la fornitura e posa in opera del materiale per la casa dove conviveva con tale che era stato lo ad accompagnare Persona_1 Pt_1
l'incaricato sul posto, a scegliere il materiale e gli infissi da sostituire, a ricevere gli operai ed a fornire loro le istruzioni necessarie. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo prove documentali e testimoniali, nonché a mezzo
CTU, il giudice del Tribunale di Chieti decideva la causa nei termini che seguono:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 230/16 emesso dal Tribunale Civile di Chieti del 14.4.2016;
2 2) Condanna (C.F.: ) al pagamento, in Parte_1 C.F._1
favore di quale titolare della ME RE SS (P. I.V.A.: Controparte_1
), della somma 7.869,00 + I.V.A. oltre interessi legali dal 4.3.2015; P.IVA_1
3) Condanna (C.F.: ) alla rifusione, in favore Parte_1 C.F._1
di quale titolare della ME RE SS (P. I.V.A.: Controparte_1
) dei ¾ degli esborsi e dei compensi liquidati nel decreto ingiuntivo P.IVA_1
n. 230/16 emesso dal Tribunale Civile di Chieti del 14.4.2016 da distrarsi;
4) Condanna (C.F.: ) alla rifusione, in favore Parte_1 C.F._1
di quale titolare della ME RE SS (P. I.V.A.: Controparte_1
) dei ¾ delle spese di lite della fase di opposizione che si liquidano P.IVA_1
per il totale, su cui operare il calcolo, in € 10,28 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge da distrarsi, mentre compensa il restante ¼;
5) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti in solido e nella misura del 25% a carico della convenuta e del 75% a carico dell'attore nei rapporti interni”.
Nella sentenza il giudice - pur richiamando alcuni passi della consulenza tecnica espletata da cui riscontrava l'assenza di un contratto o di un preventivo/offerta sottoscritti da entrambe le parti, nonché la mancanza del documento di trasporto
(DDT), controfirmato da qualcuno sul cantiere attestante l'avvenuta consegna dei materiali in loco, elementi tutti che rendevano difficile asserire con assoluta certezza la corrispondenza tra gli infissi riportati nella Fattura 5/2015 e quelli esistenti nell'abitazione della Sig.ra – rilevava come dalla CTU Persona_1
fosse stato comunque possibile, in definitiva, appurare la compatibilità degli infissi montati nell'abitazione con quelli indicati in fattura.
Ciò che per il primo giudice faceva poi propendere per l'esistenza del credito in capo alla ditta opposta era la testimonianza resa dall'ex dipendente della ME
RE SS, , il quale aveva “confermato di aver montato gli Testimone_1
3 infissi presso l'immobile sito in S. Sisto (AQ) in Località Strada Vicinale di
Paganica n.16, presso il quale era presente il SI. che ha ricevuto Pt_1
nell'immobile gli operai per la fornitura e posa in opera degli infissi, di mattino presto”. Scriveva ancora il giudice in sentenza “Il predetto teste ha anche confermato che il SI. ha fornito specifiche istruzioni agli operai invitandoli Pt_1
a procedere inizialmente con il montaggio degli infissi della sala per poi passare
a quello della cucina ed a quelli delle camere per concludere con quelli della gradinata”. Tale testimonianza – concludeva sul punto il tribunale - resa da persona assolutamente indifferente, è da sola idonea a suffragare, unitamente alle risultanze della CTU, la prova del credito”.
Il valore delle opere, per come riscontrato dal CTU, era stimato in € 7.869,00 +
I.V.A.
Nel proporre appello censurava la decisione del primo giudice Parte_1
affidando l'impugnativa ai motivi di seguito sintetizzati:
Primo motivo - Sulla errata valutazione dei costituti processuali. A dire dell'appellante, il Tribunale aveva deciso l'opposizione basandosi, in maniera non corretta, sulle risultanze della relazione del CTU, geom. , e sulle Per_2
dichiarazioni del teste , senza tenere conto che: Testimone_1
a) l'immobile di cui è causa, non era di proprietà dello ma della SI.ra Pt_1
Persona_1
b) il teste ascoltato in udienza, , non era un ex dipendente Testimone_1
della ditta opposta (come dichiarato in sentenza), ma un libero professionista che aveva collaborato con il coniuge della titolare della detta ditta al montaggio degli infissi;
c) il teste sopra indicato aveva fornito dichiarazioni contraddittorie indicando l'epoca del montaggio degli infissi di cui è causa 'tra aprile e maggio', mentre i lavori, sempre secondo le sue dichiarazioni, erano durati circa un paio di giorni;
d) il teste , coniuge della titolare della ditta opposta, aveva Testimone_2
agito, in qualità di legale rappresentante di altra società, nei confronti della
[...]
[..
[...] risultando, nelle cause instaurate in primo e secondo grado, Parte_3
soccombente;
e) la fattura commerciale relativa ai cd. “beni viaggianti” doveva essere corredata dal documento di trasporto (D.D.T.) sottoscritto, sia, dal vettore, sia, dal destinatario, documento che costituiva l'unica prova dell'effettiva consegna della merce fornita al destinatario (il committente/acquirente);
f) la foto dell'immobile sottoposta all'attenzione del teste , e da Tes_1
questo riconosciuta come rappresentativa dello stabile di cui è causa, era foto relativa allo stato dei luoghi dell'ottobre 2011: dalla foto si evinceva chiaramente
– a dire dell'appellante - che già a quella data lo stabile era munito degli infissi
(che il teste riferiva essere stati montati in epoca successiva).
Secondo motivo – sulla restituzione delle somme versate dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata. Avendo già dato esecuzione alla sentenza di primo grado, l'appellante, chiedeva, in forza dell'auspicato accoglimento dell'appello, la condanna della ditta alla Parte_2 Controparte_1
restituzione a della complessiva somma di € 15.693,52 Parte_1
(5.998,55+9.694,97), oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 3.3.2020 alla data di effettivo rimborso.
Concludeva nei termini che seguono:
“1) dichiarare che nulla è dovuto da alla ditta appellata. Parte_1
2) condannare l'appellata a rimborsare all'appellante la somma di euro
15.693,52 da quest'ultimo versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dal 3.3.2020 alla data del rimborso;
3) condannare l'appellata al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre spese generali cap ed iva come per legge, nonché al totale accollo delle spese di c.t.u.”.
5 Si costituiva in appello in qualità di titolare della Ditta ME Controparte_1
RE SS contestando le avverse deduzioni. Invocava l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché il rigetto nel merito dello stesso.
Concludeva nei termini che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: rigettare il proposto appello, in quanto palesemente inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto.
Con ogni consequenziale statuizione condannatoria ex artt. 91 e 96 c.p.c. in ordine alle spese processuali ed al risarcimento dei danni per lite temeraria. Salvi
e riservati ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alle eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Le eccezioni sono infondate, sia, perché, quanto all'art.342 c.p.c., dalla lettura dell'atto non emerge una mancata esposizione degli elementi di fatto o una genericità delle censure, rilevandosi viceversa una sufficiente indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste secondo quanto statuito dalla riforma del 2012 (si richiama sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale linea interpretativa è stata anche di recente confermata avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze
(cfr Cass Civ, Sez VI 29.1.2020 n. 1935); sia, perché, quanto all'art. 348 bis, non
6 appaiono sussistere – come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa - i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento (stante la validità, indipendentemente dall'esito finale della valutazione, degli elementi offerti al giudizio per la confutazione delle avverse tesi).
Nel merito l'appello va rigettato.
Con riferimento al primo motivo di appello, con cui parte appellante censura tutta una serie di argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il primo giudice all'esito dell'istruttoria espletata, la Corte ritiene invece la decisione del primo giudice corretta, coerente e lineare, priva di contraddizioni e criticità.
Pacifica l'assenza di un preventivo o di un contratto scritto tra le parti per la fornitura di infissi;
pacifico altresì, e corretto, l'assunto secondo cui le fatture, quali documenti unilaterali provenienti dal creditore, pur essendo sufficienti a provare il credito nella fase monitoria, non assurgono al rango di prova nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo;
date per pacifiche le dette circostanze, la
Corte ritiene comunque provato il lavoro svolto dalla ditta opposta per l'opponente di cui alla fattura n.5/2015 ed assolta la prova del credito.
Dalle testimonianze rese dai testi e si Testimone_1 Testimone_2
ricava, infatti, inequivoca, la fornitura e posa in opera di infissi da parte della
[...] presso l'immobile di cui è causa su commissione di Controparte_2 Pt_1
il quale, seppure non proprietario dell'immobile, ha curato personalmente
[...]
l'affidamento/incarico per la sostituzione dei precedenti infissi per motivi di vicinanza alla proprietaria (motivi peraltro non determinanti ai fini Persona_1
del decidere).
Nello specifico, il teste ha riferito in risposta al capitolo 4) della Tes_1 memoria istruttoria di parte opposta: “non so del sopralluogo, ma so solo che in seguito siamo andati a montare gli infissi”. Esibitogli il doc. 6), ovvero la fotografia dell'immobile de quo ha risposto: “sì riconosco l'immobile dove
7 abbiamo montato gli infissi. All'epoca dei fatti lavoravo infatti per la ditta ME
RE SS come collaboratore della ditta stessa”. Dichiarazioni queste assolutamente attendibili perché rese da soggetto indifferente, che non possono essere scalfite dalle censure dell'opponente, perché: a) la circostanza che si fosse trattato di un 'collaboratore esterno' (seppure impropriamente dichiarato 'ex impiegato' dal primo giudice) rafforza la sua estraneità alle vicende oggetto di causa, oltre ovviamente al fatto che la collaborazione era temporalmente collocata nel periodo in esame;
b) la circostanza che la fotografia mostrata al Tes_1
in sede di escussione fosse risalente al 2011 (con tanto di infissi), mentre i lavori invocati dalla opposta di sostituzione degli infissi si erano svolti nel 2013, non produce quella contraddizione lamentata dall'opponente, poiché, innanzitutto, il teste si è limitato a riconoscere 'l'immobile'; in secondo luogo, perché dall'osservazione della foto 6) sopra richiamata e della foto 3) scattata dal CTU incaricato della consulenza tecnica, si evince chiaramente la diversità degli infissi di cui all'ultima foto relativa ai balconi, infissi caratterizzati, per come emerso dalla CTU, dall'assenza di un listello centrale.
Sul cap.7) della medesima memoria istruttoria il teste ha riferito Tes_1 circa il montaggio degli infissi: “(…) è avvenuto tra aprile e maggio 2013 ma non ricordo i giorni esatti, si trattava di un paio di giorni. Ho visto al mattino il Sig.
dare da mangiare a dei cani all'interno dell'immobile”. Sul Parte_1
capitolo 9) - teso ad accertare se lo avesse fornito specifiche istruzioni agli Pt_1
operai invitandoli a procedere inizialmente con il montaggio degli infissi della sala per poi passare a quello della cucina ed a quelli delle camere per concludere con quelli della gradinata – ha riferito il teste: “confermo la circostanza. Abbiamo eseguito i lavori di cui è causa partendo dalla sala per poi passare alla cucina quindi alle camere ed infine alla gradinata”.
D'altro canto, il teste coniuge della (riguardo Testimone_2 CP_1
alla cui deposizione, come precisato da Cass. Civ., sentenza n. 25358/2015, non sussiste “alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento,
8 considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti”, si veda anche (Cass. n. 20802 del 2011; Cass. n. 17630 del 2010; Cass. n. 98 del 2019), nel sostenere di essersi sempre occupato della parte tecnica della Ditta ME RE SS e di essersi recato con lo Pt_1 nell'immobile per cui è causa per il sopralluogo, ha dichiarato in risposta al cap.
4) “E' vero, il Sig. mi ha indicato quali erano gli infissi da sostituire ed io Pt_1
ho preso le misure”. Ed ancora, nel dire di avere lo aperto il cancello per far Pt_1 entrare i mezzi della Ditta ME RE, ha riferito anche che “nei due giorni che abbiamo montato gli infissi il SI. indicava la SI.ra come Pt_1 Persona_1
moglie, anzi disse alla stessa di preparare il caffè per gli operai. In seguito, dopo due o tre mesi, siamo tornati per procedere alla registrazione di una finestra della cucina ed anche in quella occasione la SInora ci ha preparato il caffè insieme al SI. . Pt_1
La Corte – in tema di prova testimoniale - ribadisce che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito (Cass. n. 21187 del 2019).
Tanto detto con riguardo alle testimonianze, del medesimo tenore e convincenti, vi è che anche la CTU espletata in corso di causa dal geom. - Persona_3 nel dare risposta al seguente quesito “dica il CTU, esaminati gli atti di causa e compiuti i necessari accertamenti, ivi incluso l'accesso, previo appuntamento con la SI.ra , se gli infissi esistenti nell'abitazione in L'Aquila, Via Persona_1
9 Strada Vicinale per Paganica n. 16, corrispondono a quelli di cui alla fattura
5/2015. In caso di risposta positiva quantifichi il prezzo di mercato di materiale e manodopera” – pur riscontrando la mancanza di autorizzazioni amministrative
(S.C.I.A., C.IL.A., C.I.L. od altra comunicazione che potesse dare indicazione circa la tempistica, materiali ed impresa che avesse eseguito i lavori oggetto di causa, pur evidenziando come infissi di quel tipo fossero molto comuni nella zona, e pur riscontrando una descrizione in fattura del materiale fornito, sommaria e superficiale - si esprimeva comunque nei termini che seguono: “Tuttavia, va al pari detto che la descrizione riportata in fattura è compatibile con quanto riscontrato presso l'abitazione della SInora ”. Una attestazione Persona_1
che, unita alle dichiarazioni puntuali rese dai testi escussi sopra richiamati, consente alla Corte di ritenere fornita dalla ditta opposta la prova del credito ingiunto, cui non risulta contrapposta alcuna prova dell'inesistenza/estinzione del debito.
L'appello va pertanto rigettato.
Il rigetto del primo motivo di appello porta con sé il rigetto della domanda restitutoria tesa ad ottenere la restituzione delle somme versate dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza di prova che la parte risultata soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la
10 stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dall'appellante il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di , titolare Parte_1 Controparte_1
della Ditta ME RE SS, delle spese di lite del presente grado che liquida in € 3.966,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di ConSIlio da remoto del 23.01.2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Nicoletta Orlandi
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