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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 20981/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20981/2021 R.G. il 6.05.2021, giusta ricorso depositato il 29.04.2021, promossa da: (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1980, ivi residente in [...], di seguito, per brevità: “ , Pt_1 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo PORTOGHESE e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via privata Cesare Battisti 2, presso e nello studio del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore, depositata il 18.01.2024;
-CE-
contro
:
titolare di omonima impresa individuale di allevamento di gatti, Controparte_1 nata a [...] il [...], residente a [...], C.F.:
, di seguito, per brevità: “ , C.F._2 Pt_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo DE VIVO del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Luciano Manara 5, nonché all'indirizzo digitale dello stesso giusta procura speciale alle liti ed Email_1 elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 23.12.2024.
* * * OGGETTO: rivendica di cosa mobile - restituzione - risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI per l'CE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così voler provvedere e giudicare: pagina 1 di 14 - accertato e dichiarato il diritto di proprietà della ricorrente sulla Parte_2 come in atti individuata, per l'effetto condannare la resistente
[...] all'immediato rilascio della stessa gatta in favore della signora quale legittima Pt_1 proprietaria;
- accertata e dichiarata ex art. 820-821 e 948 c.c. la proprietà in capo alla ricorrente dei gattini , e , per l'effetto Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 condannare la resistente all'immediato loro rilascio in favore della signora Pt_1 quale legittima proprietaria;
Nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto che la resistente non abbia la disponibilità dei beni, e che questi non possano essere restituiti, accertare tutti i danni subiti e subendi dalla SI.ra , e causati dal comportamento omissivo, negligente o, Parte_1 quantomeno contra legem, posto in essere dalla SI.ra in danno Controparte_1 della ricorrente per averla privata iniquamente dei propri animali così come meglio denunciati e individuati nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio ed in atti;
conseguentemente, ritenere e dichiararne responsabile la SI.ra a Controparte_1 titolo di responsabilità contrattuale, nonché per aver violato i principi di buona fede e diligenza nell'adempiere alle obbligazioni gravanti sulla stessa, e così obbligata a risarcire tutti i danni patrimoniali, e non patrimoniali procurati alla;
e Parte_1 per gli effetti condannare, in accoglimento alla domanda risarcitoria sopra proposta, la resistente al pagamento, in favore della SI.ra , di tutti i danni dalla Parte_1 stessa causati alla Ricorrente, e quindi rappresentati dal danno emergente e dal lucro cessante così quantificati:
• danno emergente volto ad ottenere il valore pecuniario della res, da individuarsi nel prezzo corrente al momento dell'alienazione. Conseguentemente, si chiede che la SI.ra ia condannata a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della Pt_1 somma di € 1.200 a titolo del prezzo corrisposto per l'acquisto della gatta RO;
€ 840,00 pari al valore di ciascun gatto (€ 1.200 x 70%), e dunque per € 1.680 (840 euro x 2 cuccioli); € 3.500 per il gatto venduto al prezzo di €.
5.000 come animale da Pt_4 riproduzione (€ 5.000 x 70%), per un totale di € 6.380,00 in favore della SI.ra Pt_1
o quella somma maggiore o minore provata in corso di causa, o di ragione, oltre quanto richiesto in atti sempre allo stesso titolo per il comportamento tenuto dalla resistente;
• lucro cessante: volto ad ottenere i danni in merito alla mancata percezione dei futuri frutti specie per il mancato guadagno inerente i diritti di monta legati al soggetto venduto come da riproduzione per € 5.000,00 ed € 1.000,00 ed un gattino per ogni monta effettuata dallo stesso, nonché tutte le altre eventuali e successive nascite della gatta
da liquidarsi secondo il giusto apprezzamento del giudice, oltre ad interessi Per_1 legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo effettivo, e con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori come per legge. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta:
“ammettersi prova orale sui fatti di cui in narrativa preceduti dalla locuzione vero che sui testi che saranno indicati;
pagina 2 di 14 a. Marco Di Candia Via Pasubio 5 Paullo 20067 (MI) Vero che è stato contattato dalla Parte_1
Vero che è stato messo in guardia sull'utilizzare un suo gatto in riproduzione in quanto la sig.ra ha avuto problemi;
Pt_1
b. Regione Traversa 1 14042 - CC palafea (AT) Testimone_1
Vero che è stata contattata dalla SI. per l'acquisto di gatto. Pt_1
Vero che ha preferito non darle una cucciola per il fatto che avendo la signora anche dei volatili, pappagalli, cani ed altri animali Vero che La SInora stessa le comunicò che avrebbe preso la cucciola in Pt_1
Hosting dalla SInora Pt_1
Vero che un giorno la SI.ra la chiamò per raccontarle che la gatta aveva avuto Pt_1 dei cuccioli e che erano stati aggrediti dalla stessa e così anche i cani Per_1
Vero è che la le disse che l'avrebbe riportata alla SInora Pt_1 Pt_1
c. Via San Mamaso 2 37121 - Verona Testimone_2
Vero che ha fatto visita alla presso la SI.ra CP_2 Pt_1
Vero che erano presenti numerosi animali Vero che poi successivamente ha visitato presso la SI.ra Per_1 Pt_1
SI CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATI AL DEPOSITO DI VOCALI TRA LE PARTI VIA WHATSAPP FISICAMENTE IN CANCELLERIA.
3. Nel merito, rigettare le domande di parte attrice ed indicate ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 per le ragioni esposte in narrativa Con vittoria di spese e compensi di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti con ricorso ex art. 702bis e ss cpc, poi notificato con il decreto a Pt_1
l'ha tratta in giudizio, svolgendo nel ricorso azione di rivendica di cinque gatti Pt_7 di razza siberiana, come meglio indicati in ricorso, in subordine rivendica di un gatto e restituzione di quattro gatti, oltre a risarcimento del danno per la mancata fruizione degli animali per circa un anno, deducendo:
- la ricorrente è una persona amante degli animali che, al fine di intraprendere l'attività amatoriale di allevamento di gatti siberiani, si è rivolta alla Convenuta, titolare dell'allevamento “ ”, per acquistare una capostipite pregiata;
Parte_2
- in particolare, il 16.12.2019 a acquistato e ricevuto la consegna della Pt_1 gatta “ ”, di nove mesi, pagata € 1.200,00, con diritto di uso dell'animale a scopo Per_1 riproduttivo;
- l'allevatrice non ha formalizzato il passaggio di proprietà nel microchip, né ha consegnato il pedigree;
- l'animale è stato fatto accoppiare presso l'allevamento della Convenuta nel periodo 30.05.2020-5.06.2020 con esemplare di sesso maschile indicato dall'allevatore, e ha partorito il 10.08.2020 quattro cuccioli vitali, oltre un quinto che è stato soppresso, perché affetto da gravi malattie;
pagina 3 di 14 - i quattro cuccioli, di nome , e , sono stati Pt_3 Pt_4 Per_2 Pt_6 intestati a a sono di proprietà che ha un diritto sull'eventuale Pt_7 Parte_8 vendita;
- il 14.09.2020 il veterinario su incarico di a diagnostico una mastite a Pt_1 carico della gatta , che ha iniziato ad aggredire le persone e gli altri animali Per_1 presenti nella casa di di tal che quest'ultima, d'accordo con ha Pt_1 Pt_7 riportato nell'allevamento la gatta e i quattro gattini;
- successivamente, che aveva regolarmente pagato i diritti di monta, ha Pt_1 chiesto la restituzione degli animali, ricevendo un rifiuto;
- la gatta RO è di proprietà di e del pari i quattro gattini, ex artt. Pt_1
820 e 821 cc. Il Giudice ha fissato udienza all'11.11.2021, con termine al Convenuto di 10 giorni prima della fissata udienza per la costituzione. si è tardivamente costituita ex art. 702bis e ss cpc il 31.10.2021, resistendo al Pt_7 ricorso e chiedendone il rigetto, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:
- il 15.12.2019 le parti hanno stipulato un contratto che prevedeva la cessione della gatta come gatto da compagnia al prezzo di € 1.200,00 e con divieto di Per_1 riproduzione, salvo successivi accordi;
- in effetti successivamente le parti hanno deciso di far riprodurre l'animale, che ha partorito quattro gattini vitali;
- in base all'accordo inter partes, vrebbe dovuto tenere con sé gatta e Pt_1 cuccioli per il periodo del maternato di almeno 90 giorni dal parto con spese veterinarie e di profilassi a suo carico, e spese di certificazione del pedigree a carico dell'allevatore; inoltre, uno dei gattini nati sarebbe spettato all'allevatore, come pure il 30% del prezzo di vendita dei restanti gattini;
- a metà del mese di settembre 2020, ha riportato la gatta e i quattro Pt_1 gattini nell'allevamento, riferendo di comportamenti aggressivi della gatta e poi per almeno due mesi non ha chiesto più nulla;
- solo il 3.11.2020 ha chiesto di riavere un gattino maschio e le parti Pt_1 alla fine si erano accordate perché la Convenuta rendesse la somma di € 1.100,00 pro bono pacis;
- i gattini sono stati venduti l'8.11.2020,
- non ha adempiuto all'obbligazione assunta di tenere con sé i gattini Pt_1 durante l periodo di maternato;
- ha quindi sostenuto spese per il mantenimento per 53 giorni (dal Pt_7
16.09.2021 all'8.11.2021) dei quattro gattini, pari a € 100,00/die, dunque € 5.300,00 complessivi, oltre € 25,00/die per , tuttora presso l'allevamento, pari ad ulteriori € Per_1
1.000,00;
- dei quattro gattini, tutti venduti, uno era dell'allevatrice, dei restanti tre il 70% del prezzo ammonta ad € 2.310,00, a cui occorre aggiungere € 1.200,00 pari al prezzo della
, per un totale di € 3.510,00, che si compensa con l'importo di € 6.300,00 CP_2 spettante alla Convenuta;
pagina 4 di 14 - non è più proprietaria di animali che ha restituito ed abbandonato, a Pt_1 tacere di tutte gli altri inadempimenti di cui si è resa responsabile;
- l'acquirente prima ha dichiarato di non volere più la cosa acquistata, salvo poi cambiare idea più volte. ll'udienza del 3.02.2022, chiamata in prosecuzione della prima, ha eccepito Pt_1 la tardività della costituzione della Convenuta, nonché ha dichiarato di svolgere una domanda di risarcimento danni per € 6.000,00 per equivalente del valore dei gattini, poi nella memoria ex art. 183 co. 6 n 1 cpc precisata in € 6.380,00, oltre ai diritti di monta dei gattini maschi.
2. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza di comparizione, tenuta l'11.11.2021 ha espletato il tentativo di conciliazione e poi rinviato su istanza congiunta delle parti. Sentite le parti alla successiva udienza, tenuta il 3.02.2022, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice ha disposto il mutamento del rito e fissato prima udienza il giorno 11.05.2022, a tale udienza poi concedendo i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc alle parti, dalle stesse regolarmente fruiti. All'udienza dell'8.02.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, sentite le parti, con ordinanza riservata del 7.04.2023 ha rigettato le istanze di prova orale delle parti e l'istanza della convenuta diretta ad essere autorizzata a depositare registrazioni vocali in tesi estratte da piattaforma “whatsapp” e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta il 5.09.2024 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, con ordinanza riservata del 29.09.2024, comunicata alle parti il 1^.10.2024, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente il lunedì 2.12.2024 e il lunedì 23.12.2024, fruiti parzialmente da entrambe, che hanno depositato unicamente la comparsa conclusionale, e ha trattenuto la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, pertanto, a far data dal 24.12.2024.
3. Thema decidendum a svolto contro el ricorso le seguenti domande: Pt_1 Pt_7
1) una domanda di rivendica della proprietà di cosa mobile (nella specie cinque gatti di razza siberiana) con conseguente condanna al rilascio;
2) una domanda subordinata alla prima diretta alla condanna della Convenuta alla restituzione dei quattro animali nati dal parto, avvenuto il 10.08.2020;
3) una domanda principale diretta alla condanna della Convenuta al risarcimento del danno per il mancato godimento dei cinque animali per un anno. si è costituita domenica 31.10.2021, resistendo alla domanda attorea e Pt_7 chiedendone il rigetto, eccependo:
pagina 5 di 14 a) l'inadempimento da parte di dell'accordo di “hosting”, avendo la Pt_1 stessa riportato nell'allevamento la gatta e i quattro cuccioli il 16.09.2021, senza tenerli con sé durante il periodo di maternato di almeno 90 giorni;
b) la spettanza a sé della proprietà di uno dei quattro gattini nati e del 30% del prezzo di vendita dei restanti tre cuccioli;
c) l'intervenuta vendita a terzi l'8.11.2021 dei quattro cuccioli nati dal parto;
d) compensazione dell'importo dovuto in restituzione di € 3.510,00 (di cui € 2.310,00 pari al 70% del prezzo di vendita dei tre cuccioli ed € 1.200,00 per il prezzo della gatta
) con il maggiore proprio credito di € 6.300,00 per costi di pensione dei cinque Per_1 gatti, € 20,00/die i gattini sino all'8.11.2021 ed € 25,00 la gatta , tuttora presente Per_1 nell'allevamento. all'udienza ex art. 183 cpc conseguente alla conversione del rito, preso atto Pt_1 dell'eccezione della Convenuta in ordine all'intervenuta venduta dei cuccioli, ha altresì formulato in via ulteriormente subordinata: 4) un'ulteriore domanda, diretta alla condanna della Convenuta a pagare, a titolo risarcitorio, la somma di € 6.000,00, poi aumentata ad € 6.300,00 nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, pari al controvalore dei cinque gatti. Quanto a quest'ultima domanda, la stessa è ammissibile, atteso che trattasi di domanda riconducibile all'ipotesi della tutela sostitutiva prevista dall'art. 948 co. 1 cc, come sul punto sancito dalla Corte di legittimità: “Qualora la parte che agisca in giudizio in rivendicazione formuli, nel corso del giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini scanditi dall'art. 183 c.p.c., una domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore del bene, che la parte convenuta abbia allegato, nelle proprie difese, essere perito, esser stato alienato a terzi o essere divenuto comunque indisponibile, detta domanda va qualificata come tutela sostitutiva, ex art. 948, comma 1, seconda parte, c.c., se il richiedente si limita a porre a fondamento della sua pretesa la mera indisponibilità del bene oggetto di rivendicazione;
al contrario, ove il rivendicante alleghi anche ulteriori profili di responsabilità della parte convenuta, che abbia perduto o alienato il bene rivendicato, alla domanda di pagamento del relativo controvalore va attribuita natura risarcitoria. In tale seconda ipotesi, infatti, il giudice di merito non deve soltanto accertare se il bene sia perito in corso di causa, ovvero prima della proposizione della domanda -potendosi accogliere la tutela sostitutiva ex art. 948 c.c. soltanto nella prima eventualità- ma anche verificare se la condotta della parte convenuta sia stata rispondente ai canoni generali di buona fede e correttezza, all'esito di un accertamento non limitato alla sola individuazione del momento in cui il bene rivendicato sia venuto a mancare” (Cass. civ., sez. 2, n. 16683 del 13.06.2023). Quanto alla costituzione della Convenuta, si evidenzia che il termine di costituzione ex art. 702bis e ss cpc è scaduto 10 giorni prima della fissata udienza dell'11.11.2021 e, dunque, considerato che il 1^.01.2021 era festivo e il 31.10.2021 era domenica, al primo giorno non festivo calcolato a ritroso, dunque venerdì 29.10.2021. Difatti, la Corte di legittimità ha in più occasioni sancito che il computo dei termini a ritroso che cadono in giorno festivo deve essere retrodatato al primo giorno anteriore non festivo: “In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto -di persona
pagina 6 di 14 mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico- non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto tardivo il deposito dell'appello incidentale, avvenuto il 26 dicembre, giorno festivo, essendo il termine scaduto il primo giorno precedente non festivo, e dunque, il 24 dicembre” (Cass. civ., sez. 3, n. 8496 del 24.03.2023). Ciò premesso, il Tribunale osserva che, tuttavia, la tardiva costituzione della Convenuta non comporta alcun effetto processuale di decadenza, atteso che la Convenuta non ha svolto domande riconvenzionali, né ha chiesto di chiamare in causa terzi, né ha svolto eccezioni proprie, onde non si è verificata alcuna concreta decadenza processuale. In particolare, tutte le eccezioni e difese svolte dalla Convenuta sono ammissibili, in quanto le eccezioni da essa svolte non sono qualificabili come “proprie” e, del pari, nel rito sommario ex art. 702bis e ss cpc i documenti possono essere depositati sino alla data della decisione, in assenza di preclusioni, non previste dal codice di rito. Quanto alle eccezioni, si osserva che l'eccezione di compensazione svolta da i Pt_7 fonda su uno dei titoli dedotti in giudizio dall'attrice (la quale ha dedotto di avere consegnato i cinque animali alla allevatrice il 16.09.2020 e ne ha chiesto la restituzione in via subordinata con la domanda sopra indicata sub 2) e, pertanto, non può qualificarsi come eccezione propria, bensì si tratta di una mera eccezione impropria o a-tecnica, come sancito con consolidata giurisprudenza sul punto dalla corte di legittimità: “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.” (Cass. civ., sez. 1, n. 33872 del 17.11.2022). Quanto alla facoltà delle parti del rito sommario di depositare documenti sino alla decisione, il principio è stato del pari affermato dalla Corte di legittimità: “In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta;
ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702ter c.p.c.” (Cass. civ., sez. 6-1, n. 46 del 7.01.2021). pagina 7 di 14 In conclusione, tutte le domande ed eccezioni svolte dalle due parti della causa sono ammissibili, come del pari sono ammissibili tutti i documenti depositati dalle parti.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti offerti dalle parti, tra cui:
- contratto inter partes di compravendita di un gatto di razza siberiana, sesso femminile, età nove mesi, nome “ ”, individuato con il numero di microchip, da Per_1
a al prezzo di € 1.200,00, il contratto prevede il divieto di far Pt_7 Pt_1 riprodurre l'animale, salo accordo con l'allevatore e, nel caso di accordo, disciplina i diritti di monta, pari ad un gattino a favore dell'allevatore e il 30% del prezzo di vendita dei gattini (docc. 1 fasc. Att. e doc. 5 fasc. Conv.);
- prove di pagamento del prezzo di € 1.200,00 (doc. 2 fasc. Att.);
- corrispondenza su messaggistica whatsapp in tesi intercorsa tra le parti a maggio- giugno 2020 (doc. 5 fasc. Att.) e il 24.12.2020 (doc. 4 fasc. Conv.);
- due missive raccomandate da di richiesta di restituzione Pt_1 Pt_7 dei cinque gatti del 3.11.2020 e del 2.12.2020 (doc. 3 fasc. Att.) e risposta (doc. 1 fasc. Conv). Il Tribunale reputa che la documentazione prodotta sia sufficiente a decidere la lite.
5. Domanda n. 1 di rivendica di cose mobili: diritto In diritto il Tribunale osserva che l'attore in rivendica di cosa mobile deve unicamente provare l'esistenza di un contratto o fatto idoneo a fondare il diritto di proprietà sulla cosa mobile: “Dalla presunzione di buona fede nel possesso, fissata dall'art. 1147, comma 3, c.c., deriva che all'attore in rivendicazione di un bene mobile è sufficiente provare di averne acquistato il possesso in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all'azione medesima di dimostrare l'eventuale mala fede al momento della consegna a "non domino".” (Cass. civ., sez. 2, n. 6007 del 28.02.2019). Quanto ai frutti, a mente dell'art. 820 cc sono frutti naturali quelli che derivano dalla cosa, vi concorra o meno l'opera dell'uomo quali, inter alia, i parti degli animali. Quanto alla proprietà dei frutti, ai sensi dell'art. 821 cc: “i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso, la proprietà si acquista con la separazione”.
6. Domanda n. 1 di rivendica di cose mobili: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze di fatto della causa, la domanda attorea di rivendica è risultata fondata limitatamente ad uno dei cinque animali rivendicati, nella specie la gatta RO, essendo risultata infondata per i cuccioli, per i seguenti motivi. Preliminarmente il Tribunale evidenzia che i contratti conclusi tra le parti non sono riconducibili alla fattispecie consumeristica, infatti non invocata da alcuna delle parti, atteso che la Ricorrente ha dichiarato che l'acquisto dell'animale era diretto a costituire un'attività di allevamento, come altresì confermato dall'accordo in ordine pagina 8 di 14 all'accoppiamento dell'animale (cd contratto di “hosting”), concluso contestualmente alla compravendita (doc. 1 fasc. Att.): deve concludersi che ha stipulato il Pt_1 contratto in relazione a tale scopo imprenditoriale, e non può essere qualificata consumatrice. In ogni caso, solo per completezza, si evidenzia che le clausole del contratto inter partes poste a fondamento della decisione, appresso meglio indicate, non presentano profili di abusività, come si vedrà, onde sono valide e vincolanti tra le parti di causa.
6.a Domanda di rivendica relativa alla Pt_2 Per_1
Tanto premesso, si evidenzia che l'CE ha fornito prova documentale di avere acquistato il 16.12.2019 da il gatto di razza siberiana, di sesso femminile e di Pt_7 età di nove mesi, come risulta per tabulas, e come anche ammesso dalla stessa Convenuta. E' pacifico che l'animale è stato consegnato all'acquirente e che l'intero prezzo concordato di € 1.200,00 è stato pagato. E' poi pacifico che l'animale è stato fatto accoppiare con un esemplare di sesso maschile, di comune accordo tra le due parti di causa, ha poi partorito quattro cuccioli vitali, ed ha manifestato aggressività a metà del mese di settembre 2020, onde con i quattro cuccioli è stato riportato dall'acquirente alla venditrice ed allevatrice Pt_7
Le versioni delle due parti divergono circa le ragioni della consegna dei cinque gatti all'allevatore: secondo l'CE in temporaneo deposito e secondo la Convenuta perché l'CE non voleva più la gatta prima acquistata e i suoi cuccioli, onde li avrebbe abbandonati presso l'allevatrice. Il Tribunale rileva che non è stato dedotto né provato un accordo delle parti in ordine alla risoluzione del contratto di vendita, ovvero alla retrocessione consensuale della
[...]
, né tale accordo emerge dalla messaggistica whatsapp dimessa dalle due parti. CP_2
Anzi, da tale messaggistica -al più- emerge che i cinque gatti sono stati a metà del mese di settembre 2020 in via di urgenza riportati all'allevatore per disturbi comportamentali del gatto e le parti hanno cercato di comporre l'insorgenda controversia in via Per_1 bonaria, cercando di concordare cosa fare, prospettando varie ipotesi, ma senza riuscire a trovare un accordo. In ogni caso, da alcun documento emerge la volontà dell'acquirente di risolvere il contratto di vendita del 16.12.2019, ovvero di rinunciare alla proprietà della gatta che aveva acquistato, e al contrario risulta da diversi messaggi, oltre che dalle lettere raccomandate, la volontà di i rientrare nel possesso dei cinque animali. Pt_1
Orbene, alla luce di tanto il Tribunale deve concludere che l'CE ha fornito la prova di avere acquistato la proprietà della gatta il 16.12.2019 e la controparte non ha Per_1 offerto alcuna prova che tale acquisto sia avvenuto a non domino, ovvero che il contratto di compravendita si sia risolto, ovvero che la proprietaria bbia ceduto a terzi Pt_1 la proprietà della gatta a titolo gratuito ovvero oneroso. Peraltro, la stessa contradditoriamente ha dichiarato da un lato che Pt_7 aveva rinunciato a tenere con sé la gatta e i cuccioli, dall'altra ha tuttavia Pt_1 eccepito in compensazione il costo di mantenimento dei detti cinque gatti, dal che discende che essa stessa non ha ben chiaro a che titolo ha tenuto presso di sé i detti gatti.
pagina 9 di 14 E' pacifico che la gatta di nome “ ” è tuttora nella disponibilità materiale della Per_1 allevatrice la quale ha dichiarato sia in comparsa di costituzione, sia in Pt_7 comparsa conclusionale, di avere venduto solo i quattro cuccioli e non la gatta , Per_1 che tuttora mantiene, né è stato dichiarato all'udienza di precisazione delle conclusioni o nelle memorie conclusionali, nonostante espressa domanda sul punto del Giudice, che la gatta sia perita o sia stata ceduta a terzi: da tanto conclusivamente discende che Per_1 deve accertarsi la proprietà in capo a della gatta meglio indicata in Pt_1 dispositivo, con condanna della Convenuta a consegnare il detto animale all'CE nel termine congruo di cui al dispositivo.
6.b Domanda di rivendica relativa ai quattro cuccioli partoriti dalla gatta
Per_1
Di contro, quanto ai gattini partoriti da , la domanda attorea di rivendicazione è Per_1 risultata infondata, sulla scorta degli accordi tra le parti. Si evidenzia, difatti, che l'accordo di hosting pure sottoscritto tra le parti acquirente e venditrice, odierne parti di causa, prevede testualmente quanto segue:
(doc. 1 fasc. Att., pag. 6). Tale clausola, che per completezza (visto che non è qualificabile come Pt_1 consumatrice, per quanto già scritto) si evidenzia che non risulta abusiva ex art. 33 d. lgs 206/2005, prevede dunque che dei cuccioli partoriti uno è di proprietà dell'allevatore per diritto di monta e gli altri saranno venduti con divisione del prezzo ricavato (70% alla proprietaria della gatta che ha partorito e 30% all'allevatore). Da quanto precede discende dunque che nel caso di specie, in deroga all'art. 821 cc (deroga consentita dalla detta disposizione, che è disponibile sull'accordo delle parti), la proprietà dei cuccioli partoriti non spetta alla proprietaria dell'animale che ha partorito, spettando a costei solo, al più la comproprietà del 70% di tutti i nati vitali meno un cucciolo. Non solo, da tale clausola altresì si ricava che lo scopo delle parti dell'accordo di hosting è commerciale: segnatamente, l'accoppiamento della gatta acquistata con esemplare maschio dell'allevatore è finalizzato a rivendere a terzi i cuccioli in proprietà indivisa e di spartirsi il prezzo. Da quanto precede, si ricava che l'CE non ha provato di essere proprietaria dei quattro cuccioli partoriti da ma al più ha provato di avere diritto al 70% del prezzo Per_1 ricavato dalla vendita di tre di tali cuccioli.
6.c Conclusioni su domanda di rivendica In conclusione, la domanda di rivendica e la conseguente domanda di condanna alla consegna è risultata fondata e deve essere accolta quanto alla , mentre è CP_2 risultata infondata e deve essere rigettata quanto ai quattro gattini, per i quali ambo le pagina 10 di 14 parti avevano concordato che fossero venduti dopo la nascita, come puntualmente avvenuto.
7. Domanda n. 2 di restituzione dei quattro cuccioli Sulla scorta di quanto scritto nel paragrafo che precede, circa l'intercorso accordo delle parti di far accoppiare la gatta a scopo commerciale di rivendita dei cuccioli e Per_1 tenuto conto che la Convenuta ha dedotto l'intervenuta vendita dei quattro cuccioli, di cui uno peraltro era di sua esclusiva proprietà, in forza degli accordi tra le parti, e gli altri tre erano in comproprietà con l'CE, discende del pari l'infondatezza della domanda di restituzione dei quattro gattini che deve, pertanto, essere rigettata.
8. Domanda n. 4 ex art. 948 co. 1 cc: diritto e decisione Come già accennato nei paragrafi che precedono, a mente dell'art. 948 cc colui che dopo la proposizione della domanda abbia perso, anche per fatto proprio, la cosa rivendicata da terzi, è tenuto a recuperarla e restituirla ovvero a corrispondere il controvalore. Nel caso di specie, l'accordo tra le parti in punto di frutti dell'accoppiamento degli animali prevedeva la comunione sui cuccioli, tranne uno, di proprietà esclusiva dell'allevatore, e la vendita dei cuccioli comuni, con spartizione del prezzo nella misura del 70% a del 30% a Pt_1 Pt_7
Quanto all'accertamento della tempistica della vendita, la convenuta ha riferito di avere venduto i cuccioli l'8.11.2020, ma non ha offerto alcuna prova al riguardo, mentre l'CE non ha negato il fatto storico dell'intervenuta vendita, limitandosi a riferire che ne manca prova e che ha appreso di tanto in corso di causa. Ora, deve evidenziarsi che la mera contestazione della mancanza di prova di un fatto in difetto di negazione del fatto storico non equivale a contestazione specifica del fatto, come sancito dalla Corte di legittimità: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ., sez. 3, n. 8496 del 24.03.2020): alla luce di tale principio, che si condivide integralmente, deve concludersi che è provato per assenza di contestazione specifica che i gattini siano stati venduti l'8.11.2020 e del pari è provato ex art. 115 cpc che l'CE lo abbia appreso in corso di causa, dal che discende che la domanda diretta alla condanna della convenuta alla corresponsione di somma pari al 70% del prezzo d venduta di tre gattini è ammissibile e fondata. In particolare, in assenza di adeguata evidenza probatoria circa lo specifico prezzo di vendita di tutti e quattro i cuccioli, si reputa corretto fare riferimento in via parametrica al prezzo di acquisto della , incontestatamente indicato dalla Convenuta quale CP_2 prezzo di mercato di un cucciolo di gatto di razza siberiana a scopo di compagnia, pari a € 1.200,00 per cucciolo. Da tanto discende che è provato il sorgere dell'obbligo della Convenuta di pagare a favore dell'CE la somma di € 2.520,00, pari al 70% di € 1.200,00 per 3 (€ 1.200,00 x 0,70 x 3 = € 2.520,00), pari al 70% del prezzo di mercato dei tre cuccioli.
pagina 11 di 14 Circa il fatto che uno dei quattro gattini, tale sia stato venduto al prezzo di € Pt_4
5.000,00, nulla è stato provato e comunque al più si tratta del cucciolo di proprietà dell'allevatore, onde nulla spetta per tale maggior prezzo a Pt_1
Quanto all'eccezione di compensazione svolta dalla Convenuta con asserito suo credito per corrispettivo/rimborso per mantenimento dei cinque gatti, il Tribunale osserva che l'eccezione è infondata: difatti, non è emersa prova che le parti avessero concordato un corrispettivo giornaliero da pagarsi a carico di a favore di er il Pt_1 Pt_7 deposito temporaneo presso l'allevatore dei gattini e della gatta prima della vendita dei gattini;
inoltre, è di contro emerso che a chiesto a al 3.11.2020 Pt_1 Pt_7 in poi di riprendersi gatta e gattini, richiesta respinta da onde il protrarsi della Pt_7 permanenza dei predetti presso l'allevatore è imputabile alla stessa che Pt_7 dunque non ha diritto ad alcun compenso, ovvero indennizzo ovvero rimborso di spese (comunque non dimostrate) per tale custodia e per il mantenimento degli animali. Da quanto precede discende che la domanda di condanna alla corresponsione del controvalore del 70% di tre cuccioli è fondata e deve essere accolta per la somma di € 2.520,00 per sorte.
9. Domanda n. 3 di risarcimento del danno: diritto Il Tribunale osserva che l'onere della prova dell'azione di risarcimento del danno derivato da inadempimento del contraente è previsto e regolato dagli artt. 2697 e 1218 cc, in forza dei quali incombe a chi agisce allegare e provare il patto del cui inadempimento ci si duole, il pregiudizio subito ed il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ. sez. 3, 28.01.2005 n. 1752).
10. Domanda di condanna al risarcimento del danno: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali della causa, la domanda risarcitoria è risultata infondata e deve essere, pertanto, rigettata, per i seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che l'CE non ha neanche dedotto, men che meno ha provato, quale danno, patrimoniale o non patrimoniale, abbia patito in conseguenza della mancata pagina 12 di 14 riconsegna della gatta RO, mancando del tutto allegazione e prova che l'CE volesse e potesse far accoppiare nuovamente la gatta e dunque mancando completamente la prova di un danno da mancato guadagno, e mancando del pari allegazione, prima che prova, che abbia patito un danno da perdita temporanea dell'animale di Pt_1 affezione.
11. Conclusioni In conclusione, sono risultate fondate e debbono essere accolte la domanda attorea di rivendica della con condanna della convenuta alla riconsegna dell'animale e Parte_2 la domanda attorea subordinata diretta alla corresponsione del 70% del prezzo di vendita di tre cuccioli, pari a € 2.520,00 complessivi. Su tale importo, qualificabile come credito di valuta, spettano a favore dell'attrice gli interessi di mora, da calcolarsi ex art. 1284 co. 4 cc, dalla data della domanda giudiziale, svolta all'udienza del 3.02.2022, sino al saldo. Le istanze di prova orale, reiterate dalla Convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni sono da rigettarsi anche in questa fase decisionale, in quanto del tutto irrilevanti a fini della decisione. Del pari, la richiesta di autorizzazione alla produzione in Cancelleria di file audio è inammissibile, come già scritto nel provvedimento assunto con ordinanza riservata 7.04.2023, a cui si rinvia, atteso che la parte avrebbe dovuto entro il termine di legge produrre la trascrizione dei relativi file, o per lo meno porre a disposizione del Giudice in udienza detti file, onde consentire al Giudice di apprezzarne la rilevanza.
12. Spese di lite Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, ovvero la novità della questione trattata o un revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, in forza della sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie, la causa si è conclusa con soccombenza reciproca parziale delle parti, prevalente a carico di che deve, pertanto, essere condannata a rifondere i 4/5 Pt_7 delle spese di lite del processo, con compensazione del restante 20%. Quanto alla liquidazione delle spese dell'Attore, le stesse si liquidano ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. n. 146/2022 e, segnatamente, avuto riguardo pagina 13 di 14 al complessivo impegno difensivo profuso da ed al valore effettivo della Pt_1 causa (compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), dette spese si liquidano con applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al citato DM per le quattro fasi del processo, e dunque in complessivi € 2.552,00 per compenso, oltre € 125,00 per rimborso c.u. e diritti di Cancelleria;
tali importi debbono essere ridotti del 20% in ragione della vista compensazione parziale e dunque sono pari a € 2.041,60 per compenso ed € 100,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute per legge, in ragione del regime fiscale applicabile a Pt_1
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide: dichiara che è proprietaria esclusiva dell'animale per cui è Parte_1 causa (gatto denominato RO Cedrosonoro, razza siberiana, sesso femminile, nato il [...], colore black silver tabby mackarel, padre , madre Persona_3 [...]
pedigree numero microchip 380260101714131); per l'effetto, Persona_4 Per_5 condanna la Convenuta a consegnare all'CE Controparte_3 Parte_1 il detto animale alla proprietaria entro giorni 14 (quattordici), decorrenti
[...] dalla pubblicazione della presente sentenza;
altresì, dato atto della intervenuta vendita dei cuccioli partoriti dal sopra indicato animale, condanna la Convenuta a pagare a favore dell'CE Controparte_3 Parte_1
a titolo di quota spettante dal ricavato dalla vendita dei cuccioli in
[...] comproprietà tra le parti di causa, la somma di € 2.520,00, oltre interessi conteggiati ex art. 1284 co. 4 cc dal dì successivo al 3.02.2022 sino al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda attorea, in quanto infondata;
letti gli artt. 91 e ss cc condanna l'CE a pagare a favore della all'CE Controparte_3 Parte_1
a titolo di refusione dei 4/5 delle spese di lite della presente causa, la somma
[...] di € 2.141,60, di cui € 2.041,60 per compenso ed € 100,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'CE. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 22.04.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20981/2021 R.G. il 6.05.2021, giusta ricorso depositato il 29.04.2021, promossa da: (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1980, ivi residente in [...], di seguito, per brevità: “ , Pt_1 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo PORTOGHESE e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via privata Cesare Battisti 2, presso e nello studio del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore, depositata il 18.01.2024;
-CE-
contro
:
titolare di omonima impresa individuale di allevamento di gatti, Controparte_1 nata a [...] il [...], residente a [...], C.F.:
, di seguito, per brevità: “ , C.F._2 Pt_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo DE VIVO del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Luciano Manara 5, nonché all'indirizzo digitale dello stesso giusta procura speciale alle liti ed Email_1 elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 23.12.2024.
* * * OGGETTO: rivendica di cosa mobile - restituzione - risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI per l'CE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così voler provvedere e giudicare: pagina 1 di 14 - accertato e dichiarato il diritto di proprietà della ricorrente sulla Parte_2 come in atti individuata, per l'effetto condannare la resistente
[...] all'immediato rilascio della stessa gatta in favore della signora quale legittima Pt_1 proprietaria;
- accertata e dichiarata ex art. 820-821 e 948 c.c. la proprietà in capo alla ricorrente dei gattini , e , per l'effetto Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 condannare la resistente all'immediato loro rilascio in favore della signora Pt_1 quale legittima proprietaria;
Nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto che la resistente non abbia la disponibilità dei beni, e che questi non possano essere restituiti, accertare tutti i danni subiti e subendi dalla SI.ra , e causati dal comportamento omissivo, negligente o, Parte_1 quantomeno contra legem, posto in essere dalla SI.ra in danno Controparte_1 della ricorrente per averla privata iniquamente dei propri animali così come meglio denunciati e individuati nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio ed in atti;
conseguentemente, ritenere e dichiararne responsabile la SI.ra a Controparte_1 titolo di responsabilità contrattuale, nonché per aver violato i principi di buona fede e diligenza nell'adempiere alle obbligazioni gravanti sulla stessa, e così obbligata a risarcire tutti i danni patrimoniali, e non patrimoniali procurati alla;
e Parte_1 per gli effetti condannare, in accoglimento alla domanda risarcitoria sopra proposta, la resistente al pagamento, in favore della SI.ra , di tutti i danni dalla Parte_1 stessa causati alla Ricorrente, e quindi rappresentati dal danno emergente e dal lucro cessante così quantificati:
• danno emergente volto ad ottenere il valore pecuniario della res, da individuarsi nel prezzo corrente al momento dell'alienazione. Conseguentemente, si chiede che la SI.ra ia condannata a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della Pt_1 somma di € 1.200 a titolo del prezzo corrisposto per l'acquisto della gatta RO;
€ 840,00 pari al valore di ciascun gatto (€ 1.200 x 70%), e dunque per € 1.680 (840 euro x 2 cuccioli); € 3.500 per il gatto venduto al prezzo di €.
5.000 come animale da Pt_4 riproduzione (€ 5.000 x 70%), per un totale di € 6.380,00 in favore della SI.ra Pt_1
o quella somma maggiore o minore provata in corso di causa, o di ragione, oltre quanto richiesto in atti sempre allo stesso titolo per il comportamento tenuto dalla resistente;
• lucro cessante: volto ad ottenere i danni in merito alla mancata percezione dei futuri frutti specie per il mancato guadagno inerente i diritti di monta legati al soggetto venduto come da riproduzione per € 5.000,00 ed € 1.000,00 ed un gattino per ogni monta effettuata dallo stesso, nonché tutte le altre eventuali e successive nascite della gatta
da liquidarsi secondo il giusto apprezzamento del giudice, oltre ad interessi Per_1 legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo effettivo, e con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori come per legge. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta:
“ammettersi prova orale sui fatti di cui in narrativa preceduti dalla locuzione vero che sui testi che saranno indicati;
pagina 2 di 14 a. Marco Di Candia Via Pasubio 5 Paullo 20067 (MI) Vero che è stato contattato dalla Parte_1
Vero che è stato messo in guardia sull'utilizzare un suo gatto in riproduzione in quanto la sig.ra ha avuto problemi;
Pt_1
b. Regione Traversa 1 14042 - CC palafea (AT) Testimone_1
Vero che è stata contattata dalla SI. per l'acquisto di gatto. Pt_1
Vero che ha preferito non darle una cucciola per il fatto che avendo la signora anche dei volatili, pappagalli, cani ed altri animali Vero che La SInora stessa le comunicò che avrebbe preso la cucciola in Pt_1
Hosting dalla SInora Pt_1
Vero che un giorno la SI.ra la chiamò per raccontarle che la gatta aveva avuto Pt_1 dei cuccioli e che erano stati aggrediti dalla stessa e così anche i cani Per_1
Vero è che la le disse che l'avrebbe riportata alla SInora Pt_1 Pt_1
c. Via San Mamaso 2 37121 - Verona Testimone_2
Vero che ha fatto visita alla presso la SI.ra CP_2 Pt_1
Vero che erano presenti numerosi animali Vero che poi successivamente ha visitato presso la SI.ra Per_1 Pt_1
SI CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATI AL DEPOSITO DI VOCALI TRA LE PARTI VIA WHATSAPP FISICAMENTE IN CANCELLERIA.
3. Nel merito, rigettare le domande di parte attrice ed indicate ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 per le ragioni esposte in narrativa Con vittoria di spese e compensi di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti con ricorso ex art. 702bis e ss cpc, poi notificato con il decreto a Pt_1
l'ha tratta in giudizio, svolgendo nel ricorso azione di rivendica di cinque gatti Pt_7 di razza siberiana, come meglio indicati in ricorso, in subordine rivendica di un gatto e restituzione di quattro gatti, oltre a risarcimento del danno per la mancata fruizione degli animali per circa un anno, deducendo:
- la ricorrente è una persona amante degli animali che, al fine di intraprendere l'attività amatoriale di allevamento di gatti siberiani, si è rivolta alla Convenuta, titolare dell'allevamento “ ”, per acquistare una capostipite pregiata;
Parte_2
- in particolare, il 16.12.2019 a acquistato e ricevuto la consegna della Pt_1 gatta “ ”, di nove mesi, pagata € 1.200,00, con diritto di uso dell'animale a scopo Per_1 riproduttivo;
- l'allevatrice non ha formalizzato il passaggio di proprietà nel microchip, né ha consegnato il pedigree;
- l'animale è stato fatto accoppiare presso l'allevamento della Convenuta nel periodo 30.05.2020-5.06.2020 con esemplare di sesso maschile indicato dall'allevatore, e ha partorito il 10.08.2020 quattro cuccioli vitali, oltre un quinto che è stato soppresso, perché affetto da gravi malattie;
pagina 3 di 14 - i quattro cuccioli, di nome , e , sono stati Pt_3 Pt_4 Per_2 Pt_6 intestati a a sono di proprietà che ha un diritto sull'eventuale Pt_7 Parte_8 vendita;
- il 14.09.2020 il veterinario su incarico di a diagnostico una mastite a Pt_1 carico della gatta , che ha iniziato ad aggredire le persone e gli altri animali Per_1 presenti nella casa di di tal che quest'ultima, d'accordo con ha Pt_1 Pt_7 riportato nell'allevamento la gatta e i quattro gattini;
- successivamente, che aveva regolarmente pagato i diritti di monta, ha Pt_1 chiesto la restituzione degli animali, ricevendo un rifiuto;
- la gatta RO è di proprietà di e del pari i quattro gattini, ex artt. Pt_1
820 e 821 cc. Il Giudice ha fissato udienza all'11.11.2021, con termine al Convenuto di 10 giorni prima della fissata udienza per la costituzione. si è tardivamente costituita ex art. 702bis e ss cpc il 31.10.2021, resistendo al Pt_7 ricorso e chiedendone il rigetto, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:
- il 15.12.2019 le parti hanno stipulato un contratto che prevedeva la cessione della gatta come gatto da compagnia al prezzo di € 1.200,00 e con divieto di Per_1 riproduzione, salvo successivi accordi;
- in effetti successivamente le parti hanno deciso di far riprodurre l'animale, che ha partorito quattro gattini vitali;
- in base all'accordo inter partes, vrebbe dovuto tenere con sé gatta e Pt_1 cuccioli per il periodo del maternato di almeno 90 giorni dal parto con spese veterinarie e di profilassi a suo carico, e spese di certificazione del pedigree a carico dell'allevatore; inoltre, uno dei gattini nati sarebbe spettato all'allevatore, come pure il 30% del prezzo di vendita dei restanti gattini;
- a metà del mese di settembre 2020, ha riportato la gatta e i quattro Pt_1 gattini nell'allevamento, riferendo di comportamenti aggressivi della gatta e poi per almeno due mesi non ha chiesto più nulla;
- solo il 3.11.2020 ha chiesto di riavere un gattino maschio e le parti Pt_1 alla fine si erano accordate perché la Convenuta rendesse la somma di € 1.100,00 pro bono pacis;
- i gattini sono stati venduti l'8.11.2020,
- non ha adempiuto all'obbligazione assunta di tenere con sé i gattini Pt_1 durante l periodo di maternato;
- ha quindi sostenuto spese per il mantenimento per 53 giorni (dal Pt_7
16.09.2021 all'8.11.2021) dei quattro gattini, pari a € 100,00/die, dunque € 5.300,00 complessivi, oltre € 25,00/die per , tuttora presso l'allevamento, pari ad ulteriori € Per_1
1.000,00;
- dei quattro gattini, tutti venduti, uno era dell'allevatrice, dei restanti tre il 70% del prezzo ammonta ad € 2.310,00, a cui occorre aggiungere € 1.200,00 pari al prezzo della
, per un totale di € 3.510,00, che si compensa con l'importo di € 6.300,00 CP_2 spettante alla Convenuta;
pagina 4 di 14 - non è più proprietaria di animali che ha restituito ed abbandonato, a Pt_1 tacere di tutte gli altri inadempimenti di cui si è resa responsabile;
- l'acquirente prima ha dichiarato di non volere più la cosa acquistata, salvo poi cambiare idea più volte. ll'udienza del 3.02.2022, chiamata in prosecuzione della prima, ha eccepito Pt_1 la tardività della costituzione della Convenuta, nonché ha dichiarato di svolgere una domanda di risarcimento danni per € 6.000,00 per equivalente del valore dei gattini, poi nella memoria ex art. 183 co. 6 n 1 cpc precisata in € 6.380,00, oltre ai diritti di monta dei gattini maschi.
2. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza di comparizione, tenuta l'11.11.2021 ha espletato il tentativo di conciliazione e poi rinviato su istanza congiunta delle parti. Sentite le parti alla successiva udienza, tenuta il 3.02.2022, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice ha disposto il mutamento del rito e fissato prima udienza il giorno 11.05.2022, a tale udienza poi concedendo i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc alle parti, dalle stesse regolarmente fruiti. All'udienza dell'8.02.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, sentite le parti, con ordinanza riservata del 7.04.2023 ha rigettato le istanze di prova orale delle parti e l'istanza della convenuta diretta ad essere autorizzata a depositare registrazioni vocali in tesi estratte da piattaforma “whatsapp” e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta il 5.09.2024 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, con ordinanza riservata del 29.09.2024, comunicata alle parti il 1^.10.2024, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente il lunedì 2.12.2024 e il lunedì 23.12.2024, fruiti parzialmente da entrambe, che hanno depositato unicamente la comparsa conclusionale, e ha trattenuto la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, pertanto, a far data dal 24.12.2024.
3. Thema decidendum a svolto contro el ricorso le seguenti domande: Pt_1 Pt_7
1) una domanda di rivendica della proprietà di cosa mobile (nella specie cinque gatti di razza siberiana) con conseguente condanna al rilascio;
2) una domanda subordinata alla prima diretta alla condanna della Convenuta alla restituzione dei quattro animali nati dal parto, avvenuto il 10.08.2020;
3) una domanda principale diretta alla condanna della Convenuta al risarcimento del danno per il mancato godimento dei cinque animali per un anno. si è costituita domenica 31.10.2021, resistendo alla domanda attorea e Pt_7 chiedendone il rigetto, eccependo:
pagina 5 di 14 a) l'inadempimento da parte di dell'accordo di “hosting”, avendo la Pt_1 stessa riportato nell'allevamento la gatta e i quattro cuccioli il 16.09.2021, senza tenerli con sé durante il periodo di maternato di almeno 90 giorni;
b) la spettanza a sé della proprietà di uno dei quattro gattini nati e del 30% del prezzo di vendita dei restanti tre cuccioli;
c) l'intervenuta vendita a terzi l'8.11.2021 dei quattro cuccioli nati dal parto;
d) compensazione dell'importo dovuto in restituzione di € 3.510,00 (di cui € 2.310,00 pari al 70% del prezzo di vendita dei tre cuccioli ed € 1.200,00 per il prezzo della gatta
) con il maggiore proprio credito di € 6.300,00 per costi di pensione dei cinque Per_1 gatti, € 20,00/die i gattini sino all'8.11.2021 ed € 25,00 la gatta , tuttora presente Per_1 nell'allevamento. all'udienza ex art. 183 cpc conseguente alla conversione del rito, preso atto Pt_1 dell'eccezione della Convenuta in ordine all'intervenuta venduta dei cuccioli, ha altresì formulato in via ulteriormente subordinata: 4) un'ulteriore domanda, diretta alla condanna della Convenuta a pagare, a titolo risarcitorio, la somma di € 6.000,00, poi aumentata ad € 6.300,00 nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, pari al controvalore dei cinque gatti. Quanto a quest'ultima domanda, la stessa è ammissibile, atteso che trattasi di domanda riconducibile all'ipotesi della tutela sostitutiva prevista dall'art. 948 co. 1 cc, come sul punto sancito dalla Corte di legittimità: “Qualora la parte che agisca in giudizio in rivendicazione formuli, nel corso del giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini scanditi dall'art. 183 c.p.c., una domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore del bene, che la parte convenuta abbia allegato, nelle proprie difese, essere perito, esser stato alienato a terzi o essere divenuto comunque indisponibile, detta domanda va qualificata come tutela sostitutiva, ex art. 948, comma 1, seconda parte, c.c., se il richiedente si limita a porre a fondamento della sua pretesa la mera indisponibilità del bene oggetto di rivendicazione;
al contrario, ove il rivendicante alleghi anche ulteriori profili di responsabilità della parte convenuta, che abbia perduto o alienato il bene rivendicato, alla domanda di pagamento del relativo controvalore va attribuita natura risarcitoria. In tale seconda ipotesi, infatti, il giudice di merito non deve soltanto accertare se il bene sia perito in corso di causa, ovvero prima della proposizione della domanda -potendosi accogliere la tutela sostitutiva ex art. 948 c.c. soltanto nella prima eventualità- ma anche verificare se la condotta della parte convenuta sia stata rispondente ai canoni generali di buona fede e correttezza, all'esito di un accertamento non limitato alla sola individuazione del momento in cui il bene rivendicato sia venuto a mancare” (Cass. civ., sez. 2, n. 16683 del 13.06.2023). Quanto alla costituzione della Convenuta, si evidenzia che il termine di costituzione ex art. 702bis e ss cpc è scaduto 10 giorni prima della fissata udienza dell'11.11.2021 e, dunque, considerato che il 1^.01.2021 era festivo e il 31.10.2021 era domenica, al primo giorno non festivo calcolato a ritroso, dunque venerdì 29.10.2021. Difatti, la Corte di legittimità ha in più occasioni sancito che il computo dei termini a ritroso che cadono in giorno festivo deve essere retrodatato al primo giorno anteriore non festivo: “In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto -di persona
pagina 6 di 14 mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico- non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto tardivo il deposito dell'appello incidentale, avvenuto il 26 dicembre, giorno festivo, essendo il termine scaduto il primo giorno precedente non festivo, e dunque, il 24 dicembre” (Cass. civ., sez. 3, n. 8496 del 24.03.2023). Ciò premesso, il Tribunale osserva che, tuttavia, la tardiva costituzione della Convenuta non comporta alcun effetto processuale di decadenza, atteso che la Convenuta non ha svolto domande riconvenzionali, né ha chiesto di chiamare in causa terzi, né ha svolto eccezioni proprie, onde non si è verificata alcuna concreta decadenza processuale. In particolare, tutte le eccezioni e difese svolte dalla Convenuta sono ammissibili, in quanto le eccezioni da essa svolte non sono qualificabili come “proprie” e, del pari, nel rito sommario ex art. 702bis e ss cpc i documenti possono essere depositati sino alla data della decisione, in assenza di preclusioni, non previste dal codice di rito. Quanto alle eccezioni, si osserva che l'eccezione di compensazione svolta da i Pt_7 fonda su uno dei titoli dedotti in giudizio dall'attrice (la quale ha dedotto di avere consegnato i cinque animali alla allevatrice il 16.09.2020 e ne ha chiesto la restituzione in via subordinata con la domanda sopra indicata sub 2) e, pertanto, non può qualificarsi come eccezione propria, bensì si tratta di una mera eccezione impropria o a-tecnica, come sancito con consolidata giurisprudenza sul punto dalla corte di legittimità: “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.” (Cass. civ., sez. 1, n. 33872 del 17.11.2022). Quanto alla facoltà delle parti del rito sommario di depositare documenti sino alla decisione, il principio è stato del pari affermato dalla Corte di legittimità: “In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta;
ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702ter c.p.c.” (Cass. civ., sez. 6-1, n. 46 del 7.01.2021). pagina 7 di 14 In conclusione, tutte le domande ed eccezioni svolte dalle due parti della causa sono ammissibili, come del pari sono ammissibili tutti i documenti depositati dalle parti.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti offerti dalle parti, tra cui:
- contratto inter partes di compravendita di un gatto di razza siberiana, sesso femminile, età nove mesi, nome “ ”, individuato con il numero di microchip, da Per_1
a al prezzo di € 1.200,00, il contratto prevede il divieto di far Pt_7 Pt_1 riprodurre l'animale, salo accordo con l'allevatore e, nel caso di accordo, disciplina i diritti di monta, pari ad un gattino a favore dell'allevatore e il 30% del prezzo di vendita dei gattini (docc. 1 fasc. Att. e doc. 5 fasc. Conv.);
- prove di pagamento del prezzo di € 1.200,00 (doc. 2 fasc. Att.);
- corrispondenza su messaggistica whatsapp in tesi intercorsa tra le parti a maggio- giugno 2020 (doc. 5 fasc. Att.) e il 24.12.2020 (doc. 4 fasc. Conv.);
- due missive raccomandate da di richiesta di restituzione Pt_1 Pt_7 dei cinque gatti del 3.11.2020 e del 2.12.2020 (doc. 3 fasc. Att.) e risposta (doc. 1 fasc. Conv). Il Tribunale reputa che la documentazione prodotta sia sufficiente a decidere la lite.
5. Domanda n. 1 di rivendica di cose mobili: diritto In diritto il Tribunale osserva che l'attore in rivendica di cosa mobile deve unicamente provare l'esistenza di un contratto o fatto idoneo a fondare il diritto di proprietà sulla cosa mobile: “Dalla presunzione di buona fede nel possesso, fissata dall'art. 1147, comma 3, c.c., deriva che all'attore in rivendicazione di un bene mobile è sufficiente provare di averne acquistato il possesso in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all'azione medesima di dimostrare l'eventuale mala fede al momento della consegna a "non domino".” (Cass. civ., sez. 2, n. 6007 del 28.02.2019). Quanto ai frutti, a mente dell'art. 820 cc sono frutti naturali quelli che derivano dalla cosa, vi concorra o meno l'opera dell'uomo quali, inter alia, i parti degli animali. Quanto alla proprietà dei frutti, ai sensi dell'art. 821 cc: “i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso, la proprietà si acquista con la separazione”.
6. Domanda n. 1 di rivendica di cose mobili: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze di fatto della causa, la domanda attorea di rivendica è risultata fondata limitatamente ad uno dei cinque animali rivendicati, nella specie la gatta RO, essendo risultata infondata per i cuccioli, per i seguenti motivi. Preliminarmente il Tribunale evidenzia che i contratti conclusi tra le parti non sono riconducibili alla fattispecie consumeristica, infatti non invocata da alcuna delle parti, atteso che la Ricorrente ha dichiarato che l'acquisto dell'animale era diretto a costituire un'attività di allevamento, come altresì confermato dall'accordo in ordine pagina 8 di 14 all'accoppiamento dell'animale (cd contratto di “hosting”), concluso contestualmente alla compravendita (doc. 1 fasc. Att.): deve concludersi che ha stipulato il Pt_1 contratto in relazione a tale scopo imprenditoriale, e non può essere qualificata consumatrice. In ogni caso, solo per completezza, si evidenzia che le clausole del contratto inter partes poste a fondamento della decisione, appresso meglio indicate, non presentano profili di abusività, come si vedrà, onde sono valide e vincolanti tra le parti di causa.
6.a Domanda di rivendica relativa alla Pt_2 Per_1
Tanto premesso, si evidenzia che l'CE ha fornito prova documentale di avere acquistato il 16.12.2019 da il gatto di razza siberiana, di sesso femminile e di Pt_7 età di nove mesi, come risulta per tabulas, e come anche ammesso dalla stessa Convenuta. E' pacifico che l'animale è stato consegnato all'acquirente e che l'intero prezzo concordato di € 1.200,00 è stato pagato. E' poi pacifico che l'animale è stato fatto accoppiare con un esemplare di sesso maschile, di comune accordo tra le due parti di causa, ha poi partorito quattro cuccioli vitali, ed ha manifestato aggressività a metà del mese di settembre 2020, onde con i quattro cuccioli è stato riportato dall'acquirente alla venditrice ed allevatrice Pt_7
Le versioni delle due parti divergono circa le ragioni della consegna dei cinque gatti all'allevatore: secondo l'CE in temporaneo deposito e secondo la Convenuta perché l'CE non voleva più la gatta prima acquistata e i suoi cuccioli, onde li avrebbe abbandonati presso l'allevatrice. Il Tribunale rileva che non è stato dedotto né provato un accordo delle parti in ordine alla risoluzione del contratto di vendita, ovvero alla retrocessione consensuale della
[...]
, né tale accordo emerge dalla messaggistica whatsapp dimessa dalle due parti. CP_2
Anzi, da tale messaggistica -al più- emerge che i cinque gatti sono stati a metà del mese di settembre 2020 in via di urgenza riportati all'allevatore per disturbi comportamentali del gatto e le parti hanno cercato di comporre l'insorgenda controversia in via Per_1 bonaria, cercando di concordare cosa fare, prospettando varie ipotesi, ma senza riuscire a trovare un accordo. In ogni caso, da alcun documento emerge la volontà dell'acquirente di risolvere il contratto di vendita del 16.12.2019, ovvero di rinunciare alla proprietà della gatta che aveva acquistato, e al contrario risulta da diversi messaggi, oltre che dalle lettere raccomandate, la volontà di i rientrare nel possesso dei cinque animali. Pt_1
Orbene, alla luce di tanto il Tribunale deve concludere che l'CE ha fornito la prova di avere acquistato la proprietà della gatta il 16.12.2019 e la controparte non ha Per_1 offerto alcuna prova che tale acquisto sia avvenuto a non domino, ovvero che il contratto di compravendita si sia risolto, ovvero che la proprietaria bbia ceduto a terzi Pt_1 la proprietà della gatta a titolo gratuito ovvero oneroso. Peraltro, la stessa contradditoriamente ha dichiarato da un lato che Pt_7 aveva rinunciato a tenere con sé la gatta e i cuccioli, dall'altra ha tuttavia Pt_1 eccepito in compensazione il costo di mantenimento dei detti cinque gatti, dal che discende che essa stessa non ha ben chiaro a che titolo ha tenuto presso di sé i detti gatti.
pagina 9 di 14 E' pacifico che la gatta di nome “ ” è tuttora nella disponibilità materiale della Per_1 allevatrice la quale ha dichiarato sia in comparsa di costituzione, sia in Pt_7 comparsa conclusionale, di avere venduto solo i quattro cuccioli e non la gatta , Per_1 che tuttora mantiene, né è stato dichiarato all'udienza di precisazione delle conclusioni o nelle memorie conclusionali, nonostante espressa domanda sul punto del Giudice, che la gatta sia perita o sia stata ceduta a terzi: da tanto conclusivamente discende che Per_1 deve accertarsi la proprietà in capo a della gatta meglio indicata in Pt_1 dispositivo, con condanna della Convenuta a consegnare il detto animale all'CE nel termine congruo di cui al dispositivo.
6.b Domanda di rivendica relativa ai quattro cuccioli partoriti dalla gatta
Per_1
Di contro, quanto ai gattini partoriti da , la domanda attorea di rivendicazione è Per_1 risultata infondata, sulla scorta degli accordi tra le parti. Si evidenzia, difatti, che l'accordo di hosting pure sottoscritto tra le parti acquirente e venditrice, odierne parti di causa, prevede testualmente quanto segue:
(doc. 1 fasc. Att., pag. 6). Tale clausola, che per completezza (visto che non è qualificabile come Pt_1 consumatrice, per quanto già scritto) si evidenzia che non risulta abusiva ex art. 33 d. lgs 206/2005, prevede dunque che dei cuccioli partoriti uno è di proprietà dell'allevatore per diritto di monta e gli altri saranno venduti con divisione del prezzo ricavato (70% alla proprietaria della gatta che ha partorito e 30% all'allevatore). Da quanto precede discende dunque che nel caso di specie, in deroga all'art. 821 cc (deroga consentita dalla detta disposizione, che è disponibile sull'accordo delle parti), la proprietà dei cuccioli partoriti non spetta alla proprietaria dell'animale che ha partorito, spettando a costei solo, al più la comproprietà del 70% di tutti i nati vitali meno un cucciolo. Non solo, da tale clausola altresì si ricava che lo scopo delle parti dell'accordo di hosting è commerciale: segnatamente, l'accoppiamento della gatta acquistata con esemplare maschio dell'allevatore è finalizzato a rivendere a terzi i cuccioli in proprietà indivisa e di spartirsi il prezzo. Da quanto precede, si ricava che l'CE non ha provato di essere proprietaria dei quattro cuccioli partoriti da ma al più ha provato di avere diritto al 70% del prezzo Per_1 ricavato dalla vendita di tre di tali cuccioli.
6.c Conclusioni su domanda di rivendica In conclusione, la domanda di rivendica e la conseguente domanda di condanna alla consegna è risultata fondata e deve essere accolta quanto alla , mentre è CP_2 risultata infondata e deve essere rigettata quanto ai quattro gattini, per i quali ambo le pagina 10 di 14 parti avevano concordato che fossero venduti dopo la nascita, come puntualmente avvenuto.
7. Domanda n. 2 di restituzione dei quattro cuccioli Sulla scorta di quanto scritto nel paragrafo che precede, circa l'intercorso accordo delle parti di far accoppiare la gatta a scopo commerciale di rivendita dei cuccioli e Per_1 tenuto conto che la Convenuta ha dedotto l'intervenuta vendita dei quattro cuccioli, di cui uno peraltro era di sua esclusiva proprietà, in forza degli accordi tra le parti, e gli altri tre erano in comproprietà con l'CE, discende del pari l'infondatezza della domanda di restituzione dei quattro gattini che deve, pertanto, essere rigettata.
8. Domanda n. 4 ex art. 948 co. 1 cc: diritto e decisione Come già accennato nei paragrafi che precedono, a mente dell'art. 948 cc colui che dopo la proposizione della domanda abbia perso, anche per fatto proprio, la cosa rivendicata da terzi, è tenuto a recuperarla e restituirla ovvero a corrispondere il controvalore. Nel caso di specie, l'accordo tra le parti in punto di frutti dell'accoppiamento degli animali prevedeva la comunione sui cuccioli, tranne uno, di proprietà esclusiva dell'allevatore, e la vendita dei cuccioli comuni, con spartizione del prezzo nella misura del 70% a del 30% a Pt_1 Pt_7
Quanto all'accertamento della tempistica della vendita, la convenuta ha riferito di avere venduto i cuccioli l'8.11.2020, ma non ha offerto alcuna prova al riguardo, mentre l'CE non ha negato il fatto storico dell'intervenuta vendita, limitandosi a riferire che ne manca prova e che ha appreso di tanto in corso di causa. Ora, deve evidenziarsi che la mera contestazione della mancanza di prova di un fatto in difetto di negazione del fatto storico non equivale a contestazione specifica del fatto, come sancito dalla Corte di legittimità: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ., sez. 3, n. 8496 del 24.03.2020): alla luce di tale principio, che si condivide integralmente, deve concludersi che è provato per assenza di contestazione specifica che i gattini siano stati venduti l'8.11.2020 e del pari è provato ex art. 115 cpc che l'CE lo abbia appreso in corso di causa, dal che discende che la domanda diretta alla condanna della convenuta alla corresponsione di somma pari al 70% del prezzo d venduta di tre gattini è ammissibile e fondata. In particolare, in assenza di adeguata evidenza probatoria circa lo specifico prezzo di vendita di tutti e quattro i cuccioli, si reputa corretto fare riferimento in via parametrica al prezzo di acquisto della , incontestatamente indicato dalla Convenuta quale CP_2 prezzo di mercato di un cucciolo di gatto di razza siberiana a scopo di compagnia, pari a € 1.200,00 per cucciolo. Da tanto discende che è provato il sorgere dell'obbligo della Convenuta di pagare a favore dell'CE la somma di € 2.520,00, pari al 70% di € 1.200,00 per 3 (€ 1.200,00 x 0,70 x 3 = € 2.520,00), pari al 70% del prezzo di mercato dei tre cuccioli.
pagina 11 di 14 Circa il fatto che uno dei quattro gattini, tale sia stato venduto al prezzo di € Pt_4
5.000,00, nulla è stato provato e comunque al più si tratta del cucciolo di proprietà dell'allevatore, onde nulla spetta per tale maggior prezzo a Pt_1
Quanto all'eccezione di compensazione svolta dalla Convenuta con asserito suo credito per corrispettivo/rimborso per mantenimento dei cinque gatti, il Tribunale osserva che l'eccezione è infondata: difatti, non è emersa prova che le parti avessero concordato un corrispettivo giornaliero da pagarsi a carico di a favore di er il Pt_1 Pt_7 deposito temporaneo presso l'allevatore dei gattini e della gatta prima della vendita dei gattini;
inoltre, è di contro emerso che a chiesto a al 3.11.2020 Pt_1 Pt_7 in poi di riprendersi gatta e gattini, richiesta respinta da onde il protrarsi della Pt_7 permanenza dei predetti presso l'allevatore è imputabile alla stessa che Pt_7 dunque non ha diritto ad alcun compenso, ovvero indennizzo ovvero rimborso di spese (comunque non dimostrate) per tale custodia e per il mantenimento degli animali. Da quanto precede discende che la domanda di condanna alla corresponsione del controvalore del 70% di tre cuccioli è fondata e deve essere accolta per la somma di € 2.520,00 per sorte.
9. Domanda n. 3 di risarcimento del danno: diritto Il Tribunale osserva che l'onere della prova dell'azione di risarcimento del danno derivato da inadempimento del contraente è previsto e regolato dagli artt. 2697 e 1218 cc, in forza dei quali incombe a chi agisce allegare e provare il patto del cui inadempimento ci si duole, il pregiudizio subito ed il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ. sez. 3, 28.01.2005 n. 1752).
10. Domanda di condanna al risarcimento del danno: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali della causa, la domanda risarcitoria è risultata infondata e deve essere, pertanto, rigettata, per i seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che l'CE non ha neanche dedotto, men che meno ha provato, quale danno, patrimoniale o non patrimoniale, abbia patito in conseguenza della mancata pagina 12 di 14 riconsegna della gatta RO, mancando del tutto allegazione e prova che l'CE volesse e potesse far accoppiare nuovamente la gatta e dunque mancando completamente la prova di un danno da mancato guadagno, e mancando del pari allegazione, prima che prova, che abbia patito un danno da perdita temporanea dell'animale di Pt_1 affezione.
11. Conclusioni In conclusione, sono risultate fondate e debbono essere accolte la domanda attorea di rivendica della con condanna della convenuta alla riconsegna dell'animale e Parte_2 la domanda attorea subordinata diretta alla corresponsione del 70% del prezzo di vendita di tre cuccioli, pari a € 2.520,00 complessivi. Su tale importo, qualificabile come credito di valuta, spettano a favore dell'attrice gli interessi di mora, da calcolarsi ex art. 1284 co. 4 cc, dalla data della domanda giudiziale, svolta all'udienza del 3.02.2022, sino al saldo. Le istanze di prova orale, reiterate dalla Convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni sono da rigettarsi anche in questa fase decisionale, in quanto del tutto irrilevanti a fini della decisione. Del pari, la richiesta di autorizzazione alla produzione in Cancelleria di file audio è inammissibile, come già scritto nel provvedimento assunto con ordinanza riservata 7.04.2023, a cui si rinvia, atteso che la parte avrebbe dovuto entro il termine di legge produrre la trascrizione dei relativi file, o per lo meno porre a disposizione del Giudice in udienza detti file, onde consentire al Giudice di apprezzarne la rilevanza.
12. Spese di lite Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, ovvero la novità della questione trattata o un revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, in forza della sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie, la causa si è conclusa con soccombenza reciproca parziale delle parti, prevalente a carico di che deve, pertanto, essere condannata a rifondere i 4/5 Pt_7 delle spese di lite del processo, con compensazione del restante 20%. Quanto alla liquidazione delle spese dell'Attore, le stesse si liquidano ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. n. 146/2022 e, segnatamente, avuto riguardo pagina 13 di 14 al complessivo impegno difensivo profuso da ed al valore effettivo della Pt_1 causa (compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), dette spese si liquidano con applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al citato DM per le quattro fasi del processo, e dunque in complessivi € 2.552,00 per compenso, oltre € 125,00 per rimborso c.u. e diritti di Cancelleria;
tali importi debbono essere ridotti del 20% in ragione della vista compensazione parziale e dunque sono pari a € 2.041,60 per compenso ed € 100,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute per legge, in ragione del regime fiscale applicabile a Pt_1
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide: dichiara che è proprietaria esclusiva dell'animale per cui è Parte_1 causa (gatto denominato RO Cedrosonoro, razza siberiana, sesso femminile, nato il [...], colore black silver tabby mackarel, padre , madre Persona_3 [...]
pedigree numero microchip 380260101714131); per l'effetto, Persona_4 Per_5 condanna la Convenuta a consegnare all'CE Controparte_3 Parte_1 il detto animale alla proprietaria entro giorni 14 (quattordici), decorrenti
[...] dalla pubblicazione della presente sentenza;
altresì, dato atto della intervenuta vendita dei cuccioli partoriti dal sopra indicato animale, condanna la Convenuta a pagare a favore dell'CE Controparte_3 Parte_1
a titolo di quota spettante dal ricavato dalla vendita dei cuccioli in
[...] comproprietà tra le parti di causa, la somma di € 2.520,00, oltre interessi conteggiati ex art. 1284 co. 4 cc dal dì successivo al 3.02.2022 sino al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda attorea, in quanto infondata;
letti gli artt. 91 e ss cc condanna l'CE a pagare a favore della all'CE Controparte_3 Parte_1
a titolo di refusione dei 4/5 delle spese di lite della presente causa, la somma
[...] di € 2.141,60, di cui € 2.041,60 per compenso ed € 100,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'CE. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 22.04.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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