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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/12/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC AN IL SI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2827 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Michele Addesa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trevico, via Airola,
6,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
IO LA ed elettivamente domiciliato in Avellino, via Iannaccone n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2024 il ricorrente ha esposto: che aveva contratto la patologia
“ernia discale lombare duplice su base degenerativa da sovraccarico biomeccanico associata a protrusione discale lombare” nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di operaio idraulico-forestale addetto alla pulizia del sottobosco e delle strade svolta dal 2010 al
2023 alle dipendenze della che comportava l'utilizzo di attrezzi Parte_2 vibranti e rumorosi, la movimentazione manuale di carichi e il mantenimento di posture incongrue;
che il conseguente danno biologico complessivo, tenendo conto di una preesistente malattia professionale valutata al 6%, era pari almeno al 13%; che con domanda del 28/03/2023 aveva chiesto all' il riconoscimento dell'origine professionale di tale patologia;
che CP_1
l' aveva archiviato la pratica ritenendo il rischio lavorativo inidoneo a provocare la malattia CP_1 denunciata;
che aveva inutilmente proposto opposizione in via amministrativa.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “a) Ritenere e CP_1 dichiarare la natura professionale delle patologie lamentate dall'odierno ricorrente;
b) Condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore CP_1 dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della malattia professionale da valutarsi congiuntamente con le altre posizioni assicurative aperte ed al
1 pagamento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico subito maggiore o uguale al 13% a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data risultante di giustizia”; con vittoria delle spese, con attribuzione. Si è costituito, tardivamente, l' , evidenziando che dalla documentazione raccolta nel corso CP_1 dell'istruttoria amministrativa, e in particolare dal questionario, non era emerso un rischio lavorativo adeguato ed efficiente per intensità, durata e natura a determinare la malattia professionale dedotta in giudizio, ad origine multifattoriale, e concludendo quindi per il rigetto dalla domanda.
La causa, escussi i testi e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che CP_1 risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad 2 eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004).
La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez.
L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Con domanda del 28/03/2023 il ricorrente – bracciante agricolo, dal 2010 operaio idraulico- forestale a tempo determinato presso la Comunità Montana dell' – ha chiesto all' il Pt_2 CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della patologia “ernia discale lombare duplice su base degenerativa da sovraccarico biomeccanico associata a protrusione discale lombare”, in correlazione con esposizione a movimentazione di carichi pesanti, mantenimento di posture incongrue, utilizzo di mezzi vibranti.
L' ha respinto la richiesta ritenendo il rischio lavorativo a cui era stato esposto inidoneo a CP_1 provocare la malattia denunciata.
L'ernia discale lombare è tabellata in agricoltura in dipendenza da “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci”, qualora insorga entro un anno dalla cessazione della lavorazione.
La prova orale, espletata con i testi e entrambi Testimone_1 Testimone_2 colleghi di lavoro presso la , ha confermato che dal 2010 il ricorrente Parte_2 ha svolto mansioni di manovale comune e poi di operaio idraulico-forestale, per un numero di giornate variabile compreso fra le 102 e le 185 giornate l'anno (cfr. estratto contributivo), nel periodo da aprile a dicembre;
che l'orario di lavoro è di 7 ore e 48 minuti per cinque giorni alla settimana;
che l'attività svolta consiste prevalentemente nella pulizia di sottobosco e strade di campagna, pulizia delle aree verdi nei comuni (verde pubblico), sistemazione muretti a secco con pietre e realizzazione di staccionate con paletti di ferro e di legno, pulizia degli argini dei fiumi, taglio dell'erba e della legna;
che per l'esecuzione dei compiti affidati il ricorrente si avvale di mezzi meccanici quali motoseghe e decespugliatori, e di mezzi manuali come pala e piccone;
che il trasporto dei materiali e della legna tagliata avviene manualmente, senza muletti o carrelli.
Come si evince dal questionario compilato dalla Comunità le mansioni da ultimo CP_1 Pt_2 svolte sono, in particolare, quelle di operaio specializzato per decespugliamento e pulizia delle strade forestali, con uso di attrezzi manuali e decespugliatori (peso di circa 10 kg).
Il CTU nominato nel presente giudizio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente è affetto dalla malattia denunciata, rientrante nelle previsioni delle tabelle in virtù 3 dell'adibizione del ricorrente, quale operaio idraulico-forestale, alle lavorazioni tabellate e dell'insorgenza entro il periodo massimo di indennizzabilità. Rispetto alla relativa valutazione, l'ausiliare ha ritenuto di assegnare una percentuale del 4% con riferimento alla voce 213 della tabella delle menomazioni (Ernia discale del tratto lombare CP_1 con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino a 12%), per le ragioni analiticamente indicate in perizia. Il CTU ha pertanto ritenuto che, tenuto conto del pregresso riconoscimento di una menomazione del 6% per altro evento lavorativo, il danno complessivo possa essere quantificato
– applicando la formula di Balthazard – in misura pari al 10%.
La consulenza tecnica è sorretta da una chiara ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, oltre a non essere stata specificamente contestata. Essa merita, pertanto, condivisione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
Tanto premesso il ricorso va accolto, con condanna dell' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di un indennizzo in capitale commisurato a un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, detratto quanto già versato al medesimo titolo, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda, con riconoscimento di una percentuale di danno inferiore a quella richiesta, giustifica la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite;
i restanti due terzi seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione CP_1 ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che il ricorrente è affetto dalla malattia denunciata in data 28/03/2023, di origine professionale, che valutata in unificazione con le preesistenze lavorative già riconosciute determina un danno biologico complessivamente pari al 10%;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento di un indennizzo in capitale commisurato a un CP_1 grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, detratto quanto già versato al medesimo titolo, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti due CP_1 terzi, che liquida in € 1.535,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
EC AN IL SI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC AN IL SI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2827 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Michele Addesa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trevico, via Airola,
6,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
IO LA ed elettivamente domiciliato in Avellino, via Iannaccone n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2024 il ricorrente ha esposto: che aveva contratto la patologia
“ernia discale lombare duplice su base degenerativa da sovraccarico biomeccanico associata a protrusione discale lombare” nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di operaio idraulico-forestale addetto alla pulizia del sottobosco e delle strade svolta dal 2010 al
2023 alle dipendenze della che comportava l'utilizzo di attrezzi Parte_2 vibranti e rumorosi, la movimentazione manuale di carichi e il mantenimento di posture incongrue;
che il conseguente danno biologico complessivo, tenendo conto di una preesistente malattia professionale valutata al 6%, era pari almeno al 13%; che con domanda del 28/03/2023 aveva chiesto all' il riconoscimento dell'origine professionale di tale patologia;
che CP_1
l' aveva archiviato la pratica ritenendo il rischio lavorativo inidoneo a provocare la malattia CP_1 denunciata;
che aveva inutilmente proposto opposizione in via amministrativa.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “a) Ritenere e CP_1 dichiarare la natura professionale delle patologie lamentate dall'odierno ricorrente;
b) Condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore CP_1 dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della malattia professionale da valutarsi congiuntamente con le altre posizioni assicurative aperte ed al
1 pagamento dell'indennizzo in capitale per il danno biologico subito maggiore o uguale al 13% a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data risultante di giustizia”; con vittoria delle spese, con attribuzione. Si è costituito, tardivamente, l' , evidenziando che dalla documentazione raccolta nel corso CP_1 dell'istruttoria amministrativa, e in particolare dal questionario, non era emerso un rischio lavorativo adeguato ed efficiente per intensità, durata e natura a determinare la malattia professionale dedotta in giudizio, ad origine multifattoriale, e concludendo quindi per il rigetto dalla domanda.
La causa, escussi i testi e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che CP_1 risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad 2 eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004).
La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez.
L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Con domanda del 28/03/2023 il ricorrente – bracciante agricolo, dal 2010 operaio idraulico- forestale a tempo determinato presso la Comunità Montana dell' – ha chiesto all' il Pt_2 CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della patologia “ernia discale lombare duplice su base degenerativa da sovraccarico biomeccanico associata a protrusione discale lombare”, in correlazione con esposizione a movimentazione di carichi pesanti, mantenimento di posture incongrue, utilizzo di mezzi vibranti.
L' ha respinto la richiesta ritenendo il rischio lavorativo a cui era stato esposto inidoneo a CP_1 provocare la malattia denunciata.
L'ernia discale lombare è tabellata in agricoltura in dipendenza da “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci”, qualora insorga entro un anno dalla cessazione della lavorazione.
La prova orale, espletata con i testi e entrambi Testimone_1 Testimone_2 colleghi di lavoro presso la , ha confermato che dal 2010 il ricorrente Parte_2 ha svolto mansioni di manovale comune e poi di operaio idraulico-forestale, per un numero di giornate variabile compreso fra le 102 e le 185 giornate l'anno (cfr. estratto contributivo), nel periodo da aprile a dicembre;
che l'orario di lavoro è di 7 ore e 48 minuti per cinque giorni alla settimana;
che l'attività svolta consiste prevalentemente nella pulizia di sottobosco e strade di campagna, pulizia delle aree verdi nei comuni (verde pubblico), sistemazione muretti a secco con pietre e realizzazione di staccionate con paletti di ferro e di legno, pulizia degli argini dei fiumi, taglio dell'erba e della legna;
che per l'esecuzione dei compiti affidati il ricorrente si avvale di mezzi meccanici quali motoseghe e decespugliatori, e di mezzi manuali come pala e piccone;
che il trasporto dei materiali e della legna tagliata avviene manualmente, senza muletti o carrelli.
Come si evince dal questionario compilato dalla Comunità le mansioni da ultimo CP_1 Pt_2 svolte sono, in particolare, quelle di operaio specializzato per decespugliamento e pulizia delle strade forestali, con uso di attrezzi manuali e decespugliatori (peso di circa 10 kg).
Il CTU nominato nel presente giudizio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente è affetto dalla malattia denunciata, rientrante nelle previsioni delle tabelle in virtù 3 dell'adibizione del ricorrente, quale operaio idraulico-forestale, alle lavorazioni tabellate e dell'insorgenza entro il periodo massimo di indennizzabilità. Rispetto alla relativa valutazione, l'ausiliare ha ritenuto di assegnare una percentuale del 4% con riferimento alla voce 213 della tabella delle menomazioni (Ernia discale del tratto lombare CP_1 con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino a 12%), per le ragioni analiticamente indicate in perizia. Il CTU ha pertanto ritenuto che, tenuto conto del pregresso riconoscimento di una menomazione del 6% per altro evento lavorativo, il danno complessivo possa essere quantificato
– applicando la formula di Balthazard – in misura pari al 10%.
La consulenza tecnica è sorretta da una chiara ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, oltre a non essere stata specificamente contestata. Essa merita, pertanto, condivisione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
Tanto premesso il ricorso va accolto, con condanna dell' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di un indennizzo in capitale commisurato a un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, detratto quanto già versato al medesimo titolo, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda, con riconoscimento di una percentuale di danno inferiore a quella richiesta, giustifica la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite;
i restanti due terzi seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione CP_1 ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che il ricorrente è affetto dalla malattia denunciata in data 28/03/2023, di origine professionale, che valutata in unificazione con le preesistenze lavorative già riconosciute determina un danno biologico complessivamente pari al 10%;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento di un indennizzo in capitale commisurato a un CP_1 grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, detratto quanto già versato al medesimo titolo, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti due CP_1 terzi, che liquida in € 1.535,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
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