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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/09/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. PACINI
MASSIMO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_1
l'avv. ALBINI GIULIA in sost. avv. MAZZARELLA GIUSEPPE.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa. parte ricorrente rileva che oggetto del decreto ingiuntivo non risultano essere sanzioni e dunque, le stesse, così come quantificate dal CTU non possono essere oggetto di valutazione. Parte resistente contesta il calcolo degli interessi effettuato dal
CTU, che non utilizza il tasso previsto per le contribuzioni della dall'ottobre 2009 (4%). CP_1
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 4/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PACINI MASSIMO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZARELLA GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. parte ricorrente, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1076/2023 del Tribunale di
Firenze, con il quale parte opposta chiedeva il pagamento dell'importo di euro 69.121,10, oltre pagina 2 di 5 accessori e spese della fase monitoria a titolo di contributi e sanzioni dovuti dal professionista a partire dall'anno 2005.
2. I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che i sig. assume la Pt_1
parziale non esigibilità del credito, per la quota rispetto alla quale ha ottenuto rateizzazioni
(in corso di regolare pagamento) dall' , a cui la Controparte_2 CP_1
resistente opposta si è rivolta (ciò in relazione agli anni 2009 e 2015)
Rileva, altresì, il ricorrente in opposizione che non vi sarebbe il presupposto della liquidità, in quanto l'attestazione del direttore della , su cui si fonda la quantificazione, CP_1
conterrebbe errori di varia natura.
Si costituiva parte opposta, contestando la domanda della controparte, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. In via preliminare, non vi è dubbio che la ha un interesse ad ottenere un titolo CP_1 esecutivo, pur essendosi rivolta ad per la riscossione del credito. CP_3
Così come è indubbio che la resistente non rientri tra i soggetti obbligati a CP_1 rivolgersi al concessionario per il recupero dei propri crediti.
Ma è altrettanto vero che, una volta che la si rivolga volontariamente al CP_1
concessionario stesso, l'esecuzione posta in essere da quest'ultimo abbia i suoi effetti diretti sul credito spettante all'Ente previdenziale medesimo.
Nel merito, alla luce delle analitiche contestazioni, circa il quantum dovuto, da parte del ricorrente, è stata ammessa ed espletata CTU contabile.
Il consulente, al termine di una completa e approfondita disanima peritale, ha quantificato gli importi ancora dovuti dalla , scorporando quelli oggetto di rateizzazione CP_1
(correttamente tutti e non solo in relazione alla quota dell'attualmente pagato, proprio per gli effetti dell'attività del concessionari alla riscossione sull'ammontare del credito), così come pagina 3 di 5 quelli dichiarati saldati o estinti dall' , nonché le somme Controparte_2
versate già direttamente alla da parte del professionista. CP_1
Sul punto, parte ricorrente rileva che non dovrebbero essere considerate le sanzioni
(invece calcolate dal CTU), in quanto non oggetto di ingiunzione.
L'eccezione non può essere condivisa.
Infatti, il decreto ingiuntivo quantifica le somme sulla base dell'attestazione dirigenziale della (all. 2, fasc. monitorio), la quale comprende anche le sanzioni. CP_1
4. La consulenza, redatta con scrupoloso esame degli atti e della documentazione depositata, considerando l'approfondito confronto con i CTP, può essere presa a base della presente decisione.
Ne deriva un credito in favore della Controparte_1
ari ad euro 47.370,73 (53.111,73- 5.741,00 dichiarati estinti).
[...]
Entro questo limite deve, quindi, essere contenuta la pretesa della parte opposta.
Dunque, il ricorso deve essere accolto in parte e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, il sig. deve essere condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 resistente dell'importo di euro 47.370,73 oltre accessori dalla sentenza al saldo.
Le spese atteso il parziale accoglimento della domanda possono essere compensate in ragione della metà, ponendo la restante parte a carico del ricorrente in opposizione, alla luce del fatto che il parziale accoglimento del ricorso non incide in maniera significativa sull'effettiva soccombenza. CTU liquidata a parte a carico di parte resistente opposta.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) Accoglie in parte il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1076/2024 del
Tribunale di Firenze;
pagina 4 di 5 B) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, CP_1
dell'importo di euro 47.370,73, oltre interessi fino al saldo;
C) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA, e CAP, con compensazione del 50%.
Firenze, il 26/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. PACINI
MASSIMO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_1
l'avv. ALBINI GIULIA in sost. avv. MAZZARELLA GIUSEPPE.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa. parte ricorrente rileva che oggetto del decreto ingiuntivo non risultano essere sanzioni e dunque, le stesse, così come quantificate dal CTU non possono essere oggetto di valutazione. Parte resistente contesta il calcolo degli interessi effettuato dal
CTU, che non utilizza il tasso previsto per le contribuzioni della dall'ottobre 2009 (4%). CP_1
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 4/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PACINI MASSIMO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZARELLA GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. parte ricorrente, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1076/2023 del Tribunale di
Firenze, con il quale parte opposta chiedeva il pagamento dell'importo di euro 69.121,10, oltre pagina 2 di 5 accessori e spese della fase monitoria a titolo di contributi e sanzioni dovuti dal professionista a partire dall'anno 2005.
2. I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che i sig. assume la Pt_1
parziale non esigibilità del credito, per la quota rispetto alla quale ha ottenuto rateizzazioni
(in corso di regolare pagamento) dall' , a cui la Controparte_2 CP_1
resistente opposta si è rivolta (ciò in relazione agli anni 2009 e 2015)
Rileva, altresì, il ricorrente in opposizione che non vi sarebbe il presupposto della liquidità, in quanto l'attestazione del direttore della , su cui si fonda la quantificazione, CP_1
conterrebbe errori di varia natura.
Si costituiva parte opposta, contestando la domanda della controparte, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. In via preliminare, non vi è dubbio che la ha un interesse ad ottenere un titolo CP_1 esecutivo, pur essendosi rivolta ad per la riscossione del credito. CP_3
Così come è indubbio che la resistente non rientri tra i soggetti obbligati a CP_1 rivolgersi al concessionario per il recupero dei propri crediti.
Ma è altrettanto vero che, una volta che la si rivolga volontariamente al CP_1
concessionario stesso, l'esecuzione posta in essere da quest'ultimo abbia i suoi effetti diretti sul credito spettante all'Ente previdenziale medesimo.
Nel merito, alla luce delle analitiche contestazioni, circa il quantum dovuto, da parte del ricorrente, è stata ammessa ed espletata CTU contabile.
Il consulente, al termine di una completa e approfondita disanima peritale, ha quantificato gli importi ancora dovuti dalla , scorporando quelli oggetto di rateizzazione CP_1
(correttamente tutti e non solo in relazione alla quota dell'attualmente pagato, proprio per gli effetti dell'attività del concessionari alla riscossione sull'ammontare del credito), così come pagina 3 di 5 quelli dichiarati saldati o estinti dall' , nonché le somme Controparte_2
versate già direttamente alla da parte del professionista. CP_1
Sul punto, parte ricorrente rileva che non dovrebbero essere considerate le sanzioni
(invece calcolate dal CTU), in quanto non oggetto di ingiunzione.
L'eccezione non può essere condivisa.
Infatti, il decreto ingiuntivo quantifica le somme sulla base dell'attestazione dirigenziale della (all. 2, fasc. monitorio), la quale comprende anche le sanzioni. CP_1
4. La consulenza, redatta con scrupoloso esame degli atti e della documentazione depositata, considerando l'approfondito confronto con i CTP, può essere presa a base della presente decisione.
Ne deriva un credito in favore della Controparte_1
ari ad euro 47.370,73 (53.111,73- 5.741,00 dichiarati estinti).
[...]
Entro questo limite deve, quindi, essere contenuta la pretesa della parte opposta.
Dunque, il ricorso deve essere accolto in parte e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, il sig. deve essere condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 resistente dell'importo di euro 47.370,73 oltre accessori dalla sentenza al saldo.
Le spese atteso il parziale accoglimento della domanda possono essere compensate in ragione della metà, ponendo la restante parte a carico del ricorrente in opposizione, alla luce del fatto che il parziale accoglimento del ricorso non incide in maniera significativa sull'effettiva soccombenza. CTU liquidata a parte a carico di parte resistente opposta.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) Accoglie in parte il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1076/2024 del
Tribunale di Firenze;
pagina 4 di 5 B) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, CP_1
dell'importo di euro 47.370,73, oltre interessi fino al saldo;
C) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA, e CAP, con compensazione del 50%.
Firenze, il 26/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5