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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Delegato Relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15714/2024 promossa da:
Parte_1
nata a [...], il [...]
Residente VIA F. TESTI, 310 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. CHANTAL MARIA ENRICA COPPO come da procura in atti ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a MILANO, il 04.03.1971
Residente VIA PERTICARI,28 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2
convenuto contumace
pagina 1 di 5 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. con apposizione di visto senza osservazioni in data 29 maggio 2024
Oggetto: Regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente precisate all'udienza del 11 febbraio 2025
“determinare assegno di mantenimento mensile di a carico del padre per la somma di euro Per_1
700,00 omnicomprensivi, a far tempo dal deposito del ricorso, da versarsi alla signora entro Parte_1 il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione Istat, con fruizione dell'assegno unico per le famiglie al
100% in favore della ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29 aprile 2024, ritualmente notificato, premesso di Parte_1
aver instaurato una relazione sentimentale con dalla cui unione è nato (in Controparte_1 Per_1
data 08.05.2005), oggi maggiorenne, ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre della somma mensile omnicomprensiva di Euro 700,00.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del giorno 11 febbraio 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Attualmente non vede il padre. Io ho cercato Per_1
di favorire la relazione. Circa sei mesi fa si tratteneva dal padre anche per qualche giorno Per_1
nella sua abitazione di Milano, via Perticari n. 28. Io avevo comprato l'arredamento della stanza da letto di nostro figlio per rendere la sua permanenza più familiare nella casa del padre. Un giorno
è tornato a casa dicendomi che il padre, senza motivo, in un momento di rabbia, aveva Per_1
distrutto la sua camera. Da quel giorno non ha più avuto contatti con il padre che, per quello che so io, non l'ha cercato. E' stato mio figlio a dirmi che il padre lavora al Penny Market in qualità di salumiere. Il resistente è entrato ed uscito dal carcere parecchie volte. La casa dove vive è in affitto.
CP_ Non son a quanto ammonta il canone, credo a circa Euro 300,00; è una casa Che io sappia vive da solo. Non ha mai corrisposto nulla per il mantenimento di Anche noi viviamo in una casa Per_1
CP_ il canone ammonta ad Euro 120-130,00 al mese. Percepisco l'assegno unico per che Per_1
ammonta ad Euro 117,00 al mese;
percepisco il sostegno formazione lavoro di Euro 350,00 al mese,
pagina 2 di 5 con scadenza il mese prossimo per raggiungimento del termine massimo;
sto facendo dei corsi di avvio al lavoro presso l'agenzia interinale Etica;
sono iscritta sulle varie piattaforme per il lavoro;
ho lavorato fino al 2014 in qualità salumiera presso . Poi per motivi familiari ho lasciato CP_3
in quanto non riuscivo a gestire senza alcun tipo di aiuto. Mi sono rivolta alla CP_3 Per_1
Parrocchia e ho iniziato a lavorare non in regola come colf o badante. Attualmente se i capita continuo a fare questi lavori. Chiedo che il contributo al mantenimento per venga fissato in Per_1 una somma omnicomprensiva in quanto non c'è alcun contatto con il resistente. frequenta il Per_1 quinto anno del Liceo Scientifico;
l'anno scorso è stato bocciato;
lui è sempre andato bene a scuola;
l'anno scorso è stato bocciato per i problemi con il padre;
quest'anno va meglio. Ha intenzione di continuare a studiare”.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di cui al ricorso con quantificazione omnicomprensiva del contributo al mantenimento, ha precisato come da ricorso introduttivo e ha discusso oralmente.
Ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione senza assunzione di provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c..
Il Giudice Delegato, considerata la pronta definizione del giudizio, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti e ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Sul contributo al mantenimento del figlio
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, fino al mese di ottobre 2023, ha percepito il reddito di cittadinanza per l'importo mensile di Euro 600,00; da marzo 2024 percepisce a titolo di sostegno alla formazione lavoro la somma mensile di Euro 350,00, per la durata massima di 12 mensilità e, dunque, con scadenza marzo 2025.
La ricorrente percepisce, inoltre, l'assegno unico per l'importo di Euro 117,00.
Vive in un immobile con canone di locazione mensile di Euro 130,00 circa. CP_2
Sentita dal Giudice delegato, la ricorrente ha riferito di svolgere saltuariamente ed in forma non regolarizzata attività di colf o badante;
di ricevere un pacco viveri mensile dalla Conferenza di San
Vincenzo della Parrocchia Gesù Divino Lavoratore di Milano.
Quanto al convenuto, la ricorrente ha riferito che lo stesso -che nel corso degli anni ha alternato periodi di detenzione a periodi di libertà- svolge l'attività di salumiere, con retribuzione mensile di € 1400,00 circa.
pagina 3 di 5 Ha, inoltre, riferito che il convenuto vive in un'immobile con canone di locazione di Euro 350,00 CP_2
circa.
vive stabilmente con la madre;
frequenta l'ultimo anno del Liceo scientifico;
attualmente, da Per_1
circa sei mesi, non ha più alcun rapporto con il padre.
In considerazione della situazione personale e reddituale delle parti, così come riferita ed in parte documentata dalla ricorrente, in assenza di elementi diversi e/o ulteriori, che il convenuto, non costituendosi, non ha offerto alla valutazione del Tribunale, considerato, altresì, che il padre non sopporta oneri di mantenimento diretto, si reputa equo e congruo determinare il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella somma mensile di
Euro 350,00, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità di maggio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di
Appello di Milano del 14/11/17 riportate in dispositivo.
L'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla madre che si occupa in via esclusiva del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, vista la contumacia della parte resistente che non ha formulato contestazioni e non ha svolto difese, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di € 350,00, importo Per_1
annualmente rivalutabile con indici Istat (prima rivalutazione maggio 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di
Milano del 14/11/17:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci pagina 4 di 5 prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Assegno unico integralmente a favore della signora Parte_1
5) dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Cosi deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Delegato Relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15714/2024 promossa da:
Parte_1
nata a [...], il [...]
Residente VIA F. TESTI, 310 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. CHANTAL MARIA ENRICA COPPO come da procura in atti ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a MILANO, il 04.03.1971
Residente VIA PERTICARI,28 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2
convenuto contumace
pagina 1 di 5 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. con apposizione di visto senza osservazioni in data 29 maggio 2024
Oggetto: Regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente precisate all'udienza del 11 febbraio 2025
“determinare assegno di mantenimento mensile di a carico del padre per la somma di euro Per_1
700,00 omnicomprensivi, a far tempo dal deposito del ricorso, da versarsi alla signora entro Parte_1 il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione Istat, con fruizione dell'assegno unico per le famiglie al
100% in favore della ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29 aprile 2024, ritualmente notificato, premesso di Parte_1
aver instaurato una relazione sentimentale con dalla cui unione è nato (in Controparte_1 Per_1
data 08.05.2005), oggi maggiorenne, ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre della somma mensile omnicomprensiva di Euro 700,00.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del giorno 11 febbraio 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Attualmente non vede il padre. Io ho cercato Per_1
di favorire la relazione. Circa sei mesi fa si tratteneva dal padre anche per qualche giorno Per_1
nella sua abitazione di Milano, via Perticari n. 28. Io avevo comprato l'arredamento della stanza da letto di nostro figlio per rendere la sua permanenza più familiare nella casa del padre. Un giorno
è tornato a casa dicendomi che il padre, senza motivo, in un momento di rabbia, aveva Per_1
distrutto la sua camera. Da quel giorno non ha più avuto contatti con il padre che, per quello che so io, non l'ha cercato. E' stato mio figlio a dirmi che il padre lavora al Penny Market in qualità di salumiere. Il resistente è entrato ed uscito dal carcere parecchie volte. La casa dove vive è in affitto.
CP_ Non son a quanto ammonta il canone, credo a circa Euro 300,00; è una casa Che io sappia vive da solo. Non ha mai corrisposto nulla per il mantenimento di Anche noi viviamo in una casa Per_1
CP_ il canone ammonta ad Euro 120-130,00 al mese. Percepisco l'assegno unico per che Per_1
ammonta ad Euro 117,00 al mese;
percepisco il sostegno formazione lavoro di Euro 350,00 al mese,
pagina 2 di 5 con scadenza il mese prossimo per raggiungimento del termine massimo;
sto facendo dei corsi di avvio al lavoro presso l'agenzia interinale Etica;
sono iscritta sulle varie piattaforme per il lavoro;
ho lavorato fino al 2014 in qualità salumiera presso . Poi per motivi familiari ho lasciato CP_3
in quanto non riuscivo a gestire senza alcun tipo di aiuto. Mi sono rivolta alla CP_3 Per_1
Parrocchia e ho iniziato a lavorare non in regola come colf o badante. Attualmente se i capita continuo a fare questi lavori. Chiedo che il contributo al mantenimento per venga fissato in Per_1 una somma omnicomprensiva in quanto non c'è alcun contatto con il resistente. frequenta il Per_1 quinto anno del Liceo Scientifico;
l'anno scorso è stato bocciato;
lui è sempre andato bene a scuola;
l'anno scorso è stato bocciato per i problemi con il padre;
quest'anno va meglio. Ha intenzione di continuare a studiare”.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di cui al ricorso con quantificazione omnicomprensiva del contributo al mantenimento, ha precisato come da ricorso introduttivo e ha discusso oralmente.
Ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione senza assunzione di provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c..
Il Giudice Delegato, considerata la pronta definizione del giudizio, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti e ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Sul contributo al mantenimento del figlio
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, fino al mese di ottobre 2023, ha percepito il reddito di cittadinanza per l'importo mensile di Euro 600,00; da marzo 2024 percepisce a titolo di sostegno alla formazione lavoro la somma mensile di Euro 350,00, per la durata massima di 12 mensilità e, dunque, con scadenza marzo 2025.
La ricorrente percepisce, inoltre, l'assegno unico per l'importo di Euro 117,00.
Vive in un immobile con canone di locazione mensile di Euro 130,00 circa. CP_2
Sentita dal Giudice delegato, la ricorrente ha riferito di svolgere saltuariamente ed in forma non regolarizzata attività di colf o badante;
di ricevere un pacco viveri mensile dalla Conferenza di San
Vincenzo della Parrocchia Gesù Divino Lavoratore di Milano.
Quanto al convenuto, la ricorrente ha riferito che lo stesso -che nel corso degli anni ha alternato periodi di detenzione a periodi di libertà- svolge l'attività di salumiere, con retribuzione mensile di € 1400,00 circa.
pagina 3 di 5 Ha, inoltre, riferito che il convenuto vive in un'immobile con canone di locazione di Euro 350,00 CP_2
circa.
vive stabilmente con la madre;
frequenta l'ultimo anno del Liceo scientifico;
attualmente, da Per_1
circa sei mesi, non ha più alcun rapporto con il padre.
In considerazione della situazione personale e reddituale delle parti, così come riferita ed in parte documentata dalla ricorrente, in assenza di elementi diversi e/o ulteriori, che il convenuto, non costituendosi, non ha offerto alla valutazione del Tribunale, considerato, altresì, che il padre non sopporta oneri di mantenimento diretto, si reputa equo e congruo determinare il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella somma mensile di
Euro 350,00, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità di maggio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di
Appello di Milano del 14/11/17 riportate in dispositivo.
L'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla madre che si occupa in via esclusiva del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, vista la contumacia della parte resistente che non ha formulato contestazioni e non ha svolto difese, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di € 350,00, importo Per_1
annualmente rivalutabile con indici Istat (prima rivalutazione maggio 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di
Milano del 14/11/17:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci pagina 4 di 5 prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Assegno unico integralmente a favore della signora Parte_1
5) dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Cosi deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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