Articolo 8 della Legge 10 gennaio 1985, n. 1
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 gennaio 1985
Art. 8.
L' ottavo comma dell'articolo 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dai seguenti:
"Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati:
1) dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;
2) dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo.
La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste e' dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze.
L'impresa perde il diritto al saldo di cui al numero 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario.
In tal caso l'impresa incorre nella ulteriore riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno successivo".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente