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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Lucia Maria Catena Amato ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3264/2021 R.G.
Oggetto: cancellazione elenchi anagrafici agricoltura.
Nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] e ivi residente nella via Libertà, n. Parte_1
44 C.F. ed elettivamente domiciliata in UE (ME), Via Cicerone n. 8, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Emidio Riolo, che la rappresenta e difende, come da procura già in atti;
ricorrente
contro
- in persona del Direttore pro tempre, elett.te Controparte_1 dom.to in Roma nella via Ciro il Grande, n. 21;
in persona del legale rappresentante, con sede in Longi Controparte_2
(ME) nella Contrada Liazzo, C.F. P.IVA_1
resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato in Cancelleria il 21.09.2021 parte ricorrente esponeva di, essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici agricoltura come bracciante agricola della società
, avendo lavorato quale bracciante agricola a tempo determinato dal Controparte_2
22.04.2010 al 30.06.2020; nell'anno 2010 dal 22.04.2010 al 30.09.2010 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2011 dal 11.07.2011 al 30.10.2011 per n. 51 giornate lavorative, nell'anno 2012 dal 10.07.2012 al
30.09.2012 per n. 51 giornate lavorative, nell'anno 2013 dal 07.08.2013 al 31.12.2013 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2014 dal 03.06.2014 al 30.11.2024 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2015 dal
02.03.2015 al 31.08.2015 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2016 dal 05.05.2016 al 31.10.2016 per n.
102 giornate lavorative, nell'anno 2017 dal 03.04.2017 al 30.09.2017 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2018 dal 01.03.2018 al 30.09.2018 per n.102 giornate lavorative, nell'anno 2019 dal 13.05.2019 al
31.10.2019 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2020 dal 16.03.2020 al 31.12.2020 per n. 102 giornate lavorative;
nei terreni siti in Longi, alle dipendenze della , in persona del Controparte_2 legale rappresentate pro tempore, con sede in Longi, nella C.da Liazzo snc, P.IVA . P.IVA_1
CP_ Di conseguenza, chiedeva la condanna dell' in persona del rappresentante legale pro tempore, alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del proprio Comune di residenza per n. 102 giornate nell'anno 2010, n. 51 giornate nell'anno 2011, n.51 giornate nell'anno 2012, n. 102 giornate nell'anno 2013, n. 102 giornate nell'anno 2014, n. 102 giornate nell'anno 2015, n. 102 giornate nell'anno 2016, n. 102 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 102 giornate nell'anno 2019, n. 102 giornate nell'anno 2020.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Durante l'istruttoria è stata svolta la prova testimoniale ed in primo luogo è stato audito il signor
[...]
, legale rappresentante della società cooperativa Naturamica, che alle domande poste dal Giudice, Tes_1 ha esplicitato che, nella ditta della quale è il legale rappresentante, ha prestato servizio Parte_1 come bracciante agricola nei terreni di Longi in c.da Iapichinello San Lorenzo sotto Longi. Sopra la stretta di
Longi. Dal 2010 al 2020. Le sue mansioni variavano a seconda il periodo e consistevano in pulizia del terreno, coltivazioni ortaggi, pulitura terreno dell'uliveto. Veniva al lavoro la mattina e veniva retribuita da lui stesso secondo gli accordi. Da lunedì a sabato per un totale complessivo di 39 ore settimanali.
Inoltre, dalla deposizione resa dal socio lavoratore si evince che, tutti i lavoratori della Parte_2 cooperativa erano anche soci della stessa. Sottolineando di essere socio lavoratore della ditta Naturamica, cooperativa, con sede legale in Longi, c.da Liazzo e che ha prestato servizio come Parte_1 bracciante agricola nei terreni di Longi in c.da Liazzo, c.da Iapichinello e c.da San Lorenzo sempre in Longi.
Dal 2010 al 2020. Le sue mansioni variavano a seconda il periodo e consistevano in pulizia del terreno, coltivazioni ortaggi, pulitura terreno dell'uliveto. Mansioni ordinarie del fondo. Veniva al lavoro la mattina e veniva retribuita dalla cooperativa. Da lunedì a sabato, per un totale complessivo di 39 ore settimanali. Con le paghe sindacali. E che tutti sono o sono stati soci della cooperativa e quindi anche la ricorrente. Già dal
2015 impartiva gli ordini delle mansioni specifiche in agricoltura. Oppure un suo delegato. Tutti i lavoratori della cooperativa erano anche soci della stessa.
Alla luce di ciò è evidente che la prova testimoniale resa all'udienza del 15.01.2024 ha pienamente confermato quanto sostenuto dalla ricorrente, rendendo superflua ogni altra contestazione in merito, essendo provato l'esistenza del rapporto di lavoro oggetto di causa e, pertanto, le domande dell'odierna ricorrente devono essere accolte, avendo depositato la stessa, sia l'Atto costitutivo, lo Statuto e le Visure della società Cooperativa Naturamica, dai quali emerge la posizione giuridica della società e dei propri soci lavoratori.
Quindi, ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo Parte_1 determinato del proprio Comune di residenza per n. 102 giornate nell'anno 2010, n. 51 giornate nell'anno
2011, n.51 giornate nell'anno 2012, n. 102 giornate nell'anno 2013, n. 102 giornate nell'anno 2014, n. 102 giornate nell'anno 2015, n. 102 giornate nell'anno 2016, n. 102 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 102 giornate nell'anno 2019 e n. 102 giornate nell'anno 2020.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici Parte_1 agricoltura del comune di residenza a tempo determinato del proprio Comune di residenza per n.
102 giornate nell'anno 2010, n. 51 giornate nell'anno 2011, n.51 giornate nell'anno 2012, n. 102 giornate nell'anno 2013, n. 102 giornate nell'anno 2014, n. 102 giornate nell'anno 2015, n. 102 giornate nell'anno 2016, n. 102 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 102 giornate nell'anno 2019 e n. 102 giornate nell'anno 2020 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida in complessivi euro: 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Emidio Riolo.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
Il Giudice
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Lucia Maria Catena Amato ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3264/2021 R.G.
Oggetto: cancellazione elenchi anagrafici agricoltura.
Nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] e ivi residente nella via Libertà, n. Parte_1
44 C.F. ed elettivamente domiciliata in UE (ME), Via Cicerone n. 8, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Emidio Riolo, che la rappresenta e difende, come da procura già in atti;
ricorrente
contro
- in persona del Direttore pro tempre, elett.te Controparte_1 dom.to in Roma nella via Ciro il Grande, n. 21;
in persona del legale rappresentante, con sede in Longi Controparte_2
(ME) nella Contrada Liazzo, C.F. P.IVA_1
resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato in Cancelleria il 21.09.2021 parte ricorrente esponeva di, essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici agricoltura come bracciante agricola della società
, avendo lavorato quale bracciante agricola a tempo determinato dal Controparte_2
22.04.2010 al 30.06.2020; nell'anno 2010 dal 22.04.2010 al 30.09.2010 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2011 dal 11.07.2011 al 30.10.2011 per n. 51 giornate lavorative, nell'anno 2012 dal 10.07.2012 al
30.09.2012 per n. 51 giornate lavorative, nell'anno 2013 dal 07.08.2013 al 31.12.2013 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2014 dal 03.06.2014 al 30.11.2024 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2015 dal
02.03.2015 al 31.08.2015 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2016 dal 05.05.2016 al 31.10.2016 per n.
102 giornate lavorative, nell'anno 2017 dal 03.04.2017 al 30.09.2017 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2018 dal 01.03.2018 al 30.09.2018 per n.102 giornate lavorative, nell'anno 2019 dal 13.05.2019 al
31.10.2019 per n. 102 giornate lavorative, nell'anno 2020 dal 16.03.2020 al 31.12.2020 per n. 102 giornate lavorative;
nei terreni siti in Longi, alle dipendenze della , in persona del Controparte_2 legale rappresentate pro tempore, con sede in Longi, nella C.da Liazzo snc, P.IVA . P.IVA_1
CP_ Di conseguenza, chiedeva la condanna dell' in persona del rappresentante legale pro tempore, alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del proprio Comune di residenza per n. 102 giornate nell'anno 2010, n. 51 giornate nell'anno 2011, n.51 giornate nell'anno 2012, n. 102 giornate nell'anno 2013, n. 102 giornate nell'anno 2014, n. 102 giornate nell'anno 2015, n. 102 giornate nell'anno 2016, n. 102 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 102 giornate nell'anno 2019, n. 102 giornate nell'anno 2020.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Durante l'istruttoria è stata svolta la prova testimoniale ed in primo luogo è stato audito il signor
[...]
, legale rappresentante della società cooperativa Naturamica, che alle domande poste dal Giudice, Tes_1 ha esplicitato che, nella ditta della quale è il legale rappresentante, ha prestato servizio Parte_1 come bracciante agricola nei terreni di Longi in c.da Iapichinello San Lorenzo sotto Longi. Sopra la stretta di
Longi. Dal 2010 al 2020. Le sue mansioni variavano a seconda il periodo e consistevano in pulizia del terreno, coltivazioni ortaggi, pulitura terreno dell'uliveto. Veniva al lavoro la mattina e veniva retribuita da lui stesso secondo gli accordi. Da lunedì a sabato per un totale complessivo di 39 ore settimanali.
Inoltre, dalla deposizione resa dal socio lavoratore si evince che, tutti i lavoratori della Parte_2 cooperativa erano anche soci della stessa. Sottolineando di essere socio lavoratore della ditta Naturamica, cooperativa, con sede legale in Longi, c.da Liazzo e che ha prestato servizio come Parte_1 bracciante agricola nei terreni di Longi in c.da Liazzo, c.da Iapichinello e c.da San Lorenzo sempre in Longi.
Dal 2010 al 2020. Le sue mansioni variavano a seconda il periodo e consistevano in pulizia del terreno, coltivazioni ortaggi, pulitura terreno dell'uliveto. Mansioni ordinarie del fondo. Veniva al lavoro la mattina e veniva retribuita dalla cooperativa. Da lunedì a sabato, per un totale complessivo di 39 ore settimanali. Con le paghe sindacali. E che tutti sono o sono stati soci della cooperativa e quindi anche la ricorrente. Già dal
2015 impartiva gli ordini delle mansioni specifiche in agricoltura. Oppure un suo delegato. Tutti i lavoratori della cooperativa erano anche soci della stessa.
Alla luce di ciò è evidente che la prova testimoniale resa all'udienza del 15.01.2024 ha pienamente confermato quanto sostenuto dalla ricorrente, rendendo superflua ogni altra contestazione in merito, essendo provato l'esistenza del rapporto di lavoro oggetto di causa e, pertanto, le domande dell'odierna ricorrente devono essere accolte, avendo depositato la stessa, sia l'Atto costitutivo, lo Statuto e le Visure della società Cooperativa Naturamica, dai quali emerge la posizione giuridica della società e dei propri soci lavoratori.
Quindi, ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo Parte_1 determinato del proprio Comune di residenza per n. 102 giornate nell'anno 2010, n. 51 giornate nell'anno
2011, n.51 giornate nell'anno 2012, n. 102 giornate nell'anno 2013, n. 102 giornate nell'anno 2014, n. 102 giornate nell'anno 2015, n. 102 giornate nell'anno 2016, n. 102 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 102 giornate nell'anno 2019 e n. 102 giornate nell'anno 2020.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici Parte_1 agricoltura del comune di residenza a tempo determinato del proprio Comune di residenza per n.
102 giornate nell'anno 2010, n. 51 giornate nell'anno 2011, n.51 giornate nell'anno 2012, n. 102 giornate nell'anno 2013, n. 102 giornate nell'anno 2014, n. 102 giornate nell'anno 2015, n. 102 giornate nell'anno 2016, n. 102 giornate nell'anno 2017, n. 102 giornate nell'anno 2018, n. 102 giornate nell'anno 2019 e n. 102 giornate nell'anno 2020 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida in complessivi euro: 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Emidio Riolo.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
Il Giudice
Dr. Amato Lucia Maria Catena