Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/1980, n. 3498
CASS
Sentenza 28 maggio 1980

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La Forma scritta per la transazione - che non abbia ad oggetto uno dei rapporti considerati dall'art 1350, n 12, cod civ - e richiesta solo ad probationem: la scrittura, pertanto, non esige formule sacramentali e puo anche non rivestire la Forma completa del contratto ed essere costituita da scritti separati non contestuali (purche provenienti dalla parte cui la transazione e opposta) ed anche successivi al tempo in cui il negozio transattivo fu effettivamente posto in essere, in quanto l'esigenza probatoria posta dall'art 1967 cod civ tende ad escludere soltanto che della transazione possa darsi la prova per mezzo di testimoni o di presunzioni, mentre la prova dell'intervenuto accordo transattivo puo trarsi da scritti che ad esso facciano riferimento, dalla confessione giudiziale o stragiudiziale e dal giuramento. ( V 101/76, mass n 378731; ( V 609/71, mass n 350332; ( V 2783/68, mass n 335415).*

Al fine di accertare l'esistenza e la misura delle reciproche concessioni nel contratto di transazione occorre procedere al confronto tra i rapporti e le situazioni che hanno dato luogo al contrasto fra le parti e la disciplina ulteriore che tali rapporti o situazioni ricevono in conseguenza dell'Esercizio del potere modificativo espresso nella transazione dai contraenti, prescindendosi da ogni equivalenza tra le medesime. ( V 854/79, mass n 397029).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/1980, n. 3498
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3498
    Data del deposito : 28 maggio 1980

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