TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/12/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3262/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARABINI Parte_1 C.F._1
MIRIAM
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DONATO Controparte_1 C.F._2
CLAUDIA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza del 10.12.2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. in data in data 04/06/2021 nel comune di Legnano Parte_1 Controparte_1
(MI), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 32 P.
1 - S, anno 2021, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere alle annotazioni conseguenti l'emananda sentenza, alle seguenti
CONCLUSIONI
1) La casa coniugale, sita in Legnano (MI), via Resegone n. 71, di proprietà del sig. , Controparte_1
è assegnata allo stesso.
2) I figli minori e sono affidati in via Persona_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quando terrà i minori presso di sé.
3) I figli minori sono collocati prevalentemente presso la madre, ove manterranno anche la residenza anagrafica, con facoltà per il padre di tenerli con sé tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, salvi eventuali impegni lavorativi o personali da comunicare con congruo preavviso, con facoltà di recupero della visita mancata;
4) In merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, i genitori decideranno di comune accordo in base alle esigenze di crescita dei figli, valutando sull'opportunità di pernottamenti e spostamenti in luoghi di vacanza.
In caso di disaccordo, vale quanto segue:
- i figli minori trascorreranno i giorni di Natale e di Santo Stefano ad anni alterni con ciascun genitore, così come i giorni del 31 dicembre e di Capodanno;
Nel 2025, la madre trascorrerà con i figli il giorno di Natale e il 31 dicembre;
il padre e Persona_3 il giorno di Capodanno 2026.
-i figli minori trascorreranno in via alternata di anno in anno anche i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo.
Il criterio dell'alternanza verrà applicato anche per le altre festività previste in calendario;
pagina 2 di 5 -durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con e due settimane, che solo dal Per_1 Per_2 compimento del quinto anno di età di , potranno essere consecutive;
il periodo di vacanza dei Per_2 minori con entrambi i genitori dovrà essere comunicato entro il 30 aprile di ogni anno, così come la località di vacanza e la sistemazione scelta. previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici del minore.
- Ciascun genitore avrà facoltà di sentire i minori nei giorni in cui sono collocati presso l'altro genitore, almeno una volta al giorno, possibilmente entro le ore 20.00;
- Restano salvi diversi e specifici accordi tra i genitori, in considerazione delle loro attività lavorative e degli impegni dei minori;
- Il tutto come precisato nel piano genitoriale, che allegato al presente ricorso, ne diviene parte integrante e sostanziale.
5) Il sig. corrisponderà alla moglie un assegno mensile di mantenimento per i figli Controparte_1 minori e di €500,00 (€ 250,00 per ciascun Persona_1 Persona_2 figlio) da versarsi, sino all'indipendenza economica dei figli, alla sig.ra , entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto e concordano che l'assegno unico universale spettante ex lege al 50% a ciascun genitore, sia assegnato anche per la quota parte del 50% del sig. alla CP_1 sig.ra , la quale lo riscuoterà per intero, dandosi atto e restando inteso tra le parti che la Parte_1 quota parte rilasciata dal sig. valga a titolo di forfait fisso che il padre rilascia per tutte le CP_1 spese extra mensili dei figli, senza alcun ulteriore residuo dare/avere tra i genitori;
salve soltanto le spese eccezionali di rilevante importo non prevedibili (es.: spese dentistiche/odontoiatriche o di occhiali da vista, previa prescrizione del medico specialista e con scambio di preventivi tra i coniugi, al fine di decidere concordemente).
7) I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio dei documenti d'identità dei minori validi per l'espatrio e relativi costi, stabilendo che non vi saranno limitazioni per gli spostamenti con i figli entro il territorio italiano, da comu-nicarsi con congruo anticipo. Invece, eventuali viaggi all'estero dei minori con ciascuno dovranno essere previamente concordati per iscritto, evitando paesi pericolosi
(anche a livello sanitario), vista la tenera età dei figli, ferma restando la facoltà per ciascun genitore di adire l'autorità giudiziaria qualora ritenesse ingiustificato il diniego del consenso espresso dall'altro genitore.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra in ordine al proprio mantenimento.
pagina 3 di 5 9) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Spese compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti si sposavano il 4.6.2021 e dall'unione nascevano , il 9.2.2020, e il 7.5.2022. Per_1 Per_2
Si separavano consensualmente l'1.3.2023 (doc. 3 della ricorrente).
Il 16.9.2025 parte ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio. Il resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e alle condizioni proposte dalla controparte, con la sola eccezione di quelle economiche.
Alla prima udienza, le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle conclusioni ut supra ritrascritte.
Ritiene il Collegio che le domande delle parti debbano essere accolte.
Quanto alla domanda divorzile, i fatti dedotti dal ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione consensuale omologato).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 in data in data 04/06/2021 nel comune di Legnano (MI), trascritto nel registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 32 P.
1 - S, anno 2021, alle condizioni concordate dalle parti e sopra ritrascritte, da intendersi qui recepite;
pagina 4 di 5 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Legnano di provvedere all'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) compensa per intero le spese di lite.
Busto Arsizio, 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3262/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARABINI Parte_1 C.F._1
MIRIAM
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DONATO Controparte_1 C.F._2
CLAUDIA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza del 10.12.2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. in data in data 04/06/2021 nel comune di Legnano Parte_1 Controparte_1
(MI), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 32 P.
1 - S, anno 2021, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere alle annotazioni conseguenti l'emananda sentenza, alle seguenti
CONCLUSIONI
1) La casa coniugale, sita in Legnano (MI), via Resegone n. 71, di proprietà del sig. , Controparte_1
è assegnata allo stesso.
2) I figli minori e sono affidati in via Persona_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quando terrà i minori presso di sé.
3) I figli minori sono collocati prevalentemente presso la madre, ove manterranno anche la residenza anagrafica, con facoltà per il padre di tenerli con sé tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, salvi eventuali impegni lavorativi o personali da comunicare con congruo preavviso, con facoltà di recupero della visita mancata;
4) In merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, i genitori decideranno di comune accordo in base alle esigenze di crescita dei figli, valutando sull'opportunità di pernottamenti e spostamenti in luoghi di vacanza.
In caso di disaccordo, vale quanto segue:
- i figli minori trascorreranno i giorni di Natale e di Santo Stefano ad anni alterni con ciascun genitore, così come i giorni del 31 dicembre e di Capodanno;
Nel 2025, la madre trascorrerà con i figli il giorno di Natale e il 31 dicembre;
il padre e Persona_3 il giorno di Capodanno 2026.
-i figli minori trascorreranno in via alternata di anno in anno anche i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo.
Il criterio dell'alternanza verrà applicato anche per le altre festività previste in calendario;
pagina 2 di 5 -durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con e due settimane, che solo dal Per_1 Per_2 compimento del quinto anno di età di , potranno essere consecutive;
il periodo di vacanza dei Per_2 minori con entrambi i genitori dovrà essere comunicato entro il 30 aprile di ogni anno, così come la località di vacanza e la sistemazione scelta. previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici del minore.
- Ciascun genitore avrà facoltà di sentire i minori nei giorni in cui sono collocati presso l'altro genitore, almeno una volta al giorno, possibilmente entro le ore 20.00;
- Restano salvi diversi e specifici accordi tra i genitori, in considerazione delle loro attività lavorative e degli impegni dei minori;
- Il tutto come precisato nel piano genitoriale, che allegato al presente ricorso, ne diviene parte integrante e sostanziale.
5) Il sig. corrisponderà alla moglie un assegno mensile di mantenimento per i figli Controparte_1 minori e di €500,00 (€ 250,00 per ciascun Persona_1 Persona_2 figlio) da versarsi, sino all'indipendenza economica dei figli, alla sig.ra , entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto e concordano che l'assegno unico universale spettante ex lege al 50% a ciascun genitore, sia assegnato anche per la quota parte del 50% del sig. alla CP_1 sig.ra , la quale lo riscuoterà per intero, dandosi atto e restando inteso tra le parti che la Parte_1 quota parte rilasciata dal sig. valga a titolo di forfait fisso che il padre rilascia per tutte le CP_1 spese extra mensili dei figli, senza alcun ulteriore residuo dare/avere tra i genitori;
salve soltanto le spese eccezionali di rilevante importo non prevedibili (es.: spese dentistiche/odontoiatriche o di occhiali da vista, previa prescrizione del medico specialista e con scambio di preventivi tra i coniugi, al fine di decidere concordemente).
7) I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio dei documenti d'identità dei minori validi per l'espatrio e relativi costi, stabilendo che non vi saranno limitazioni per gli spostamenti con i figli entro il territorio italiano, da comu-nicarsi con congruo anticipo. Invece, eventuali viaggi all'estero dei minori con ciascuno dovranno essere previamente concordati per iscritto, evitando paesi pericolosi
(anche a livello sanitario), vista la tenera età dei figli, ferma restando la facoltà per ciascun genitore di adire l'autorità giudiziaria qualora ritenesse ingiustificato il diniego del consenso espresso dall'altro genitore.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra in ordine al proprio mantenimento.
pagina 3 di 5 9) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Spese compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti si sposavano il 4.6.2021 e dall'unione nascevano , il 9.2.2020, e il 7.5.2022. Per_1 Per_2
Si separavano consensualmente l'1.3.2023 (doc. 3 della ricorrente).
Il 16.9.2025 parte ricorrente chiedeva lo scioglimento del matrimonio. Il resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e alle condizioni proposte dalla controparte, con la sola eccezione di quelle economiche.
Alla prima udienza, le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle conclusioni ut supra ritrascritte.
Ritiene il Collegio che le domande delle parti debbano essere accolte.
Quanto alla domanda divorzile, i fatti dedotti dal ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione consensuale omologato).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 in data in data 04/06/2021 nel comune di Legnano (MI), trascritto nel registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 32 P.
1 - S, anno 2021, alle condizioni concordate dalle parti e sopra ritrascritte, da intendersi qui recepite;
pagina 4 di 5 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Legnano di provvedere all'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) compensa per intero le spese di lite.
Busto Arsizio, 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 5 di 5