CASS
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2025, n. 22376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22376 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposta da: UB RI EO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello dì Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito l'Avv. Carlo Di Rose, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell'Avv. NE TO, difensore di fiducia di RI EO UB, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma accoglieva la richiesta di consegna del cittadino rumeno RI OR UB di cui al mandato di arresto europeo processuale - emesso il 14 novembre 2024 dal Tribunale di TU RE (Romania) - limitatamente al reato di cui al capo 1 della imputazione del M.A.E. commesso in data 18 aprile 2024 e relativo al traffico di sostanze stupefacenti, mentre respingeva analoga richiesta in ordine ai fatti contestati al Penale Sent. Sez. 6 Num. 22376 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 11/06/2025 secondo capo di imputazione del M.A.E., perché relativo al possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. 2. Ha proposto ricorso il soggetto richiesto in consegna, con atto sottoscritto dal difensore, affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 7, comma 1, della legge 22 aprile 2005 n. 69 per avere la Corte di appello disposto la consegna in relazione al capo di imputazione n 1 in violazione del principio di specialità. Ha evidenziato il ricorrente come - analogamente ai fatti contestati al capo 2 per il quali la Corte di appello aveva rifiutato la consegna - anche in ordine a detta contestazione si fosse al cospetto di condotte volte all'uso personale di sostanza stupefacente, non perseguibili penalmente dalla legge dello Stato richiesto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 2. Premesso che il M.A.E. concerne reati in materia di stupefacenti e che nell'ordinamento rumeno tali reati sono puniti con pena detentiva superiore agli anni quindici di reclusione, la norma cui fare riferimento non è quella contenuta nell'art. 7 della legge 22 aprile 2005 n. 69, bensì quella contemplata nel successivo art. 8, comma 1. Ed invero, detta norma - nella formulazione introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ratione temporis applicabile - prevede che : « in deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, [ tra cui si annoverano i reati in materia di stupefacenti] della decisione quadro [ 2002/584/GAI] e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni». La norma in oggetto deve poi essere letta congiuntamente all'art. 2 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio dell'unione Europea del 25 ottobre 2004, con cui - nell'ottica di assicurare un'armonizzazione "minima" nella materia degli stupefacenti -sono state fissate "norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti" (G.U.U.E. dell'Il novembre 2004, L 335, pag. 8). Si è, pertanto, stabilito che ciascuno Stato membro provveda affinché siano punite alcune condotte intenzionali, allorché non autorizzate, quali: 1) la 2 produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti (lett. a); 2) talune forme di coltivazione di piante stupefacenti (lett. b). Quanto, invece, alla detenzione e all'acquisto di stupefacenti (ipotesi di cui alla lett. c), sono incluse soltanto quelle condotte realizzate allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lett. a), mentre sono espressamente escluse "dal campo di applicazione della decisione quadro" tutte le condotte descritte nell'art. 2, "se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali". 2.1. Dunque, qualora il reato rientri nella elencazione che dà luogo alla consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione, per un verso, non occorre che le condotte debbano essere inquadrate in una specifica disposizione incriminatrice del diritto interno dello Stato richiesto e, per altro verso, l'Autorità Giudiziaria- a cui è rivolta la richiesta di consegna- è vincolata alla valutazione effettuata dall'autorità dello Stato emittente per quanto concerne la questione se il reato rientri in una delle categorie di reati che figurano nell'elenco. Tale conclusione, già prospettabile nella vigenza del testo originario della "legge m.a.e.", - avendo la Corte di cassazione ritenuto che, in caso di deroga alla doppia incriminabilità, occorre verificare l'appartenenza ad una categoria di delitti, "secondo una tecnica descrittiva che tenga conto della necessità di rendere comprensibile l'oggetto del procedimento penale nei rapporti tra ordinamenti dei diversi Paesi dell'Unione europea" (Sez. 6, n. 43536 del 14/10/2014, Gonzalez, Rv. 260441; Sez. 6, n. 39772, del 24/10/2007, Bulibasa, Rv. 237425) - è nel sistema attuale, dopo la novella del 2021, ancora più valida. L'àmbito di sindacato del giudice interno si è ulteriormente ristretto con il d.lgs. n. 10 del 2021 che ha, infatti, abrogato — per quel che interessa — il comma 2 dell'art. 8 legge n 69, con il quale si faceva carico all'Autorità Giudiziaria italiana di accertare la definizione dei reati per i quali veniva richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato di emissione del mandato, e se la stessa corrispondesse alle figure di reato oggetto di consegna obbligatoria. 3. Le valutazioni, operate dalla Corte di appello in relazione al caso specifico, sono aderenti a detti principi, essendo stato il fatto - reato di cui al capo 1 del M.A.E. contestato a titolo di detenzione, ai fini di vendita, di sostanza stupefacente di diversa qualità e quantità. Trattandosi, dunque, di reato che rientra nell'elenco dell'art. 8 della legge n 69 ed essendo stata la condotta contestata sotto forma di detenzione ai fini di 3 (3-) vendita ex art. 2 della decisione quadro 2004/757/GAI, inoppugnabile appare la decisione di consegna. La difesa, invero, sollecita valutazioni che non rientrano nelle competenze dell'Autorità Giudiziaria dello Stato richiesto. Salvo, infatti, a volere legittimare una indebita e non consentita "invasione di campo", giammai la Corte di appello avrebbe potuto rilevare - in netto contrasto con quanto contestato -una differente destinazione dello stupefacente detenuto, ravvisando una detenzione per uso esclusivamente personale e, in tal modo, finendo per collocare la condotta nell'ambito del penalmente irrilevante. Si tratta, ovviamente, di valutazione che potrà essere fatta solo all'esito del processo e da parte dell'Autorità dello Stato emittente, a ciò funzionalmente competente. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 11/06/2025
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito l'Avv. Carlo Di Rose, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell'Avv. NE TO, difensore di fiducia di RI EO UB, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma accoglieva la richiesta di consegna del cittadino rumeno RI OR UB di cui al mandato di arresto europeo processuale - emesso il 14 novembre 2024 dal Tribunale di TU RE (Romania) - limitatamente al reato di cui al capo 1 della imputazione del M.A.E. commesso in data 18 aprile 2024 e relativo al traffico di sostanze stupefacenti, mentre respingeva analoga richiesta in ordine ai fatti contestati al Penale Sent. Sez. 6 Num. 22376 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 11/06/2025 secondo capo di imputazione del M.A.E., perché relativo al possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. 2. Ha proposto ricorso il soggetto richiesto in consegna, con atto sottoscritto dal difensore, affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 7, comma 1, della legge 22 aprile 2005 n. 69 per avere la Corte di appello disposto la consegna in relazione al capo di imputazione n 1 in violazione del principio di specialità. Ha evidenziato il ricorrente come - analogamente ai fatti contestati al capo 2 per il quali la Corte di appello aveva rifiutato la consegna - anche in ordine a detta contestazione si fosse al cospetto di condotte volte all'uso personale di sostanza stupefacente, non perseguibili penalmente dalla legge dello Stato richiesto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 2. Premesso che il M.A.E. concerne reati in materia di stupefacenti e che nell'ordinamento rumeno tali reati sono puniti con pena detentiva superiore agli anni quindici di reclusione, la norma cui fare riferimento non è quella contenuta nell'art. 7 della legge 22 aprile 2005 n. 69, bensì quella contemplata nel successivo art. 8, comma 1. Ed invero, detta norma - nella formulazione introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ratione temporis applicabile - prevede che : « in deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, [ tra cui si annoverano i reati in materia di stupefacenti] della decisione quadro [ 2002/584/GAI] e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni». La norma in oggetto deve poi essere letta congiuntamente all'art. 2 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio dell'unione Europea del 25 ottobre 2004, con cui - nell'ottica di assicurare un'armonizzazione "minima" nella materia degli stupefacenti -sono state fissate "norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti" (G.U.U.E. dell'Il novembre 2004, L 335, pag. 8). Si è, pertanto, stabilito che ciascuno Stato membro provveda affinché siano punite alcune condotte intenzionali, allorché non autorizzate, quali: 1) la 2 produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti (lett. a); 2) talune forme di coltivazione di piante stupefacenti (lett. b). Quanto, invece, alla detenzione e all'acquisto di stupefacenti (ipotesi di cui alla lett. c), sono incluse soltanto quelle condotte realizzate allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lett. a), mentre sono espressamente escluse "dal campo di applicazione della decisione quadro" tutte le condotte descritte nell'art. 2, "se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali". 2.1. Dunque, qualora il reato rientri nella elencazione che dà luogo alla consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione, per un verso, non occorre che le condotte debbano essere inquadrate in una specifica disposizione incriminatrice del diritto interno dello Stato richiesto e, per altro verso, l'Autorità Giudiziaria- a cui è rivolta la richiesta di consegna- è vincolata alla valutazione effettuata dall'autorità dello Stato emittente per quanto concerne la questione se il reato rientri in una delle categorie di reati che figurano nell'elenco. Tale conclusione, già prospettabile nella vigenza del testo originario della "legge m.a.e.", - avendo la Corte di cassazione ritenuto che, in caso di deroga alla doppia incriminabilità, occorre verificare l'appartenenza ad una categoria di delitti, "secondo una tecnica descrittiva che tenga conto della necessità di rendere comprensibile l'oggetto del procedimento penale nei rapporti tra ordinamenti dei diversi Paesi dell'Unione europea" (Sez. 6, n. 43536 del 14/10/2014, Gonzalez, Rv. 260441; Sez. 6, n. 39772, del 24/10/2007, Bulibasa, Rv. 237425) - è nel sistema attuale, dopo la novella del 2021, ancora più valida. L'àmbito di sindacato del giudice interno si è ulteriormente ristretto con il d.lgs. n. 10 del 2021 che ha, infatti, abrogato — per quel che interessa — il comma 2 dell'art. 8 legge n 69, con il quale si faceva carico all'Autorità Giudiziaria italiana di accertare la definizione dei reati per i quali veniva richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato di emissione del mandato, e se la stessa corrispondesse alle figure di reato oggetto di consegna obbligatoria. 3. Le valutazioni, operate dalla Corte di appello in relazione al caso specifico, sono aderenti a detti principi, essendo stato il fatto - reato di cui al capo 1 del M.A.E. contestato a titolo di detenzione, ai fini di vendita, di sostanza stupefacente di diversa qualità e quantità. Trattandosi, dunque, di reato che rientra nell'elenco dell'art. 8 della legge n 69 ed essendo stata la condotta contestata sotto forma di detenzione ai fini di 3 (3-) vendita ex art. 2 della decisione quadro 2004/757/GAI, inoppugnabile appare la decisione di consegna. La difesa, invero, sollecita valutazioni che non rientrano nelle competenze dell'Autorità Giudiziaria dello Stato richiesto. Salvo, infatti, a volere legittimare una indebita e non consentita "invasione di campo", giammai la Corte di appello avrebbe potuto rilevare - in netto contrasto con quanto contestato -una differente destinazione dello stupefacente detenuto, ravvisando una detenzione per uso esclusivamente personale e, in tal modo, finendo per collocare la condotta nell'ambito del penalmente irrilevante. Si tratta, ovviamente, di valutazione che potrà essere fatta solo all'esito del processo e da parte dell'Autorità dello Stato emittente, a ciò funzionalmente competente. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 11/06/2025