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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19698/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. ANNAMARIA Parte_1 C.F._1
FILIPPINI
e
c.f. ) con l'avv. SIMONA CHIARI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“A) Modalità di affido, residenza figli, tempi e modalità di frequentazione.
- Affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con residenza e collocamento Per_1 Per_2
prevalente dei medesimi presso la casa materna, sita in Travagliato (Bs), via San Domenico di
Guzman n. 49;
- Il padre, la cui residenza è ora a Travagliato, a breve distanza dalla casa materna, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità che prevedono una turnazione bisettimanale: nella prima settimana (coincidente con il fine settimana di competenza della madre) i figli staranno con il padre nella giornata di mercoledì (quando andrà a prenderli alla casa materna o
1 si sposteranno in via autonoma) dalle ore 18.00 sino al giovedì mattino quando i ragazzi si recheranno a scuola o alla casa materna (accompagnati dal padre alla fermata del bus o in via autonoma) e nella giornata di giovedì dalle ore 18.00, quando il padre andrà a prenderli alla casa materna o si sposteranno in via autonoma) specificando che nell'ipotesi in cui il figlio dovesse recarsi Per_2
agli allenamenti prima delle ore 18,00 i genitori, in base agli impegni lavorativi, si alterneranno fra loro per accompagnarlo, sino al venerdì mattina quando i ragazzi si recheranno a scuola o alla casa materna (accompagnati dal padre alla fermata del bus o in via autonoma), con pernottamento alla casa paterna nelle serate di mercoledì e giovedì; nella seconda settimana (coincidente con il fine settimana di competenza paterno), i figli staranno con il padre nella giornata del mercoledì, dalle ore 18.00
(quando i ragazzi si recheranno in autonomia dal padre o accompagnati dalla madre) sino alla mattina del giovedì allorquando andranno a scuola o alla casa materna (accompagnati dal padre alla fermata del bus o in autonomia) con pernottamento alla casa paterna nella serata del mercoledì, e dal venerdì sera dalle ore 18.30 ( accompagnati alla casa paterna dalla madre o in autonomia) alla domenica sera, dopo cena, alle 21.30 allorquando e faranno rientro alla casa materna (accompagnati Per_1 Per_2
dal padre o in autonomia); il signor si impegna ad accompagnare il figlio presso la palestra che il ragazzo Pt_2 Per_1
frequenta, sita a Chiari (Bs), una volta alla settimana e, precisamente, il martedì e lo riporterà alla casa materna, prima di cena, entro le ore 21.30. Resta inteso che, allorquando conseguirà la Per_1
patente di guida, il padre non sarà tenuto ad occuparsi di tale trasporto. - vacanze estive: e Per_1
trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, di cui una Per_2
settimana nel corso del mese di Agosto, periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30/03 di ogni anno;
per l'anno in corso si precisa che la signora è stata con i figli dal 1/7 al 7/7/2024 Parte_1
e dal 24/8 al 30/08/2024 mentre il signor è stato con i figli dal 17/ al 23/07/2024 e dal 10/8 al Pt_2
23/08/2024; -Vacanze natalizie: i figli staranno con ciascun genitore una settimana, alternando, di anno in anno la settimana dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01; i genitori concordano sin d'ora che, ogni anno, la madre possa trascorrere con i figli la Vigilia del S. Natale ed il padre il giorno del S.
Natale, nei tempi di permanenza precedentemente indicati.
Per l'anno in corso si precisa che i ragazzi staranno con la madre nella settimana dal 23/12 al 30/12
e con il padre dal 31/12 al 06/01.
-Vacanze pasquali: i figli trascorreranno l'intera settimana di vacanza scolastica, ad anni alterni, con ciascun genitore;
si precisa che a partire dall'anno 2025 i figli trascorreranno tale periodo con la madre, avendo trascorso tale periodo con il padre per l'anno in corso.
- Ponti e festività (da non computarsi quali periodi di vacanze estive) seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno, con la precisazione che nell'anno in corso le festività del 25/04 e
2 01/05/2024 i figli sono stati con la madre, 02/6/2024 con il padre, 08/12 /2024 staranno con la madre,
Carnevale 2025 staranno con il padre;
- Al termine di ogni periodo di vacanza / festività, riprenderà il calendario di frequentazione ordinario.
B) Contributo al mantenimento dei figli da parte del padre ed ulteriori accordi dei genitori.
Il signor contribuirà mensilmente al mantenimento dei figli e con somma Pt_2 Per_1 Per_2 complessiva pari ad € 900,00 ( pari ad € 450,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat (con prima rivalutazione giugno luglio 2025), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alla signora coordinate di riferimento già note, entro il giorno cinque di Parte_1
ogni mese, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria secondo quanto disciplinato dal Protocollo siglato dal Tribunale di
Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14/07/2006 che si allega al presente, debitamente sottoscritto dai ricorrenti. Tale condizione avrà decorrenza dalla mensilità coincidente a quella dell'avvenuto deposito del presente ricorso. -Si dà atto che la signora ed il signor Parte_1 Pt_2 autorizzeranno, l'apertura di un conto corrente intestato singolarmente ed esclusivamente a ciascun figlio, sul quale verranno accreditati gli importi giacenti sui libretti di risparmio, rispettivamente, di avente n. 3346 89666689, e di avente n. 3346 8966690, previa loro estinzione, e sul Per_1 Per_2
quale gli stessi genitori, effettueranno bonifico mensile, ciascuno dei due, rispettivamente dell'importo di €60,00 in favore del figlio e di € 40,00 in favore del figlio (ovvero Per_1 Per_2 complessivi € 100,00 da parte di ciascun genitore) a titolo di “paghetta” mensile, destinata a soddisfare le esigenze relative alle uscite con amici o, in generale, loro momenti di socialità ed eventuale costo carburante autovetture figli.
- L'Assegno Unico Universale erogato dall'Inps in favore della prole verrà percepito da ciascun genitore per la quota del 50%. -I ricorrenti concordano che le spese relative al conseguimento della patente di guida per il figlio (iscrizione, tasse, esami, lezioni guida) saranno integralmente a Per_1
carico del signor (per il primo ciclo di esami del figlio e non a quelli successivi ad eventuali Pt_2
bocciature) mentre la signora regalerà al figlio una vecchia autovettura di famiglia oltre Parte_1
al costo di bollo auto e assicurazione relativi al primo anno di tali esborsi.
- Nessun assegno divorzile di un coniuge a favore dell'altro non sussistendone i presupposti normativi.
- Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente, anche relativa al rapporto coniugale e del regime patrimoniale della famiglia e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro anche con riferimento all'aggiornamento
Istat sinora maturato.
3 - I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio ed al rinnovo dei documenti anche in favore dei figli minori.
- I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OD NO (atto n. 23, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19698/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. ANNAMARIA Parte_1 C.F._1
FILIPPINI
e
c.f. ) con l'avv. SIMONA CHIARI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“A) Modalità di affido, residenza figli, tempi e modalità di frequentazione.
- Affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con residenza e collocamento Per_1 Per_2
prevalente dei medesimi presso la casa materna, sita in Travagliato (Bs), via San Domenico di
Guzman n. 49;
- Il padre, la cui residenza è ora a Travagliato, a breve distanza dalla casa materna, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità che prevedono una turnazione bisettimanale: nella prima settimana (coincidente con il fine settimana di competenza della madre) i figli staranno con il padre nella giornata di mercoledì (quando andrà a prenderli alla casa materna o
1 si sposteranno in via autonoma) dalle ore 18.00 sino al giovedì mattino quando i ragazzi si recheranno a scuola o alla casa materna (accompagnati dal padre alla fermata del bus o in via autonoma) e nella giornata di giovedì dalle ore 18.00, quando il padre andrà a prenderli alla casa materna o si sposteranno in via autonoma) specificando che nell'ipotesi in cui il figlio dovesse recarsi Per_2
agli allenamenti prima delle ore 18,00 i genitori, in base agli impegni lavorativi, si alterneranno fra loro per accompagnarlo, sino al venerdì mattina quando i ragazzi si recheranno a scuola o alla casa materna (accompagnati dal padre alla fermata del bus o in via autonoma), con pernottamento alla casa paterna nelle serate di mercoledì e giovedì; nella seconda settimana (coincidente con il fine settimana di competenza paterno), i figli staranno con il padre nella giornata del mercoledì, dalle ore 18.00
(quando i ragazzi si recheranno in autonomia dal padre o accompagnati dalla madre) sino alla mattina del giovedì allorquando andranno a scuola o alla casa materna (accompagnati dal padre alla fermata del bus o in autonomia) con pernottamento alla casa paterna nella serata del mercoledì, e dal venerdì sera dalle ore 18.30 ( accompagnati alla casa paterna dalla madre o in autonomia) alla domenica sera, dopo cena, alle 21.30 allorquando e faranno rientro alla casa materna (accompagnati Per_1 Per_2
dal padre o in autonomia); il signor si impegna ad accompagnare il figlio presso la palestra che il ragazzo Pt_2 Per_1
frequenta, sita a Chiari (Bs), una volta alla settimana e, precisamente, il martedì e lo riporterà alla casa materna, prima di cena, entro le ore 21.30. Resta inteso che, allorquando conseguirà la Per_1
patente di guida, il padre non sarà tenuto ad occuparsi di tale trasporto. - vacanze estive: e Per_1
trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, di cui una Per_2
settimana nel corso del mese di Agosto, periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30/03 di ogni anno;
per l'anno in corso si precisa che la signora è stata con i figli dal 1/7 al 7/7/2024 Parte_1
e dal 24/8 al 30/08/2024 mentre il signor è stato con i figli dal 17/ al 23/07/2024 e dal 10/8 al Pt_2
23/08/2024; -Vacanze natalizie: i figli staranno con ciascun genitore una settimana, alternando, di anno in anno la settimana dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01; i genitori concordano sin d'ora che, ogni anno, la madre possa trascorrere con i figli la Vigilia del S. Natale ed il padre il giorno del S.
Natale, nei tempi di permanenza precedentemente indicati.
Per l'anno in corso si precisa che i ragazzi staranno con la madre nella settimana dal 23/12 al 30/12
e con il padre dal 31/12 al 06/01.
-Vacanze pasquali: i figli trascorreranno l'intera settimana di vacanza scolastica, ad anni alterni, con ciascun genitore;
si precisa che a partire dall'anno 2025 i figli trascorreranno tale periodo con la madre, avendo trascorso tale periodo con il padre per l'anno in corso.
- Ponti e festività (da non computarsi quali periodi di vacanze estive) seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno, con la precisazione che nell'anno in corso le festività del 25/04 e
2 01/05/2024 i figli sono stati con la madre, 02/6/2024 con il padre, 08/12 /2024 staranno con la madre,
Carnevale 2025 staranno con il padre;
- Al termine di ogni periodo di vacanza / festività, riprenderà il calendario di frequentazione ordinario.
B) Contributo al mantenimento dei figli da parte del padre ed ulteriori accordi dei genitori.
Il signor contribuirà mensilmente al mantenimento dei figli e con somma Pt_2 Per_1 Per_2 complessiva pari ad € 900,00 ( pari ad € 450,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat (con prima rivalutazione giugno luglio 2025), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alla signora coordinate di riferimento già note, entro il giorno cinque di Parte_1
ogni mese, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria secondo quanto disciplinato dal Protocollo siglato dal Tribunale di
Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14/07/2006 che si allega al presente, debitamente sottoscritto dai ricorrenti. Tale condizione avrà decorrenza dalla mensilità coincidente a quella dell'avvenuto deposito del presente ricorso. -Si dà atto che la signora ed il signor Parte_1 Pt_2 autorizzeranno, l'apertura di un conto corrente intestato singolarmente ed esclusivamente a ciascun figlio, sul quale verranno accreditati gli importi giacenti sui libretti di risparmio, rispettivamente, di avente n. 3346 89666689, e di avente n. 3346 8966690, previa loro estinzione, e sul Per_1 Per_2
quale gli stessi genitori, effettueranno bonifico mensile, ciascuno dei due, rispettivamente dell'importo di €60,00 in favore del figlio e di € 40,00 in favore del figlio (ovvero Per_1 Per_2 complessivi € 100,00 da parte di ciascun genitore) a titolo di “paghetta” mensile, destinata a soddisfare le esigenze relative alle uscite con amici o, in generale, loro momenti di socialità ed eventuale costo carburante autovetture figli.
- L'Assegno Unico Universale erogato dall'Inps in favore della prole verrà percepito da ciascun genitore per la quota del 50%. -I ricorrenti concordano che le spese relative al conseguimento della patente di guida per il figlio (iscrizione, tasse, esami, lezioni guida) saranno integralmente a Per_1
carico del signor (per il primo ciclo di esami del figlio e non a quelli successivi ad eventuali Pt_2
bocciature) mentre la signora regalerà al figlio una vecchia autovettura di famiglia oltre Parte_1
al costo di bollo auto e assicurazione relativi al primo anno di tali esborsi.
- Nessun assegno divorzile di un coniuge a favore dell'altro non sussistendone i presupposti normativi.
- Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente, anche relativa al rapporto coniugale e del regime patrimoniale della famiglia e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro anche con riferimento all'aggiornamento
Istat sinora maturato.
3 - I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio ed al rinnovo dei documenti anche in favore dei figli minori.
- I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OD NO (atto n. 23, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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