TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/10/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2080/2022
Successivamente alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice, GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2080/2022 R.G.; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.09.1959, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
NG RI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Isola di Capo
Rizzuto in Viale Madonna degli Angeli, 60;
ATTRICE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Patrizia Covelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone alla via trav.sa Firenze, 5;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, esponeva che: - in data Parte_1
23.10.2017 la stessa presentava denuncia/querela alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Crotone, chiedendo all'autorità adita la punizione per i reati configurabili nella fattispecie riconducibili al soggetto autore dei fatti descritti nella querela;
- invero, sosteneva la sig.ra che in data 07.10.2017 la sig.ra nata a [...] il Parte_1 CP_1
04.02.1984, moglie del figlio , si presentava presso la sua abitazione e le Persona_1 inveiva contro inizialmente verbalmente e successivamente spintonandola, afferrandola al viso e spingendola a terra dicendo “ti ammazzo”; - si recava, quindi, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone ove veniva sottoposta alle cure del caso e dimessa con la diagnosi di “toracalgia contusionale spalla contusione rl sacrale in pz con anterolistesi L3L4 ansiosa, guaribile in giorni 7 sc”; - con decreto di citazione del 30.01.2018 il PM presso il Tribunale di Crotone rinviava a giudizio, per l'udienza del 17.09.2018, la sig.ra per il CP_1 reato p.p. dagli artt. 110, 582 – 585 (in relazione all'art. 577 co. I n. 4 – art. 61 co. I n. 1- )
61 co. I n. 11 quinquies c.p., perché cagionava a lesioni guaribili in giorni Parte_1
7, come da certificazione medica in atti. In particolare, domenica afferrava al collo, CP_1 spintonava e faceva cadere a terra la così causandole una toracalgia spalla Pt_1 contusione rl sacrale. Con l'aggravante di aver agito per futili motivi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di minori di anni diciotto ( n. il Persona_2
24.09.2000, n. il 9.05.2006;- con atto del 15.01.2019 la sig.ra Persona_3 Pt_1
dichiarava di costituirsi parte civile, nei confronti della sig.ra nel
[...] CP_1 procedimento iscritto al n. 3590/2017 RGNR e 1467/18 Reg. Gen. Trib., allo scopo di ottenere la sua condanna alla pena di giustizia e l'integrale risarcimento dei danni morali e materiali, nella misura quantificata in € 20.000,00, ovvero nella diversa misura che sarebbe stata accertata in corso di causa o in via equitativa;
- con sentenza n. 1271/21 del
25.11.2021, divenuta irrevocabile in data 11.04.2022, il Tribunale di Crotone dichiarava colpevole per i reati ascritti e la condannava alla pena di mesi 9 di CP_1 reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione del medesimo;
sulla base di tali premesse, chiedeva, accertato e dichiarato il diritto di parte attorea al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti descritti, come affermato nella sentenza penale n. 1271/2021, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla sig.ra come conseguenza del reato, mediante il pagamento in favore della Parte_1 stessa della somma di € 20.000,00, o, in subordine, della somma maggiore o minore
2 liquidata secondo criteri equitativi ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al saldo.
2.
Con comparsa di costituzione, depositata il 03.04.2023, si costituiva in giudizio
[...]
la quale esponeva che il giudice penale aveva ritenuto attenuta la gravità del CP_1 fatto sotto il profilo dell'intensità del dolo, evidenziando la situazione di conflittualità con la famiglia del marito e le vessazioni subite da;
osservava che nella Persona_1 fattispecie in oggetto, il fatto ingiusto subito dalla convenuta, trovava la sua ratio, in punto di fatto e di diritto, nella condotta della sig.ra che aveva avuto forti Parte_1 connotazioni di un comportamento antigiuridico, inosservante delle norme sociali o di costume che regolano la convivenza civile ordinaria;
- rilevava che costituiva fatto ingiusto il comportamento perpetrato dalla in danno della ex nuora, consistito nell'aver Pt_1 spalleggiato la condotta maltrattante del proprio figlio, , al quale il Persona_1
Tribunale di Crotone aveva riconosciuto l'addebito della separazione personale dei coniugi e;
- deduceva che la condotta vessatoria, perpetrata CP_1 Persona_1 dalla sig.ra in danno della convenuta aveva concorso nella causazione Parte_1 dell'evento dannoso e imponeva nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, un forte contenimento della pretesa risarcitoria;
- contestava la circostanza secondo cui parte attorea in conseguenza dei fatti per cui è causa avrebbe subito uno stato di malessere in quanto privo di riscontro;
evidenziava che per l'entità delle lesioni riportate da parte attrice, della durata di soli gg 7, come da referto ospedaliero conducevano ad una determinazione del danno pari ad € 1.056,78, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della sig.ra e della documentazione sanitaria in atti;
chiedeva il Pt_1 rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, chiedeva al giudice adito di determinare la pretesa risarcitoria nella misura di euro 1.056,78; in via ulteriormente gradata, chiedeva, considerata l'intensità del dolo della sig.ra nei termini indicati nella CP_1 sentenza del Tribunale penale di Crotone n. 1271/2021, la liquidazione del danno subito da parte attrice in termini pecuniari simbolici.
3.
Assunta prova testimoniale, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
4.
Va innanzitutto osservato che ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto
3 all'accertamento circa la sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
L'efficacia extra penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è invece suscettibile di incidere sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass n.
5660/2018; Cass. n. 4318/2019).
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla” declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “ potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. n. 8477/2020;
Cass. n. 4318/2019; Cass. n. 5660/2018).
Pertanto, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, nell'accertamento del “fatto reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.).
In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (cfr. Cass. n. 5660/2018; Cass. n. 4318/2019).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
4 Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma sempre debitamente allegata e provata.
Sulla base di tali premesse, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Orbene, nel caso di specie, l'an (ossia il fatto storico) risulta provato in virtù di sentenza penale con la quale è stata condannata per il “reato p.p. dagli artt. 582-585 CP_1
( in relazione all'art. 577 co. 1 n.
4- art. 61 co. 1 n. 1-) 61 co. 1 n. 11 quinques c.p., perché cagionava a lesioni giudicate guaribili in giorni 7, come da certificazione Parte_1 medica in atti. In particolare, afferrava al collo, spintonava e faceva CP_1 cadere a terra la così causandole una toracalgia contusione spalla, contusione rl Pt_1 sacrale;
con l'aggravante di aver agito per motivi futili;
con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di minori di anni diciotto” (cfr. sentenza penale 1271/2021, emessa dal
Tribunale di Crotone in data 25.11.2021, all. 1 atto di citazione).
In particolare, dalla predetta sentenza si evince che: - veniva aggredita dalla Parte_1 suocera riportando lesioni per le quali si sottoponeva alle necessarie cure CP_1 sanitarie;
- dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone, redatto in data
07.10.2027, alle ore 19:07, risulta che riferiva un'aggressione da parte di Parte_1 persone note e si presentava in uno stato di agitazione;
- al momento delle dimissioni, in quanto la stessa aveva rifiutato il ricovero, alle ore 23:02 la diagnosi espletata consisteva in toracalgia contusione spalla, contusione sacrale, giudicata guaribile in giorni sette.
Quanto all'esistenza del danno ed al nesso di derivazione causale tra le condotte delittuose poste in essere da nei confronti di ed i danni lamentati CP_1 Parte_1 dall'odierna attrice si osserva quanto segue.
L'art. 185, comma 2, c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
Nel caso di specie, le emergenze processuali inducono a ritenere che parte attorea in conseguenza dell'aggressione subita dalla convenuta ha subito lesioni personali giudicate guaribile in sette giorni e il correlato turbamento psicofisico conseguente al reato doloso perpetrato ai suoi danni.
Non risulta invece risarcibile l'ulteriore danno non patrimoniale consistente nel ritiro sociale subito dalla vittima a seguito dei fatti per cui è causa in assenza dei necessari riscontri probatori.
5 Al riguardo il Supremo Collegio ha chiarito che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico ( cfr. Cass. n. 27482/2018); ed ancora il Giudice di legittimità ha affermato che “il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno conseguenza, non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e
a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. n.
9385/2018).
I testimoni escussi in corso di causa si limitano a riferire circostanze generiche non suffragata dalla necessaria documentazione sanitaria o da eventuali accertamenti specialistici
(cfr. dichiarazioni testimoniali rese da e all'udienza del Persona_2 Persona_1
06.03.2024).
Si evidenzia, inoltre, che le dichiarazioni testimoniali, che non trovano riscontro in elementi obiettivi, non superano il vaglio di attendibilità, svolto alla stregua di elementi di natura oggettiva - genericità della testimonianza - e di carattere soggettivo - qualità personali dei testimoni in ragione degli stretti vincoli di parentela con le parti processuali e delle relazioni di ostilità nei confronti di parte convenuta - (cfr. ex plurimis Cass. n. 24158/2024).
5.
Per la liquidazione del danno possono essere utilizzate le tabelle di valutazione, elaborate dal
Tribunale di Milano, le quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n.
28290/2011; Cass. 38077/2021).
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che possa essere liquidata in favore di parte attorea, in via equitativa, sulla base degli elementi sopra evidenziati, la somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila), valutate le modalità della condotta, l'inabilità temporanea provocata dalle lesioni subite e le conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo del turbamento psicofisico prodotta dal reato commesso a suo carico.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, la somma sopra determinata va aumentata, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
6 Pertanto, sulla suddetta somma, devoluta alla data del sinistro (07.10.2017) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro.
6.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico della convenuta, così come liquidate in dispositivo, secondo il
DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il pagamento di dette spese va disposto in favore dell'ER in quanto parte attorea risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede nella causa civile in epigrafe:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attorea del complessivo importo di euro 2.000,00, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata anno per anno, secondo gli indici Istat a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
- condanna la convenuta a pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.276,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'ER, ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 10.10.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
7
Successivamente alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice, GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2080/2022 R.G.; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.09.1959, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
NG RI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Isola di Capo
Rizzuto in Viale Madonna degli Angeli, 60;
ATTRICE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Patrizia Covelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone alla via trav.sa Firenze, 5;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, esponeva che: - in data Parte_1
23.10.2017 la stessa presentava denuncia/querela alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Crotone, chiedendo all'autorità adita la punizione per i reati configurabili nella fattispecie riconducibili al soggetto autore dei fatti descritti nella querela;
- invero, sosteneva la sig.ra che in data 07.10.2017 la sig.ra nata a [...] il Parte_1 CP_1
04.02.1984, moglie del figlio , si presentava presso la sua abitazione e le Persona_1 inveiva contro inizialmente verbalmente e successivamente spintonandola, afferrandola al viso e spingendola a terra dicendo “ti ammazzo”; - si recava, quindi, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone ove veniva sottoposta alle cure del caso e dimessa con la diagnosi di “toracalgia contusionale spalla contusione rl sacrale in pz con anterolistesi L3L4 ansiosa, guaribile in giorni 7 sc”; - con decreto di citazione del 30.01.2018 il PM presso il Tribunale di Crotone rinviava a giudizio, per l'udienza del 17.09.2018, la sig.ra per il CP_1 reato p.p. dagli artt. 110, 582 – 585 (in relazione all'art. 577 co. I n. 4 – art. 61 co. I n. 1- )
61 co. I n. 11 quinquies c.p., perché cagionava a lesioni guaribili in giorni Parte_1
7, come da certificazione medica in atti. In particolare, domenica afferrava al collo, CP_1 spintonava e faceva cadere a terra la così causandole una toracalgia spalla Pt_1 contusione rl sacrale. Con l'aggravante di aver agito per futili motivi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di minori di anni diciotto ( n. il Persona_2
24.09.2000, n. il 9.05.2006;- con atto del 15.01.2019 la sig.ra Persona_3 Pt_1
dichiarava di costituirsi parte civile, nei confronti della sig.ra nel
[...] CP_1 procedimento iscritto al n. 3590/2017 RGNR e 1467/18 Reg. Gen. Trib., allo scopo di ottenere la sua condanna alla pena di giustizia e l'integrale risarcimento dei danni morali e materiali, nella misura quantificata in € 20.000,00, ovvero nella diversa misura che sarebbe stata accertata in corso di causa o in via equitativa;
- con sentenza n. 1271/21 del
25.11.2021, divenuta irrevocabile in data 11.04.2022, il Tribunale di Crotone dichiarava colpevole per i reati ascritti e la condannava alla pena di mesi 9 di CP_1 reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione del medesimo;
sulla base di tali premesse, chiedeva, accertato e dichiarato il diritto di parte attorea al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti descritti, come affermato nella sentenza penale n. 1271/2021, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla sig.ra come conseguenza del reato, mediante il pagamento in favore della Parte_1 stessa della somma di € 20.000,00, o, in subordine, della somma maggiore o minore
2 liquidata secondo criteri equitativi ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al saldo.
2.
Con comparsa di costituzione, depositata il 03.04.2023, si costituiva in giudizio
[...]
la quale esponeva che il giudice penale aveva ritenuto attenuta la gravità del CP_1 fatto sotto il profilo dell'intensità del dolo, evidenziando la situazione di conflittualità con la famiglia del marito e le vessazioni subite da;
osservava che nella Persona_1 fattispecie in oggetto, il fatto ingiusto subito dalla convenuta, trovava la sua ratio, in punto di fatto e di diritto, nella condotta della sig.ra che aveva avuto forti Parte_1 connotazioni di un comportamento antigiuridico, inosservante delle norme sociali o di costume che regolano la convivenza civile ordinaria;
- rilevava che costituiva fatto ingiusto il comportamento perpetrato dalla in danno della ex nuora, consistito nell'aver Pt_1 spalleggiato la condotta maltrattante del proprio figlio, , al quale il Persona_1
Tribunale di Crotone aveva riconosciuto l'addebito della separazione personale dei coniugi e;
- deduceva che la condotta vessatoria, perpetrata CP_1 Persona_1 dalla sig.ra in danno della convenuta aveva concorso nella causazione Parte_1 dell'evento dannoso e imponeva nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, un forte contenimento della pretesa risarcitoria;
- contestava la circostanza secondo cui parte attorea in conseguenza dei fatti per cui è causa avrebbe subito uno stato di malessere in quanto privo di riscontro;
evidenziava che per l'entità delle lesioni riportate da parte attrice, della durata di soli gg 7, come da referto ospedaliero conducevano ad una determinazione del danno pari ad € 1.056,78, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della sig.ra e della documentazione sanitaria in atti;
chiedeva il Pt_1 rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, chiedeva al giudice adito di determinare la pretesa risarcitoria nella misura di euro 1.056,78; in via ulteriormente gradata, chiedeva, considerata l'intensità del dolo della sig.ra nei termini indicati nella CP_1 sentenza del Tribunale penale di Crotone n. 1271/2021, la liquidazione del danno subito da parte attrice in termini pecuniari simbolici.
3.
Assunta prova testimoniale, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
4.
Va innanzitutto osservato che ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto
3 all'accertamento circa la sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
L'efficacia extra penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è invece suscettibile di incidere sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass n.
5660/2018; Cass. n. 4318/2019).
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla” declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “ potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. n. 8477/2020;
Cass. n. 4318/2019; Cass. n. 5660/2018).
Pertanto, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, nell'accertamento del “fatto reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.).
In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (cfr. Cass. n. 5660/2018; Cass. n. 4318/2019).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
4 Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma sempre debitamente allegata e provata.
Sulla base di tali premesse, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Orbene, nel caso di specie, l'an (ossia il fatto storico) risulta provato in virtù di sentenza penale con la quale è stata condannata per il “reato p.p. dagli artt. 582-585 CP_1
( in relazione all'art. 577 co. 1 n.
4- art. 61 co. 1 n. 1-) 61 co. 1 n. 11 quinques c.p., perché cagionava a lesioni giudicate guaribili in giorni 7, come da certificazione Parte_1 medica in atti. In particolare, afferrava al collo, spintonava e faceva CP_1 cadere a terra la così causandole una toracalgia contusione spalla, contusione rl Pt_1 sacrale;
con l'aggravante di aver agito per motivi futili;
con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di minori di anni diciotto” (cfr. sentenza penale 1271/2021, emessa dal
Tribunale di Crotone in data 25.11.2021, all. 1 atto di citazione).
In particolare, dalla predetta sentenza si evince che: - veniva aggredita dalla Parte_1 suocera riportando lesioni per le quali si sottoponeva alle necessarie cure CP_1 sanitarie;
- dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone, redatto in data
07.10.2027, alle ore 19:07, risulta che riferiva un'aggressione da parte di Parte_1 persone note e si presentava in uno stato di agitazione;
- al momento delle dimissioni, in quanto la stessa aveva rifiutato il ricovero, alle ore 23:02 la diagnosi espletata consisteva in toracalgia contusione spalla, contusione sacrale, giudicata guaribile in giorni sette.
Quanto all'esistenza del danno ed al nesso di derivazione causale tra le condotte delittuose poste in essere da nei confronti di ed i danni lamentati CP_1 Parte_1 dall'odierna attrice si osserva quanto segue.
L'art. 185, comma 2, c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
Nel caso di specie, le emergenze processuali inducono a ritenere che parte attorea in conseguenza dell'aggressione subita dalla convenuta ha subito lesioni personali giudicate guaribile in sette giorni e il correlato turbamento psicofisico conseguente al reato doloso perpetrato ai suoi danni.
Non risulta invece risarcibile l'ulteriore danno non patrimoniale consistente nel ritiro sociale subito dalla vittima a seguito dei fatti per cui è causa in assenza dei necessari riscontri probatori.
5 Al riguardo il Supremo Collegio ha chiarito che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico ( cfr. Cass. n. 27482/2018); ed ancora il Giudice di legittimità ha affermato che “il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno conseguenza, non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e
a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. n.
9385/2018).
I testimoni escussi in corso di causa si limitano a riferire circostanze generiche non suffragata dalla necessaria documentazione sanitaria o da eventuali accertamenti specialistici
(cfr. dichiarazioni testimoniali rese da e all'udienza del Persona_2 Persona_1
06.03.2024).
Si evidenzia, inoltre, che le dichiarazioni testimoniali, che non trovano riscontro in elementi obiettivi, non superano il vaglio di attendibilità, svolto alla stregua di elementi di natura oggettiva - genericità della testimonianza - e di carattere soggettivo - qualità personali dei testimoni in ragione degli stretti vincoli di parentela con le parti processuali e delle relazioni di ostilità nei confronti di parte convenuta - (cfr. ex plurimis Cass. n. 24158/2024).
5.
Per la liquidazione del danno possono essere utilizzate le tabelle di valutazione, elaborate dal
Tribunale di Milano, le quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n.
28290/2011; Cass. 38077/2021).
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che possa essere liquidata in favore di parte attorea, in via equitativa, sulla base degli elementi sopra evidenziati, la somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila), valutate le modalità della condotta, l'inabilità temporanea provocata dalle lesioni subite e le conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo del turbamento psicofisico prodotta dal reato commesso a suo carico.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, la somma sopra determinata va aumentata, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
6 Pertanto, sulla suddetta somma, devoluta alla data del sinistro (07.10.2017) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro.
6.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico della convenuta, così come liquidate in dispositivo, secondo il
DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il pagamento di dette spese va disposto in favore dell'ER in quanto parte attorea risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede nella causa civile in epigrafe:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attorea del complessivo importo di euro 2.000,00, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata anno per anno, secondo gli indici Istat a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
- condanna la convenuta a pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.276,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'ER, ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 10.10.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
7