Articolo 389 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 388Articolo 390
Versione
6 maggio 1952
Art. 389.
(Registri per gli atti di stato civile)


Gli atti di stato civile e i processi verbali di scomparizione in mare compilati dalle autorita' marittime mercantili e da quelle consolari in base all'articolo 208 del codice, devono essere redatti su apposito registro nella forma stabilita dal ministro per la marina mercantile, d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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