Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 389.
(Registri per gli atti di stato civile)
Gli atti di stato civile e i processi verbali di scomparizione in mare compilati dalle autorita' marittime mercantili e da quelle consolari in base all'articolo 208 del codice, devono essere redatti su apposito registro nella forma stabilita dal ministro per la marina mercantile, d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
(Registri per gli atti di stato civile)
Gli atti di stato civile e i processi verbali di scomparizione in mare compilati dalle autorita' marittime mercantili e da quelle consolari in base all'articolo 208 del codice, devono essere redatti su apposito registro nella forma stabilita dal ministro per la marina mercantile, d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Commentari • 23
- 1. pubblicato in Gazzetta UfficialeRedazione · https://www.diritto.it/ · 15 febbraio 2019 · 37.69933
[…] ove possibile, la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell'insolvenza, le procedure alternative a quelle dell'esecuzione giudiziale la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali, le disposizioni sull'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di liquidazione. […]
Leggi di più…