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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/08/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 651/2022 R. G., vertente tra con sede in c. f. e n. iscrizione al Registro Parte_1 Pt_1 delle Imprese di Arezzo – , in persona del procuratore speciale avv. Pt_1 P.IVA_1 CP_1
(giusta procura speciale allegata in atti), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi (con
[...]
PEC indicata) per procura rilasciata in foglio separato da considerare in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro
già titolare della Farmasan Moda Baby, corrente in Barcellona P. G., nata a Controparte_2
Castroreale il 6 aprile 1958, c. f.: , elettivamente domiciliata in Messina, CodiceFiscale_1 via A. Jaci (studio avv. M. Galimi) quale recapito professionale dell'avv. Giuseppe Turrisi che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Carmela La Maestra (con PEC indicate), la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, depositato in allegato all'atto di costituzione in appello,
APPELLATA
________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 381/2022 emessa il 28 marzo 2022 dal Tribunale di
Barcellona P. G. in materia di ripetizione indebito – contratti bancari.
****************
1 CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellata: “i difensori di parte appellata precisano le conclusioni riportandosi integralmente ad ogni domanda, eccezione, deduzione e difesa svolta nella comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17.01.2023 ed in ogni altro atto ed insistono nel rigetto del gravame, stante la sua infondatezza, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi a favore dell'avv. Carmela La Maestra, quale procuratore antistatario. La sentenza impugnata, infatti, nel suo esito finale di merito appare, perché così in effetti è, ineccepibile e non suscettibile di essere riformata”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2022 la Parte_1
in persona del legale rappresentante p. t., ha impugnato con appello, davanti a questa Corte,
[...] nei confronti di già titolare della Farmasan Moda Baby, la sentenza indicata in Controparte_2 oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona P. G., in parziale accoglimento della domanda avanzata da quest'ultima, ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte della capitalizzazione annuale degli interessi creditori, nonché non dovute le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate dalla convenuta in costanza di utilizzo dell'apertura di credito in aggiunta agli interessi passivi, rideterminando, per l'effetto, il saldo effettivo del conto corrente oggetto di causa al momento della chiusura, a debito della , nella CP_2 misura di € 1.363,17; ha perciò condannato la banca convenuta alla restituzione all'attrice della somma data dalla differenza fra il passivo accertato (€ 1.363,17) e quello determinato dall'istituto di credito medesimo (pari a € 15.594,81), se corrisposto dalla , per un importo di € 14.231,64, CP_2 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ed al rimborso delle spese di lite in ragione della metà
(liquidate come in dispositivo), con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Turrisi, compensando tra le parti la restante metà.
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in riforma della stessa, fossero dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e, comunque, rigettate le domande di controparte.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17 gennaio 2023 si è costituita
[...]
già titolare della Farmasan Moda Baby, resistendo all'appello, di cui ha eccepito CP_2 preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; sempre in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della appellante, sia come titolarità del diritto Pt_1 che come capacità di stare in giudizio, essendo il credito, nel corso del giudizio di primo grado, stato ceduto dalla predetta banca alla s. r. l. “ e, successivamente, da quest'ultima, alla CP_3
2 nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto, così come Controparte_4 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Superato il vaglio di non inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c. p. c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata - come da ordinanza riservata del 20 gennaio 2023 –, la Corte, con lo stesso provvedimento anzidetto, ha fissato l'udienza del 5 febbraio
2024 per la precisazione delle conclusioni, aggiornata poi, per il carico di ruolo, al 24 giugno 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e (eventuali) memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che le note di trattazione scritta depositate in data 19 giugno 2024 dalla difesa della (per la data di precisazione delle Parte_1 conclusioni del 24 giugno 2024) si riferiscono ad un'iscrizione diversa dalla presente (segnatamente la n. 240/2021 R. G., vertente tra la stessa – appellata – e Parte_1 [...]
e n. q. di eredi di e – Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 Controparte_7 appellanti -) e, dunque, devono considerarsi tamquam non essent ai fini del presente giudizio.
Vale in ogni caso evidenziare e precisare che la mancata partecipazione della parte appellante all'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate, come detto, valide note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Sempre in via preliminare deve disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della appellante formulata dall'appellata sull'assunto che non potrebbe trovare applicazione Pt_1 rispetto ad essa il disposto dell'art. 111, comma 1, c. p. c. in quanto nel corso del giudizio vi sono stati ben due passaggi del credito, dapprima dalla anzidetta alla e, Pt_1 Controparte_8 poi, da quest'ultima alla (attuale cessionaria e titolare della posizione giuridica Controparte_9 soggettiva), la quale, perciò, non sarebbe succeduta direttamente alla Parte_1
bensì, appunto, alla
[...] Controparte_8
A dire di parte appellata, perciò, a seguito delle intervenute cartolarizzazioni, l'appellante non potrebbe essere considerata quale sostituto processuale che agisce ai sensi del combinato disposto
3 degli artt. 88 e 111 c. p. c., tale che l'appello avrebbe dovuto essere svolto o dalla Controparte_8 oppure direttamente dalla
[...] Controparte_4
Rileva la Corte, in senso contrario all'assunto dell'eccipiente, che, a mente dell'art. 111, comma 1, c.
p. c., “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”: questa disposizione non distingue, diversamente da quanto sembra sostenere l'appellata, l'ipotesi in cui vi sia un'unica cessione del diritto controverso da quella in cui le cessioni siano plurime e successive, dovendosi anche in tal caso ritenere perciò, sulla base della chiara lettera della norma ed in assenza di indicazioni di segno contrario, che legittimato processuale e sostanziale rimanga sempre l'originario dante causa, anche quando si siano susseguite plurime cessioni del diritto controverso.
In tal senso vale richiamare il granitico insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale il trasferimento “inter vivos” del diritto controverso determina, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la legittimatio ad causam della parte cedente (v. ex multis Cass. civ. n. 15107/2014); e ciò in quanto l'alienante, in seguito al trasferimento, permane nella titolarità dei poteri necessari per condurre il processo alla sua naturale conclusione, rimanendo in giudizio quale sostituto processuale degli aventi causa e spettandogli anche, in tale veste, l'impugnazione della sentenza, salva la legittimazione, sostitutiva e non concorrente, del successore a titolo particolare.
In questa prospettiva il Giudice nomofilattico ha ribadito, anche di recente, un principio che si attaglia specificamente all'ipotesi in esame, che, cioè, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (e prima della scadenza del termine per l'impugnazione), il dante causa non perde nessun potere processuale, con la conseguenza che
l'impugnazione spetta in ogni caso alla parte originaria, nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata, salva la facoltà del successore (da intendersi univocamente come avente causa dall'originario alienante, sia esso diretto ovvero successivo acquirente) di intervenire in giudizio (v.
Cass. civ. nn. 30189/2019; 6038/2000).
In ipotesi di intervento in causa del successore a titolo particolare, sino a quando l'alienante non sia estromesso - estromissione attuabile solo con un provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti - lo stesso rimane nel processo come litisconsorte necessario (Cass. civ. nn. 17479/2023;
10653/2010; 22424/2009; 21773/2006; 17586/2005; S. U. n. 875/2003; Cass. civ. n. 7079/1994); e,
d'altra parte, sempre nel solco dei medesimi principi, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto – come si è già detto - solo con un relativo provvedimento giudiziale e con il consenso delle altre parti. Con la conseguenza che, finché non ne sia stato estromesso, l'alienante rimane nel processo
4 come litisconsorte necessario e la sentenza di appello che pronunci sulla domanda originaria proposta contro il titolare del diritto (poi trasferito) nei soli confronti dell'acquirente della stessa è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado ed anche in sede di legittimità (tra le tante in tal senso di vedano Cass. civ. nn. 21773/2006; 7079/1994; 3838/1996; 4239/1985).
Discende da tutto quanto sin qui esposto che è assolutamente valida ed efficace nel caso di specie, sotto il profilo sia processuale che sostanziale, l'impugnazione proposta dalla
[...]
originaria convenuta ed originaria titolare del rapporto dedotto in giudizio, Parte_1 essendo a tanto pienamente legittimata in qualità di cedente, mai estromessa dal giudizio;
e ciò anche se le cessioni del diritto controverso sono state più di una nel tempo, dato che, comunque, la titolare originaria del rapporto per gli effetti di cui all'art. 111, comma 1, c. p. c. è ed è rimasta sempre la suddetta BANCA, dovendosi perciò rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della stessa, formulata come sopra da parte appellata.
Venendo al merito del gravame, col primo motivo l'appellante deduce che l'azione di ripetizione di indebito proposta da controparte sarebbe inammissibile in quanto il conto corrente di riferimento non risulterebbe chiuso al momento della notifica dell'atto di citazione.
A suo dire il Tribunale avrebbe errato nell'averla ritenuta ammissibile sulla base di quanto dichiarato dall'attrice senza considerare ciò che, invece, è stato accertato dal C. t. u., che cioè l'ultimo movimento rilevato sull'estratto conto del primo trimestre del 2010 risalirebbe alla data del 12 gennaio
2010; sostiene che l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova in merito all'avvenuta chiusura del rapporto prima dell'avvio del giudizio, mentre, d'altra parte, il primo Giudice avrebbe confuso l'avvenuto recesso dall'apertura di credito da parte della con la chiusura del rapporto di Pt_1 conto corrente.
Ha richiamato sul punto l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui solo dopo la chiusura del conto il correntista può agire per la ripetizione dell'indebito, perché soltanto con essa si stabiliscono in via definitiva i crediti ed i debiti delle parti.
Il motivo non merita accoglimento.
Occorre anzitutto rilevare che il Giudice nomofilattico, con pronunce più recenti, ha chiarito che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, a fronte dell'azione di ripetizione dell'indebito non è rilevante la questione dell'avvenuta chiusura o meno del conto, essendo unico dato rilevante, in questi casi, il profilo del pagamento indebito: secondo l'orientamento invalso da ultimo nella giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"); tuttavia, affinché la pretesa restitutoria del
5 correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria [così Cass. civ. nn. 11056/2024; 4214/2024; in senso conforme Cass. civ. n. 13586/2024 che in massima ha affermato che: “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate].
È stato anche affermato, sempre sullo stesso solco interpretativo, che “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione” (così Cass. civ. n. 16602/2024).
Non si tratterebbe, dunque, a ben vedere, di una questione di ammissibilità della (o meno) domanda
– come vorrebbe l'appellante -, la quale attiene al riscontro dei presupposti processuali, quanto invece di un profilo che riguarda il merito dell'azione, dato che il difetto del pagamento concerne uno degli elementi costitutivi del diritto azionato in ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c. c. (l'altro essendo legato alla natura indebita del pagamento stesso).
L'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca (il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità di prassi anatocistiche con riguardo ad aperture di credito in conto corrente) implica, infatti, che i versamenti abbiano avuto funzione solutoria, perché il pagamento, che può dar vita a una pretesa restitutoria, è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'AC (così Cass. civ. S. U. 24418/2010; in senso conforme Cass. civ. nn. 24051/2019,
6857/2014).
Tanto chiarito in diritto, la Corte evidenzia anzitutto che in primo grado non è mai stato posto dalla il tema della non chiusura del conto al momento della domanda giudiziale, ma soprattutto Pt_1 nessuna contestazione risulta sollevata dalla convenuta circa la natura solutoria (o meno) dei versamenti effettuati dalla correntista;
anzi, attraverso la proposizione dell'eccezione di prescrizione decennale, si è implicitamente ammesso dall'istituto di credito che ogni versamento della CP_2
6 abbia avuto natura solutoria (ossia di pagamento), tale che già solo per questo sarebbe da respingere, alla luce della recente interpretazione nomofilattica di cui si è detto, la fondatezza e, prima ancora,
l'ammissibilità della questione proposta dall'appellante (si ribadisce, per la prima volta in questo grado).
In ogni caso non è inutile evidenziare che la questione anzidetta non si pone, nemmeno in punto di fatto, nel caso concreto dato che, a differenza di quanto sostiene parte appellante, una serie di elementi acquisiti agli atti dimostrano che al momento dell'introduzione del giudizio (maggio 2010) il conto corrente di riferimento (n. 4863.63) era chiuso e, comunque, anche se non formalmente, lo era senz'altro sul piano sostanziale, non essendo più operativo. Tale che il saldo esistente alla predetta data (maggio 2010) era ed è rimasto lo stesso anche al momento della decisione (si richiama sul punto, in via analogica, la citata pronuncia di Cass. civ. n. 16602/2024).
È documentale, infatti, oltre che incontestato, che con lettera raccomandata con a. r. la ha Pt_1 comunicato alla correntista il recesso con effetto immediato dall'apertura di credito utilizzata e regolata nel conto corrente suddetto, rappresentando alla che il conto esponeva un saldo CP_2 debitore di € 16.785,33 ed evidenziando che su detto conto sarebbero stati liquidati, a far luogo dall'1 luglio 2009, gli interessi, le commissioni trimestrali, l'imposta di bollo, le spese di conto e le spese di liquidazione;
con la stessa missiva l'istituto di credito ha chiesto anche il rimborso del saldo debitore con i relativi accessori, nonché la restituzione degli eventuali assegni in bianco in possesso della cliente.
In riposta alla stessa, la correntista, con lettera raccomandata dell'8 febbraio 2010, recapitata alla il successivo 11 febbraio 2020, ha contestato (per quanto qui di interesse) l'unilateralità Pt_1
“arbitraria” della risoluzione del conto corrente di corrispondenza n. 4863.63.
Il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti prima della instaurazione del giudizio è univoco e non lascia dubbi sul fatto che, al di là dell'esistenza (o meno) di una dichiarazione formale di chiusura del conto, la cessazione del rapporto bancario si è verificata, di fatto, nel luglio 2009 o, al massimo, nell'agosto 2009, al momento della comunicazione del recesso da parte della , non Pt_1 solo con riferimento all'apertura di credito, ma anche, indubbiamente, rispetto al conto corrente cui quell'apertura di credito accedeva, come dimostra evidentemente la circostanza che l'istituto di credito ha chiesto il rimborso del saldo in uno con il pagamento di accessori finali, quali le spese di conto e quelle di liquidazione, oltre che l'imposta di bollo, nonché soprattutto la restituzione degli
“assegni in bianco” eventualmente ancora in possesso della cliente.
In senso contrario non vale quanto ha dedotto l'appellante – che cioè il C. t. u. ha rilevato che vi è stato un ultimo movimento sull'estratto conto del primo trimestre 2010, avvenuto il 13 gennaio 2010
(segnatamente, secondo ciò che si legge nell'estratto medesimo, si è trattato di un “versamento di
7 assegno fuori piazza” per € 530,00) –, dato che ciò potrebbe al più dimostrare che il conto corrente non è stato chiuso puntualmente nel luglio/agosto 2009 (come invece invocato dalla nella Pt_1 suddetta missiva).
Questo dato non toglie però che al momento dell'introduzione della causa (maggio 2010) il rapporto di conto corrente si fosse effettivamente concluso;
anzi, la circostanza che nel trimestre gennaio- marzo 2010 l'ultimo movimento sia stato quello del 13 gennaio 2010 ed il fatto, parimenti documentato, che la lista movimenti al 31 dicembre 2010 (presente in atti) registra quale unica ed ultima operazione nel conto il predetto versamento di assegno “fuori piazza”, avvenuto l'8 gennaio
2010 (con valuta il 13 gennaio 2010) costituiscono elementi indiziari precisi e concordanti che, valutati in uno con il tenore delle missive sopra riportate, portano univocamente a ritenere che il rapporto di conto corrente bancario sia in concreto cessato in data anteriore (seppure prossima) alla proposizione della domanda giudiziale, costituendo prova adeguata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c. c., di tale avvenuta chiusura. E ciò si afferma anche tenuto conto della mancanza di qualsivoglia dimostrazione documentale di segno contrario, che sarebbe spettato in tal caso alla eccipiente fornire. Pt_1
Ne discende, per tutte e ciascuna delle superiori ragioni, il rigetto del motivo di appello in esame.
Col secondo motivo l'appellante critica la statuizione di condanna della pronunciata dal Pt_1 primo Giudice al pagamento, in favore della , della somma di € 14.231,64, pari alla CP_2 differenza tra € 15.594,81 (saldo debitorio determinato dall'istituto di credito a carico per la correntista) e l'importo accertato dal C. t. u., sempre a debito della correntista (che ammonta a €
1.363,17).
A suo dire il suddetto importo sarebbe errato, poiché la somma di € 1.363,17 costituirebbe già
l'ammontare netto del rapporto dare-avere tra le parti;
tal che il Tribunale non avrebbe dovuto effettuare nessuna ulteriore operazione, nemmeno dal punto di vista matematico.
Il motivo non merita accoglimento.
Esso è, invero, frutto di una lettura parziale del dictum di primo grado il quale – osserva la Corte - si
è basato sulle argomentate risultanze della c. t. u., laddove ha accertato che, escluse le poste illegittimamente conteggiate per via dell'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quelle appostate a titolo di commissione di massimo scoperto, il saldo a debito della correntista ammonta a € 1.363,17 e non già a € 15.594,81 come invece calcolato dalla , con una Pt_1 differenza, a favore della , pari a € 14.231,64. CP_2
8 In questa prospettiva, che – va rimarcato - l'appellante non ha minimamente criticato sotto il profilo metodologico, né degli elementi di calcolo utilizzati, il Tribunale ha disposto la restituzione alla correntista della somma da ultimo detta, ma solo all'espressa condizione che essa fosse stata corrisposta dalla all'istituto di credito (testualmente si legge, infatti, nel dispositivo della CP_2 sentenza: “(…) condanna la convenuta alla restituzione all'attrice della somma data dalla Pt_1 differenza tra il passivo qui accertato (€ 1.363,17) e quello determinato dalla (€ 15.594,81) Pt_1 se corrisposto dalla attrice per un importo di € 14.231,64, oltre interessi dalla domanda al soddisfo”).
Tanto evidenziato, poiché la somma di € 15.594,81 (quale saldo quantificato dalla ) non è Pt_1 stata mai corrisposta dalla alla , come la stessa parte appellata ha espressamente CP_2 Pt_1 ammesso nella comparsa di costituzione nel presente grado (si veda a pag. 7 della stessa), il motivo di appello in esame non ha ragione concreta di sussistere anche per questo e non solo, come si è detto sopra, per non avere attenzionato il fatto che la condanna della alla restituzione della somma Pt_1 di € 14.231,64 è stata dal Tribunale pronunciata solo alla condizione della sua effettiva corresponsione da parte della (condizione di fatto non verificatasi). CP_2
Il terzo motivo di appello denuncia l'“arbitraria rideterminazione del saldo debitorio del conto” per avere il Tribunale ritenuto utilizzabile a tal fine la ricostruzione contabile effettuata dal C. t. u. nonostante l'inadeguatezza della documentazione prodotta.
Sostiene la appellante che solamente la produzione dell'estratto conto integrale, dalla data Pt_1 di apertura a quella di chiusura del rapporto di conto corrente, consentirebbe di determinare correttamente il saldo del conto, ricostruendo adeguatamente i rapporti dare-avere tra le parti.
Nel caso di specie, essendo incompleta e parziale la produzione documentale come chiarito dallo stesso C. t. u., mancando taluni documenti contabili per un periodo significativo, la ricostruzione del saldo non sarebbe stata correttamente effettuata a dire dell'appellante, dovendo, perciò, la domanda attorea essere rigettata.
Richiama a tal uopo giurisprudenza di merito ed anche della Suprema Corte, per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 16-20 dell'atto di appello.
Assume, in definitiva, che la ricostruzione contabile operata dal C. t. u. avrebbe dovuto ritenersi illegittima e la domanda attrice, conseguentemente, rigettata.
Il motivo, oltre che genericamente formulato, è infondato.
Contrariamente a quanto deduce l'appellante, è principio più che consolidato del Giudice nomofilattico che, in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto,
9 ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
La produzione degli estratti conto, quali atti riassuntivi delle movimentazioni del conto corrente, può, secondo la Corte di legittimità, offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
qualora, tuttavia, tali movimentazioni siano ricavabili anche aliunde, ed in special modo attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, ciò è sufficiente ad integrare la prova di cui il correntista richiedente
è onerato, essendo la c. t. u. un mezzo idoneo a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto incompleti (in tal senso si vedano tra le tante Cass. civ. nn. 14993/2024;
22290/2023; 18679/2023; 10293/2023).
Ora, nella specie, il Consulente tecnico, pur se ha dato atto dell'incompletezza degli estratti conto acquisiti agli atti, è riuscito ugualmente a ricostruire il saldo dare/avere tra le parti, avendo spiegato in proposito che:
• quanto all'anno 1998, essendo stati messi a disposizione solo i primi due trimestri, si è resa necessaria un'interpolazione per la riconciliazione dei saldi al 30 giugno 1998 con quelli di apertura del 1° gennaio 1999;
• non è stato possibile, comunque, ricalcolare, secondo i criteri indicati nel mandato, gli interessi debitori e le competenze del terzo e quarto trimestre 1998, che, pertanto, non sono stati stornati dal conto (ma ciò – è evidente – non può che andare a scapito della correntista, e non già della
, la quale, dunque, rileva la Corte, non ha alcun interesse a dolersi della parziale Pt_1 incompletezza documentale a tal riguardo).
L'Ausiliario tecnico ha inoltre evidenziato che:
• quanto al terzo trimestre 2009, non risultava allegata la terza pagina dell'estratto conto contenente il riepilogo del saldo delle competenze: tuttavia – ha precisato – egli è riuscito ugualmente a calcolare detto saldo attraverso la differenza tra quanto evidenziato come interessi debitori e quanto addebitato nell'estratto conto del trimestre successivo;
• seppure negli estratti conto a sua disposizione non fosse indicato, accanto ad un doppio tasso per gli interessi a debito, il limite o la fascia di credito al di sopra del quale sarebbe scattato il maggior tasso di interesse, egli, attraverso la ricostruzione del conto, ha individuato dette fasce.
Attraverso, dunque, l'elaborazione tecnico-contabile dei dati a sua disposizione ed effettuando le dovute riconciliazioni per i (pochi) periodi di durata del rapporto non ricoperti dalla documentazione contabile presente in atti, il C. t. u., attraverso la sua competenza e professionalità tecniche, ha
10 ricostruito con dovizia di particolari, adeguatamente spiegati e riscontrati in atti, l'intero andamento del rapporto bancario oggetto di causa, senza che, peraltro, la abbia articolato nell'atto di Pt_1 appello critiche specifiche avverso detta ricostruzione, ma solamente avendo addotto, come detto sopra, che dall'incompletezza degli estratti conto sarebbe dovuto discendere il rigetto della domanda attorea per l'impossibilità (a suo dire) di una corretta elaborazione del saldo dare/avere.
Assunto – quest'ultimo – non corretto in punto diritto secondo quanto si è evidenziato più sopra, oltre che smentito in punto di fatto dall'apprezzabile operato tecnico del C. t. u., peraltro – si ripete - non oggetto di specifici rilievi critici da parte dell'appellante, (operato) che ha consentito adeguatamente, nel caso concreto, di ricostruire il rapporto di dare/avere tra le parti nel modo e con il risultato di cui si è detto.
Ne discende che correttamente il primo Giudice non ha rigettato la domanda di parte attrice, essendo stato possibile accertare in giudizio il rapporto di dare-avere relativo al conto corrente in questione per il periodo di riferimento, grazie, appunto, alla ricostruzione tecnica operata dal C. t. u. avvalendosi della documentazione acquisita agli atti, che, pur se non del tutto completa, gli ha consentito ugualmente di verificare in maniera dettagliata l'andamento del rapporto di c/c in oggetto e di determinarne il saldo per il periodo accertato.
Il quarto ed ultimo motivo di appello riguarda la statuizione sulle spese, sostenendo l'appellante che la corretta valutazione delle domande formulate dalle parti avrebbe dovuto condurre il Tribunale a condannare l'attrice al rimborso delle spese del primo grado.
Il motivo non merita accoglimento.
Immune da censure è, infatti, la sentenza di primo grado in punto di spese, avendo il Tribunale fatto buon governo del principio di cui al secondo comma dell'art. 92 c. p. c., tale che, essendo state accolte solo in parte le domande attoree, giustamente ha ritenuto di dovere compensare per metà le spese di giudizio, stante appunto la reciproca soccombenza, ponendo la restante quota a carico della , Pt_1 prevalentemente soccombente.
Ne discende il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante, sempre per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. 147/2022, applicabile qui ratione temporis, tenuto conto del valore individuato in base al disputatum, da ritenere indeterminabile – viste le domande di accertamento della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale e di previsione della Pt_3 che non sono monetariamente quantificabili, le quali si cumulano ex art. 10, comma 2, c. p. c. con la
11 domanda di ripetizione dell'indebito, tutte oggetto di disputa in questa sede - e di complessità bassa
- stante la bassa difficoltà delle questioni sollevate in questa sede -, nonché applicando i parametri tariffari minimi, per la stessa ragione anzidetta, che ha comportato uno sforzo defensionale basso, determinandole perciò, in via forfettaria (non essendo stata presentata notula delle spese), in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario - di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dell'avv.
Carmela La Maestra, difensore dell'appellata, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistataria, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante p. t., nei confronti di già titolare della Controparte_2
Farmasan Moda Baby, con atto di citazione notificato il 27 settembre 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Barcellona P. G. n. 381/2022 del 28 marzo 2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la appellante, in persona del legale rappresentante p. t., al rimborso, in favore Pt_1 di parte appellata, delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dell'avv. Carmela La
Maestra, difensore dichiaratosi anticipatario;
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
12 impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
13
Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 651/2022 R. G., vertente tra con sede in c. f. e n. iscrizione al Registro Parte_1 Pt_1 delle Imprese di Arezzo – , in persona del procuratore speciale avv. Pt_1 P.IVA_1 CP_1
(giusta procura speciale allegata in atti), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi (con
[...]
PEC indicata) per procura rilasciata in foglio separato da considerare in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro
già titolare della Farmasan Moda Baby, corrente in Barcellona P. G., nata a Controparte_2
Castroreale il 6 aprile 1958, c. f.: , elettivamente domiciliata in Messina, CodiceFiscale_1 via A. Jaci (studio avv. M. Galimi) quale recapito professionale dell'avv. Giuseppe Turrisi che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Carmela La Maestra (con PEC indicate), la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, depositato in allegato all'atto di costituzione in appello,
APPELLATA
________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 381/2022 emessa il 28 marzo 2022 dal Tribunale di
Barcellona P. G. in materia di ripetizione indebito – contratti bancari.
****************
1 CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellata: “i difensori di parte appellata precisano le conclusioni riportandosi integralmente ad ogni domanda, eccezione, deduzione e difesa svolta nella comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17.01.2023 ed in ogni altro atto ed insistono nel rigetto del gravame, stante la sua infondatezza, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi a favore dell'avv. Carmela La Maestra, quale procuratore antistatario. La sentenza impugnata, infatti, nel suo esito finale di merito appare, perché così in effetti è, ineccepibile e non suscettibile di essere riformata”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2022 la Parte_1
in persona del legale rappresentante p. t., ha impugnato con appello, davanti a questa Corte,
[...] nei confronti di già titolare della Farmasan Moda Baby, la sentenza indicata in Controparte_2 oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona P. G., in parziale accoglimento della domanda avanzata da quest'ultima, ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte della capitalizzazione annuale degli interessi creditori, nonché non dovute le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate dalla convenuta in costanza di utilizzo dell'apertura di credito in aggiunta agli interessi passivi, rideterminando, per l'effetto, il saldo effettivo del conto corrente oggetto di causa al momento della chiusura, a debito della , nella CP_2 misura di € 1.363,17; ha perciò condannato la banca convenuta alla restituzione all'attrice della somma data dalla differenza fra il passivo accertato (€ 1.363,17) e quello determinato dall'istituto di credito medesimo (pari a € 15.594,81), se corrisposto dalla , per un importo di € 14.231,64, CP_2 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ed al rimborso delle spese di lite in ragione della metà
(liquidate come in dispositivo), con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Turrisi, compensando tra le parti la restante metà.
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in riforma della stessa, fossero dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e, comunque, rigettate le domande di controparte.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17 gennaio 2023 si è costituita
[...]
già titolare della Farmasan Moda Baby, resistendo all'appello, di cui ha eccepito CP_2 preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; sempre in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della appellante, sia come titolarità del diritto Pt_1 che come capacità di stare in giudizio, essendo il credito, nel corso del giudizio di primo grado, stato ceduto dalla predetta banca alla s. r. l. “ e, successivamente, da quest'ultima, alla CP_3
2 nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto, così come Controparte_4 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Superato il vaglio di non inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c. p. c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata - come da ordinanza riservata del 20 gennaio 2023 –, la Corte, con lo stesso provvedimento anzidetto, ha fissato l'udienza del 5 febbraio
2024 per la precisazione delle conclusioni, aggiornata poi, per il carico di ruolo, al 24 giugno 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e (eventuali) memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che le note di trattazione scritta depositate in data 19 giugno 2024 dalla difesa della (per la data di precisazione delle Parte_1 conclusioni del 24 giugno 2024) si riferiscono ad un'iscrizione diversa dalla presente (segnatamente la n. 240/2021 R. G., vertente tra la stessa – appellata – e Parte_1 [...]
e n. q. di eredi di e – Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 Controparte_7 appellanti -) e, dunque, devono considerarsi tamquam non essent ai fini del presente giudizio.
Vale in ogni caso evidenziare e precisare che la mancata partecipazione della parte appellante all'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate, come detto, valide note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Sempre in via preliminare deve disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della appellante formulata dall'appellata sull'assunto che non potrebbe trovare applicazione Pt_1 rispetto ad essa il disposto dell'art. 111, comma 1, c. p. c. in quanto nel corso del giudizio vi sono stati ben due passaggi del credito, dapprima dalla anzidetta alla e, Pt_1 Controparte_8 poi, da quest'ultima alla (attuale cessionaria e titolare della posizione giuridica Controparte_9 soggettiva), la quale, perciò, non sarebbe succeduta direttamente alla Parte_1
bensì, appunto, alla
[...] Controparte_8
A dire di parte appellata, perciò, a seguito delle intervenute cartolarizzazioni, l'appellante non potrebbe essere considerata quale sostituto processuale che agisce ai sensi del combinato disposto
3 degli artt. 88 e 111 c. p. c., tale che l'appello avrebbe dovuto essere svolto o dalla Controparte_8 oppure direttamente dalla
[...] Controparte_4
Rileva la Corte, in senso contrario all'assunto dell'eccipiente, che, a mente dell'art. 111, comma 1, c.
p. c., “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”: questa disposizione non distingue, diversamente da quanto sembra sostenere l'appellata, l'ipotesi in cui vi sia un'unica cessione del diritto controverso da quella in cui le cessioni siano plurime e successive, dovendosi anche in tal caso ritenere perciò, sulla base della chiara lettera della norma ed in assenza di indicazioni di segno contrario, che legittimato processuale e sostanziale rimanga sempre l'originario dante causa, anche quando si siano susseguite plurime cessioni del diritto controverso.
In tal senso vale richiamare il granitico insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale il trasferimento “inter vivos” del diritto controverso determina, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la legittimatio ad causam della parte cedente (v. ex multis Cass. civ. n. 15107/2014); e ciò in quanto l'alienante, in seguito al trasferimento, permane nella titolarità dei poteri necessari per condurre il processo alla sua naturale conclusione, rimanendo in giudizio quale sostituto processuale degli aventi causa e spettandogli anche, in tale veste, l'impugnazione della sentenza, salva la legittimazione, sostitutiva e non concorrente, del successore a titolo particolare.
In questa prospettiva il Giudice nomofilattico ha ribadito, anche di recente, un principio che si attaglia specificamente all'ipotesi in esame, che, cioè, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (e prima della scadenza del termine per l'impugnazione), il dante causa non perde nessun potere processuale, con la conseguenza che
l'impugnazione spetta in ogni caso alla parte originaria, nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata, salva la facoltà del successore (da intendersi univocamente come avente causa dall'originario alienante, sia esso diretto ovvero successivo acquirente) di intervenire in giudizio (v.
Cass. civ. nn. 30189/2019; 6038/2000).
In ipotesi di intervento in causa del successore a titolo particolare, sino a quando l'alienante non sia estromesso - estromissione attuabile solo con un provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti - lo stesso rimane nel processo come litisconsorte necessario (Cass. civ. nn. 17479/2023;
10653/2010; 22424/2009; 21773/2006; 17586/2005; S. U. n. 875/2003; Cass. civ. n. 7079/1994); e,
d'altra parte, sempre nel solco dei medesimi principi, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto – come si è già detto - solo con un relativo provvedimento giudiziale e con il consenso delle altre parti. Con la conseguenza che, finché non ne sia stato estromesso, l'alienante rimane nel processo
4 come litisconsorte necessario e la sentenza di appello che pronunci sulla domanda originaria proposta contro il titolare del diritto (poi trasferito) nei soli confronti dell'acquirente della stessa è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado ed anche in sede di legittimità (tra le tante in tal senso di vedano Cass. civ. nn. 21773/2006; 7079/1994; 3838/1996; 4239/1985).
Discende da tutto quanto sin qui esposto che è assolutamente valida ed efficace nel caso di specie, sotto il profilo sia processuale che sostanziale, l'impugnazione proposta dalla
[...]
originaria convenuta ed originaria titolare del rapporto dedotto in giudizio, Parte_1 essendo a tanto pienamente legittimata in qualità di cedente, mai estromessa dal giudizio;
e ciò anche se le cessioni del diritto controverso sono state più di una nel tempo, dato che, comunque, la titolare originaria del rapporto per gli effetti di cui all'art. 111, comma 1, c. p. c. è ed è rimasta sempre la suddetta BANCA, dovendosi perciò rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della stessa, formulata come sopra da parte appellata.
Venendo al merito del gravame, col primo motivo l'appellante deduce che l'azione di ripetizione di indebito proposta da controparte sarebbe inammissibile in quanto il conto corrente di riferimento non risulterebbe chiuso al momento della notifica dell'atto di citazione.
A suo dire il Tribunale avrebbe errato nell'averla ritenuta ammissibile sulla base di quanto dichiarato dall'attrice senza considerare ciò che, invece, è stato accertato dal C. t. u., che cioè l'ultimo movimento rilevato sull'estratto conto del primo trimestre del 2010 risalirebbe alla data del 12 gennaio
2010; sostiene che l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova in merito all'avvenuta chiusura del rapporto prima dell'avvio del giudizio, mentre, d'altra parte, il primo Giudice avrebbe confuso l'avvenuto recesso dall'apertura di credito da parte della con la chiusura del rapporto di Pt_1 conto corrente.
Ha richiamato sul punto l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui solo dopo la chiusura del conto il correntista può agire per la ripetizione dell'indebito, perché soltanto con essa si stabiliscono in via definitiva i crediti ed i debiti delle parti.
Il motivo non merita accoglimento.
Occorre anzitutto rilevare che il Giudice nomofilattico, con pronunce più recenti, ha chiarito che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, a fronte dell'azione di ripetizione dell'indebito non è rilevante la questione dell'avvenuta chiusura o meno del conto, essendo unico dato rilevante, in questi casi, il profilo del pagamento indebito: secondo l'orientamento invalso da ultimo nella giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"); tuttavia, affinché la pretesa restitutoria del
5 correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria [così Cass. civ. nn. 11056/2024; 4214/2024; in senso conforme Cass. civ. n. 13586/2024 che in massima ha affermato che: “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate].
È stato anche affermato, sempre sullo stesso solco interpretativo, che “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione” (così Cass. civ. n. 16602/2024).
Non si tratterebbe, dunque, a ben vedere, di una questione di ammissibilità della (o meno) domanda
– come vorrebbe l'appellante -, la quale attiene al riscontro dei presupposti processuali, quanto invece di un profilo che riguarda il merito dell'azione, dato che il difetto del pagamento concerne uno degli elementi costitutivi del diritto azionato in ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c. c. (l'altro essendo legato alla natura indebita del pagamento stesso).
L'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca (il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità di prassi anatocistiche con riguardo ad aperture di credito in conto corrente) implica, infatti, che i versamenti abbiano avuto funzione solutoria, perché il pagamento, che può dar vita a una pretesa restitutoria, è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'AC (così Cass. civ. S. U. 24418/2010; in senso conforme Cass. civ. nn. 24051/2019,
6857/2014).
Tanto chiarito in diritto, la Corte evidenzia anzitutto che in primo grado non è mai stato posto dalla il tema della non chiusura del conto al momento della domanda giudiziale, ma soprattutto Pt_1 nessuna contestazione risulta sollevata dalla convenuta circa la natura solutoria (o meno) dei versamenti effettuati dalla correntista;
anzi, attraverso la proposizione dell'eccezione di prescrizione decennale, si è implicitamente ammesso dall'istituto di credito che ogni versamento della CP_2
6 abbia avuto natura solutoria (ossia di pagamento), tale che già solo per questo sarebbe da respingere, alla luce della recente interpretazione nomofilattica di cui si è detto, la fondatezza e, prima ancora,
l'ammissibilità della questione proposta dall'appellante (si ribadisce, per la prima volta in questo grado).
In ogni caso non è inutile evidenziare che la questione anzidetta non si pone, nemmeno in punto di fatto, nel caso concreto dato che, a differenza di quanto sostiene parte appellante, una serie di elementi acquisiti agli atti dimostrano che al momento dell'introduzione del giudizio (maggio 2010) il conto corrente di riferimento (n. 4863.63) era chiuso e, comunque, anche se non formalmente, lo era senz'altro sul piano sostanziale, non essendo più operativo. Tale che il saldo esistente alla predetta data (maggio 2010) era ed è rimasto lo stesso anche al momento della decisione (si richiama sul punto, in via analogica, la citata pronuncia di Cass. civ. n. 16602/2024).
È documentale, infatti, oltre che incontestato, che con lettera raccomandata con a. r. la ha Pt_1 comunicato alla correntista il recesso con effetto immediato dall'apertura di credito utilizzata e regolata nel conto corrente suddetto, rappresentando alla che il conto esponeva un saldo CP_2 debitore di € 16.785,33 ed evidenziando che su detto conto sarebbero stati liquidati, a far luogo dall'1 luglio 2009, gli interessi, le commissioni trimestrali, l'imposta di bollo, le spese di conto e le spese di liquidazione;
con la stessa missiva l'istituto di credito ha chiesto anche il rimborso del saldo debitore con i relativi accessori, nonché la restituzione degli eventuali assegni in bianco in possesso della cliente.
In riposta alla stessa, la correntista, con lettera raccomandata dell'8 febbraio 2010, recapitata alla il successivo 11 febbraio 2020, ha contestato (per quanto qui di interesse) l'unilateralità Pt_1
“arbitraria” della risoluzione del conto corrente di corrispondenza n. 4863.63.
Il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti prima della instaurazione del giudizio è univoco e non lascia dubbi sul fatto che, al di là dell'esistenza (o meno) di una dichiarazione formale di chiusura del conto, la cessazione del rapporto bancario si è verificata, di fatto, nel luglio 2009 o, al massimo, nell'agosto 2009, al momento della comunicazione del recesso da parte della , non Pt_1 solo con riferimento all'apertura di credito, ma anche, indubbiamente, rispetto al conto corrente cui quell'apertura di credito accedeva, come dimostra evidentemente la circostanza che l'istituto di credito ha chiesto il rimborso del saldo in uno con il pagamento di accessori finali, quali le spese di conto e quelle di liquidazione, oltre che l'imposta di bollo, nonché soprattutto la restituzione degli
“assegni in bianco” eventualmente ancora in possesso della cliente.
In senso contrario non vale quanto ha dedotto l'appellante – che cioè il C. t. u. ha rilevato che vi è stato un ultimo movimento sull'estratto conto del primo trimestre 2010, avvenuto il 13 gennaio 2010
(segnatamente, secondo ciò che si legge nell'estratto medesimo, si è trattato di un “versamento di
7 assegno fuori piazza” per € 530,00) –, dato che ciò potrebbe al più dimostrare che il conto corrente non è stato chiuso puntualmente nel luglio/agosto 2009 (come invece invocato dalla nella Pt_1 suddetta missiva).
Questo dato non toglie però che al momento dell'introduzione della causa (maggio 2010) il rapporto di conto corrente si fosse effettivamente concluso;
anzi, la circostanza che nel trimestre gennaio- marzo 2010 l'ultimo movimento sia stato quello del 13 gennaio 2010 ed il fatto, parimenti documentato, che la lista movimenti al 31 dicembre 2010 (presente in atti) registra quale unica ed ultima operazione nel conto il predetto versamento di assegno “fuori piazza”, avvenuto l'8 gennaio
2010 (con valuta il 13 gennaio 2010) costituiscono elementi indiziari precisi e concordanti che, valutati in uno con il tenore delle missive sopra riportate, portano univocamente a ritenere che il rapporto di conto corrente bancario sia in concreto cessato in data anteriore (seppure prossima) alla proposizione della domanda giudiziale, costituendo prova adeguata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c. c., di tale avvenuta chiusura. E ciò si afferma anche tenuto conto della mancanza di qualsivoglia dimostrazione documentale di segno contrario, che sarebbe spettato in tal caso alla eccipiente fornire. Pt_1
Ne discende, per tutte e ciascuna delle superiori ragioni, il rigetto del motivo di appello in esame.
Col secondo motivo l'appellante critica la statuizione di condanna della pronunciata dal Pt_1 primo Giudice al pagamento, in favore della , della somma di € 14.231,64, pari alla CP_2 differenza tra € 15.594,81 (saldo debitorio determinato dall'istituto di credito a carico per la correntista) e l'importo accertato dal C. t. u., sempre a debito della correntista (che ammonta a €
1.363,17).
A suo dire il suddetto importo sarebbe errato, poiché la somma di € 1.363,17 costituirebbe già
l'ammontare netto del rapporto dare-avere tra le parti;
tal che il Tribunale non avrebbe dovuto effettuare nessuna ulteriore operazione, nemmeno dal punto di vista matematico.
Il motivo non merita accoglimento.
Esso è, invero, frutto di una lettura parziale del dictum di primo grado il quale – osserva la Corte - si
è basato sulle argomentate risultanze della c. t. u., laddove ha accertato che, escluse le poste illegittimamente conteggiate per via dell'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quelle appostate a titolo di commissione di massimo scoperto, il saldo a debito della correntista ammonta a € 1.363,17 e non già a € 15.594,81 come invece calcolato dalla , con una Pt_1 differenza, a favore della , pari a € 14.231,64. CP_2
8 In questa prospettiva, che – va rimarcato - l'appellante non ha minimamente criticato sotto il profilo metodologico, né degli elementi di calcolo utilizzati, il Tribunale ha disposto la restituzione alla correntista della somma da ultimo detta, ma solo all'espressa condizione che essa fosse stata corrisposta dalla all'istituto di credito (testualmente si legge, infatti, nel dispositivo della CP_2 sentenza: “(…) condanna la convenuta alla restituzione all'attrice della somma data dalla Pt_1 differenza tra il passivo qui accertato (€ 1.363,17) e quello determinato dalla (€ 15.594,81) Pt_1 se corrisposto dalla attrice per un importo di € 14.231,64, oltre interessi dalla domanda al soddisfo”).
Tanto evidenziato, poiché la somma di € 15.594,81 (quale saldo quantificato dalla ) non è Pt_1 stata mai corrisposta dalla alla , come la stessa parte appellata ha espressamente CP_2 Pt_1 ammesso nella comparsa di costituzione nel presente grado (si veda a pag. 7 della stessa), il motivo di appello in esame non ha ragione concreta di sussistere anche per questo e non solo, come si è detto sopra, per non avere attenzionato il fatto che la condanna della alla restituzione della somma Pt_1 di € 14.231,64 è stata dal Tribunale pronunciata solo alla condizione della sua effettiva corresponsione da parte della (condizione di fatto non verificatasi). CP_2
Il terzo motivo di appello denuncia l'“arbitraria rideterminazione del saldo debitorio del conto” per avere il Tribunale ritenuto utilizzabile a tal fine la ricostruzione contabile effettuata dal C. t. u. nonostante l'inadeguatezza della documentazione prodotta.
Sostiene la appellante che solamente la produzione dell'estratto conto integrale, dalla data Pt_1 di apertura a quella di chiusura del rapporto di conto corrente, consentirebbe di determinare correttamente il saldo del conto, ricostruendo adeguatamente i rapporti dare-avere tra le parti.
Nel caso di specie, essendo incompleta e parziale la produzione documentale come chiarito dallo stesso C. t. u., mancando taluni documenti contabili per un periodo significativo, la ricostruzione del saldo non sarebbe stata correttamente effettuata a dire dell'appellante, dovendo, perciò, la domanda attorea essere rigettata.
Richiama a tal uopo giurisprudenza di merito ed anche della Suprema Corte, per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 16-20 dell'atto di appello.
Assume, in definitiva, che la ricostruzione contabile operata dal C. t. u. avrebbe dovuto ritenersi illegittima e la domanda attrice, conseguentemente, rigettata.
Il motivo, oltre che genericamente formulato, è infondato.
Contrariamente a quanto deduce l'appellante, è principio più che consolidato del Giudice nomofilattico che, in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto,
9 ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
La produzione degli estratti conto, quali atti riassuntivi delle movimentazioni del conto corrente, può, secondo la Corte di legittimità, offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
qualora, tuttavia, tali movimentazioni siano ricavabili anche aliunde, ed in special modo attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, ciò è sufficiente ad integrare la prova di cui il correntista richiedente
è onerato, essendo la c. t. u. un mezzo idoneo a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto incompleti (in tal senso si vedano tra le tante Cass. civ. nn. 14993/2024;
22290/2023; 18679/2023; 10293/2023).
Ora, nella specie, il Consulente tecnico, pur se ha dato atto dell'incompletezza degli estratti conto acquisiti agli atti, è riuscito ugualmente a ricostruire il saldo dare/avere tra le parti, avendo spiegato in proposito che:
• quanto all'anno 1998, essendo stati messi a disposizione solo i primi due trimestri, si è resa necessaria un'interpolazione per la riconciliazione dei saldi al 30 giugno 1998 con quelli di apertura del 1° gennaio 1999;
• non è stato possibile, comunque, ricalcolare, secondo i criteri indicati nel mandato, gli interessi debitori e le competenze del terzo e quarto trimestre 1998, che, pertanto, non sono stati stornati dal conto (ma ciò – è evidente – non può che andare a scapito della correntista, e non già della
, la quale, dunque, rileva la Corte, non ha alcun interesse a dolersi della parziale Pt_1 incompletezza documentale a tal riguardo).
L'Ausiliario tecnico ha inoltre evidenziato che:
• quanto al terzo trimestre 2009, non risultava allegata la terza pagina dell'estratto conto contenente il riepilogo del saldo delle competenze: tuttavia – ha precisato – egli è riuscito ugualmente a calcolare detto saldo attraverso la differenza tra quanto evidenziato come interessi debitori e quanto addebitato nell'estratto conto del trimestre successivo;
• seppure negli estratti conto a sua disposizione non fosse indicato, accanto ad un doppio tasso per gli interessi a debito, il limite o la fascia di credito al di sopra del quale sarebbe scattato il maggior tasso di interesse, egli, attraverso la ricostruzione del conto, ha individuato dette fasce.
Attraverso, dunque, l'elaborazione tecnico-contabile dei dati a sua disposizione ed effettuando le dovute riconciliazioni per i (pochi) periodi di durata del rapporto non ricoperti dalla documentazione contabile presente in atti, il C. t. u., attraverso la sua competenza e professionalità tecniche, ha
10 ricostruito con dovizia di particolari, adeguatamente spiegati e riscontrati in atti, l'intero andamento del rapporto bancario oggetto di causa, senza che, peraltro, la abbia articolato nell'atto di Pt_1 appello critiche specifiche avverso detta ricostruzione, ma solamente avendo addotto, come detto sopra, che dall'incompletezza degli estratti conto sarebbe dovuto discendere il rigetto della domanda attorea per l'impossibilità (a suo dire) di una corretta elaborazione del saldo dare/avere.
Assunto – quest'ultimo – non corretto in punto diritto secondo quanto si è evidenziato più sopra, oltre che smentito in punto di fatto dall'apprezzabile operato tecnico del C. t. u., peraltro – si ripete - non oggetto di specifici rilievi critici da parte dell'appellante, (operato) che ha consentito adeguatamente, nel caso concreto, di ricostruire il rapporto di dare/avere tra le parti nel modo e con il risultato di cui si è detto.
Ne discende che correttamente il primo Giudice non ha rigettato la domanda di parte attrice, essendo stato possibile accertare in giudizio il rapporto di dare-avere relativo al conto corrente in questione per il periodo di riferimento, grazie, appunto, alla ricostruzione tecnica operata dal C. t. u. avvalendosi della documentazione acquisita agli atti, che, pur se non del tutto completa, gli ha consentito ugualmente di verificare in maniera dettagliata l'andamento del rapporto di c/c in oggetto e di determinarne il saldo per il periodo accertato.
Il quarto ed ultimo motivo di appello riguarda la statuizione sulle spese, sostenendo l'appellante che la corretta valutazione delle domande formulate dalle parti avrebbe dovuto condurre il Tribunale a condannare l'attrice al rimborso delle spese del primo grado.
Il motivo non merita accoglimento.
Immune da censure è, infatti, la sentenza di primo grado in punto di spese, avendo il Tribunale fatto buon governo del principio di cui al secondo comma dell'art. 92 c. p. c., tale che, essendo state accolte solo in parte le domande attoree, giustamente ha ritenuto di dovere compensare per metà le spese di giudizio, stante appunto la reciproca soccombenza, ponendo la restante quota a carico della , Pt_1 prevalentemente soccombente.
Ne discende il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante, sempre per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. 147/2022, applicabile qui ratione temporis, tenuto conto del valore individuato in base al disputatum, da ritenere indeterminabile – viste le domande di accertamento della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale e di previsione della Pt_3 che non sono monetariamente quantificabili, le quali si cumulano ex art. 10, comma 2, c. p. c. con la
11 domanda di ripetizione dell'indebito, tutte oggetto di disputa in questa sede - e di complessità bassa
- stante la bassa difficoltà delle questioni sollevate in questa sede -, nonché applicando i parametri tariffari minimi, per la stessa ragione anzidetta, che ha comportato uno sforzo defensionale basso, determinandole perciò, in via forfettaria (non essendo stata presentata notula delle spese), in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario - di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dell'avv.
Carmela La Maestra, difensore dell'appellata, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistataria, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante p. t., nei confronti di già titolare della Controparte_2
Farmasan Moda Baby, con atto di citazione notificato il 27 settembre 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Barcellona P. G. n. 381/2022 del 28 marzo 2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la appellante, in persona del legale rappresentante p. t., al rimborso, in favore Pt_1 di parte appellata, delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dell'avv. Carmela La
Maestra, difensore dichiaratosi anticipatario;
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
12 impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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