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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1517/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1517/2020
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1
di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , elettivamente Per_1 Persona_2 domiciliato a Troina (EN), presso lo studio dell'Avv. Mariangela L'Episcopo Controparte_1
del Foro di Enna che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ) in proprio Controparte_2 C.F._2
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , Per_1 Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Khaled HARAKATI (C.F. ) del foro CodiceFiscale_3
di Roma con ivi studio in Via degli Angeli n. 71, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-PARTE ATTRICE-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE- contro
(C.F.: e (C.F.: Controparte_3 C.F._4 CP_4
, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in C.F._5
atti, dagli Avv.ti Carmela Morselli, C.F.: e Gaetano Catalano, C.F. C.F._6
elettivamente domiciliati in Enna alla Via Libertà n. 93. C.F._7
pagina 1 di 11 -PARTE CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/02/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti,
l'Avv. Mariangela L'Episcopo, procuratore di , ha così rassegnato le proprie conclusioni: Parte_1
“Il sottoscritto Avv. Mariangela L'Episcopo ha rinunciato al mandato conferitole dagli attori, Sigg.
e , giusto atto depositato in uno all'istanza di liquidazione al pss Controparte_2 Parte_1
il 06/06/2024, per la , il 31/07/2024 per il , e con separata nota di deposito il CP_2 Per_2
10/12/2024. Sebbene l'atto di rinuncia sia stato notificato agli attori anzitempo, il Parte_1
risulterebbe alla data di deposito delle presenti note ancora privo di nuovo procuratore. Pertanto solo per mero scrupolo difensivo, nell'esclusivo interesse di , si chiede con la presente Parte_1 all'Ill.mo Giudice adito Voler disporre rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni a nuova data, compatibilmente con le esigenze di ruolo, per consentire al di poter nominare nuovo Per_2
procuratore cosicché possa continuare a tutelare i propri sacrosanti diritti in questa sede processuale, facendo salvo ogni diritto e facoltà d'udienza, ed emanare decreto di liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta sino a questo momento, giuste istanze di liquidazione depositate in data 06/06/2024 e 31/07/2024. In subordine, pel caso negativo, l'Avv. L'Episcopo insiste nelle proprie difese spiegate in seno a tutti gli atti e verbali di causa e, in particolare, nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate in seno alla memoria n. 2), ex art. 183, VI comma, c.p.c., del
16/06/2021, e n. 3) a prova contraria, ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 07/07/2021 denegate con provvedimento 31/01/2023, in quanto finalizzate a confermare, seppur incontestato, lo stato di degrado degli ambienti e di ammaloramento degli arredi che hanno di fatto costretto gli attori a lasciare immediatamente l'immobile, con riserva di gravame pel caso negativo, e precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e meglio precisate in seno a tutti i successivi atti e verbali di causa chiedendo che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi.”;
l'Avv. Fabio Khaled HARAKATI, procuratore di , ha così concluso: “Come da Controparte_2
provvedimento giudiziale in atti, con la presente, si rassegnato le seguenti note per l'udienza a trattazione scritta. All'udienza del 17.12.2024, per la parte attrice è presente Controparte_2
pagina 2 di 11 l'Avv. Harakati Fabio Khaled del Foro di Roma, come da costituzione in giudizio in atti. Il sottoscritto avvocato insiste nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie, così come formulate in atti, e precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. opponendosi a tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, chiedendo la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; gli Avv.ti Gaetano Catalano e Carmela Morselli, quali procuratori di parte convenuta hanno così concluso: “insistono su tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in seno ai propri scritti difensivi, precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate in comparsa, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e chiedono che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , premesso di Parte_1 Controparte_2 essere conduttori dell'immobile sito in Enna, alla via Regione Siciliana n. 4, piano 2°, in proprietà dei coniugi , in forza del contratto di locazione del 5/11/2015, regolarmente Parte_2 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Enna, hanno dedotto che tale immobile sarebbe divenuto invivibile a causa di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura condominiale già a partire dall'anno 2019, con conseguente necessità per gli stessi di recedere anticipatamente dal contratto e locare altro immobile in Enna, subendo, a loro dire, danni patrimoniali conseguiti a non previsti esborsi di denaro, anche al fine di sostenere un canone di locazione maggiore rispetto a quello previsto dal contratto stipulato con parte convenuta, nonché le spese di trasloco, quelle per il distacco e l'allaccio delle utenze e per l'acquisto del necessario arredo, avvenuto con denaro chiesto in prestito ad amici.
Sempre in testi attorea, le superiori circostanze avrebbero, altresì causato un danno non patrimoniale, concretizzatosi nei pregiudizi morali che essi attori e i due figli avrebbero patito “per la precaria situazione esistenziale ed abitativa in cui gli stessi sono stati costretti a vivere per circa 6 mesi, che comportano la impossibilità di utilizzare la stanza da letto del piccolo e parte dell'immobile a Per_1
cagione dei cattivissimi odori persistenti;
uno stato di salute instabile e precario dei piccoli, caratterizzato da continui e persistenti raffreddori, oggi inesistenti;
il cambiamento in peius delle abitudini di vita, costretti, com'è stato, a spostare tutto l'arredo ed i giochi dei figlioletti in altra stanza di fortuna, oltreché il persistente stato di sofferenza psicologica dei piccoli discendente anche dalla
pagina 3 di 11 loro difficoltà di adattamento alla nuova casa. Situazione che, pertanto, ha inciso anche su valori costituzionalmente protetti” (in tali termini a pag. 5 dell'atto di citazione).
Ha quindi chiesto parte attrice accertarsi e dichiararsi la responsabilità dei convenuti per non aver posto in essere le cautele necessarie al normale godimento dell'immobile locato e, conseguentemente, condannarsi questi ultimi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati rispettivamente in euro 3.196,06 (danni patrimoniali) ed euro 5.000,00 (danni non patrimoniali).
In data 17.03.2021, si sono costituiti in giudizio i convenuti, eccependo: i) mancanza di prova in ordine all'entità delle infiltrazioni d'acqua piovana nell'immobile e della conseguente invivibilità di quest'ultimo; ii) non corrispondenza al vero di quanto riferito da controparte in ordine alle
“numerosissime comunicazioni verbali” che precedettero la diffida del 27.9.2019 e finalizzate ad ottenere le dovute riparazioni, essendosi, piuttosto, il Tricarichi attivato immediatamente dopo tale ultima comunicazione, incaricando un artigiano di propria fiducia, tale sig. perché Persona_3
provvedesse ad eseguire, peraltro su parti comuni condominiali e non di sua esclusiva proprietà, i lavori ritenuti necessari al fine di evitare che con la stagione autunnale potessero manifestarsi eventuali problemi di infiltrazione di acqua;
iii) non corrispondenza al vero di quanto riferito in ordine alle condizioni dell'immobile, come emergente dalla perizia di parte a firma del geometra;
Persona_4
iv) carattere ingiustificato della quantificazione del danno da parte degli attori.
In via riconvenzionale, parte convenuta ha, a sua volta, chiesto di essere risarcita per il danno subito in conseguenza della condotta tenuta dagli attori, atteso che al momento della riconsegna constatava che
“[…] una buona parte della mobilia, presente al momento della consegna dell'immobile ai conduttori odierni convenuti, non vi era più. Veniva altresì constatata la presenza di un muro in cartongesso la cui realizzazione non era stata comunicata ne tanto meno autorizzata”, danni quantificati dai convenuti in complessivi euro 8.588,00, in tale somma ricomprendendosi euro 3.900,00 quale ammontare dovuto a titolo di mancato pagamento del canone di locazione, dal mese di novembre 2019 al mese di novembre 2020, data di naturale scadenza del contratto, mentre con riferimento alla parete in cartongesso, l'ammontare necessario per la sua rimozione sarebbe compensato con l'importo della cauzione, pari ad un canone di mensilità, ossia euro 450,00, con un residuo dovuto, a tale titolo, di euro
150,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e, alla successiva udienza del giorno 31.01.2023, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/11/2023, poi differita all'udienza del 17/12/2024, alla quale è
pagina 4 di 11 stata, infine, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
- SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI RISARCIMENTO AVANZATA DAGLI ATTORI.
La domanda principale di risarcimento del danno avanzata dagli attori e Parte_1 [...]
deve ritenersi infondata, in quanto non provata, ciò sia con riferimento al presupposto CP_2
fattuale della sussistenza di infiltrazioni tali da rendere improseguibile il rapporto contrattuale intrattenuto con controparte e, pertanto, il grave inadempimento di quest'ultima, sia con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, sia con riferimento al nesso causale, in tesi, sussistente tra detto inadempimento e i danni medesimi, sia, infine, con riferimento alla esatta quantificazione dei danni.
Sotto il primo profilo, gli attori hanno asserito che, a partire dal 2019, l'immobile sito in Enna, alla via
Regione Siciliana n. 4, piano 2°, in proprietà dei coniugi da questi ultimi Controparte_5
loro concesso in locazione, sarebbe divenuto invivibile a causa di infiltrazioni di acqua piovana, provenienti peraltro dalla copertura condominiale, che avrebbero determinato “enormi e persistenti ristagni d'acqua” (così a pag. 1 dell'atto introduttivo del giudizio), a loro volta produttrici di
“vistosissime muffe”, in particolare a terra e lungo le pareti ed il soffitto della stanza da letto del figlioletto Per_1
A sostegno delle superiori allegazioni, gli attori, peraltro, hanno prodotto, in uno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 16.06.2021, un corredo di undici fotografie dalle quali non può evincersi in alcun modo la situazione di “invivibilità” descritta dagli stessi.
Invero, le foto dalla n. 1 alla n. 9, ritraggono gli ambienti dell'immobile de quo, i quali presentano sì delle macchie di condensa sulla parte inferiore del muro di quella che, presumibilmente, era la stanza del figlio, ma alle quali non può in alcun modo riconoscersi una consistenza tale da concretizzare un grave inadempimento contrattuale da parte dei locatori, trattandosi con tutta evidenza di aree limitate e circoscritte le quali, se da un lato avrebbero richiesto un intervento di manutenzione straordinaria a carico dei proprietari dell'immobile, dall'altro non erano tali da giustificare il recesso unilaterale e repentino posto in essere dagli attori, dai quali, anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto, ben si sarebbe potuta pretendere una maggiore tolleranza e disponibilità in vista dell'esecuzione delle opere necessarie.
pagina 5 di 11 Stesse considerazioni possono svolgersi per il video prodotto il 17.06.2021, il quale evidenzia un gocciolamento dal soffitto di modesta entità e, in ogni caso, rimediabile con l'esecuzione di opere idonee allo scopo.
Sotto tale profilo, d'altro canto, i convenuti hanno prodotto documentazione idonea a dimostrare di essersi attivati a seguito del sollecito formale da parte degli attori, al fine di porre rimedio alle infiltrazioni lamentate, come attestato dalle ricevute rilasciate dall'artigiano che, come Persona_3
riconosciuto, del resto, dagli stessi attori, “[…] incaricato dai proprietari soltanto in data 10.11.2019, provvedeva a svolgere interventi provvisori al ballatoio nell'attesa che iniziassero, da lì a breve, i lavori di rifacimento della copertura condominiale […]” (così a pag. 2 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. del 18.05.2021).
Quanto alle fotografie nn. 10 e 11, le stesse attengono al diverso profilo dei danni al ballatoio, in relazione al quale gli attori hanno, altresì, prodotto documentazione inerente rapporto dell'intervento dei Vigili del fuoco Comando di Enna dal quale, peraltro, si evince l'esistenza di infiltrazioni a danno del prospetto dello stabile e del vano scala, oltre che il distacco di parte del prospetto del balcone al terzo piano, rispetto ai quali, peraltro, i medesimi Vigli del fuoco provvedevano alla messa in sicurezza.
Non sfugge, in ogni caso, come, con riferimento alla “PRESUMIBILE CAUSA DEL SINISTRO” i
Vigili del fuoco intervenuti sui luoghi, abbiano fatto riferimento alle “forti piogge” che avevano, evidentemente, interessato il Comune di Enna in quel periodo, con la conseguenza che verosimilmente i danni di cui s'è detto erano da ricondursi a circostanze contingenti.
In ogni caso, le condizioni del ballatoio nulla hanno a che vedere con i danni lamentati dagli attori che, come detto, hanno lamentato conseguenze di carattere patrimoniale e non patrimoniale dipendenti dalle infiltrazioni all'interno dell'appartamento.
Sin d'ora, può altresì, rilevarsi che, a fronte della documentazione più sopra richiamata, del tutto incongruenti appaiono le fatture prodotte, ancora una volta in uno alla memoria secondo termine, dalle quali si evince l'acquisto di arredamento nuovo presso il Centro Convenienza di Catania, laddove dall'analisi delle fotografie prodotte, sarebbe stato sufficiente provvedere alla sostituzione del solo pannello posteriore dell'armadio riportante macchie d'umidità, peraltro, nella sola parte inferiore.
Tenuto conto di quanto esposto nella motivazione che precede, il G.I. ha ritenuto irrilevanti le prove orali richieste, con la medesima memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. da parte attrice, prove delle pagina 6 di 11 quali, in ogni caso, deve altresì rilevarsi, in parte, l'inammissibilità, considerato che le stesse sarebbero state volte, nelle intenzioni degli attori, a fare esprimere inammissibili valutazioni ai testimoni.
Con riferimento, in particolare, ai capitoli da 1) a 3) le deposizioni avrebbero dovuto concernere le parti esterne dell'immobile, ossia ammaloramenti che, come più sopra evidenziato, non hanno avuto alcuna incidenza sulla produzione dei danni lamentati nell'atto di citazione.
Il capitolo 4) ha evidente contenuto valutativo, mirando a far esprimere al teste una valutazione circa la
“normale vivibilità e godimento” dell'appartamento.
Il capitolo 5) è in parte irrilevante, stante che verte su circostanza di fatto incontestata e in parte inammissibile, laddove mira a far esprimere al teste un parere sulla vivibilità e salubrità degli ambienti;
il capitolo 6) è inammissibile per le medesime ragioni;
il capitolo 7) irrilevante, in quanto inconducente al fine della decisione, venendo in rilievo, nel presente giudizio, il comportamento di cooperazione posto in essere dai proprietari locatori e non quello del Condominio in quanto tale.
I capitoli dall'8) al 24) irrilevanti, anche in considerazione di quanto si dirà appresso in ordine al non accoglimento, in parte qua, della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
Come anticipato più sopra, la domanda proposta dagli odierni attori difetta, altresì, di qualsivoglia allegazione in ordine al nesso di causalità tra la presunta condotta inadempiente di parte convenuta e i danni lamentati, apparendo con tutta evidenza, come, da un lato, la produzione degli asseriti danni patrimoniali sia il portato, piuttosto che dell'inadempimento dei locatori, delle precipitose modalità con le quali i conduttori, nonostante l'attivazione da parte dei primi al fine di porre rimedio alle infiltrazioni, hanno comunque deciso di abbandonare l'immobile locato, scegliendo, altresì, di affrontare spese che, come sopra evidenziato, appaiono non del tutto necessarie né strettamente connesse agli inconvenienti lamentati.
Anche il distacco e il riallaccio delle utenze, infine, a prescindere dalla riconducibilità del disagio alla precipitosa scelta degli attori di trasferirsi altrove, non è inconveniente tale da integrare un danno risarcibile.
Dall'altro lato, quanto ai danni non patrimoniali, questi ultimi, prima ancora che non provati, sono stati allegati dagli attori in termini evanescenti e, comunque, facendo riferimento, più che a vere e proprie sofferenze latamente morali, a meri disagi, di per sé irrilevanti a fini risarcitori.
Invero, sotto tale ultimo profilo, non sfugge al Decidente la lacunosità e genericità con cui gli attori hanno ricondotto alle dedotte infiltrazioni ed alla conseguente umidità, una non meglio specificata
“precarietà della situazione esistenziale ed abitativa”, oltre che “presenti e continui raffreddori” dei pagina 7 di 11 bambini, peraltro dagli stessi attori indicati come “oggi inesistenti”, donde, al netto di ogni considerazione in merito alla mancanza di prova a sostegno delle superiori allegazioni, dovrebbe in ogni caso concludersi che, quanto meno in ordine al bene salute, non vi siano postumi tali da far presumere l'esistenza di un danno risarcibile in capo agli attori ovvero ai loro figli.
Del tutto infondato appare, poi, il riferimento a presunte sofferenze psicologiche subite dai figli medesimi discendenti dalla “difficoltà di adattamento nella nuova casa”, ove si consideri che, per affermazione degli stessi attori, i due minori di cui si discorre avevano all'epoca soltanto, rispettivamente, tre anni l'uno e due mesi l'altro, di modo che non si comprende (e del resto gli attori non meglio lo hanno precisato) quali possano essere le difficoltà di adattamento ad un nuovo contesto abitativo per bambini in così tenera età.
Non meritano ulteriore approfondimento, inoltre, le generiche allegazioni relative al (soltanto accennato) danno esistenziale, dedotto dagli attori in termini di “cambiamento in peius delle abitudini di vita”, stante che non v'è modo di ricondurre ad una tale categoria di danno i riferimenti alla necessità di spostare l'arredo e i giochi dei figli in un'altra stanza.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire la non risarcibilità dei danni cosiddetti futili
(in tal senso, già Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 8703 del 09/04/2009 e, più di recente
Sez. 3, Sentenza n. 26367 del 16/12/2014).
In definitiva, la domanda di risarcimento attorea deve essere rigettata.
- SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO AVANZATA DAGLI
ATTORI.
I convenuti hanno chiesto, in via riconvenzionale, di essere risarciti del danno subito in conseguenza del mancato pagamento da parte degli attori dei canoni di locazione per le mensilità di novembre e dicembre 2019, oltreché pel periodo gennaio 2020 – novembre 2020, oltre che per la asserita sottrazione di parte dei mobili che arredavano l'immobile al momento della locazione.
Con riferimento, anzitutto, a tale ultima allegazione (sottrazione di beni mobili che arredavano l'appartamento locato), per quanto dalla lettura del contratto di locazione prodotto da entrambe le parti emerga che l'unità abitativa di via della Regione Siciliana n. 4 venne locata “completamente ammobiliata”, non si è riscontrato tra gli allegati agli atti processuali della convenuta alcun elenco dettagliato dei mobili che effettivamente arredavano l'appartamento, elenco dettagliato cui pure si fa riferimento nel medesimo contratto, laddove si indica un “elenco a parte” documentato a mezzo di fotografie;
sebbene i convenuti abbiano allegato, in uno al contratto di locazione delle fotografie pagina 8 di 11 ritraenti gli ambienti dell'immobile locato, non v'è alcun elenco degli arredi in questione, di modo che non è possibile avere precisa contezza di quali fossero tali beni, nonché di comprendere quali tra quelli ritratti nelle foto sarebbero stati sottratti;
men che meno, poi, è possibile stabilirne una valutazione, fermo che risarcibile sarebbe soltanto il valore dei beni sottratti e non certamente l'importo necessario per acquistarne di nuovi, come sembrerebbero richiedere i convenuti che pretenderebbero di affidare la quantificazione del risarcimento ad un preventivo che, in quanto tale, non può essere ritenuto indicativo della effettività e attualità del danno subito, non attenendo ad una spesa effettivamente sostenuta dai convenuti medesimi.
In definitiva, in mancanza di un elenco o di un verbale (peraltro esplicitamente richiamato all'art. 9 del contratto) redatto al momento della consegna dell'immobile arredato, nonché di un analogo verbale di riconsegna dell'immobile, in mancanza del quale non v'è modo di accertare quale fosse lo stato dell'appartamento al momento del rilascio, non può esservi luogo ad alcun risarcimento, non potendosi raggiungere la prova di quanto riferito dai convenuti in parte qua.
Né una prova in tal senso si sarebbe potuta ottenere per via testimoniale, come preteso dai convenuti che, a tale riguardo hanno chiesto l'ammissione della prova col teste [capitolo a) della Persona_4
memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.], posto che anche laddove tale teste avesse confermato che nel mese di gennaio 2020, nella camera da letto non vi era il letto, l'armadio, comò e comodini;
che in salotto non vi era alcun tavolo nè sedie, nè cristalliera, o divani e poltrone, ciò non sarebbe stato idoneo a dimostrare, da un lato, che tali beni fossero presenti in un momento precedente e, soprattutto, che ad asportarli dall'appartamento fossero stati proprio gli attori, motivo per cui anche tale prova orale
è stata ritenuta dal giudice istruttore irrilevante ai fini della decisione.
Con riferimento ai canoni relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019, gli attori hanno eccepito che i relativi importi siano stati abbuonati dai locatori in considerazione dei disagi pur subiti dagli attori e tale affermazione non è mai stata specificamente contestata dai convenuti-attori in riconvenzionale, né in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.04.2021, né in seno alle memorie ex art. 183, comma VI n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c., né in seguito. Ne consegue che tale circostanza può ritenersi pacifica e che la domanda dei canoni per le dette mensilità non può trovare accoglimento.
Per quanto concerne il pagamento dei canoni dovuti per i mesi da gennaio 2020 a novembre 2020, posto che, per quanto detto, non ricorre una causa giustificativa della risoluzione anticipata del contratto, occorre verificare se il recesso da parte dei conduttori sia stato esercitato in ossequio a quanto contrattualmente pattuito tra le parti.
pagina 9 di 11 L'art. 8 del contratto di locazione prevede, a tale riguardo, che il conduttore può recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi almeno sei mesi prima.
Non può dubitarsi che la pacifica presenza di infiltrazioni di acqua piovana e la conseguente umidità che ne è derivata nella stanza di uno dei figli degli attori, pur non essendo idonee a giustificare il risarcimento del danno chiesto (ma, come detto, non provato) dagli attori, configura peraltro un valido motivo di recesso da parte degli inquilini.
Non sfugge, in ogni caso, che i locatori hanno chiesto il pagamento dei canoni solo a titolo di mancato preavviso, di modo che occorre verificare se tale recesso sia stato esercitato nel rispetto del termine di cui alla sopra richiamata previsione contrattuale (sei mesi prima).
Per dichiarazione degli stessi attori, essi hanno formalmente comunicato il recesso dal contratto
(contratto pacificamente prorogatosi nel 2018 per un periodo di ulteriori due anni) in data 4.12.2019
(data di ricezione della a/r da parte dei locatori), mentre il recesso è stato di fatto posto in essere in data
31.12.2019, per cui il termine di preavviso pattiziamente convenuto non risulta rispettato.
Orbene, a ciò consegue che gli attori sono tenuti a indennizzare i convenuti per un periodo di cinque mesi e quattro giorni, avendo dato un preavviso di solo ventisette giorni.
Invero, la funzione a cui risponde il preavviso del conduttore è quella di concedere al locatore il lasso di tempo presumibilmente necessario per reperire un altro inquilino, senza perdere il diritto al compenso per l'uso dei locali (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15769 del 2015).
Ne discende che l'indennizzo dovuto dagli attori ai convenuti va quantificato in complessivi euro
1.539,00 (euro millecinquecentotrentanove/00).
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, in definitiva, va parzialmente accolta per il superiore importo, dovuto a titolo di indennizzo per mancato rispetto del preavviso di recesso.
- SPESE PROCESSUALI.
La reciproca soccombenza giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c., la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni altra domanda o eccezione rigettata, assorbita o disattesa, così dispone:
- RIGETTA la domanda di risarcimento proposta da e;
Parte_1 Controparte_2
- ACCOGLIE parzialmente le domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_3
e, per l'effetto, CONDANNA e a pagare, CP_4 Parte_1 Controparte_2
pagina 10 di 11 in solido, in favore di e Controparte_3 CP_4
euro 1.539,00;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, il 3 settembre 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
il complessivo importo di pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1517/2020
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1
di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , elettivamente Per_1 Persona_2 domiciliato a Troina (EN), presso lo studio dell'Avv. Mariangela L'Episcopo Controparte_1
del Foro di Enna che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ) in proprio Controparte_2 C.F._2
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , Per_1 Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Khaled HARAKATI (C.F. ) del foro CodiceFiscale_3
di Roma con ivi studio in Via degli Angeli n. 71, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-PARTE ATTRICE-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE- contro
(C.F.: e (C.F.: Controparte_3 C.F._4 CP_4
, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in C.F._5
atti, dagli Avv.ti Carmela Morselli, C.F.: e Gaetano Catalano, C.F. C.F._6
elettivamente domiciliati in Enna alla Via Libertà n. 93. C.F._7
pagina 1 di 11 -PARTE CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/02/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti,
l'Avv. Mariangela L'Episcopo, procuratore di , ha così rassegnato le proprie conclusioni: Parte_1
“Il sottoscritto Avv. Mariangela L'Episcopo ha rinunciato al mandato conferitole dagli attori, Sigg.
e , giusto atto depositato in uno all'istanza di liquidazione al pss Controparte_2 Parte_1
il 06/06/2024, per la , il 31/07/2024 per il , e con separata nota di deposito il CP_2 Per_2
10/12/2024. Sebbene l'atto di rinuncia sia stato notificato agli attori anzitempo, il Parte_1
risulterebbe alla data di deposito delle presenti note ancora privo di nuovo procuratore. Pertanto solo per mero scrupolo difensivo, nell'esclusivo interesse di , si chiede con la presente Parte_1 all'Ill.mo Giudice adito Voler disporre rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni a nuova data, compatibilmente con le esigenze di ruolo, per consentire al di poter nominare nuovo Per_2
procuratore cosicché possa continuare a tutelare i propri sacrosanti diritti in questa sede processuale, facendo salvo ogni diritto e facoltà d'udienza, ed emanare decreto di liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta sino a questo momento, giuste istanze di liquidazione depositate in data 06/06/2024 e 31/07/2024. In subordine, pel caso negativo, l'Avv. L'Episcopo insiste nelle proprie difese spiegate in seno a tutti gli atti e verbali di causa e, in particolare, nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate in seno alla memoria n. 2), ex art. 183, VI comma, c.p.c., del
16/06/2021, e n. 3) a prova contraria, ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 07/07/2021 denegate con provvedimento 31/01/2023, in quanto finalizzate a confermare, seppur incontestato, lo stato di degrado degli ambienti e di ammaloramento degli arredi che hanno di fatto costretto gli attori a lasciare immediatamente l'immobile, con riserva di gravame pel caso negativo, e precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e meglio precisate in seno a tutti i successivi atti e verbali di causa chiedendo che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi.”;
l'Avv. Fabio Khaled HARAKATI, procuratore di , ha così concluso: “Come da Controparte_2
provvedimento giudiziale in atti, con la presente, si rassegnato le seguenti note per l'udienza a trattazione scritta. All'udienza del 17.12.2024, per la parte attrice è presente Controparte_2
pagina 2 di 11 l'Avv. Harakati Fabio Khaled del Foro di Roma, come da costituzione in giudizio in atti. Il sottoscritto avvocato insiste nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie, così come formulate in atti, e precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. opponendosi a tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, chiedendo la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; gli Avv.ti Gaetano Catalano e Carmela Morselli, quali procuratori di parte convenuta hanno così concluso: “insistono su tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in seno ai propri scritti difensivi, precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate in comparsa, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e chiedono che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , premesso di Parte_1 Controparte_2 essere conduttori dell'immobile sito in Enna, alla via Regione Siciliana n. 4, piano 2°, in proprietà dei coniugi , in forza del contratto di locazione del 5/11/2015, regolarmente Parte_2 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Enna, hanno dedotto che tale immobile sarebbe divenuto invivibile a causa di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura condominiale già a partire dall'anno 2019, con conseguente necessità per gli stessi di recedere anticipatamente dal contratto e locare altro immobile in Enna, subendo, a loro dire, danni patrimoniali conseguiti a non previsti esborsi di denaro, anche al fine di sostenere un canone di locazione maggiore rispetto a quello previsto dal contratto stipulato con parte convenuta, nonché le spese di trasloco, quelle per il distacco e l'allaccio delle utenze e per l'acquisto del necessario arredo, avvenuto con denaro chiesto in prestito ad amici.
Sempre in testi attorea, le superiori circostanze avrebbero, altresì causato un danno non patrimoniale, concretizzatosi nei pregiudizi morali che essi attori e i due figli avrebbero patito “per la precaria situazione esistenziale ed abitativa in cui gli stessi sono stati costretti a vivere per circa 6 mesi, che comportano la impossibilità di utilizzare la stanza da letto del piccolo e parte dell'immobile a Per_1
cagione dei cattivissimi odori persistenti;
uno stato di salute instabile e precario dei piccoli, caratterizzato da continui e persistenti raffreddori, oggi inesistenti;
il cambiamento in peius delle abitudini di vita, costretti, com'è stato, a spostare tutto l'arredo ed i giochi dei figlioletti in altra stanza di fortuna, oltreché il persistente stato di sofferenza psicologica dei piccoli discendente anche dalla
pagina 3 di 11 loro difficoltà di adattamento alla nuova casa. Situazione che, pertanto, ha inciso anche su valori costituzionalmente protetti” (in tali termini a pag. 5 dell'atto di citazione).
Ha quindi chiesto parte attrice accertarsi e dichiararsi la responsabilità dei convenuti per non aver posto in essere le cautele necessarie al normale godimento dell'immobile locato e, conseguentemente, condannarsi questi ultimi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati rispettivamente in euro 3.196,06 (danni patrimoniali) ed euro 5.000,00 (danni non patrimoniali).
In data 17.03.2021, si sono costituiti in giudizio i convenuti, eccependo: i) mancanza di prova in ordine all'entità delle infiltrazioni d'acqua piovana nell'immobile e della conseguente invivibilità di quest'ultimo; ii) non corrispondenza al vero di quanto riferito da controparte in ordine alle
“numerosissime comunicazioni verbali” che precedettero la diffida del 27.9.2019 e finalizzate ad ottenere le dovute riparazioni, essendosi, piuttosto, il Tricarichi attivato immediatamente dopo tale ultima comunicazione, incaricando un artigiano di propria fiducia, tale sig. perché Persona_3
provvedesse ad eseguire, peraltro su parti comuni condominiali e non di sua esclusiva proprietà, i lavori ritenuti necessari al fine di evitare che con la stagione autunnale potessero manifestarsi eventuali problemi di infiltrazione di acqua;
iii) non corrispondenza al vero di quanto riferito in ordine alle condizioni dell'immobile, come emergente dalla perizia di parte a firma del geometra;
Persona_4
iv) carattere ingiustificato della quantificazione del danno da parte degli attori.
In via riconvenzionale, parte convenuta ha, a sua volta, chiesto di essere risarcita per il danno subito in conseguenza della condotta tenuta dagli attori, atteso che al momento della riconsegna constatava che
“[…] una buona parte della mobilia, presente al momento della consegna dell'immobile ai conduttori odierni convenuti, non vi era più. Veniva altresì constatata la presenza di un muro in cartongesso la cui realizzazione non era stata comunicata ne tanto meno autorizzata”, danni quantificati dai convenuti in complessivi euro 8.588,00, in tale somma ricomprendendosi euro 3.900,00 quale ammontare dovuto a titolo di mancato pagamento del canone di locazione, dal mese di novembre 2019 al mese di novembre 2020, data di naturale scadenza del contratto, mentre con riferimento alla parete in cartongesso, l'ammontare necessario per la sua rimozione sarebbe compensato con l'importo della cauzione, pari ad un canone di mensilità, ossia euro 450,00, con un residuo dovuto, a tale titolo, di euro
150,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e, alla successiva udienza del giorno 31.01.2023, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/11/2023, poi differita all'udienza del 17/12/2024, alla quale è
pagina 4 di 11 stata, infine, trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
- SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI RISARCIMENTO AVANZATA DAGLI ATTORI.
La domanda principale di risarcimento del danno avanzata dagli attori e Parte_1 [...]
deve ritenersi infondata, in quanto non provata, ciò sia con riferimento al presupposto CP_2
fattuale della sussistenza di infiltrazioni tali da rendere improseguibile il rapporto contrattuale intrattenuto con controparte e, pertanto, il grave inadempimento di quest'ultima, sia con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, sia con riferimento al nesso causale, in tesi, sussistente tra detto inadempimento e i danni medesimi, sia, infine, con riferimento alla esatta quantificazione dei danni.
Sotto il primo profilo, gli attori hanno asserito che, a partire dal 2019, l'immobile sito in Enna, alla via
Regione Siciliana n. 4, piano 2°, in proprietà dei coniugi da questi ultimi Controparte_5
loro concesso in locazione, sarebbe divenuto invivibile a causa di infiltrazioni di acqua piovana, provenienti peraltro dalla copertura condominiale, che avrebbero determinato “enormi e persistenti ristagni d'acqua” (così a pag. 1 dell'atto introduttivo del giudizio), a loro volta produttrici di
“vistosissime muffe”, in particolare a terra e lungo le pareti ed il soffitto della stanza da letto del figlioletto Per_1
A sostegno delle superiori allegazioni, gli attori, peraltro, hanno prodotto, in uno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 16.06.2021, un corredo di undici fotografie dalle quali non può evincersi in alcun modo la situazione di “invivibilità” descritta dagli stessi.
Invero, le foto dalla n. 1 alla n. 9, ritraggono gli ambienti dell'immobile de quo, i quali presentano sì delle macchie di condensa sulla parte inferiore del muro di quella che, presumibilmente, era la stanza del figlio, ma alle quali non può in alcun modo riconoscersi una consistenza tale da concretizzare un grave inadempimento contrattuale da parte dei locatori, trattandosi con tutta evidenza di aree limitate e circoscritte le quali, se da un lato avrebbero richiesto un intervento di manutenzione straordinaria a carico dei proprietari dell'immobile, dall'altro non erano tali da giustificare il recesso unilaterale e repentino posto in essere dagli attori, dai quali, anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto, ben si sarebbe potuta pretendere una maggiore tolleranza e disponibilità in vista dell'esecuzione delle opere necessarie.
pagina 5 di 11 Stesse considerazioni possono svolgersi per il video prodotto il 17.06.2021, il quale evidenzia un gocciolamento dal soffitto di modesta entità e, in ogni caso, rimediabile con l'esecuzione di opere idonee allo scopo.
Sotto tale profilo, d'altro canto, i convenuti hanno prodotto documentazione idonea a dimostrare di essersi attivati a seguito del sollecito formale da parte degli attori, al fine di porre rimedio alle infiltrazioni lamentate, come attestato dalle ricevute rilasciate dall'artigiano che, come Persona_3
riconosciuto, del resto, dagli stessi attori, “[…] incaricato dai proprietari soltanto in data 10.11.2019, provvedeva a svolgere interventi provvisori al ballatoio nell'attesa che iniziassero, da lì a breve, i lavori di rifacimento della copertura condominiale […]” (così a pag. 2 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. del 18.05.2021).
Quanto alle fotografie nn. 10 e 11, le stesse attengono al diverso profilo dei danni al ballatoio, in relazione al quale gli attori hanno, altresì, prodotto documentazione inerente rapporto dell'intervento dei Vigili del fuoco Comando di Enna dal quale, peraltro, si evince l'esistenza di infiltrazioni a danno del prospetto dello stabile e del vano scala, oltre che il distacco di parte del prospetto del balcone al terzo piano, rispetto ai quali, peraltro, i medesimi Vigli del fuoco provvedevano alla messa in sicurezza.
Non sfugge, in ogni caso, come, con riferimento alla “PRESUMIBILE CAUSA DEL SINISTRO” i
Vigili del fuoco intervenuti sui luoghi, abbiano fatto riferimento alle “forti piogge” che avevano, evidentemente, interessato il Comune di Enna in quel periodo, con la conseguenza che verosimilmente i danni di cui s'è detto erano da ricondursi a circostanze contingenti.
In ogni caso, le condizioni del ballatoio nulla hanno a che vedere con i danni lamentati dagli attori che, come detto, hanno lamentato conseguenze di carattere patrimoniale e non patrimoniale dipendenti dalle infiltrazioni all'interno dell'appartamento.
Sin d'ora, può altresì, rilevarsi che, a fronte della documentazione più sopra richiamata, del tutto incongruenti appaiono le fatture prodotte, ancora una volta in uno alla memoria secondo termine, dalle quali si evince l'acquisto di arredamento nuovo presso il Centro Convenienza di Catania, laddove dall'analisi delle fotografie prodotte, sarebbe stato sufficiente provvedere alla sostituzione del solo pannello posteriore dell'armadio riportante macchie d'umidità, peraltro, nella sola parte inferiore.
Tenuto conto di quanto esposto nella motivazione che precede, il G.I. ha ritenuto irrilevanti le prove orali richieste, con la medesima memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. da parte attrice, prove delle pagina 6 di 11 quali, in ogni caso, deve altresì rilevarsi, in parte, l'inammissibilità, considerato che le stesse sarebbero state volte, nelle intenzioni degli attori, a fare esprimere inammissibili valutazioni ai testimoni.
Con riferimento, in particolare, ai capitoli da 1) a 3) le deposizioni avrebbero dovuto concernere le parti esterne dell'immobile, ossia ammaloramenti che, come più sopra evidenziato, non hanno avuto alcuna incidenza sulla produzione dei danni lamentati nell'atto di citazione.
Il capitolo 4) ha evidente contenuto valutativo, mirando a far esprimere al teste una valutazione circa la
“normale vivibilità e godimento” dell'appartamento.
Il capitolo 5) è in parte irrilevante, stante che verte su circostanza di fatto incontestata e in parte inammissibile, laddove mira a far esprimere al teste un parere sulla vivibilità e salubrità degli ambienti;
il capitolo 6) è inammissibile per le medesime ragioni;
il capitolo 7) irrilevante, in quanto inconducente al fine della decisione, venendo in rilievo, nel presente giudizio, il comportamento di cooperazione posto in essere dai proprietari locatori e non quello del Condominio in quanto tale.
I capitoli dall'8) al 24) irrilevanti, anche in considerazione di quanto si dirà appresso in ordine al non accoglimento, in parte qua, della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
Come anticipato più sopra, la domanda proposta dagli odierni attori difetta, altresì, di qualsivoglia allegazione in ordine al nesso di causalità tra la presunta condotta inadempiente di parte convenuta e i danni lamentati, apparendo con tutta evidenza, come, da un lato, la produzione degli asseriti danni patrimoniali sia il portato, piuttosto che dell'inadempimento dei locatori, delle precipitose modalità con le quali i conduttori, nonostante l'attivazione da parte dei primi al fine di porre rimedio alle infiltrazioni, hanno comunque deciso di abbandonare l'immobile locato, scegliendo, altresì, di affrontare spese che, come sopra evidenziato, appaiono non del tutto necessarie né strettamente connesse agli inconvenienti lamentati.
Anche il distacco e il riallaccio delle utenze, infine, a prescindere dalla riconducibilità del disagio alla precipitosa scelta degli attori di trasferirsi altrove, non è inconveniente tale da integrare un danno risarcibile.
Dall'altro lato, quanto ai danni non patrimoniali, questi ultimi, prima ancora che non provati, sono stati allegati dagli attori in termini evanescenti e, comunque, facendo riferimento, più che a vere e proprie sofferenze latamente morali, a meri disagi, di per sé irrilevanti a fini risarcitori.
Invero, sotto tale ultimo profilo, non sfugge al Decidente la lacunosità e genericità con cui gli attori hanno ricondotto alle dedotte infiltrazioni ed alla conseguente umidità, una non meglio specificata
“precarietà della situazione esistenziale ed abitativa”, oltre che “presenti e continui raffreddori” dei pagina 7 di 11 bambini, peraltro dagli stessi attori indicati come “oggi inesistenti”, donde, al netto di ogni considerazione in merito alla mancanza di prova a sostegno delle superiori allegazioni, dovrebbe in ogni caso concludersi che, quanto meno in ordine al bene salute, non vi siano postumi tali da far presumere l'esistenza di un danno risarcibile in capo agli attori ovvero ai loro figli.
Del tutto infondato appare, poi, il riferimento a presunte sofferenze psicologiche subite dai figli medesimi discendenti dalla “difficoltà di adattamento nella nuova casa”, ove si consideri che, per affermazione degli stessi attori, i due minori di cui si discorre avevano all'epoca soltanto, rispettivamente, tre anni l'uno e due mesi l'altro, di modo che non si comprende (e del resto gli attori non meglio lo hanno precisato) quali possano essere le difficoltà di adattamento ad un nuovo contesto abitativo per bambini in così tenera età.
Non meritano ulteriore approfondimento, inoltre, le generiche allegazioni relative al (soltanto accennato) danno esistenziale, dedotto dagli attori in termini di “cambiamento in peius delle abitudini di vita”, stante che non v'è modo di ricondurre ad una tale categoria di danno i riferimenti alla necessità di spostare l'arredo e i giochi dei figli in un'altra stanza.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire la non risarcibilità dei danni cosiddetti futili
(in tal senso, già Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 8703 del 09/04/2009 e, più di recente
Sez. 3, Sentenza n. 26367 del 16/12/2014).
In definitiva, la domanda di risarcimento attorea deve essere rigettata.
- SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO AVANZATA DAGLI
ATTORI.
I convenuti hanno chiesto, in via riconvenzionale, di essere risarciti del danno subito in conseguenza del mancato pagamento da parte degli attori dei canoni di locazione per le mensilità di novembre e dicembre 2019, oltreché pel periodo gennaio 2020 – novembre 2020, oltre che per la asserita sottrazione di parte dei mobili che arredavano l'immobile al momento della locazione.
Con riferimento, anzitutto, a tale ultima allegazione (sottrazione di beni mobili che arredavano l'appartamento locato), per quanto dalla lettura del contratto di locazione prodotto da entrambe le parti emerga che l'unità abitativa di via della Regione Siciliana n. 4 venne locata “completamente ammobiliata”, non si è riscontrato tra gli allegati agli atti processuali della convenuta alcun elenco dettagliato dei mobili che effettivamente arredavano l'appartamento, elenco dettagliato cui pure si fa riferimento nel medesimo contratto, laddove si indica un “elenco a parte” documentato a mezzo di fotografie;
sebbene i convenuti abbiano allegato, in uno al contratto di locazione delle fotografie pagina 8 di 11 ritraenti gli ambienti dell'immobile locato, non v'è alcun elenco degli arredi in questione, di modo che non è possibile avere precisa contezza di quali fossero tali beni, nonché di comprendere quali tra quelli ritratti nelle foto sarebbero stati sottratti;
men che meno, poi, è possibile stabilirne una valutazione, fermo che risarcibile sarebbe soltanto il valore dei beni sottratti e non certamente l'importo necessario per acquistarne di nuovi, come sembrerebbero richiedere i convenuti che pretenderebbero di affidare la quantificazione del risarcimento ad un preventivo che, in quanto tale, non può essere ritenuto indicativo della effettività e attualità del danno subito, non attenendo ad una spesa effettivamente sostenuta dai convenuti medesimi.
In definitiva, in mancanza di un elenco o di un verbale (peraltro esplicitamente richiamato all'art. 9 del contratto) redatto al momento della consegna dell'immobile arredato, nonché di un analogo verbale di riconsegna dell'immobile, in mancanza del quale non v'è modo di accertare quale fosse lo stato dell'appartamento al momento del rilascio, non può esservi luogo ad alcun risarcimento, non potendosi raggiungere la prova di quanto riferito dai convenuti in parte qua.
Né una prova in tal senso si sarebbe potuta ottenere per via testimoniale, come preteso dai convenuti che, a tale riguardo hanno chiesto l'ammissione della prova col teste [capitolo a) della Persona_4
memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.], posto che anche laddove tale teste avesse confermato che nel mese di gennaio 2020, nella camera da letto non vi era il letto, l'armadio, comò e comodini;
che in salotto non vi era alcun tavolo nè sedie, nè cristalliera, o divani e poltrone, ciò non sarebbe stato idoneo a dimostrare, da un lato, che tali beni fossero presenti in un momento precedente e, soprattutto, che ad asportarli dall'appartamento fossero stati proprio gli attori, motivo per cui anche tale prova orale
è stata ritenuta dal giudice istruttore irrilevante ai fini della decisione.
Con riferimento ai canoni relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019, gli attori hanno eccepito che i relativi importi siano stati abbuonati dai locatori in considerazione dei disagi pur subiti dagli attori e tale affermazione non è mai stata specificamente contestata dai convenuti-attori in riconvenzionale, né in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.04.2021, né in seno alle memorie ex art. 183, comma VI n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c., né in seguito. Ne consegue che tale circostanza può ritenersi pacifica e che la domanda dei canoni per le dette mensilità non può trovare accoglimento.
Per quanto concerne il pagamento dei canoni dovuti per i mesi da gennaio 2020 a novembre 2020, posto che, per quanto detto, non ricorre una causa giustificativa della risoluzione anticipata del contratto, occorre verificare se il recesso da parte dei conduttori sia stato esercitato in ossequio a quanto contrattualmente pattuito tra le parti.
pagina 9 di 11 L'art. 8 del contratto di locazione prevede, a tale riguardo, che il conduttore può recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi almeno sei mesi prima.
Non può dubitarsi che la pacifica presenza di infiltrazioni di acqua piovana e la conseguente umidità che ne è derivata nella stanza di uno dei figli degli attori, pur non essendo idonee a giustificare il risarcimento del danno chiesto (ma, come detto, non provato) dagli attori, configura peraltro un valido motivo di recesso da parte degli inquilini.
Non sfugge, in ogni caso, che i locatori hanno chiesto il pagamento dei canoni solo a titolo di mancato preavviso, di modo che occorre verificare se tale recesso sia stato esercitato nel rispetto del termine di cui alla sopra richiamata previsione contrattuale (sei mesi prima).
Per dichiarazione degli stessi attori, essi hanno formalmente comunicato il recesso dal contratto
(contratto pacificamente prorogatosi nel 2018 per un periodo di ulteriori due anni) in data 4.12.2019
(data di ricezione della a/r da parte dei locatori), mentre il recesso è stato di fatto posto in essere in data
31.12.2019, per cui il termine di preavviso pattiziamente convenuto non risulta rispettato.
Orbene, a ciò consegue che gli attori sono tenuti a indennizzare i convenuti per un periodo di cinque mesi e quattro giorni, avendo dato un preavviso di solo ventisette giorni.
Invero, la funzione a cui risponde il preavviso del conduttore è quella di concedere al locatore il lasso di tempo presumibilmente necessario per reperire un altro inquilino, senza perdere il diritto al compenso per l'uso dei locali (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15769 del 2015).
Ne discende che l'indennizzo dovuto dagli attori ai convenuti va quantificato in complessivi euro
1.539,00 (euro millecinquecentotrentanove/00).
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, in definitiva, va parzialmente accolta per il superiore importo, dovuto a titolo di indennizzo per mancato rispetto del preavviso di recesso.
- SPESE PROCESSUALI.
La reciproca soccombenza giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c., la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni altra domanda o eccezione rigettata, assorbita o disattesa, così dispone:
- RIGETTA la domanda di risarcimento proposta da e;
Parte_1 Controparte_2
- ACCOGLIE parzialmente le domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_3
e, per l'effetto, CONDANNA e a pagare, CP_4 Parte_1 Controparte_2
pagina 10 di 11 in solido, in favore di e Controparte_3 CP_4
euro 1.539,00;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, il 3 settembre 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
il complessivo importo di pagina 11 di 11