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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9249/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonino Emanuele Lanza, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Concetta Allegra, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 10-11/4/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/7/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con (a Palermo, l'8/3/2012), in costanza del Controparte_1
Per_ quale è nato il figlio (a Palermo il 19/4/2006), ha dedotto di non essersi più riconciliato
1 con la moglie dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 2342/2022 del 25/3/2022, pubblicato il 21/4/2022. Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo di separazione omologato.
Con comparsa di costituzione del 25/9/2024, si è costituita Controparte_1
esponendo di essersi riconciliata con il marito.
All'udienza del 12/3/2024 le parti hanno chiesto un rinvio per perfezionare un accordo di bonario componimento.
Scaduto il termine dell'11/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresento di essere giunti ad un accordo ed hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
In particolare, con accordo depositato telematicamente l'11/4/2025 e personalmente sottoscritto, hanno concordato quanto segue:
“
1. I coniugi vivranno separati e ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove vorrà; si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi ad espletare tutte quelle attività ed a sottoscrivere quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
2. Essendo il figlio divenuto maggiorenne, il sig. verserà nei Per_2 Parte_2 confronti dell'ex coniuge l'assegno divorzile nella misura di € 300,00.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Palermo, l'8/3/2012;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa n. 2342/2022 del 25/3/2022, pubblicato il
21/4/2022.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo l'8/3/2012, da , nato a [...] il Parte_1
2 15/11/1975, e , nata a [...] il [...], trascritto agli atti Controparte_1
dello Stato civile del predetto comune al n. 19, parte I, anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9249/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonino Emanuele Lanza, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Concetta Allegra, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 10-11/4/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/7/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con (a Palermo, l'8/3/2012), in costanza del Controparte_1
Per_ quale è nato il figlio (a Palermo il 19/4/2006), ha dedotto di non essersi più riconciliato
1 con la moglie dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 2342/2022 del 25/3/2022, pubblicato il 21/4/2022. Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo di separazione omologato.
Con comparsa di costituzione del 25/9/2024, si è costituita Controparte_1
esponendo di essersi riconciliata con il marito.
All'udienza del 12/3/2024 le parti hanno chiesto un rinvio per perfezionare un accordo di bonario componimento.
Scaduto il termine dell'11/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresento di essere giunti ad un accordo ed hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
In particolare, con accordo depositato telematicamente l'11/4/2025 e personalmente sottoscritto, hanno concordato quanto segue:
“
1. I coniugi vivranno separati e ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove vorrà; si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi ad espletare tutte quelle attività ed a sottoscrivere quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
2. Essendo il figlio divenuto maggiorenne, il sig. verserà nei Per_2 Parte_2 confronti dell'ex coniuge l'assegno divorzile nella misura di € 300,00.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Palermo, l'8/3/2012;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa n. 2342/2022 del 25/3/2022, pubblicato il
21/4/2022.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo l'8/3/2012, da , nato a [...] il Parte_1
2 15/11/1975, e , nata a [...] il [...], trascritto agli atti Controparte_1
dello Stato civile del predetto comune al n. 19, parte I, anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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