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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1353/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a[...], C.F._1
nata Catania (CT) in data 08.12.1973, residente ad Parte_2
CIreale (CT) in Via Cerami n. 18/A, cod. fisc. , C.F._2
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, residente a[...]
sangue 58 e nata ad [...] [...], cod. Parte_4
fisc. , residente a[...]
Sangue n. 58, tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. VINCIPROVA Vincenzo
( ), giuste procure in atti;
CodiceFiscale_5
- Appellanti -
CONTRO
c.f. e partita IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Curatore pro tempore avv. rappresentato e CP_2
difeso, per procura in atti, dall'Avv. Gabriella Cavallaro (C.F.
[...]
), con studio in Catania (CT), Corso delle Provincie 76b, presso C.F._6
cui è elettivamente domiciliato;
-Appellato- Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
2
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Il Controparte_1
conveniva in giudizio , , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
chiedendo dichiararsi nullo, per simulazione assoluta, Parte_2
ovvero relativa – in quanto dissimulante una donazione – l'atto di compravendita del 16.09.2016 (Notaio , rep. n. 279028, Persona_1
racc. n. 29780, trascritto in data 13.10.2016) con cui (legale Parte_1
rappresentante e socio di fallita) e la moglie , CP_1 Parte_4
ciascuno per i diritti nella rispettiva titolarità, hanno, con un unico atto, trasferito alle figlie e i seguenti beni: Parte_2 Controparte_3
“a) ½ appartamento sito nel comune di CI AT via Santa Maria Del
Sangue, 58, censito al N.C.E.U. al foglio 3 part. 4016 sub 14, di vani tre oltre accessori, mq. 83;
b) ½ vano ripostiglio sito nel comune di CI AT via Santa Maria Del
Sangue, 58, censito al N.C.E.U. al foglio 3 part. 4016 sub 15, mq. 13;
c) 1/2 del tratto di terreno sito in CI AT, via Santa Maria Del Sangue, contiguo alle riferite unità immobiliari e censito al Catasto Terreni al foglio 3 particella 3837, di ha 0.01.60;
d) 1/4 del terreno sito in CI AT, via Santa Maria Del Sangue, censito al
Catasto Terreni al foglio 3 particella 3836, ha 0.00.64;
e) 1/1 vano ripostiglio ubicato al piano terzo dell'edificio sito nel comune di
CI AT via Santa Maria Del Sangue, 58, censito al N.C.E.U. al foglio 3 part. 4016 sub 8, di mq 10;
f) - ½ posto auto ubicato al piano seminterrato del complesso residenziale denominato “Residence Gli Ulivi” sito nel comune di CIreale, via Cerami,
20, censito al N.C.E.U. al foglio 32 part. 756 sub 22, mq 11;
g) - ½ posto auto ubicato al piano seminterrato del complesso residenziale denominato “Residence Gli Ulivi” sito nel comune di CIreale, via Cerami,
20, censito al N.C.E.U. al foglio 32 part. 756 sub 23, mq 12; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
3
h) ½ immobile sito nel Comune di AT, censito al foglio 3, part. 4016, sub
4 (si tratta di particella soppressa ed oggi denominata part. 4016, sub 14, identificante l'immobile di cui alla lettera a) sopra riferito);
i) ½ appartamento sito nel comune di CI AT via Santa Maria Del
Sangue, 58, censito al N.C.E.U. al foglio 3 part. 4016 sub 13”.
Secondo la prospettazione della curatela attrice, il convenuto , Parte_1
amministratore esocio di sino alla data della sentenza dichiarativa CP_1
del fallimento (15.01.2021), ha posto in essere, nel corso degli anni, una serie di condotte gestorie negligenti, tali da indurre la curatela a promuovere azione di responsabilità ex art 146 l.f. (ancora pendente presso la Sezione specializzata imprese dell'intestato Tribunale), dalle quali deriverebbe un credito risarcitorio in favore della curatela pari ad euro 314,374,78.
Premesso il suddetto credito risarcitorio nei confronti del convenuto Pt_1
ed il conseguente interesse del fallimento a preservare il
[...] CP_1
patrimonio del debitore, la curatela ha dedotto la simulazione assoluta, ovvero relativa, dell'atto di compravendita sopra descritto, sulla base delle seguenti circostanze: i beni immobili sono rimasti in capo all'apparente venditore;
non vi è prova del versamento del corrispettivo delle vendite;
la cessione è avvenuta in favore delle figlie degli alienanti;
con un unico atto si è disfatto di gran parte dei propri beni immobili;
l'atto è stato Parte_1
Contr stipulato nel 2016, quando già la società presentava una notevole esposizione debitoria.
Parte attrice, in subordine, chiedeva al Tribunale di dichiarare il suddetto atto di compravendita inefficace nei confronti della curatela, limitatamente alle quote del convenuto , ai sensi dell'articolo 2901 c.c., quale Parte_1
applicabile in sede fallimentare ex art. 66 l.f..
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree per la mancanza dei presupposti di legge sia in merito alla domanda di nullità per simulazione, sia in merito alla domanda di inefficacia ex art. 66 l.f.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 3618/2024 pubbl. il
17/07/2024, il Tribunale di Catania così statuiva:” - rigetta la domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita del Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
4
16.09.2016 a rogito del rep. N. 279028, racc. 29780 trascritto il 13.10.2016, reg. part. 29170, reg. gen. 38267 Notaio concluso tra le Persona_1
parti;
- accerta la domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita del
16.09.2016 a rogito del Notaio rep. n. 279028, racc. Persona_1
29780 trascritto il 13.10.2016, R.G. 38267/R.P. 29170 concluso tra le parti ed accerta che il contratto è valido quale atto di donazione;
- dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, dell'atto di donazione suddetto, limitatamente alla donazione dei beni nella titolarità di , quali individuati in motivazione;
Parte_1
- condanna e a restituire alla Parte_2 Parte_3
curatela del fallimento gli immobili da ciascuna ricevuti in CP_1 donazione in ragione dell'atto suddetto;
- condanna , , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, in solido, a corrispondere in favore dell'Erario le spese di lite, Parte_2
liquidate in euro 5.261,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 6/9/24, proponevano appello, , , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, deducendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la Parte_2
riforma, con il rigetto delle domande, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la curatela del fallimento, resistendo all'appello, del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 6/3/25, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellato.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
5
sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2) Con la proposta impugnazione gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice:”
a) condannato gli appellanti alla restituzione degli immobili alla curatela del fallimento;
b) dichiarato l'inefficacia dell'atto di donazione del 19.09.2016 rogato dal
Notaio , Rep. 279028, racc. 29780 registrato il Persona_1
12.10.2016 al n. 19507, limitatamente alle quote cedute da , Parte_1 omettendo in motivazione l'indicazione dei beni donati a Parte_2
con il detto atto.
2.1) a) Il motivo è fondato per le argomentazioni che seguono.
Sull'argomento la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ritenuto che “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o sia fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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differenze esistenti tra le medesime, ma in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, quantomeno nella forma della scientia decoctionis, ha natura costitutiva, in quanto modifica
"ex post" un situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ. ) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto” ( Cass. SSUU n. 30416 del 23.11.2018).
Nel caso che ci occupa, ci troviamo di fronte a un'azione revocatoria ordinaria esperita dalla curatela del fallimento per un credito CP_1
vantato dalla predetta società nei confronti di , quale Parte_1
amministratore, a seguito di azione di responsabilità nei confronti dello stesso.
Giova osservare che il non è fallito personalmente;
pertanto, la Parte_1
massa attiva del non comprende i beni personali dello Controparte_1
stesso, e, quindi, la revocatoria non può determinare l'attrazione alla massa attiva del fallimento dei beni ceduti con l'atto revocato, bensì esclusivamente l'inefficacia dell'atto di donazione nei confronti della massa dei creditori del fallimento stesso.
Pertanto errata appare, sul punto, la sentenza impugnata che va riformata in tal senso con l'annullamento del capo di pronuncia relativo.
b) per quanto attiene alla doglianza di cui al punto b, dalla motivazione della sentenza si evince chiaramente come la dedotta omissione dell'elencazione dei beni donati a sia irrilevante;
infatti il primo giudice Parte_2
nella motivazione della sentenza ha chiarito che:” In dettaglio, con unico atto di compravendita, i coniugi hanno posto in essere ben tre diverse alienazioni, in quanto:- con una prima vendita, , insieme alla moglie Parte_1 [...]
, ha venduto alla figlia gli immobili Pt_4 Pt_1 Parte_3
contraddistinti dalle lettere a), b) c) e d), per il prezzo di euro 59.000,00; - con la seconda vendita, contenuta sempre all'interno del suddetto atto pubblico, , quale unico proprietario, ha venduto a Parte_1 [...]
, per il prezzo di euro 6.000,00, il vano ripostiglio di cui alla Parte_3 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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lettera e); con la terza vendita, i suddetti coniugi, ciascuno per la rispettiva quota, hanno venduto a gli immobili di cui alle lettere f) e Parte_2
g), per il prezzo di euro 8.000,00.
Infine, nel prosieguo della motivazione si legge:” Per tutti questi motivi, sussistendone i presupposti, va accolta la domanda revocatoria proposta dalla curatela attrice e va dichiarata l'inefficacia nei confronti del fallimento
dell'atto del 19.09.2016 rogato dal Notaio , CP_1 Persona_1
Rep. 279028, racc. 29780 registrato il 12.10.2016 al n. 19507…”
Appare evidente che, come riportato nel dispositivo, il primo giudice abbia dichiarato inefficace, nei confronti della curatela, l'intero atto di donazione di cui sopra, limitatamente alle quote di e relativamente a tutti i Parte_1 beni già di proprietà indivisa di quest'ultimo, inseriti nel richiamato atto negoziale, dal quale è agevole dedurre l'elencazione degli stessi beni donati per metà indivisa a . Parte_2
3.) Atteso l'esito globale della controversia, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza atteso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale ( ex plurimis, Cassazione civile, ordinanza del 22.08.2018,
n. 20920).
Pertanto, le suddette spese devono essere liquidate, in primo grado, nella misura ( non specificamente censurata) indicata nella relativa sentenza e, in secondo grado, in considerazione del valore dichiarato della controversia
(indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 ed i relativi parametri, (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio e della riforma parziale della sentenza di primo grado, appare di giustizia compensare tra le parti le spese Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ¼, ponendo la restante parte a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3618/2024 pubbl. il
17/07/2024, e in riforma della stessa sentenza così statuisce: annulla il capo della sentenza di primo grado relativo alla disposta restituzione dei beni immobili ricevuti in donazione da e Parte_2
alla curatela del fallimento Parte_3 CP_1
condanna, gli appellanti, in solido, alla rifusione di 3/4 delle spese del primo grado di giudizio, in favore dello Stato, (essendo il fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato), che, liquida, per l'intero nella misura indicata nella sentenza di primo grado;
condanna, gli appellanti, in solido, alla rifusione di 3/4 delle spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato, che, liquida, per l'intero, in complessivi €. 8.469,00, di cui, 2.058,00 fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase istruttoria ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
compensa per il resto tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il giorno 12/6/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro Corte di Appello di
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Catania – seconda sezione civile
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1353/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a[...], C.F._1
nata Catania (CT) in data 08.12.1973, residente ad Parte_2
CIreale (CT) in Via Cerami n. 18/A, cod. fisc. , C.F._2
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, residente a[...]
sangue 58 e nata ad [...] [...], cod. Parte_4
fisc. , residente a[...]
Sangue n. 58, tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. VINCIPROVA Vincenzo
( ), giuste procure in atti;
CodiceFiscale_5
- Appellanti -
CONTRO
c.f. e partita IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Curatore pro tempore avv. rappresentato e CP_2
difeso, per procura in atti, dall'Avv. Gabriella Cavallaro (C.F.
[...]
), con studio in Catania (CT), Corso delle Provincie 76b, presso C.F._6
cui è elettivamente domiciliato;
-Appellato- Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Il Controparte_1
conveniva in giudizio , , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
chiedendo dichiararsi nullo, per simulazione assoluta, Parte_2
ovvero relativa – in quanto dissimulante una donazione – l'atto di compravendita del 16.09.2016 (Notaio , rep. n. 279028, Persona_1
racc. n. 29780, trascritto in data 13.10.2016) con cui (legale Parte_1
rappresentante e socio di fallita) e la moglie , CP_1 Parte_4
ciascuno per i diritti nella rispettiva titolarità, hanno, con un unico atto, trasferito alle figlie e i seguenti beni: Parte_2 Controparte_3
“a) ½ appartamento sito nel comune di CI AT via Santa Maria Del
Sangue, 58, censito al N.C.E.U. al foglio 3 part. 4016 sub 14, di vani tre oltre accessori, mq. 83;
b) ½ vano ripostiglio sito nel comune di CI AT via Santa Maria Del
Sangue, 58, censito al N.C.E.U. al foglio 3 part. 4016 sub 15, mq. 13;
c) 1/2 del tratto di terreno sito in CI AT, via Santa Maria Del Sangue, contiguo alle riferite unità immobiliari e censito al Catasto Terreni al foglio 3 particella 3837, di ha 0.01.60;
d) 1/4 del terreno sito in CI AT, via Santa Maria Del Sangue, censito al
Catasto Terreni al foglio 3 particella 3836, ha 0.00.64;
e) 1/1 vano ripostiglio ubicato al piano terzo dell'edificio sito nel comune di
CI AT via Santa Maria Del Sangue, 58, censito al N.C.E.U. al foglio 3 part. 4016 sub 8, di mq 10;
f) - ½ posto auto ubicato al piano seminterrato del complesso residenziale denominato “Residence Gli Ulivi” sito nel comune di CIreale, via Cerami,
20, censito al N.C.E.U. al foglio 32 part. 756 sub 22, mq 11;
g) - ½ posto auto ubicato al piano seminterrato del complesso residenziale denominato “Residence Gli Ulivi” sito nel comune di CIreale, via Cerami,
20, censito al N.C.E.U. al foglio 32 part. 756 sub 23, mq 12; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
3
h) ½ immobile sito nel Comune di AT, censito al foglio 3, part. 4016, sub
4 (si tratta di particella soppressa ed oggi denominata part. 4016, sub 14, identificante l'immobile di cui alla lettera a) sopra riferito);
i) ½ appartamento sito nel comune di CI AT via Santa Maria Del
Sangue, 58, censito al N.C.E.U. al foglio 3 part. 4016 sub 13”.
Secondo la prospettazione della curatela attrice, il convenuto , Parte_1
amministratore esocio di sino alla data della sentenza dichiarativa CP_1
del fallimento (15.01.2021), ha posto in essere, nel corso degli anni, una serie di condotte gestorie negligenti, tali da indurre la curatela a promuovere azione di responsabilità ex art 146 l.f. (ancora pendente presso la Sezione specializzata imprese dell'intestato Tribunale), dalle quali deriverebbe un credito risarcitorio in favore della curatela pari ad euro 314,374,78.
Premesso il suddetto credito risarcitorio nei confronti del convenuto Pt_1
ed il conseguente interesse del fallimento a preservare il
[...] CP_1
patrimonio del debitore, la curatela ha dedotto la simulazione assoluta, ovvero relativa, dell'atto di compravendita sopra descritto, sulla base delle seguenti circostanze: i beni immobili sono rimasti in capo all'apparente venditore;
non vi è prova del versamento del corrispettivo delle vendite;
la cessione è avvenuta in favore delle figlie degli alienanti;
con un unico atto si è disfatto di gran parte dei propri beni immobili;
l'atto è stato Parte_1
Contr stipulato nel 2016, quando già la società presentava una notevole esposizione debitoria.
Parte attrice, in subordine, chiedeva al Tribunale di dichiarare il suddetto atto di compravendita inefficace nei confronti della curatela, limitatamente alle quote del convenuto , ai sensi dell'articolo 2901 c.c., quale Parte_1
applicabile in sede fallimentare ex art. 66 l.f..
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree per la mancanza dei presupposti di legge sia in merito alla domanda di nullità per simulazione, sia in merito alla domanda di inefficacia ex art. 66 l.f.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 3618/2024 pubbl. il
17/07/2024, il Tribunale di Catania così statuiva:” - rigetta la domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita del Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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16.09.2016 a rogito del rep. N. 279028, racc. 29780 trascritto il 13.10.2016, reg. part. 29170, reg. gen. 38267 Notaio concluso tra le Persona_1
parti;
- accerta la domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita del
16.09.2016 a rogito del Notaio rep. n. 279028, racc. Persona_1
29780 trascritto il 13.10.2016, R.G. 38267/R.P. 29170 concluso tra le parti ed accerta che il contratto è valido quale atto di donazione;
- dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, dell'atto di donazione suddetto, limitatamente alla donazione dei beni nella titolarità di , quali individuati in motivazione;
Parte_1
- condanna e a restituire alla Parte_2 Parte_3
curatela del fallimento gli immobili da ciascuna ricevuti in CP_1 donazione in ragione dell'atto suddetto;
- condanna , , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, in solido, a corrispondere in favore dell'Erario le spese di lite, Parte_2
liquidate in euro 5.261,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 6/9/24, proponevano appello, , , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, deducendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la Parte_2
riforma, con il rigetto delle domande, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la curatela del fallimento, resistendo all'appello, del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 6/3/25, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellato.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2) Con la proposta impugnazione gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice:”
a) condannato gli appellanti alla restituzione degli immobili alla curatela del fallimento;
b) dichiarato l'inefficacia dell'atto di donazione del 19.09.2016 rogato dal
Notaio , Rep. 279028, racc. 29780 registrato il Persona_1
12.10.2016 al n. 19507, limitatamente alle quote cedute da , Parte_1 omettendo in motivazione l'indicazione dei beni donati a Parte_2
con il detto atto.
2.1) a) Il motivo è fondato per le argomentazioni che seguono.
Sull'argomento la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ritenuto che “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o sia fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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differenze esistenti tra le medesime, ma in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, quantomeno nella forma della scientia decoctionis, ha natura costitutiva, in quanto modifica
"ex post" un situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ. ) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto” ( Cass. SSUU n. 30416 del 23.11.2018).
Nel caso che ci occupa, ci troviamo di fronte a un'azione revocatoria ordinaria esperita dalla curatela del fallimento per un credito CP_1
vantato dalla predetta società nei confronti di , quale Parte_1
amministratore, a seguito di azione di responsabilità nei confronti dello stesso.
Giova osservare che il non è fallito personalmente;
pertanto, la Parte_1
massa attiva del non comprende i beni personali dello Controparte_1
stesso, e, quindi, la revocatoria non può determinare l'attrazione alla massa attiva del fallimento dei beni ceduti con l'atto revocato, bensì esclusivamente l'inefficacia dell'atto di donazione nei confronti della massa dei creditori del fallimento stesso.
Pertanto errata appare, sul punto, la sentenza impugnata che va riformata in tal senso con l'annullamento del capo di pronuncia relativo.
b) per quanto attiene alla doglianza di cui al punto b, dalla motivazione della sentenza si evince chiaramente come la dedotta omissione dell'elencazione dei beni donati a sia irrilevante;
infatti il primo giudice Parte_2
nella motivazione della sentenza ha chiarito che:” In dettaglio, con unico atto di compravendita, i coniugi hanno posto in essere ben tre diverse alienazioni, in quanto:- con una prima vendita, , insieme alla moglie Parte_1 [...]
, ha venduto alla figlia gli immobili Pt_4 Pt_1 Parte_3
contraddistinti dalle lettere a), b) c) e d), per il prezzo di euro 59.000,00; - con la seconda vendita, contenuta sempre all'interno del suddetto atto pubblico, , quale unico proprietario, ha venduto a Parte_1 [...]
, per il prezzo di euro 6.000,00, il vano ripostiglio di cui alla Parte_3 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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lettera e); con la terza vendita, i suddetti coniugi, ciascuno per la rispettiva quota, hanno venduto a gli immobili di cui alle lettere f) e Parte_2
g), per il prezzo di euro 8.000,00.
Infine, nel prosieguo della motivazione si legge:” Per tutti questi motivi, sussistendone i presupposti, va accolta la domanda revocatoria proposta dalla curatela attrice e va dichiarata l'inefficacia nei confronti del fallimento
dell'atto del 19.09.2016 rogato dal Notaio , CP_1 Persona_1
Rep. 279028, racc. 29780 registrato il 12.10.2016 al n. 19507…”
Appare evidente che, come riportato nel dispositivo, il primo giudice abbia dichiarato inefficace, nei confronti della curatela, l'intero atto di donazione di cui sopra, limitatamente alle quote di e relativamente a tutti i Parte_1 beni già di proprietà indivisa di quest'ultimo, inseriti nel richiamato atto negoziale, dal quale è agevole dedurre l'elencazione degli stessi beni donati per metà indivisa a . Parte_2
3.) Atteso l'esito globale della controversia, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza atteso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale ( ex plurimis, Cassazione civile, ordinanza del 22.08.2018,
n. 20920).
Pertanto, le suddette spese devono essere liquidate, in primo grado, nella misura ( non specificamente censurata) indicata nella relativa sentenza e, in secondo grado, in considerazione del valore dichiarato della controversia
(indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 ed i relativi parametri, (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio e della riforma parziale della sentenza di primo grado, appare di giustizia compensare tra le parti le spese Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile
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di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ¼, ponendo la restante parte a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3618/2024 pubbl. il
17/07/2024, e in riforma della stessa sentenza così statuisce: annulla il capo della sentenza di primo grado relativo alla disposta restituzione dei beni immobili ricevuti in donazione da e Parte_2
alla curatela del fallimento Parte_3 CP_1
condanna, gli appellanti, in solido, alla rifusione di 3/4 delle spese del primo grado di giudizio, in favore dello Stato, (essendo il fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato), che, liquida, per l'intero nella misura indicata nella sentenza di primo grado;
condanna, gli appellanti, in solido, alla rifusione di 3/4 delle spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato, che, liquida, per l'intero, in complessivi €. 8.469,00, di cui, 2.058,00 fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase istruttoria ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
compensa per il resto tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il giorno 12/6/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro Corte di Appello di
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