Art. 3.
Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con la riduzione, per una corrispondente aliquota, del fondo globale stanziato sul capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.
Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con la riduzione, per una corrispondente aliquota, del fondo globale stanziato sul capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.