Articolo 6 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1138
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 gennaio 1971
>
Versione
14 marzo 1974
>
Versione
29 maggio 2008
Art. 6.
Il canone di cui all'articolo precedente puo' essere in ogni caso rivalutato, a richiesta della parte interessata, in misura proporzionale al mutato potere di acquisto della lira quale risulta dalle statistiche dell'Istituto centrale di statistica, dal 1 gennaio 1963 (o dalla data di costituzione del rapporto, se successiva) al 31 dicembre 1968. (2) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941". --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 20 maggio 2008, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica".
Entrata in vigore il 29 maggio 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente