TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/10/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
AL Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 911 dell'anno 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in 38050 Parte_1
Novaledo (TN), via Canoppi n. 20/3, codice fiscale C.F._1
rappresentato, difeso e domiciliato, giusto mandato rilasciato in calce al ricorso, dall'Avv. Martina Gaiardo del Foro di Trento (C.F. C.F._2
presso lo studio della quale in Via Bordignon n. 2 – Email_1
Borgo Valsugana è elettivamente domiciliato
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in 38121 CP_1
Trento (TN), fraz. Cognola, Via Don Francesco Anselmi n. 4, codice fiscale
C.F._3
Resistente contumace
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO Interveniente necessario
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento relative ai figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “In via principale: Modificare il punto
6) del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 651/09 dd. 30.06.2009 revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore di e l'onere Persona_1
relativo al versamento del 50% delle spese straordinarie in favore della medesima, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. In subordine: Modificare il punto 6) del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 651/09 dd. 30.06.2009
Per_ stabilendo che l'assegno di mantenimento in favore della figlia venga corrisposto direttamente alla medesima con le modalità che la stessa indicherà al medesimo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato il 16 aprile 2025, il ricorrente ha rappresentato che le parti avevano convissuto more uxorio per alcuni anni e che, dalla loro unione, era nata la figlia , a Trento (TN) il 16.04.2005; Persona_1
che, adito il Tribunale per i Minorenni da parte della resistente, il procedimento si era concluso con un accordo tra le parti che veniva, poi, formalizzato con decreto del
Tribunale per i Minorenni di Trento n. 651/09 dd. 30.06.2009, emesso nel procedimento sub n. 56/08, in cui veniva, in particolare, stabilito, al punto 6, che: “Il padre
Per_ contribuirà al mantenimento di con l'assegno mensile pari ad € 250,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche
(scuola materna, trasporto, mensa, libri di testo) sportive nonché ludiche (gite con la scuola, soggiorni studio e/o sport) a favore della figlia” (doc. 2); che egli, nel corso
Pag. 2 di 8 degli anni, aveva sviluppato alcune problematiche di salute e, segnatamente, risultava essere disoccupato e invalido, con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3; che, dunque, le uniche entrate da lui percepite erano gli assegni erogati dall' e dalla Provincia Autonoma di Trento;
che, ancora, egli abitava CP_2
presso un appartamento a Novaledo ed era onerato del pagamento di un canone di locazione mensile pari ad € 200,00, oltre alle spese;
che, a causa dei propri problemi fisici ed economici, si era trovato nell'impossibilità di adempiere puntualmente ai propri obblighi economici tant'è che, negli anni, erano stati instaurati, nei suoi confronti, plurimi procedimenti penali per il reato p. e p. dall'art. 570 comma 2° n. 2 c.p..; che, nonostante la mancanza di versamenti diretti di somme di denaro in favore della resistente, egli si era, tuttavia, sempre occupato della figlia, provvedendo alle varie necessità di quest'ultima; che tale circostanza era stata anche confermata dalla stessa all'udienza penale tenutasi avanti al Tribunale di Trento in data Persona_1
13.09.2023, durante il procedimento penale n. 3605/19 R.G.N.R., conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e di non doversi procedere
Per_ per intervenuto giudicato;
che la figlia , ormai maggiorenne, era divenuta economicamente autosufficiente, avendo la stessa, in particolare, fin dall'età di 16 anni, svolto attività lavorativa stagionale nei mesi estivi e, una volta terminati gli studi, avendo iniziato a lavorare stabilmente presso la Profumeria “Pinalli Beauty Store” di
Pergine Valsugana, Via Tamarisi n. 2, percependo uno stipendio medio mensile di circa
€ 1.200,00 (doc. 13 Busta paga febbraio 2025); che, allo stato, essendo cessato il rapporto di lavoro, ella era percettrice dell'indennità mensile di disoccupazione, con previsione, tuttavia, come dalla stessa riferitogli, di una vicina ripresa lavorativa.
Premesso quanto sopra, il ricorrente ha, dunque, avanzato le conclusioni indicate in epigrafe.
Parte resistente, sebbene regolarmente evocata nel presente giudizio, non si è costituita e
Pag. 3 di 8 della stessa, all'udienza del 24-09-2025, è stata dichiarata la contumacia.
Con le note di trattazione scritta del 09-10-2025, parte ricorrente ha provveduto ad
Per_ aggiornare la posizione lavorativa della figlia tramite il deposito della busta paga relativa al mese di settembre.
All'udienza del 23 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………………………………
Orbene, tanto chiarito nei fatti, venendo adesso al merito del presente giudzio, si ritiene, anzitutto, che la domanda di parte ricorrente, in punto di qualificazione giuridica, vada ricondotta all'interno dell'articolo 473 bis.29 c.p.c. che prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Sempre in punto di diritto, per ciò che rileva in tale sede, si rappresenta che la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata caso per caso e che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale valutazione, inoltre, deve necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Pag. 4 di 8 Da ciò deriva che “l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva
d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine” (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Deriva, altresì, che l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative potendo, infatti, costituire, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli (Cass. 22 giugno 2016, n.
12952), avuto riguardo, da un lato, all'età dei figli e, dall'altro lato, al tempo mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5 marzo 2018, n.
5088).
In ossequio al principio di autoresponsabilità può, dunque, sostenersi, anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che, “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo dopo il conseguimento
Pag. 5 di 8 dello specifico titolo di studio (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.) che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro” (cfr:
Ordinanza 14 agosto 2020, n. 17183).
Va, infine, rilevato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo svolgimento di un'attività retribuita, anche se a tempo determinato, può costituire un elemento valorizzabile per il positivo accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli maggiorenni, non rilevando, in particolare, ai fini dell'esclusione dell'indipendenza economica di questi ultimi, il fatto che l'attività lavorativa esercitata non sia a tempo indeterminato. E tanto qualora, comunque, si tratti, non già di attività lavorativa occasionale e saltuaria, quanto piuttosto di contratto a tempo determinato, prorogabile, e che comunque consenta di lavorare a tempo pieno per diversi mesi, con percezione di un compenso dignitoso. Ragione per cui è da ritenersi che “In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica, considerandone l'effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, ai fini dell'esclusione dell'indipendenza economica del figlio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo determinato, né che
l'ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto del possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto” (cfr: Corte di
Cassazione civile nr. 22076 del 2022) e, dunque, che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta
Pag. 6 di 8 autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (cfr:
Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 40282 del 15-12-2021).
Orbene, tanto rilevato, venendo adesso al caso di specie, si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento
Per_ previsto in favore della figlia .
Segnatamente, dalla documentazione presente in atti, può ritenersi che la predetta si sia già inserita nel mondo del lavoro, attraverso l'espletamento di attività lavorative a tempo determinato, risultando, in particolare, documentato, attraverso la busta paga del mese di febbraio 2025, che quest'ultima ha, dapprima, lavorato presso il negozio
“SHOP CENTER VALSUGANA STORE”, con contratto a tempo determinato, con data di assunzione al 1-10-2024, e con retribuzione netta mensile all'incirca pari ad euro
1.200,00, e che, al termine di tale attività lavorativa, ha, poi, intrapreso un nuovo lavoro presso l'Ente con assunzione Controparte_3
avvenuta in data 03-06-2025 e con previsione della cessazione del rapporto lavorativo in data 31-12-2025, nonché con retribuzione mensile pari ad euro 1.500,00.
Ed allora, tenuto conto della tipologia dei contratti sopra indicati, ovvero contratti a tempo determinato e non mere prestazioni occasionali o saltuarie, e, dunque, di durata potenzialmente prorogabile, nonché della continuità lavorativa per diversi mesi, con orario pieno di lavoro, e dell'entità della retribuzione mensile prevista per le predette tipologie contrattuali, da considerarsi, a ben vedere, congrua ai fini di un autonomo mantenimento del soggetto esercente le suddette attività, si ritiene che possa reputarsi
Per_ integrata la condizione di un effettivo inserimento della figlia nel mondo del
Pag. 7 di 8 lavoro, necessaria ai fini della chiesta revoca. E ciò anche in assenza di elementi di segno contrario non introdotti nel presente giudizio da parte della resistente rimasta contumace.
Ne deriva, dunque, che, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, va modificato il punto 6) del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 651/09 dd.
30.06.2009, revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore di
[...]
e l'onere relativo al versamento del 50% delle spese straordinarie in favore Per_1
della medesima.
Venendo, adesso, alle spese di lite, si ritiene che, stante la natura del presente giudizio e delle questioni trattate, nonché tenuto conto della mancata opposizione, da parte della resistente non costituitasi nel presente giudizio, all'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, sussistano gravi e giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
-Modifica il punto 6) del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 651/09 dd.
30.06.2009, revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore di
[...]
e l'onere relativo al versamento del 50% delle spese straordinarie in favore Per_1
della medesima;
-Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Il Giudice rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
AL Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 911 dell'anno 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in 38050 Parte_1
Novaledo (TN), via Canoppi n. 20/3, codice fiscale C.F._1
rappresentato, difeso e domiciliato, giusto mandato rilasciato in calce al ricorso, dall'Avv. Martina Gaiardo del Foro di Trento (C.F. C.F._2
presso lo studio della quale in Via Bordignon n. 2 – Email_1
Borgo Valsugana è elettivamente domiciliato
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in 38121 CP_1
Trento (TN), fraz. Cognola, Via Don Francesco Anselmi n. 4, codice fiscale
C.F._3
Resistente contumace
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO Interveniente necessario
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento relative ai figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “In via principale: Modificare il punto
6) del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 651/09 dd. 30.06.2009 revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore di e l'onere Persona_1
relativo al versamento del 50% delle spese straordinarie in favore della medesima, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. In subordine: Modificare il punto 6) del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 651/09 dd. 30.06.2009
Per_ stabilendo che l'assegno di mantenimento in favore della figlia venga corrisposto direttamente alla medesima con le modalità che la stessa indicherà al medesimo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato il 16 aprile 2025, il ricorrente ha rappresentato che le parti avevano convissuto more uxorio per alcuni anni e che, dalla loro unione, era nata la figlia , a Trento (TN) il 16.04.2005; Persona_1
che, adito il Tribunale per i Minorenni da parte della resistente, il procedimento si era concluso con un accordo tra le parti che veniva, poi, formalizzato con decreto del
Tribunale per i Minorenni di Trento n. 651/09 dd. 30.06.2009, emesso nel procedimento sub n. 56/08, in cui veniva, in particolare, stabilito, al punto 6, che: “Il padre
Per_ contribuirà al mantenimento di con l'assegno mensile pari ad € 250,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche
(scuola materna, trasporto, mensa, libri di testo) sportive nonché ludiche (gite con la scuola, soggiorni studio e/o sport) a favore della figlia” (doc. 2); che egli, nel corso
Pag. 2 di 8 degli anni, aveva sviluppato alcune problematiche di salute e, segnatamente, risultava essere disoccupato e invalido, con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3; che, dunque, le uniche entrate da lui percepite erano gli assegni erogati dall' e dalla Provincia Autonoma di Trento;
che, ancora, egli abitava CP_2
presso un appartamento a Novaledo ed era onerato del pagamento di un canone di locazione mensile pari ad € 200,00, oltre alle spese;
che, a causa dei propri problemi fisici ed economici, si era trovato nell'impossibilità di adempiere puntualmente ai propri obblighi economici tant'è che, negli anni, erano stati instaurati, nei suoi confronti, plurimi procedimenti penali per il reato p. e p. dall'art. 570 comma 2° n. 2 c.p..; che, nonostante la mancanza di versamenti diretti di somme di denaro in favore della resistente, egli si era, tuttavia, sempre occupato della figlia, provvedendo alle varie necessità di quest'ultima; che tale circostanza era stata anche confermata dalla stessa all'udienza penale tenutasi avanti al Tribunale di Trento in data Persona_1
13.09.2023, durante il procedimento penale n. 3605/19 R.G.N.R., conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e di non doversi procedere
Per_ per intervenuto giudicato;
che la figlia , ormai maggiorenne, era divenuta economicamente autosufficiente, avendo la stessa, in particolare, fin dall'età di 16 anni, svolto attività lavorativa stagionale nei mesi estivi e, una volta terminati gli studi, avendo iniziato a lavorare stabilmente presso la Profumeria “Pinalli Beauty Store” di
Pergine Valsugana, Via Tamarisi n. 2, percependo uno stipendio medio mensile di circa
€ 1.200,00 (doc. 13 Busta paga febbraio 2025); che, allo stato, essendo cessato il rapporto di lavoro, ella era percettrice dell'indennità mensile di disoccupazione, con previsione, tuttavia, come dalla stessa riferitogli, di una vicina ripresa lavorativa.
Premesso quanto sopra, il ricorrente ha, dunque, avanzato le conclusioni indicate in epigrafe.
Parte resistente, sebbene regolarmente evocata nel presente giudizio, non si è costituita e
Pag. 3 di 8 della stessa, all'udienza del 24-09-2025, è stata dichiarata la contumacia.
Con le note di trattazione scritta del 09-10-2025, parte ricorrente ha provveduto ad
Per_ aggiornare la posizione lavorativa della figlia tramite il deposito della busta paga relativa al mese di settembre.
All'udienza del 23 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………………………………
Orbene, tanto chiarito nei fatti, venendo adesso al merito del presente giudzio, si ritiene, anzitutto, che la domanda di parte ricorrente, in punto di qualificazione giuridica, vada ricondotta all'interno dell'articolo 473 bis.29 c.p.c. che prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Sempre in punto di diritto, per ciò che rileva in tale sede, si rappresenta che la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata caso per caso e che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale valutazione, inoltre, deve necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Pag. 4 di 8 Da ciò deriva che “l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva
d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine” (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Deriva, altresì, che l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative potendo, infatti, costituire, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli (Cass. 22 giugno 2016, n.
12952), avuto riguardo, da un lato, all'età dei figli e, dall'altro lato, al tempo mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5 marzo 2018, n.
5088).
In ossequio al principio di autoresponsabilità può, dunque, sostenersi, anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che, “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo dopo il conseguimento
Pag. 5 di 8 dello specifico titolo di studio (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.) che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro” (cfr:
Ordinanza 14 agosto 2020, n. 17183).
Va, infine, rilevato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo svolgimento di un'attività retribuita, anche se a tempo determinato, può costituire un elemento valorizzabile per il positivo accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli maggiorenni, non rilevando, in particolare, ai fini dell'esclusione dell'indipendenza economica di questi ultimi, il fatto che l'attività lavorativa esercitata non sia a tempo indeterminato. E tanto qualora, comunque, si tratti, non già di attività lavorativa occasionale e saltuaria, quanto piuttosto di contratto a tempo determinato, prorogabile, e che comunque consenta di lavorare a tempo pieno per diversi mesi, con percezione di un compenso dignitoso. Ragione per cui è da ritenersi che “In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica, considerandone l'effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, ai fini dell'esclusione dell'indipendenza economica del figlio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo determinato, né che
l'ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto del possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto” (cfr: Corte di
Cassazione civile nr. 22076 del 2022) e, dunque, che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta
Pag. 6 di 8 autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (cfr:
Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 40282 del 15-12-2021).
Orbene, tanto rilevato, venendo adesso al caso di specie, si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento
Per_ previsto in favore della figlia .
Segnatamente, dalla documentazione presente in atti, può ritenersi che la predetta si sia già inserita nel mondo del lavoro, attraverso l'espletamento di attività lavorative a tempo determinato, risultando, in particolare, documentato, attraverso la busta paga del mese di febbraio 2025, che quest'ultima ha, dapprima, lavorato presso il negozio
“SHOP CENTER VALSUGANA STORE”, con contratto a tempo determinato, con data di assunzione al 1-10-2024, e con retribuzione netta mensile all'incirca pari ad euro
1.200,00, e che, al termine di tale attività lavorativa, ha, poi, intrapreso un nuovo lavoro presso l'Ente con assunzione Controparte_3
avvenuta in data 03-06-2025 e con previsione della cessazione del rapporto lavorativo in data 31-12-2025, nonché con retribuzione mensile pari ad euro 1.500,00.
Ed allora, tenuto conto della tipologia dei contratti sopra indicati, ovvero contratti a tempo determinato e non mere prestazioni occasionali o saltuarie, e, dunque, di durata potenzialmente prorogabile, nonché della continuità lavorativa per diversi mesi, con orario pieno di lavoro, e dell'entità della retribuzione mensile prevista per le predette tipologie contrattuali, da considerarsi, a ben vedere, congrua ai fini di un autonomo mantenimento del soggetto esercente le suddette attività, si ritiene che possa reputarsi
Per_ integrata la condizione di un effettivo inserimento della figlia nel mondo del
Pag. 7 di 8 lavoro, necessaria ai fini della chiesta revoca. E ciò anche in assenza di elementi di segno contrario non introdotti nel presente giudizio da parte della resistente rimasta contumace.
Ne deriva, dunque, che, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, va modificato il punto 6) del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 651/09 dd.
30.06.2009, revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore di
[...]
e l'onere relativo al versamento del 50% delle spese straordinarie in favore Per_1
della medesima.
Venendo, adesso, alle spese di lite, si ritiene che, stante la natura del presente giudizio e delle questioni trattate, nonché tenuto conto della mancata opposizione, da parte della resistente non costituitasi nel presente giudizio, all'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, sussistano gravi e giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
-Modifica il punto 6) del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 651/09 dd.
30.06.2009, revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore di
[...]
e l'onere relativo al versamento del 50% delle spese straordinarie in favore Per_1
della medesima;
-Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Il Giudice rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 8 di 8