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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7295/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7295/2021 r.g. promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Cataldo Francesco Pulpito (PEC: Parte_1 Parte_2
Email_1
OPPONENTE contro
e, per essa, quale procuratore, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 con gli Avv.ti Raffaele Zurlo (PEC. e Andrea Ornati (PEC: Email_2 Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10/6/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1611/2021 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 4830/2021 r.g. ottenuto dalla quale cessionaria del credito derivante dal Controparte_1 contratto di prestito personale, stipulato il 19/01/2009 dalla cedente Agos S.p.a., nei confronti del mutuatario nonché di , quale coobbligata, per il pagamento della somma residua a saldo in Parte_1 Parte_2 quota capitale di €. 20.842,90, oltre interessi a decorrere dal 15/5/2017 (data di notifica della cessione) nonché le spese di procedura con gli accessori di legge.
Gli intimati hanno proposto opposizione eccependo;
il difetto di legittimazione attiva di la Controparte_1 usurarietà del contratto di finanziamento;
l'anatocismo in derivazione del piano di ammortamento cd. alla francese. Nelle conclusioni chiedono disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la rideterminazione del saldo complessivo del rapporto, il risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, in caso di accertato superamento del tasso soglia, la cancellazione delle segnalazioni a rischio, vinte le spese.
Costituendosi in giudizio, la ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per Controparte_1 tardività della notifica;
nel merito, l'infondatezza degli assunti degli opponenti, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Trattandosi di materia soggetta alla condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/201, all'udienza del
13/6/2024 veniva assegnato alle parti il termine di 15 giorni per presentare l'istanza di mediazione, poi espletata in data 11/9/2023 dinanzi alla “Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia Srl”; concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. (udienza del 16/1/2024), il giudizio, di natura documentale, approdava all'udienza del 17/9/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva introitato per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e note di replica.
Con ordinanza in data 12/05/2025 il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 10 giugno
2025. All'odierna udienza, resi i chiarimenti opportuni ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti.
Con riguardo agli assunti delle parti, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione, formulata dall'opponente sia pure solo in sede di comparsa conclusionale, inerente all'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 4, co. 1 del D.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, come riformato dal DL n. 69/2013
(ai sensi del quale la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo territorialmente competente, ovvero nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia), la quale si pone, sul piano processuale, con priorità logico-giuridica assorbente rispetto ad ogni altra questione sottoposta all'attenzione del giudice.
La novella del 2013, come noto, intendeva favorire l'agevole partecipazione delle parti alla procedura compositiva in funzione deflattiva, anche per evitare ogni abuso o strumentalizzazione derivante dalla distanza intercorrente tra sede dell'organismo adito e luogo di residenza delle parti o sede dei loro interessi.
La disposizione in commento è stata conservata integra dalla riforma processuale del 2022.
Il rinvio alle regole del codice del rito civile (contenute nel capo I, sezione III, dedicata alla competenza per territorio del giudice: artt. 18 – 30 bis c.p.c.) conferma poi la volontà del legislatore di imporre una corrispondenza tra luogo dell'organismo di mediazione e luogo del giudice competente, nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo al foro della controversia e non viceversa.
In coerenza con la finalità deflativa del processo, il meccanismo legislativo presuppone, in effetti, che prima sia individuato il foro giudiziale (secondo le regole processuali sulla competenza che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto) e solo dopo sia determinato l'organismo cui accedere in fase conciliativa, sì da consentire alla parte invitata in mediazione la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi (così Cass., 2/9/2015, n. 17480).
Non vi è dubbio che, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia possa, in astratto, apparire inidoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda, non rilevando che la stessa avvenga in modalità telematica, trattandosi, infatti, semplicemente, di modalità alternativa di svolgimento della procedura che non sposta il criterio della competenza. Tuttavia, l'art. 4 D.lgs. 28/2010 (oggi come ieri) omette di individuare le sanzioni applicabili in caso di violazione del criterio di competenza per territorio.
Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che, in caso di domanda di mediazione avanzata unilateralmente avanti ad organismo territorialmente incompetente, la conseguenza sia l'inefficacia della domanda: la richiesta di mediazione non produrrebbe alcun effetto, salva la facoltà delle parti di derogare al criterio di competenza territoriale e di rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo (1)
Altra giurisprudenza opta invece per la soluzione secondo cui la domanda avanzata ad organismo incompetente debba ritenersi non tanto inammissibile o inefficace, quanto piuttosto, improcedibile, tamquam non esset, a tenore della regola fissata dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (2)
Nella specie, come si evince dall'invito a partecipare e dal verbale di mediazione depositati in atti, la società opposta ha proposto l'istanza di mediazione dinanzi alla Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia s.r.l. avente sede legale a Pisa, anziché presso un organismo avente sede nel circondario del Tribunale di Taranto, dunque presso un organismo territorialmente incompetente.
Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
La natura meramente processuale del motivo posta a base della decisione (in rito) nonché la novità della questione trattata, consentono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 1611/2021 reso dal Tribunale Parte_1 Parte_2 di Taranto su ricorso della s.r.l. nel procedimento monitorio n. 4830/2021 r.g., ogni diversa CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla con il ricorso per Controparte_1 ingiunzione;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Taranto il 10 giugno 2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Trib. Foggia, 19/7/2021, n. 1831; Trib. Torino, 16/10/2022, n. 2577; Trib. Milano, 13/1/2023, n. 220; Trib. Piacenza, 30/1/2023, n. 28; Trib. Ragusa, n. 496/2020; Trib. Napoli, 14/3/2016; Trib. Mantova, n. 1049/2015; Trib. Milano, 26/2/2016; Trib. Milano, 29/10/2013. 2 così Trib. Modena, 15/2/2024, n. 405; Trib. Torino, 10/6/2022.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7295/2021 r.g. promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Cataldo Francesco Pulpito (PEC: Parte_1 Parte_2
Email_1
OPPONENTE contro
e, per essa, quale procuratore, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 con gli Avv.ti Raffaele Zurlo (PEC. e Andrea Ornati (PEC: Email_2 Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10/6/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1611/2021 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 4830/2021 r.g. ottenuto dalla quale cessionaria del credito derivante dal Controparte_1 contratto di prestito personale, stipulato il 19/01/2009 dalla cedente Agos S.p.a., nei confronti del mutuatario nonché di , quale coobbligata, per il pagamento della somma residua a saldo in Parte_1 Parte_2 quota capitale di €. 20.842,90, oltre interessi a decorrere dal 15/5/2017 (data di notifica della cessione) nonché le spese di procedura con gli accessori di legge.
Gli intimati hanno proposto opposizione eccependo;
il difetto di legittimazione attiva di la Controparte_1 usurarietà del contratto di finanziamento;
l'anatocismo in derivazione del piano di ammortamento cd. alla francese. Nelle conclusioni chiedono disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la rideterminazione del saldo complessivo del rapporto, il risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, in caso di accertato superamento del tasso soglia, la cancellazione delle segnalazioni a rischio, vinte le spese.
Costituendosi in giudizio, la ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per Controparte_1 tardività della notifica;
nel merito, l'infondatezza degli assunti degli opponenti, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Trattandosi di materia soggetta alla condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/201, all'udienza del
13/6/2024 veniva assegnato alle parti il termine di 15 giorni per presentare l'istanza di mediazione, poi espletata in data 11/9/2023 dinanzi alla “Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia Srl”; concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. (udienza del 16/1/2024), il giudizio, di natura documentale, approdava all'udienza del 17/9/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva introitato per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e note di replica.
Con ordinanza in data 12/05/2025 il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 10 giugno
2025. All'odierna udienza, resi i chiarimenti opportuni ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti.
Con riguardo agli assunti delle parti, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione, formulata dall'opponente sia pure solo in sede di comparsa conclusionale, inerente all'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 4, co. 1 del D.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, come riformato dal DL n. 69/2013
(ai sensi del quale la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo territorialmente competente, ovvero nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia), la quale si pone, sul piano processuale, con priorità logico-giuridica assorbente rispetto ad ogni altra questione sottoposta all'attenzione del giudice.
La novella del 2013, come noto, intendeva favorire l'agevole partecipazione delle parti alla procedura compositiva in funzione deflattiva, anche per evitare ogni abuso o strumentalizzazione derivante dalla distanza intercorrente tra sede dell'organismo adito e luogo di residenza delle parti o sede dei loro interessi.
La disposizione in commento è stata conservata integra dalla riforma processuale del 2022.
Il rinvio alle regole del codice del rito civile (contenute nel capo I, sezione III, dedicata alla competenza per territorio del giudice: artt. 18 – 30 bis c.p.c.) conferma poi la volontà del legislatore di imporre una corrispondenza tra luogo dell'organismo di mediazione e luogo del giudice competente, nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo al foro della controversia e non viceversa.
In coerenza con la finalità deflativa del processo, il meccanismo legislativo presuppone, in effetti, che prima sia individuato il foro giudiziale (secondo le regole processuali sulla competenza che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto) e solo dopo sia determinato l'organismo cui accedere in fase conciliativa, sì da consentire alla parte invitata in mediazione la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi (così Cass., 2/9/2015, n. 17480).
Non vi è dubbio che, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia possa, in astratto, apparire inidoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda, non rilevando che la stessa avvenga in modalità telematica, trattandosi, infatti, semplicemente, di modalità alternativa di svolgimento della procedura che non sposta il criterio della competenza. Tuttavia, l'art. 4 D.lgs. 28/2010 (oggi come ieri) omette di individuare le sanzioni applicabili in caso di violazione del criterio di competenza per territorio.
Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che, in caso di domanda di mediazione avanzata unilateralmente avanti ad organismo territorialmente incompetente, la conseguenza sia l'inefficacia della domanda: la richiesta di mediazione non produrrebbe alcun effetto, salva la facoltà delle parti di derogare al criterio di competenza territoriale e di rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo (1)
Altra giurisprudenza opta invece per la soluzione secondo cui la domanda avanzata ad organismo incompetente debba ritenersi non tanto inammissibile o inefficace, quanto piuttosto, improcedibile, tamquam non esset, a tenore della regola fissata dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (2)
Nella specie, come si evince dall'invito a partecipare e dal verbale di mediazione depositati in atti, la società opposta ha proposto l'istanza di mediazione dinanzi alla Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia s.r.l. avente sede legale a Pisa, anziché presso un organismo avente sede nel circondario del Tribunale di Taranto, dunque presso un organismo territorialmente incompetente.
Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
La natura meramente processuale del motivo posta a base della decisione (in rito) nonché la novità della questione trattata, consentono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 1611/2021 reso dal Tribunale Parte_1 Parte_2 di Taranto su ricorso della s.r.l. nel procedimento monitorio n. 4830/2021 r.g., ogni diversa CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla con il ricorso per Controparte_1 ingiunzione;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Taranto il 10 giugno 2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Trib. Foggia, 19/7/2021, n. 1831; Trib. Torino, 16/10/2022, n. 2577; Trib. Milano, 13/1/2023, n. 220; Trib. Piacenza, 30/1/2023, n. 28; Trib. Ragusa, n. 496/2020; Trib. Napoli, 14/3/2016; Trib. Mantova, n. 1049/2015; Trib. Milano, 26/2/2016; Trib. Milano, 29/10/2013. 2 così Trib. Modena, 15/2/2024, n. 405; Trib. Torino, 10/6/2022.