Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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n. 27077 2020 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27077 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti GAROFALO ANNE MARIE e PANNONE ILARIA MARCELLA presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla P.zza Carità, n. 32,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. SGAMBATO NELLO presso cui elettivamente domicilia in in Caserta alla Via F. Renella n. 70,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
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Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Ha chiesto, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 450 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata, con il resistente, padre del loro unico figlio nato il [...]), Per_1
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
affidarsi il figlio minore in via esclusiva alla madre con residenza privilegiata presso la stessa e regime di visita padre-figlio; porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della ricorrente di €.350,00; nonché porsi a carico della resistente un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore di €.700,00 oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il
COA del 2018.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti.
All'udienza del 23.06.2021 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava il minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
disponeva che il padre potesse vedere liberamente il figlio minore due pomeriggi a settimana ed a settimane alterne dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera, nonché la metà delle festività pasquali e natalizie alternati un anno compreso Pasqua ed un anno compreso Natale, nonché 15 giorni durante le vacanze estive in periodi da concordare con l'altro genitore entro il 28 febbraio di ogni anno;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.ra quale contributo al Pt_1
mantenimento del minore, l'importo mensile complessivo di €.300,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie
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come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018, nonché poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente al coniuge quale contributo al suo mantenimento l'importo mensile complessivo di €.100,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT. Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Entrambe le parti hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale innanzi alla Corte di Appello di Napoli, conclusosi con una pronuncia di rigetto di entrambe le domande e riserva alla decisione finale sulla regolamentazione delle spese del giudizio.
Ammessa ed espletata la prova per testi, il GI in sede istruttoria modificava i provvedimenti presidenziali atteso il perdurare del disinteresse materiale e morale del verso la prole e disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre, CP_1
autorizzata a prendere decisioni di straordinario interesse per il figlio con incontri tra padre e figlio presso i SS in modalità protetta solo dopo che il avesse CP_1
dimostrato il proprio interesse mediante un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso presso il SERD.
Acquisita la documentazione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
• Sulle domande di separazione e di addebito formulate dalle parti.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente rivolte,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia di addebito, il che presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario
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e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del
12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la parte ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.
Diversamente, la parte resistente ha dedotto- ma non provato- la commissione da parte della moglie di gravi comportamenti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi in particolare, le continue mortificazioni sia come uomo che come padre che il avrebbe subito negli anni, l'allontanamento della moglie dalla casa CP_1
coniugale nonché le ingerenze della famiglia di origine della nella vita familiare Pt_1
delle parti.
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La difesa del resistente non ha fornito alcuna prova delle proprie allegazioni, tali da giustificare una intollerabilità della convivenza anteriore all'allontanamento della casa coniugale, laddove, diversamente, quella della ricorrente ha puntualmente assolto al proprio onere probatorio. La relativa domanda va quindi rigettata.
La ricorrente ha invece dedotto che il marito, a causa della forte gelosia, aveva avuto ripetuti episodi di violenza nei confronti della coniuge, con maltrattamenti psicologici e fisici che la costringevano ad allontanarsi dalla casa coniugale con il minore, presente nei contesti di violenza creatisi.
L'istruttoria orale svolta e la documentazione prodotta portano a ritenere provata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, risultando provati i comportamenti di violenza del resistente.
Infatti, a base della domanda di addebito la difesa della ricorrente ha dedotto una pluralità di comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere dal marito nei confronti della moglie durante la convivenza coniugale,(in particolare nel marzo 2020), che hanno trovato pieno riscontro probatorio nelle dichiarazioni dei testi Tes_1
e , quest'ultima presente in prima persona ad un episodio di
[...] Testimone_2
violenza e minacce del sig. , avvenuto il 17.11.2020 sul luogo di lavoro della CP_1
sig.ra ove il resistente, in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol, aggrediva Pt_1
verbalmente la coniuge, minacciandola di morte insieme alla di lei sorella gemella nonché alla presenza dei suoi colleghi e datori di lavoro, il tutto corroborato dalle denunce-querele presentate dalla ricorrente.
Orbene, considerato che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass. Sez. I n. 817 del
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14.01.2011), ritiene il Tribunale dimostrata l'addebitabilità della separazione al marito in considerazione del comportamento violento verso la moglie intrinsecamente sufficiente a determinare la crisi coniugale.
La pronuncia di separazione deve quindi essere addebitata al sig. . Controparte_1
Sulla domanda di affido del figlio minore nato il [...]) Per_1
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del minore, va evidenziato che, sul punto, persiste il contrasto tra i genitori dal momento che il padre ha chiesto l'affido condiviso del minore con domicilio preferenziale presso la madre, mentre quest'ultima ha chiesto l'affidamento esclusivo dello stesso.
Va premesso che, in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ.
Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). Gli stessi giudici hanno, inoltre, precisato che: “Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario” (cfr. Cass.
Civ. Sez. I n. 1777 dell'8.02.2012) e che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli” ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre,
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il Collegio ritiene contraria all'interesse del minore una condivisione delle scelte educative inerenti il figlio e che la madre sia l'unico genitore adeguato a svolgere il suo ruolo genitoriale.
Tale conclusioni scaturisce dal fatto che: 1) in primo luogo il resistente, anche dopo l'ordinanza presidenziale, con cui è stata stabilita una somma mensile a suo carico per il mantenimento del figlio, di fronte ai rilievi della moglie circa i suoi reiterati inadempimenti agli obblighi alimentari, non ha dimostrato di aver corrisposto puntualmente tali somme, senza fornire alcuna giustificazione del proprio inadempimento, finchè il Giudice con provvedimento del in applicazione della previsione di cui all'art 156 comma 6 cc disponeva che il datore di lavoro del versasse mensilmente direttamente a la somma di € CP_1 Parte_1
400,00 mensili, con aggiornamento annuale istat, prelevandole dalle somme mensilmente spettanti a;
2) in secondo luogo dalle risultanze istruttorie Controparte_1
raccolte nel corso del giudizio, è emerso un tratto comportamentale aggressivo e violento del resistente, spesso rinvenuto in uno stato di ubriachezza, anche sul luogo di lavoro della coniuge, ed un suo scarso interesse anche a rispettare e favorire gli incontri con il minore, rendendosi totalmente irreperibile e non avendo alcun tipo di contatto neanche telefonico con il figlio dall'ottobre del 2021, con evidente volontà di sottrarsi ai propri doveri materiali e morali nei confronti del figlio, oggi sedicenne. La ricorrente, ascoltata nuovamente dal Giudice all'udienza del 9.02.23 dichiarava: “il sig. non CP_1
esercita il proprio diritto di visita con il minore da ottobre 2021 non avendo più alcun tipo di rapporto neppure telefonico con il figlio, inoltre è totalmente irreperibile e non riesco a parlarci nemmeno quanto necessita per qualche autorizzazione per mio figlio. Ho avuto notevoli problemi anche per l'iscrizione a scuola di mio figlio che deve essere iscritto al primo istituto superiore in informatica. Inoltre è totalmente inadempiente e non provvede nemmeno il terzo poiché mi risulta che è stato licenziato.”
E così in pari data veniva disposto l'affido esclusivo del minore alla madre con “incontri tra padre e figlio presso i SS in modalità protetta solo dopo che il abbia dimostrato il proprio CP_1
interesse mediante un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso presso il SERD… revoca inoltre l'ordine emesso ex art. 156 essendo cessato il rapporto di lavoro.”.
Pertanto, il minore va affidato alla madre, autorizzando il genitore affidatario a prendere
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tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater cc.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con il figlio, ritiene il Collegio che gli incontri dovranno avvenire, presso il Consultorio della
ASL competente per territorio in base alla residenza del minore, attraverso l'ausilio del personale specializzato, a conclusione positiva di un percorso presso il SERD nonché un percorso di sostegno alla genitorialità.
Sulla domanda di mantenimento del minore.
In ordine ai provvedimenti di natura economica relativi al figlio della coppia, ai sensi degli artt. 337 ter c.c., va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del minore.
Pertanto, la madre, convivendo con il figlio, provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il predetto.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, si deve tener conto dell'età del minore, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori, in secondo luogo, convivendo il figlio con la madre, risultano assai ridotti i tempi di presenza dello stesso presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
In secondo luogo, l'assegno va parametrato, non potendosi considerare il tenore di vita del nucleo familiare perché non provato, ai redditi delle parti, come allegato dalla documentazione prodotta.
A tal fine va rilevato che la ricorrente ha dichiarato di essere dipendente part-time presso il supermercato PAM, confermato dai testi escussi, ma alcuna busta paga allega limitandosi a depositare il modello 730 congiunto relativo agli anni 2017 e 2019 dal quale emerge un reddito pari ad €.25.291,00 e €.25.987,00.
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Il resistente invece ha dichiarato di essere dipendente della società CP_2
producendo nell'anno 2018 un reddito di €. 26.581,05, nell'anno 2019 di € 25.986,62 e nell'anno 2020 un reddito pari ad € 24.600,39, allegando inoltre una busta paga del mese di febbraio 2022 pari ad €. 1.359,57, per poi essere successivamente licenziato.
Va altresì rilevato che in sede istruttoria il GI provvedeva ad autorizzare la richiesta di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento € 400,00 mensili stabilito dal
Presidente del Tribunale di Napoli con ordinanza del 24.6.21, posto a carico di in favore di per l'inadempimento del Controparte_1 Parte_1
resistente, revocato poi all'udienza del 09.02.2023 in seguito al sopravvenuto licenziamento del . CP_1
Pertanto, considerati tutti gli elementi forniti, ritiene il Collegio congruo l'assegno mensile di € 400,00 a carico del sig. per il mantenimento del figlio minore. CP_1
Detto assegno andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno Parte_1
cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018.
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre:
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938;
Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n.
23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella
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determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1, n.
9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili, non elide, anzi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del 11/07/2018,
a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del
2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo
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a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
“In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878)
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il
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proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura. In altre pronunce
(cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Supremi Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010;
Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto.
Per quanto concerne il tenore di vita durante il matrimonio nessun elemento specifico
è stato dedotto, né provato da parte ricorrente;
quanto invece alla capacità reddituale dei coniugi, così come evidenziato già con riferimento alla domanda di mantenimento per il minore, la sig.ra dipendente parti time del supermercato PAM, non Pt_1
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produce alcuna documentazione individuale reddituale, né fornisce prova della differenza economica tra le parti.
Orbene, tenuto inoltre conto della ancora giovane età della sig.ra (46 anni) e Pt_1
valutate le sue attuali possibilità di lavoro della donna, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia fornito prova della differenza tra le situazioni economiche delle parti, pertanto la domanda va rigettata.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a;
Controparte_1
2. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con residenza preferenziale presso la stessa e regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
autorizza la madre ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per il figlio;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 400,00
(quattrocento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella Controparte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018;
5. rigetta la domanda di mantenimento della ricorrente.
6. compensa le spese di lite;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per
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l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 27, parte II, s. A, Sez. Q, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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