Decreto presidenziale 7 settembre 2022
Sentenza 17 maggio 2023
Ordinanza cautelare 2 agosto 2023
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Sentenza 13 novembre 2023
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Rigetto
Sentenza 12 agosto 2024
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Ordinanza collegiale 12 agosto 2024
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Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 9 maggio 2025
Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
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Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
Decreto decisorio 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2025, n. 3995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3995 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03995/2025REG.PROV.COLL.
N. 00012/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2024, proposto da
-OMISSIS-Società Agricola S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Mascotto e Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma in parte qua
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, n. -OMISSIS-del 29 maggio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AVEPA;
Visto l’appello incidentale proposto da AVEPA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025, il Cons. Roberto Caponigro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti, con decreto del 5 marzo 2021 avente ad oggetto “decadenza domanda n. 3426359/2016”, ha accertato il debito per la -OMISSIS-Società Agricola S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS-. per l’importo di € 242.190,35, di cui € 167.510,89 a titolo di irregolarità e € 74.679,46 a titolo di sanzione, disponendo l’iscrizione per tale importo al Sistema Gestione Entrate VE.
La Società -OMISSIS-ha impugnato detto provvedimento e gli atti ad esso presupposti dinanzi al Tar per il Veneto che, con la sentenza della Sezione Terza n. -OMISSIS-del 29 maggio 2023, ha accolto il ricorso nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati nella sola parte in cui viene determinato e disposto da VE a carico della ricorrente il pagamento degli importi a titolo di sanzione.
La Società Agricola ha interposto appello avverso la sentenza del Tar Veneto n. -OMISSIS-del 2023 laddove ha respinto la questione principale inerente la legittimità della disposta decadenza del premio.
A tal fine, ha articolato i seguenti motivi:
(A) Error in iudicando della sentenza nella parte in cui non ha accolto il primo motivo di ricorso (IV.1) e ha ritenuto infondate o comunque non si è pronunciato sulle doglianze di cui al secondo e terzo motivo di ricorso. Violazione o comunque erronea applicazione del Reg. (UE) 17.12.2013 n. 1307/2013 (e in particolare degli artt. 4 e 32), del Reg. (UE) 11.3.2014 n. 639/2014 (e in particolare dell’art. 4), del Reg. (UE) 17.12.2013 n. 1306/2013 (e in particolare degli artt. 59, 62, 64 e 77); del Reg. (UE) 17.7.2014 n. 809/2014 (e in particolare dell’art. 4); del Reg. (UE) 11.3.2014 n. 640/2014;
del Reg. (CE/Euratom) 18.12.1995 n. 2988/1995 (e in particolare degli artt. 2 e 5, 15, 18, 19 bis, 34 e 39); violazione o comunque erronea applicazione dell’art. 2 del D.M. 18.11.2014 e dell’art. 2 del D.M. 26.2.2015 n. 1420; violazione o comunque erronea applicazione delle circolari AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23.12.2015 e prot. n. UMU.2016.371 del 3.3.2016 e del decreto di AVEPA n. 57 del 31 maggio 2016 e del manuale approvato con il ridetto decreto; violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Costituzione
Sul mancato accoglimento del primo motivo di ricorso (IV.1).
I capi presi in considerazione da AVEPA per il conteggio delle UBA/medie (conteggio finalizzato a verificare il rispetto dei criteri di mantenimento a pascolo delle superfici dichiarate in domanda) sarebbero solamente una parte di quelli che sono stati allevati da -OMISSIS-nella stalla identificata con codice-OMISSIS-in comune di L’Aquila-Paganica e che hanno pascolato per più di 60 giorni nei pascoli siti nel medesimo comune (nella vicina frazione di Camarda).
-OMISSIS-ha acquistato nel giugno luglio 2016 i seguenti capi ovicaprini: a) da -OMISSIS-, n. 35 ovicaprini adulti e n. 7 ovini agnelli; b) da -OMISSIS-, n. 12 ovicaprini adulti e n. 3 ovini agnelli; c) da -OMISSIS- Società Agricola s.a.s., n. 303 ovicaprini adulti e n. 70 ovini agnelli.
In sintesi, l’appellante avrebbe allevato 430 ovicaprini (350 ovicaprini adulti ed 80 agnelli) nella stalla di L’Aquila/Paganica, i quali hanno pascolato dal 13 luglio 2016 al 29 ottobre 2016.
L’VE, con il decreto impugnato, non avrebbe considerato 13 ovicaprini adulti acquistati da -OMISSIS- e, soprattutto, non avrebbe considerato 70 agnelli acquistati da -OMISSIS-, che pure sono stati allevati da -OMISSIS-nella ridetta stalla-OMISSIS-a far data dal 13.7.2016 e dalla stessa pascolati unitamente agli altri 350 capi adulti e 10 agnelli.
Il pascolamento per più di 60 giorni nei terreni dichiarati in domanda di ulteriori 83 capi allevati nella limitrofa stalla di cui al codice-OMISSIS-(parimenti indicato in domanda) emergerebbe in maniera inequivoca dai documenti relativi alla movimentazione degli animali al pascolo e dalle certificazioni veterinarie agli atti: documenti – provenienti da terzi - che erano a disposizione di AVEPA o che comunque la stessa ben avrebbe potuto acquisire laddove avesse svolto un’istruttoria completa.
In ogni caso, se anche non risultassero registrati in BDN i suindicati animali (che avrebbero inequivocabilmente pascolato sulle superfici indicate in domanda site nel medesimo comune della stalla in cui sono stati allevati, contribuendo in maniera significativa al mantenimento delle superfici a pascolo), alla deducente non potrebbe essere imputata alcuna responsabilità per il mancato aggiornamento dei dati in BDN, trattandosi di un incombente che spetta alla ASL territorialmente competente espletare.
La ricorrente avrebbe provveduto a comunicare – tramite i sistemi informatici messi a disposizione dagli stessi Servizi veterinari dell’ASL – tutti i dati e i documenti necessari per consentire alle ASL medesime di effettuare le registrazioni in BDN: null’altro poteva fare la deducente, non avendo neppure il modo di verificare il corretto inserimento dei dati da parte della ASL chiamata a provvedere alla registrazione dei dati trasmessi dal privato in BDN.
Di modo che sarebbe illogico e comunque contrario ai principi comunitari in materia che l’apparato amministrativo statale (per il tramite di una propria amministrazione regionale quale AVEPA) sanzioni in maniera importante il privato per azioni od omissioni allo stesso non imputabili ed imputabili per converso allo stesso apparato amministrativo statale (per il tramite di altra amministrazione regionale quale l’ASL).
L’AVEPA non potrebbe penalizzare in maniera considerevole un agricoltore – privandolo di un importante contributo e applicandogli anche una sanzione supplementare – per la mancanza in BDN di capi che avrebbero pacificamente pascolato nei terreni per i quali è stata presentata domanda di aiuto: capi per la cui registrazione in BDN l’operatore si sarebbe rivolto all’autorità amministrativa competente in materia che avrebbe omesso di fare quanto di competenza.
In sede di riesame, l’AVEPA, previo riconoscimento dell’errore in cui sarebbe incorsa la competente Azienda sanitaria in ordine alla trasmissione dei dati alla BDN, avrebbe necessariamente dovuto prendere in considerazione la documentazione esibita dal privato addivenendo a concludere per il rispetto, da parte della ricorrente, dei criteri di mantenimento a pascolo delle superfici indicate nella domanda unica 2016, con conseguente riconoscimento dell’ammissibilità della domanda medesima.
Sul mancato accoglimento in parte qua del secondo motivo di ricorso (IV.2)
Il TAR Veneto avrebbe correttamente escluso che l’art. 19 bis del regolamento (UE) n. 640 del 2014 giustifichi l’applicazione di una sanzione a carico della deducente (ulteriore rispetto alla restituzione dell’importo pagato), quale quella disposta da AVEPA; tale disposizione, inoltre, andrebbe interpretata in uno con l’art. 18, in modo da giustificare la possibilità di riconoscere comunque un aiuto all’agricoltore, in presenza di irregolarità non gravi.
Non sarebbe corretto, nel caso di specie, considerare tout court la “non ammissibilità delle superfici richieste a pascolo magro nel comune di L’Aquila” e, quindi, escludere tutte indistintamente queste superfici dalla “superficie determinata”, dovendosi individuare la quantità di superficie determinata in cui è dato riscontrare la sussistenza delle condizioni richieste per ottenere l’aiuto in esame (pascolo superiore a 60 giorni; carico di bestiame non inferiore a 0,1 UBA/HA).
La superficie determinata dovrebbe ottenersi prendendo a riferimento la superficie richiesta a premio e decurtandola delle sole porzioni di superficie interessate da irregolarità.
In altri termini, la superficie per la quale, a tutto concedere, sussistevano le condizioni richieste per ottenere l’aiuto in esame sarebbe pari a (23,85 UBA / 0,1 UBA/HA ex lege richieste =) 238,5 ha.
Sulla mancata pronuncia o comunque sul mancato accoglimento in parte qua del terzo motivo di ricorso.
La riscontrata irregolarità, oltre a non essere riconducibile ad una azione od omissione della ricorrente, non sarebbe stata intenzionale, né causata da negligenza (la stessa AVEPA ha ritenuto ammissibile la domanda liquidando i relativi importi ed avvedendosi solo in un secondo momento di essere incorsa in un errore di calcolo) e ciò anche considerato che, come visto, la mancata registrazione in BDN di capi (il cui computo avrebbe permesso a -OMISSIS-di rispettare le condizioni di ammissibilità per il percepimento del premio) sarebbe imputabile solo alla ASL delegata per la registrazione, sul cui operato la deducente non avrebbe potuto vigilare.
(B) Error in iudicando della sentenza nella parte in cui non ha accolto il motivo (IV.4) di ricorso ove si è contestata la violazione di legge sotto il profilo della violazione e/o erronea applicazione del Reg. (UE) 17.12.2013 n. 1306/2013 e in particolare dell’art. 54.
Nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti né per pagare la sanzione né per restituire le somme ricevute (e, quindi, neanche per compensare i presunti debiti sub judice con i crediti che la deducente vanta nei confronti di AVEPA): e ciò sia perché è illegittima la decisione di AVEPA di disporre la decadenza e di applicare le relative sanzioni (per tutte le motivazioni suesposte), sia per una serie di ulteriori ragioni. Tra queste, la violazione del termine (perentorio) di 18 mesi stabilito dall’art. 54 del Reg (UE) n. 1306/2016 per la richiesta di restituzione del pagamento indebito “in seguito a irregolarità o a negligenza”.
C) Violazione dell’art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia in merito alla censura sub motivo IV.4 di ricorso con cui si è contestata la violazione del Reg. (UE) 17.7.2014 n. 809/2014 e in particolare dell’art. 7
L’appellante ripropone la censura con cui ha contestato la legittimità degli atti gravati anche per il fatto che è decorso più di un anno tra la data del pagamento del premio e la decisione del recupero di quanto si assume indebitamente percepito: in violazione di quanto previsto dall’articolo 7 del Reg. (UE) 17.7.2014 n. 809/2014.
L’AVEPA ha analiticamente contestato la fondatezza delle doglianze formulate, concludendo per il rigetto del gravame.
L’Agenzia ha altresì proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tar per il Veneto n. -OMISSIS-del 2023 nella parte in cui ha annullato la sanzione irrogata.
A tal fine ha proposto il seguente motivo:
Primo e unico motivo di appello: violazione dell’art. 19 bis del regolamento delegato della Commissione 11 marzo 2014, n. 640 e dell’art. 63 e 77 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306.
L’art. 19 bis del regolamento n. 640/14, ritenuto non applicabile dal TAR per il Veneto, non disciplinerebbe una fattispecie diversa rispetto agli artt. 63, par. 2, e 77 del regolamento n. 1306/13, ma costituirebbe una disposizione di dettaglio di questi ultimi.
L’art. 19 bis riguarderebbe la presente fattispecie, poiché si applica a sovradichiarazioni di superfici per i regimi di aiuto di base o relativi al pagamento unico (cfr. art. 17 del citato reg. n. 640/14).
I diritti all’aiuto di cui dispone -OMISSIS-non sarebbero quelli dichiarati in domanda per il semplice motivo che il richiedente avrebbe presentato una dichiarazione con dati non veritieri (in particolare sul numero di capi) e perciò inidonei a dimostrare il carico minimo di 0,1 UBA per ettaro annuo sulla superficie chiesta a premio.
Inoltre il TAR per il Veneto “ritiene che la norma eurounitaria presuppone che una parte del premio corrisposto sia comunque ammissibile e riconoscibile all’interessato”.
Tale affermazione, tuttavia, non troverebbe alcun riscontro o riferimento nel testo normativo; infatti, secondo la prassi di AGEA non vi sarebbe alcuna limitazione in tale senso.
L’appellante principale ha analiticamente contestato la fondatezza delle doglianze contenute nell’appello principale, formulando ulteriori argomentazioni a favore della non applicabilità alla fattispecie dell’art. 19 bis citato.
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno delle rispettive ragioni.
VE, in particolare, con memoria depositata il 6 febbraio 2025, ha sostenuto che, qualora residuassero incertezze circa la correttezza dell’interpretazione dell’art. 19-bis del Reg. UE n. 640/2014 (fatta propria dal TAR del Veneto nella sentenza n. 3100/2024), dovrebbe essere investita della questione la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE al fine di fugare ogni dubbio circa l’applicabilità del predetto art. 19-bis e della relativa sanzione, ai casi di (sovra)dichiarazioni finalizzate al conseguimento di aiuti comunitari per attività agricola (nella species pascolamento) che rechino l’indicazione di uno o più presupposti (estensione di terreni e/o numero di capi e/o giorni di pascolamento) in relazione ai quali non è raggiunto il coefficiente minimo decretante lo svolgimento di attività agricola per cui, per l’effetto, l’attività agricola sarebbe da considerare tamquam non esset.
In proposito, la Società -OMISSIS-, nella denegata ipotesi in cui l’istanza di rinvio pregiudiziale fosse ritenuta accoglibile, ha chiesto che il quesito da sottoporre alla Corte sia esteso alla corretta interpretazione e applicazione dell’art. 19 bis reg. (UE) n. 64072014 alla luce di principi e delle disposizioni comunitarie applicabili in materia.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello principale proposto dalla Società Agricola -OMISSIS-è infondato e va di conseguenza respinto.
2.1. Il decreto in contestazione è stato adottato, tra le altre, per le seguenti ragioni:
“considerato che la ditta ha dichiarato in domanda le superfici di L’Aquila – frazione Camarda, per complessivi Ha 249,6587 a pascolo – pascolo polifita (tipo alpeggi) senza tara”;
“preso atto che spetta allo Stato membro stabilire i criteri per disciplinare le attività di cui ai punti i) e ii) sopra indicati”, vale a dire – premesso che sono ammissibili al regime di pagamento unico ai sensi dell’art. 32 del reg. (UE) m. 1307/2013 tutte le superfici agricole di un’azienda utilizzate per un’attività agricola - i criteri per definire un’attività agricola ai sensi dell’art. 4 del reg. (UE) n. 13077/2013, comma 1, punto c);
“considerato che per quanto riguarda l’attività relativa al punto ii) [il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari], dichiarata dalla ditta nel proprio modulo della domanda unica, per i terreni l’Aquila – frazione Camarda, i criteri sono fissati dall’art. 2 del D.M. 26 febbraio 2015, n. 1420 e prevedono che: … 2) la densità minima deve essere di 0,2 UBA per ettaro riferita all’anno di presentazione della domanda; 3) le Regioni e le Province autonome possono specificare con propri provvedimenti il periodo di pascolamento e il carico UBA”;
“considerato che con delibera n, 583 del 6 luglio 2015 la Regione Abruzzo ha fissato il carico minimo di bestiame a 0,1 UBA/ha/anno e un periodo minimo di pascolamento di 60 giorni”;
“preso atto che il comma 4, art. 2, del DM 26 febbraio 2015, n.1420, dispone che le UBA siano conteggiate tra gli animali individuati al pascolo, nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN), detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al richiedente, con l’eccezione di quanto previsto al comma 5 e che il pascolamento sia dimostrato attraverso la registrazione in BDN della movimentazione degli animali in uscita e in ingresso dal pascolo”;
“considerato che nel caso della ditta -OMISSIS-… non esistendo un codice pascolo, le UBA/Ha sono state determinate come consistenza media dei capi registrati in BDN nel codice stalla-OMISSIS-, nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare Agea 569/2015”;
“preso atto che devono essere conteggiati solo i capi registrati regolarmente in BDN perché questo permette di: 1) verificare e controllare il rispetto di tutti i requisiti previsti per la corretta erogazione degli aiuti a tutela del bilancio comunitario come stabilito dal Sistema integrato di Gestione e controllo di cui al punto 2 dell’art. 68 del reg. (UE) n. 1306/2013; 2) evitare che più beneficiari possano dichiarare gli stessi capi in domande diverse; 3) assicurare i controlli sanitari”;
“le UBA medie, pari a 22,9862, desunte dalla BDN sul codice allevamento-OMISSIS-permettono di coprire una superficie potenziale di ha 229,8620 con il carico di 0,10 UBA/HA/anno anziché i 249,6587 HA impegnati. Il carico sulla superficie presentata in domanda unica è di 0,092 UBA/HA/anno e, quindi, non sufficiente per raggiungere il carico minimo richiesto dalla normativa per garantire il mantenimento delle superfici a pascolo”;
“definita, quindi, la non ammissibilità delle superfici richieste a pascolo magro nel comune di L’Aquila, in applicazione dell’art. 32 del reg. (UE) n. 1307/2013, all’art. 4 del reg (UE) 639/2014 e all’art. 2 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420”;
“considerato che in applicazione dell’art. 18 del reg. (UE) n. 640/2014 la ditta decade dall’aiuto per l’importo irregolare di € 111.753,15 per il premio base e di € 55.757,74 per il greening con l’obbligo di restituzione di quanto percepito indebitamente, come indicato nella tabella sottostante per un importo complessivo di € 167.510,89”;
“considerato che alla ditta -OMISSIS-… è stato trasmesso l’avvio del procedimento di decadenza della DU 2016 in data 04/06/2020 prot. n. 84304 contestando l’indebito percepimento di cui sopra per il mancato raggiungimento del limite delle UBA”;
“preso atto che i calcoli delle UBA ripostati nella nota … del 09/10/2018, fanno correttamente riferimento alla consistenza media del codice stalla-OMISSIS-sulla base di quanto indicato dalla circolare Agea 569/2015 perché il comune di Paganica è limitrofo a Lucoli, ma devono essere integrati con i capi per partita, alla luce della nota … del 02/11/2020, nel seguente modo: … Uba Medie al Pascolo = 20,38 + 4,43 – 0,55 – 0,41 = 23,85: HA 249,6587 = 0,095 inferiore a 0,1 Uba/ha/annuo”;
“valutato che la ditta non raggiunge comunque il carico minimo di 0,1 UBA/HA necessario al mantenimento della superficie richiesta in domanda e che, pertanto restano confermate le determinazioni comunicate con l’avvio del procedimento”;
“preso atto che non può essere applicata alcuna tolleranza, come invece richiesto dalla ditta, in quanto il valore di 0,1 UBA/HA rappresenta il “carico minimo” per garantire il pascolamento sull’intera superficie richiesta e, quindi, per garantire che la stessa sia correttamente mantenuta”;
“ritenuto pertanto definitivamente accertato il debito di € 242.190,35, di cui € 167.510,89 a titolo di irregolarità e € 74.679,46 a titolo di sanzione”.
La motivazione del provvedimento contestato, quindi, si presenta ampia ed esaustiva, dando conto degli essenziali snodi logico-giuridici che hanno portato alla determinazione assunta.
2.2. In limine, il Collegio rappresenta che i contributi in questione, previsti dall’ordinamento europeo, hanno la finalità di incentivare il pascolo dei capi, per cui la permanenza in stalla degli stessi non assume rilievo ai fini in discorso.
L’art. 2, comma 4, del d.m. n. 1420 del 2015, ratione temporis vigente, infatti, adopera la nozione di “periodo di pascolamento”, concetto evidentemente differente dalla mera detenzione dei capi, sicché gli animali devono essere al pascolo e l’accertamento di tale circostanza di fatto deve avvenire esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale.
2.3. La questione controversa, agitata con le plurime censure contenute nei motivi di appello sub A), attiene specificamente al fatto che i requisiti minimi per l’attribuzione del beneficio economico non sono stati accertati in ragione dei capi al pascolo quali risultanti dalla BDN, mentre l’appellante sostiene che, ingiustamente, non sarebbero stati conteggiati n. 83 ovicaprini i quali, portando il totale da 347 a 430, avrebbero consentito il superamento del requisito minimo (circostanza, peraltro, anch’essa contestata dall’Amministrazione per il numero insufficiente delle giornate di pascolo).
L’appellante, inoltre, sostiene che, anche ove dovessero essere considerati soli i capi registrati nella BDN, la mancata registrazione degli altri capi non sarebbe ad essa imputabile, dipendendo invece dall’inadempimento dell’ASL.
In altri termini, non è controverso che dalla BDN risulti un numero insufficienti di capi al pascolo, ma la Società -OMISSIS-, con le censure dedotte nei motivi di appello sub A), ritiene che la decadenza non avrebbe potuto essere accertata in presenza di requisiti comunque in concreto rispettati, in quanto comprovati da altra documentazione, e, comunque, che la mancata registrazione nella BDN del totale degli ovicaprini al pascolo sarebbe imputabile ad un’Autorità pubblica come la Asl e non all’azienda.
La contestazione è infondata, atteso che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, “l’eventuale inadempimento dell’ASL ai propri obblighi di aggiornamento non rileva ai fini che qui interessano, poiché ciò che è dirimente è l’assenza in BDN del dato relativo agli ulteriori capi in contestazione, il ché esclude di poter valorizzarne “l’esistenza” dei capi e la riferibilità degli stessi alla società ricorrente, desunte aliunde dalla documentazione prodotta …”, con la ulteriore specificazione che “Al più, l’eventuale inadempimento dell’ASL potrà – qualora ne sussistano effettivamente i presupposti – fondare un’eventuale domanda risarcitoria da parte della ricorrente”.
Il citato art. 2, comma 4, del d.m. n. 1420 del 2015, infatti, nel richiamare due volte la BDN, pone l’obbligo della registrazione della documentazione nella banca dati e si riferisce agli “animali individuati al pascolo nell’ambito della Banca Dati Nazionale” e tale scelta si rivela ragionevole sia perché garantisce la certezza dei dati, sia perché presidia il buon andamento dell’attività amministrativa che deve fare riferimento ai soli dati presenti in detta banca dati, senza operare ulteriori e diverse attività di accertamento.
In sostanza, l’Amministrazione ha applicato alla fattispecie l’art. 2, comma 4, del D.M. n. 1420 del 2015, secondo cui “Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annui di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN)”, per cui la sua attività si rivela vincolata e scevra dai dedotti vizi di legittimità.
In tale ottica, come sopra descritto, il decreto impugnato ha evidenziato correttamente sia “che il comma 4, art. 2, del DM 26 febbraio 2015, n.1420, dispone che le UBA siano conteggiate tra gli animali individuati al pascolo, nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN)” sia “che devono essere conteggiati solo i capi registrati regolarmente in BDN perché questo permette di: 1) verificare e controllare il rispetto di tutti i requisiti previsti per la corretta erogazione degli aiuti a tutela del bilancio comunitario come stabilito dal Sistema integrato di Gestione e controllo di cui al punto 2 dell’art. 68 del reg. (UE) n. 1306/2013; 2) evitare che più beneficiari possano dichiarare gli stessi capi in domande diverse; 3) assicurare i controlli sanitari”
D’altra parte, giova ancora considerare, per un verso, che la Regione Abruzzo, nell’esercizio dei poteri alla stessa conferiti, ha ridotto la densità minima da 0,2 UBA a 0,1 UBA, così rendendo più agevole l’accesso alla contribuzione per le aziende agricole, dall’altro, come una diligente attività della Società interessata avrebbe potuto determinare, anche mediante richiesta di accesso, la verifica dei dati trasmessi e registrati presso la BDN.
2.4. Né può condividersi la prospettazione dell’appellante, secondo cui non sarebbe corretto escludere indistintamente tutte le superfici, dovendosi invece individuare la quantità di superficie in cui sussisterebbero le condizioni richieste per ottenere l’aiuto.
Infatti, ai sensi dell’art. 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 11 marzo 2014 n. 640, ratione temporis vigente, “per le domande di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di regimi di aiuti a misure di sostegno connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture”.
Pertanto, non essendo raggiunto il requisito minimo di 0,1 UBA/HA/anno, la superficie determinata deve essere considerata non agricola e, quindi, tamquam non esset ai fini del premio.
In altri termini, come evidenziato nel provvedimento contestato, il carico di 0,095 UBA/HA/anno non è sufficiente per raggiungere il carico minimo richiesto dalla normativa per garantire il mantenimento delle superfici a pascolo.
Ne consegue che deve condividersi quanto sostenuto dall’Amministrazione appellata, secondo cui, ove la richiedente il premio, nel caso di pascolamento, non dimostri di raggiungere il coefficiente di carico minimo di 0,1 UBA/Ha/anno, la superficie dichiarata in domanda è considerata non agricola e, quindi, ai fini del premio pari a zero.
2.5. L’appellante ha sostenuto la violazione del termine di diciotto mesi fissato dall’art. 54 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013.
In proposito, il Collegio condivide quanto già rappresentato dalla Sezione con la sentenza n. 10243 del 20 dicembre 2024, secondo cui il detto termine non incide sul diritto-dovere dello Stato di ripetere le somme indebitamente corrisposte.
La norma in parola prevede un termine di 18 mesi - dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità – per procedere alla richiesta di restituzione nei confronti del beneficiario “di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza”.
La disposizione, che nei successivi paragrafi disciplina le conseguenze del ritardato assolvimento dell’obbligo di recupero da parte dello Stato, è evidentemente volta non a fissare un termine decadenziale - a favore del beneficiario percettore indebito - per l’esercizio del diritto-dovere dello Stato, di recupero delle somme indebitamente disposte, quanto, piuttosto, a fissare la tempistica dell’obbligo, a carico dello Stato stesso e in favore degli organi eurounitari, il cui mancato adempimento comporta le conseguenze descritte nei paragrafi successivi al primo del suddetto art. 54.
Il termine di diciotto mesi, in definitiva, è riferibile esclusivamente all’applicazione di eventuali rettifiche finanziarie che non coinvolgono la posizione creditoria dell’amministrazione nei confronti del beneficiario né la posizione debitoria del beneficiario.
In linea generale, peraltro, occorre porre in rilievo come, ai sensi dell’art. 58 del regolamento (UE) n. 809 del 2014 sussiste l’obbligo del recupero degli importi indebitamente versati dallo Stato membro.
2.6. Il termine di dodici mesi dalla data del pagamento di cui all’art. 7, comma 4, del reg. (UE) n. 809 del 2014, infine, concerne errori riguardanti elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, ipotesi che non può dirsi ricorre nella fattispecie, in cui vi è stata una sovradichiarazione delle superfici per le quali è chiesto il pagamento del premio.
3. L’appello incidentale proposto da VE è fondato e va accolto.
3.1. Il decreto contestato ha irrogato la sanzione in applicazione dell’art. 19 bis del regolamento (UE) n. 640 del 2014.
Il Tar ha accolto il ricorso di primo grado in parte qua ritenendo che la detta disposizione non possa trovare applicazione nel caso di specie, atteso che la fattispecie concreta non è sussumibile nell’ipotesi descritta dalla norma che legittimerebbe l’irrogazione della sanzione.; il giudice di primo grado, viceversa, ha rinvenuto la norma applicabile alla fattispecie nell’art. 63 regolamento (UE) n. 1306 del 2013.
3.2. Il Collegio ritiene fondato il motivo con cui VE ha sostenuto che trovano applicazione nel caso di specie le norme di cui agli articoli 63, par. 2, e 77 del citato regolamento n. 1306 del 2013 che dettano i criteri generali, nonché l’art. 19 bis del regolamento n. 640 del 2014 che reca la disciplina di dettaglio.
L’aiuto, infatti, è stato concesso ai sensi del regolamento n. 1307 del 2013, le cui sanzioni, per il caso di irregolarità, sono stabilite dal regolamento n. 1306 del 2013.
L’art. 63, par. 2, del regolamento n. 1306 del 2013 prevede l’imposizione di sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli articoli 64 e 77 e, rispetto a tali disposizioni, l’art. 19 bis del regolamento n. 640 del 2014 costituisce una disciplina di dettaglio, sanzionando le ipotesi in cui la superficie dichiarata sia superiore alla superficie determinata in conformità all’art. 18 del regolamento.
In particolare, l’art. 77 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013 dispone, al paragrafo 1, che “per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all’articolo 63, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di inadempienza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall’applicazione delle norme sul sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2” e, al paragrafo 2, che “non sono imposte sanzioni amministrative … se l’interessato può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile”.
Tuttavia, nel caso di specie - ribadito che VE avrebbe potuto e dovuto prendere in considerazione solo i dati quali risultanti dalla BDN e rilevato che la richiedente non era impossibilitata a verificare la corretta registrazione dei dati, rientrando un tale onere di verifica nella ordinaria diligenza richiesta a chi domanda l’erogazione di un contributo pubblico – la descritta ipotesi di non imposizione della sanzione amministrativa non può operare.
Infatti, attraverso la sovradichiarazione delle superfici per le quali il premio è stato richiesto la -OMISSIS-deve ritenersi responsabile dell’inadempimento in relazione al criterio di ammissibilità.
Né può applicarsi l’ulteriore causa di esclusione della sanzione di cui all’art. 77, paragrafo 2, lett. e) del regolamento (UE) n. 1306 del 2013, relativa alla scarsa entità dell’inadempienza, atteso che l’inadempienza non è affatto scarsa perché il rapporto UBA/Ha/anno è di 0,095 anziché 0,1, ma è di evidente rilievo in quanto conduce dall’ammissibilità della richiesta alla sua inammissibilità, con conseguente considerazione della superficie come non agricola.
L’art. 19 bis citato, quindi, sanziona proprio la fattispecie in esame, in cui la Società agricola ha reso una sovradichiarazione, dichiarando, come ampiamente descritto in precedenza, una superficie ammissibile a premio superiore a quella determinabile in ragione di un numero di capi a pascolo registrato in BDN inidoneo a dimostrare il carico minimo di 0,1 UBA/Ha/anno.
Ne consegue che l’irrogazione della sanzione costituisce anch’essa atto dovuto e non lede i principi di proporzionalità e gradualità di stampo eurounitario.
3.3. Tali considerazioni, peraltro, sono coerenti con quelle esposte dalla Sezione nella richiamata sentenza n. 10243 del 20 dicembre 2024, in cui è parimenti affermato che “L’art. 19-bis reg. UE 640/2014 si riferisce specificamente ai casi in cui il richiedente dichiara fin dall’inizio una superficie maggiore rispetto a quella determinabile ai sensi dell’art. 18 del regolamento e quindi utilmente considerabile ai fini dell’erogazione del premio”; la Sezione, nel caso oggetto della controversia definita con la sentenza n. 10243 del 2024, è giunta ad una conclusione differente dalla presente, in quanto, diversamente dal caso oggi in esame, la ricorrente non aveva indicato una superficie a premio maggiore, ma aveva semplicemente fatto domanda su un parametro (quello dei giorni di detenzione in stalla) che è risultato non essere corretto.
3.4. L’appello incidentale proposto da VE deve essere quindi accolto in quanto fondato e, per l’effetto, in parziale riforma sella sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere interamente respinto.
4. Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni delle deduzioni contenute nell’appello e nelle successive memorie difensive, il Collegio ha preso in considerazione, nella motivazione della presente sentenza, solo quelle ritenute astrattamente rilevanti ai fini della definizione del giudizio, per cui i profili eventualmente non menzionati si intendono ritenuti privi di sostanziale interesse.
5. Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione della particolare complessità in fatto ed in diritto della fattispecie, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe (R.G. n. 12 del 2024), così provvede:
- respinge l’appello principale proposto da -OMISSIS-Società Agricola S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS-.;
- accoglie l’appello incidentale proposto da VE e, per l’effetto, in parziale riforma sella sentenza impugnata, respinge interamente il ricorso proposto in primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante principale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.