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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 599/2018 r.g., vertente tra
(CF ) in persona del direttore e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
(CF. ), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2
domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, nata il [...] a [...]. ), residente in Controparte_1 C.F._1
Villa San Giovanni alla Via V. Emanuele II n. 89, rappresentata e difesa - per procura in calce agli atti di prime cure - dall'avv. Vito Crimi, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Locri n°3, è
elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 960/2018, pubblicata il
18/6/18.
1 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due separati atti di citazione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudizio dinnanzi il Controparte_1
Tribunale civile di Reggio Calabria, l' ed per richiedere Parte_1 Controparte_3
l'annullamento della cartella di pagamento, ricevuta in data 23.11.2016, recante il n°
09420150012348446, relativa ad “indennità occupazione abusiva marittimo con realizzazione opere tit. abilitativo assente o difforme”, anno 2015, per un ammontare complessivo di € 403,60, nonché della cartella di pagamento, ricevuta in data 26.01.2016, contraddistinta dal n° 09420140003882635, relativa ad “indennità occupazione abusiva marittimo con realizzazione opere tit. abilitativo assente
o difforme” anno 2013, per un ammontare complessivo di € 1.862,34.
Parte attrice chiedeva l'annullamento delle suddette cartelle per:
a) nullità della intimazione per illegittimità della notifica ex art. 26 DPR 602/73;
b) nullità dell'atto opposto per mancata indicazione dettagliata del calcolo degli interessi applicati;
c) illegittimità del provvedimento opposto per mancanza del titolo esecutivo.
Si costituivano in giudizio ed , contestando gli assunti di parte Parte_1 Controparte_3 attrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n.
960 del 2018, emessa il 16 giugno 2018, accoglieva l'opposizione, con annullamento delle cartelle opposte e condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello l' , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell' , la quale, Controparte_2 sebbene regolarmente citata non si è costituita.
1.) Con il primo motivo gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto fondata la proposta opposizione in violazione dell'art. 617 c.p.c. per inammissibilità del motivo di opposizione concernente il difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi;
2 1.1) Il motivo è inammissibile.
L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) è il rimedio processuale che consente al debitore di contestare la regolarità formale degli atti esecutivi.
La Suprema Corte, in merito all'impugnabilità della sentenza di primo grado sull'opposizione ex art. 617 c.p.c., ha, costantemente, ritenuto che, qualora non vi sia stata una diversa espressa qualificazione da parte del primo giudice, la sentenza non può essere impugnata con appello, ma solo con ricorso per cassazione (Cass sez Unite sent 4617 del 2011, Cass. sent. 9362 del 2017).
2.) Con il secondo e terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 1, comma 274 della legge n.
311/2004, per avere il primo giudice, erroneamente, ritenuto la mancanza di titolo esecutivo, pur in assenza di qualsiasi eccezione in tal senso, nonché l'infondatezza degli ulteriori motivi di impugnazione.
2.1) I motivi sono infondati.
Preliminarmente giova osservare che in seno all'opposizione proposta in primo grado l'odierna appellata aveva eccepito la mancanza di titolo esecutivo che giustificasse l'iscrizione a ruolo, la stessa, infatti, in seno al motivo n° 3, aveva rilevato il fatto che non vi fosse alcun titolo esecutivo che accertasse l'occupazione abusiva di suolo demaniale.
L'art. 1, comma 274 della legge n. 311/2004 (legge di bilancio) si riferisce a un regime speciale per la riscossione di somme dovute all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato.
Specificamente, stabilisce che, in caso di mancato versamento delle somme dovute entro novanta giorni dalla notifica da parte dell' o degli enti gestori, si applicano le disposizioni Parte_1 generali in materia di riscossione coattiva.
La sopra indicata normativa si riferisce all'utilizzo, a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, concessione, ecc.), di immobili di proprietà dello Stato, per i quali sia stato stabilito un canone da corrispondere all'Ente proprietario.
Nel caso che ci occupa, non esiste in atti alcun titolo di occupazione da parte dell'odierna appellata, per cui sia stata stabilita un'indennità che, in caso di mancato pagamento, dopo la seconda richiesta, ben poteva, in ossequio alla norma sopra indicata, essere iscritta a ruolo.
Dalla documentazione in atti, risulta, infatti, pendente, innanzi al Tar di Reggio Calabria procedimento relativo alla suddetta asserita occupazione di suolo demaniale, che ad oggi è stata accertata, mancando, così, come correttamente ritenuto dal primo giudice, un titolo esecutivo che conferisca al credito certezza, liquidità ed esigibilità.
Attesa la mancanza di titolo esecutivo, correttamente, il primo giudice, ha accolto la proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., con annullamento delle cartelle impugnate.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
3 3) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
1.101,00 a 5.200,00, valori medi per fase studio (€. 536,00), introduttiva (€. 536,00) e decisionale (€.
851,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 496,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria n. 960/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; conferma la sentenza 960/2018;
4 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi €. 2.419,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del suo procuratore Avv. Vito Crimi il quale ha reso la dichiarazione di rito;
nulla sulle spese per la parte contumace;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 599/2018 r.g., vertente tra
(CF ) in persona del direttore e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
(CF. ), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2
domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, nata il [...] a [...]. ), residente in Controparte_1 C.F._1
Villa San Giovanni alla Via V. Emanuele II n. 89, rappresentata e difesa - per procura in calce agli atti di prime cure - dall'avv. Vito Crimi, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Locri n°3, è
elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 960/2018, pubblicata il
18/6/18.
1 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due separati atti di citazione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudizio dinnanzi il Controparte_1
Tribunale civile di Reggio Calabria, l' ed per richiedere Parte_1 Controparte_3
l'annullamento della cartella di pagamento, ricevuta in data 23.11.2016, recante il n°
09420150012348446, relativa ad “indennità occupazione abusiva marittimo con realizzazione opere tit. abilitativo assente o difforme”, anno 2015, per un ammontare complessivo di € 403,60, nonché della cartella di pagamento, ricevuta in data 26.01.2016, contraddistinta dal n° 09420140003882635, relativa ad “indennità occupazione abusiva marittimo con realizzazione opere tit. abilitativo assente
o difforme” anno 2013, per un ammontare complessivo di € 1.862,34.
Parte attrice chiedeva l'annullamento delle suddette cartelle per:
a) nullità della intimazione per illegittimità della notifica ex art. 26 DPR 602/73;
b) nullità dell'atto opposto per mancata indicazione dettagliata del calcolo degli interessi applicati;
c) illegittimità del provvedimento opposto per mancanza del titolo esecutivo.
Si costituivano in giudizio ed , contestando gli assunti di parte Parte_1 Controparte_3 attrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n.
960 del 2018, emessa il 16 giugno 2018, accoglieva l'opposizione, con annullamento delle cartelle opposte e condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello l' , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell' , la quale, Controparte_2 sebbene regolarmente citata non si è costituita.
1.) Con il primo motivo gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto fondata la proposta opposizione in violazione dell'art. 617 c.p.c. per inammissibilità del motivo di opposizione concernente il difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi;
2 1.1) Il motivo è inammissibile.
L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) è il rimedio processuale che consente al debitore di contestare la regolarità formale degli atti esecutivi.
La Suprema Corte, in merito all'impugnabilità della sentenza di primo grado sull'opposizione ex art. 617 c.p.c., ha, costantemente, ritenuto che, qualora non vi sia stata una diversa espressa qualificazione da parte del primo giudice, la sentenza non può essere impugnata con appello, ma solo con ricorso per cassazione (Cass sez Unite sent 4617 del 2011, Cass. sent. 9362 del 2017).
2.) Con il secondo e terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 1, comma 274 della legge n.
311/2004, per avere il primo giudice, erroneamente, ritenuto la mancanza di titolo esecutivo, pur in assenza di qualsiasi eccezione in tal senso, nonché l'infondatezza degli ulteriori motivi di impugnazione.
2.1) I motivi sono infondati.
Preliminarmente giova osservare che in seno all'opposizione proposta in primo grado l'odierna appellata aveva eccepito la mancanza di titolo esecutivo che giustificasse l'iscrizione a ruolo, la stessa, infatti, in seno al motivo n° 3, aveva rilevato il fatto che non vi fosse alcun titolo esecutivo che accertasse l'occupazione abusiva di suolo demaniale.
L'art. 1, comma 274 della legge n. 311/2004 (legge di bilancio) si riferisce a un regime speciale per la riscossione di somme dovute all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato.
Specificamente, stabilisce che, in caso di mancato versamento delle somme dovute entro novanta giorni dalla notifica da parte dell' o degli enti gestori, si applicano le disposizioni Parte_1 generali in materia di riscossione coattiva.
La sopra indicata normativa si riferisce all'utilizzo, a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, concessione, ecc.), di immobili di proprietà dello Stato, per i quali sia stato stabilito un canone da corrispondere all'Ente proprietario.
Nel caso che ci occupa, non esiste in atti alcun titolo di occupazione da parte dell'odierna appellata, per cui sia stata stabilita un'indennità che, in caso di mancato pagamento, dopo la seconda richiesta, ben poteva, in ossequio alla norma sopra indicata, essere iscritta a ruolo.
Dalla documentazione in atti, risulta, infatti, pendente, innanzi al Tar di Reggio Calabria procedimento relativo alla suddetta asserita occupazione di suolo demaniale, che ad oggi è stata accertata, mancando, così, come correttamente ritenuto dal primo giudice, un titolo esecutivo che conferisca al credito certezza, liquidità ed esigibilità.
Attesa la mancanza di titolo esecutivo, correttamente, il primo giudice, ha accolto la proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., con annullamento delle cartelle impugnate.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
3 3) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
1.101,00 a 5.200,00, valori medi per fase studio (€. 536,00), introduttiva (€. 536,00) e decisionale (€.
851,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 496,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria n. 960/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; conferma la sentenza 960/2018;
4 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi €. 2.419,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del suo procuratore Avv. Vito Crimi il quale ha reso la dichiarazione di rito;
nulla sulle spese per la parte contumace;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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