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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 1.10.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. S. Balestro e Parte_1 dall'Avv. G. Moroni;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. C. Santanoceto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 6.02.2025 il ha convenuto in Pt_1
CP_ giudizio l formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' Controparte_2
, per l'intera pretesa somma di € 13.793,89, a
[...] titolo di indennità di mobilità, per il periodo dal 13 giugno 2011 al 31 ottobre 2012, o al 31 ottobre 2013 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, di cui al provvedimento del 7 novembre 2023; in ogni CP_1 caso, nel merito accertare e dichiarare il diritto del signor Parte_1 all'indennità di mobilità per il periodo dal 13 giugno 2011 al 31 ottobre
2012, o al 31 ottobre 2013 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, per l'importo di € 13.793,89, o per il diverso importo ritenuto di giustizia, per tutti i motivi esposti in ricorso;
3) accertare e dichiarare che il signor nulla deve all' , ovvero accertare e dichiarare la Parte_1 CP_1 minor somma eventualmente dovuta;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione dell'indebito CP_1 datato 7 novembre 2023; 5) condannare Controparte_2
, in persona del presidente pro tempore, a restituire
[...] eventuali importi illegittimamente trattenuti o compensati, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
6) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, ex DM 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che il in data 21 Pt_1 settembre 2010 ha presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di mobilità; che la domanda è stata accolta e l'indennità di mobilità è stata riconosciuta per il periodo 26 settembre 2010 – 26 ottobre
2013; che nel giugno 2011 il ricorrente è divenuto socio della società
Camping Le Piane srl, costituita il 20 gennaio 2011 e di cui ha venduto le proprie quote il 25 luglio 2011, senza aver di fatto avviato l'attività; che a fronte di ciò è stato iscritto, su domanda, nella gestione Commercianti con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1° giugno 2011; che a
2 seguito della vendita delle quote, l'impresa intestata al è stata Pt_1 cancellata con effetto dal 25 luglio 2011; che la suddetta attività non ha generato redditi in capo al ricorrente;
che il reddito di cui al modello
Persone Fisiche 2012 di Euro 11.886,00 è integralmente costituito CP_ dall'indennità di mobilità percepita dall' , cui si aggiunge il compenso percepito per una prestazione d'opera compiuta nel 2010 a favore della procedura fallimentare Elettrodata spa in liquidazione;
che nell'anno
2012 il reddito di cui al rigo RC1 del modello Persone Fisiche 2013 di
Euro 9.416,00 è costituito dall'indennità di mobilità percepita dall , CP_1 mentre il reddito di cui al rigo RC2 di Euro 3.634,00 corrisponde alla retribuzione percepita a seguito di rioccupazione;
che l'iscrizione alla
Gestione Commercianti, pur in assenza di reddito, ha determinato un obbligo contributivo in capo al ricorrente ritualmente adempiuto dal ricorrente mediante il versamento dei contributi richiesti;
che l'indennità di mobilità è stata corrisposta sino al mese di ottobre 2012, poiché successivamente è stata interrotta per avvio di attività di lavorativa, in quanto a partire dal 1 novembre 2012 il è stato assunto con Pt_1 contratto a tempo determinato dalla Nuvit srl;
che alla scadenza del contratto a termine di un anno, la Nuvit srl ha convertito il contratto a tempo indeterminato, circostanza della quale il ricorrente ha provveduto CP_ ad informare l che ha registrato la condizione di rioccupazione con conseguente cessazione dell'indennità di mobilità; che con provvedimento del 7 novembre 2023, ricevuto dal ricorrente in data 20 novembre 2023, l' resistente ha informato per la prima volta il CP_2 ricorrente di un presunto indebito in relazione alla prestazione di mobilità per il periodo dal 13 giugno 2011 al 31 ottobre 2013 per un complessivo importo di € 13.793,89.
2. Sulla base dei dati probatori citati va accolta la eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso.
Il provvedimento di indebito riporta testualmente: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 13/06/2011 al 31/10/2013, un pagamento non dovuto” (cfr. doc. 18 del fascicolo del ricorrente). Il
3 provvedimento è datato 7 novembre 2023 ed è stato ricevuto in data 20 novembre 2023. CP_ La tesi dell' secondo cui la prescrizione decorrerebbe dal termine per la comunicazione del credito che avrebbe fatto venir meno il diritto alla prestazione di mobilità non è supportata da alcun riferimento o documento utile. L'Ente resistente sostiene che in caso di avvio di attività di lavoro autonomo compatibile con la percezione dell'indennità di mobilità il lavoratore dovrebbe comunicare il reddito che preveda di ottenere nel corso dell'anno solare nel termine di cinque giorni dall'inizio CP_ dell'attività autonoma. Secondo l tale termine sarebbe collocato in CP_ data 25 novembre 2013. La difesa dell' afferma in modo generico le seguenti circostanze: “la sede di Milano TO nel mese di novembre
2013 veniva a conoscenza, per il tramite della sede di EN, CP_1 che l'utente aveva avviato un'attività autonoma a partire dal 13 giugno
2013, omettendo, altresì, di dichiarare, entro i cinque giorni successivi CP_ all'inizio attività, il reddito presunto”. Inoltre l nella memoria di costituzione afferma: “In data 25 novembre 2013, pertanto, il competente uffici odi Milano procedeva a far “decadere” la prestazione di mobilità a decorrere dal 13 giugno 2013”. CP_ Dalla ricostruzione operata dall' non solo non è dato evincere quando l sarebbe venuto a conoscenza effettivamente della presunta CP_2 attività autonoma ( si afferma, infatti, in modo assolutamente generico
“novembre 2013”), ma implicitamente viene smentito che ciò sarebbe accaduto il 25 novembre 2013, collocando in tale data il provvedimento di decadenza della prestazione, sicuramente successivo a quello in cui CP_ l di EN avrebbe rilevato l'avvio dell'attività autonoma, CP_ avvisando l di TO che a sua volta ha provveduto a segnalare la circostanza alla sede competente per intervenire.
Parimenti infondato il tentativo di spostare il termine di decorrenza della presunta prescrizione al momento dell'ultimo pagamento (cfr. doc. 4 del CP_ fascicolo ). Il pagamento del 12 novembre 2013 altro non è che un conguaglio Irpef di € 26 sulla prestazione la cui ultima rata in ogni caso
4 è stata corrisposta, come si evince dalla documentazione prodotta, in data 12 novembre 2012.
Peraltro, l'attività di lavoro autonomo si colloca in un altro periodo, ossia nel 2011: l'iscrizione alla gestione Commercianti va dal 1 giugno 2011 al
25 luglio 2011. Anche volendo considerare l'obbligo dichiarativo CP_ richiamato dall' nel termine di cinque giorni dall'avvio, occorrerebbe individuare il momento di avvio dell'attività, che in ogni caso va collocato nel 2011 e non nel 2013, quando il ricorrente era già lavoratore dipendente, dunque oltre dieci anni prima del provvedimento di indebito.
Inoltre va osservato che l'attività di lavoro autonomo non solo non è mai stata avviata dal ricorrente e, quindi, non ha prodotto reddito soggetto a dichiarazione, ma non sarebbe nemmeno soggetta al termine di dichiarazione di cinque giorni come sostenuto dall' , termine non CP_2 contemplato da alcuna disposizione di legge ma da una mera circolare CP_ interna dell' applicabile a fattispecie di avvio di lavoro subordinato e non autonomo .
La pretesa dell' è pacificamente incorsa nella prescrizione CP_1 decennale. CP_
3. Anche le difese dell' circa il diritto alla prestazione e quindi circa la decadenza della prestazione di indennità di mobilità da cui sarebbe scaturito il provvedimento di indebito sono infondate.
L'art. 9 della L. n. 223/1991 vigente all'epoca di fatti di causa disponeva che il lavoratore fosse cancellato dalle liste di mobilità e decadesse dai trattamenti e dalle indennità di cui alle relative norme nelle ipotesi di rifiuto all'avvio ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla
Regione o nella ipotesi di mancata frequentazione dello stesso;
non accettazione dell'offerta di un lavoro che professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, di un lavoro che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia di un inquadramento o di in livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
non accettazione da parte del lavoratore, in mancanza di
5 un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 6, comma 4; mancata comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione CP_ alla competente sede dell' del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, comma d-bis); mancata risposta, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonché di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il ricorrente non rientrava in alcune delle elencate ipotesi di decadenza: per tali ragioni la revoca dell'indennità di mobilità deve essere ritenuta illegittima.
In conclusione la domanda formulata dall'istante merita di essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza CP_ dell' .
P. Q. M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 6.02.2025 Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
CP_ 1) dichiara la illegittimità della pretesa restitutoria dell' di Euro CP_ 13.793,89 e, per l'effetto, dichiara che il nulla deve all' ; Pt_1
CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese processuali dell'istante che liquida in complessivi Euro 3.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 1.10.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 1.10.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. S. Balestro e Parte_1 dall'Avv. G. Moroni;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. C. Santanoceto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 6.02.2025 il ha convenuto in Pt_1
CP_ giudizio l formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' Controparte_2
, per l'intera pretesa somma di € 13.793,89, a
[...] titolo di indennità di mobilità, per il periodo dal 13 giugno 2011 al 31 ottobre 2012, o al 31 ottobre 2013 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, di cui al provvedimento del 7 novembre 2023; in ogni CP_1 caso, nel merito accertare e dichiarare il diritto del signor Parte_1 all'indennità di mobilità per il periodo dal 13 giugno 2011 al 31 ottobre
2012, o al 31 ottobre 2013 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, per l'importo di € 13.793,89, o per il diverso importo ritenuto di giustizia, per tutti i motivi esposti in ricorso;
3) accertare e dichiarare che il signor nulla deve all' , ovvero accertare e dichiarare la Parte_1 CP_1 minor somma eventualmente dovuta;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione dell'indebito CP_1 datato 7 novembre 2023; 5) condannare Controparte_2
, in persona del presidente pro tempore, a restituire
[...] eventuali importi illegittimamente trattenuti o compensati, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
6) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, ex DM 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che il in data 21 Pt_1 settembre 2010 ha presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di mobilità; che la domanda è stata accolta e l'indennità di mobilità è stata riconosciuta per il periodo 26 settembre 2010 – 26 ottobre
2013; che nel giugno 2011 il ricorrente è divenuto socio della società
Camping Le Piane srl, costituita il 20 gennaio 2011 e di cui ha venduto le proprie quote il 25 luglio 2011, senza aver di fatto avviato l'attività; che a fronte di ciò è stato iscritto, su domanda, nella gestione Commercianti con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1° giugno 2011; che a
2 seguito della vendita delle quote, l'impresa intestata al è stata Pt_1 cancellata con effetto dal 25 luglio 2011; che la suddetta attività non ha generato redditi in capo al ricorrente;
che il reddito di cui al modello
Persone Fisiche 2012 di Euro 11.886,00 è integralmente costituito CP_ dall'indennità di mobilità percepita dall' , cui si aggiunge il compenso percepito per una prestazione d'opera compiuta nel 2010 a favore della procedura fallimentare Elettrodata spa in liquidazione;
che nell'anno
2012 il reddito di cui al rigo RC1 del modello Persone Fisiche 2013 di
Euro 9.416,00 è costituito dall'indennità di mobilità percepita dall , CP_1 mentre il reddito di cui al rigo RC2 di Euro 3.634,00 corrisponde alla retribuzione percepita a seguito di rioccupazione;
che l'iscrizione alla
Gestione Commercianti, pur in assenza di reddito, ha determinato un obbligo contributivo in capo al ricorrente ritualmente adempiuto dal ricorrente mediante il versamento dei contributi richiesti;
che l'indennità di mobilità è stata corrisposta sino al mese di ottobre 2012, poiché successivamente è stata interrotta per avvio di attività di lavorativa, in quanto a partire dal 1 novembre 2012 il è stato assunto con Pt_1 contratto a tempo determinato dalla Nuvit srl;
che alla scadenza del contratto a termine di un anno, la Nuvit srl ha convertito il contratto a tempo indeterminato, circostanza della quale il ricorrente ha provveduto CP_ ad informare l che ha registrato la condizione di rioccupazione con conseguente cessazione dell'indennità di mobilità; che con provvedimento del 7 novembre 2023, ricevuto dal ricorrente in data 20 novembre 2023, l' resistente ha informato per la prima volta il CP_2 ricorrente di un presunto indebito in relazione alla prestazione di mobilità per il periodo dal 13 giugno 2011 al 31 ottobre 2013 per un complessivo importo di € 13.793,89.
2. Sulla base dei dati probatori citati va accolta la eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso.
Il provvedimento di indebito riporta testualmente: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 13/06/2011 al 31/10/2013, un pagamento non dovuto” (cfr. doc. 18 del fascicolo del ricorrente). Il
3 provvedimento è datato 7 novembre 2023 ed è stato ricevuto in data 20 novembre 2023. CP_ La tesi dell' secondo cui la prescrizione decorrerebbe dal termine per la comunicazione del credito che avrebbe fatto venir meno il diritto alla prestazione di mobilità non è supportata da alcun riferimento o documento utile. L'Ente resistente sostiene che in caso di avvio di attività di lavoro autonomo compatibile con la percezione dell'indennità di mobilità il lavoratore dovrebbe comunicare il reddito che preveda di ottenere nel corso dell'anno solare nel termine di cinque giorni dall'inizio CP_ dell'attività autonoma. Secondo l tale termine sarebbe collocato in CP_ data 25 novembre 2013. La difesa dell' afferma in modo generico le seguenti circostanze: “la sede di Milano TO nel mese di novembre
2013 veniva a conoscenza, per il tramite della sede di EN, CP_1 che l'utente aveva avviato un'attività autonoma a partire dal 13 giugno
2013, omettendo, altresì, di dichiarare, entro i cinque giorni successivi CP_ all'inizio attività, il reddito presunto”. Inoltre l nella memoria di costituzione afferma: “In data 25 novembre 2013, pertanto, il competente uffici odi Milano procedeva a far “decadere” la prestazione di mobilità a decorrere dal 13 giugno 2013”. CP_ Dalla ricostruzione operata dall' non solo non è dato evincere quando l sarebbe venuto a conoscenza effettivamente della presunta CP_2 attività autonoma ( si afferma, infatti, in modo assolutamente generico
“novembre 2013”), ma implicitamente viene smentito che ciò sarebbe accaduto il 25 novembre 2013, collocando in tale data il provvedimento di decadenza della prestazione, sicuramente successivo a quello in cui CP_ l di EN avrebbe rilevato l'avvio dell'attività autonoma, CP_ avvisando l di TO che a sua volta ha provveduto a segnalare la circostanza alla sede competente per intervenire.
Parimenti infondato il tentativo di spostare il termine di decorrenza della presunta prescrizione al momento dell'ultimo pagamento (cfr. doc. 4 del CP_ fascicolo ). Il pagamento del 12 novembre 2013 altro non è che un conguaglio Irpef di € 26 sulla prestazione la cui ultima rata in ogni caso
4 è stata corrisposta, come si evince dalla documentazione prodotta, in data 12 novembre 2012.
Peraltro, l'attività di lavoro autonomo si colloca in un altro periodo, ossia nel 2011: l'iscrizione alla gestione Commercianti va dal 1 giugno 2011 al
25 luglio 2011. Anche volendo considerare l'obbligo dichiarativo CP_ richiamato dall' nel termine di cinque giorni dall'avvio, occorrerebbe individuare il momento di avvio dell'attività, che in ogni caso va collocato nel 2011 e non nel 2013, quando il ricorrente era già lavoratore dipendente, dunque oltre dieci anni prima del provvedimento di indebito.
Inoltre va osservato che l'attività di lavoro autonomo non solo non è mai stata avviata dal ricorrente e, quindi, non ha prodotto reddito soggetto a dichiarazione, ma non sarebbe nemmeno soggetta al termine di dichiarazione di cinque giorni come sostenuto dall' , termine non CP_2 contemplato da alcuna disposizione di legge ma da una mera circolare CP_ interna dell' applicabile a fattispecie di avvio di lavoro subordinato e non autonomo .
La pretesa dell' è pacificamente incorsa nella prescrizione CP_1 decennale. CP_
3. Anche le difese dell' circa il diritto alla prestazione e quindi circa la decadenza della prestazione di indennità di mobilità da cui sarebbe scaturito il provvedimento di indebito sono infondate.
L'art. 9 della L. n. 223/1991 vigente all'epoca di fatti di causa disponeva che il lavoratore fosse cancellato dalle liste di mobilità e decadesse dai trattamenti e dalle indennità di cui alle relative norme nelle ipotesi di rifiuto all'avvio ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla
Regione o nella ipotesi di mancata frequentazione dello stesso;
non accettazione dell'offerta di un lavoro che professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, di un lavoro che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia di un inquadramento o di in livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
non accettazione da parte del lavoratore, in mancanza di
5 un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 6, comma 4; mancata comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione CP_ alla competente sede dell' del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, comma d-bis); mancata risposta, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonché di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il ricorrente non rientrava in alcune delle elencate ipotesi di decadenza: per tali ragioni la revoca dell'indennità di mobilità deve essere ritenuta illegittima.
In conclusione la domanda formulata dall'istante merita di essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza CP_ dell' .
P. Q. M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 6.02.2025 Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
CP_ 1) dichiara la illegittimità della pretesa restitutoria dell' di Euro CP_ 13.793,89 e, per l'effetto, dichiara che il nulla deve all' ; Pt_1
CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese processuali dell'istante che liquida in complessivi Euro 3.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 1.10.2025
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