Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2025, proposto da
Md UN AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Bidini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento datato e notificato il 25.02.2025, con cui è stata respinta l’istanza prot. n. P-MS/L/Q/2023/100102, volta al conseguimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata in data 31.01.2025 dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ND VI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il lavoratore ricorrente si duole del provvedimento prot. n. 8672 del 25 febbraio 2025, con cui è stato revocato il nulla-osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato che era stato rilasciato in suo favore su istanza del datore di lavoro.
2) La revoca si fonda unicamente sul fatto che il datore di lavoro ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse all’assunzione e sul fatto che non poteva essere accolta la richiesta di parte ricorrente, presentata in corso di procedimento, di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in quanto, secondo la P.A., la normativa di riferimento non contempla tale ipotesi.
3) Si è costituita in giudizio l’Amministrazione.
4) Con ordinanza n. 304 del 5 giugno 2025, la domanda cautelare veniva accolta ai fini del riesame della posizione del ricorrente, all’uopo rilevandosi che l’Amministrazione aveva revocato il nulla-osta per il sopravvenuto disinteresse all’assunzione palesato dal datore di lavoro, non sembrando, tuttavia, che la P.A. avesse “ considerato l’ulteriore circostanza secondo cui il ricorrente, in corso di procedimento, si [era] “ reso immediatamente disponibile ad un nuovo lavoro, tanto da essersi trasferito ed avere rinvenuto altra occupazione (o quanto meno promessa di occupazione) ” ( v. pag. 6 ricorso e docc. 8 e 9) ”. Con la medesima ordinanza veniva fissata l’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
5) In data 8 luglio 2025, l’Amministrazione ha depositato il decreto prot. n. 31050 del 3 luglio 2025, con cui, nel prendere atto della suddetta ordinanza, la Prefettura:
- a) “ al fine di riesaminare l’istanza, ha chiesto al legale del ricorrente di fornire elementi integrativi circa l’offerta di assunzione reperita del ricorrente ” (v. cit. decreto);
- b) ha esaminato la documentazione pervenuta il 27 giugno 2025 e ha preso atto della disponibilità di un nuovo datore di lavoro ad assumere il ricorrente a tempo pieno e indeterminato (v. cit. decreto);
- c) ha quindi revocato il precedente provvedimento di revoca (oggetto di causa) e ha disposto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente (v., sempre, cit. decreto).
6) Alla luce della rinnovata valutazione da parte della P.A., il legale di parte ricorrente, con nota difensiva del 12 gennaio 2026, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
7) All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Osserva il Collegio che, dal decreto prot. n. 31050 del 3 luglio 2025, emerge chiaramente che la P.A., sia pure in seguito all’ordinanza cautelare n. 304 del 5 giugno 2025, ha riesaminato la posizione del ricorrente, effettuando una nuova ed autonoma valutazione alla luce delle risultanze che la stessa Amministrazione ha chiesto ed acquisito dal legale del ricorrente (segnatamente, in data 27 giugno 2025, come riportato nel nuovo decreto). In ragione di tanto, la P.A. ha revocato il precedente provvedimento di revoca, che era oggetto di causa, e ha disposto il rilascio del permesso per attesa occupazione in favore del ricorrente. Ne deriva che può effettivamente essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
9) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR CI, Presidente
ND VI, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND VI | DR CI |
IL SEGRETARIO