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12 agosto 2004
12 agosto 2004
Art. 1. 1. All'articolo 188, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , le parole: «, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice».
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Si riporta il testo dell'art. 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 188 (Concorso formale e reato continuato nel caso di piu' sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 137, nel caso di piu' sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entita' della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'art. 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato accoglie ugualmente la richiesta.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Si riporta il testo dell'art. 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 188 (Concorso formale e reato continuato nel caso di piu' sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 137, nel caso di piu' sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entita' della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'art. 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato accoglie ugualmente la richiesta.
Commentario • 1
- 1. Disposizioni di attuazione del C.p.p. - Titolo I - Capo XIII - XVIIAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2018 · 0.8819714
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 08/03/2005, n. 93Provvedimento: […] Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, l'art. 1 della legge 2 agosto 2004, n. 205 (Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) ha modificato, nel senso auspicato del rimettente, la norma censurata;Leggi di più...
- applicazione della disciplina del reato continuato·
- sopravvenuta modifica normativa della norma censurata nel senso auspicato·
- denunciato deteriore trattamento rispetto all’applicazione della disciplina nel giudizio di merito·
- restituzione degli atti al giudice rimettente.·
- ord. 93/05. esecuzione penale·
- due anni di reclusione anziché cinque anni·
- limite massimo di pena·
- presupposto