Versione
9 aprile 1942
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8 maggio 2010
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Art. 21. Vigilanza sulla professione.
La vigilanza sulla professione di attuarlo spetta al ((Ministro della giustizia)) il quale l'esercita d'intesa col Ministro per le corporazioni.
La vigilanza sulla professione di attuarlo spetta al ((Ministro della giustizia)) il quale l'esercita d'intesa col Ministro per le corporazioni.