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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7367 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to DI ROBBIO Parte_1
VINCENZO;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GALARDO Controparte_1
ANTONIO;
RESISTENTE
e il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunti dalle parti in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2024, parte ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PE (IS) il 04/10/2003 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie (il 20.04.2000) e (il 31.07.2004). Per_1 Persona_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 25.01.2012 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 2478/2012 del 7.02.2012, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva in data 10.02.2025 parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva pronunciarsi sentenza alle condizioni indicate nella memoria di costituzione e risposta.
All'udienza di prima comparizione del 14.03.2025 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un accordo;
il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, riservava la causa in decisione.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
- nessun assegno divorzile sarà erogato perché entrambe le parti sono autosufficienti;
- nessun contributo economico a carico delle parti per le figlie, maggiorenni ed autosufficienti;
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PE (CE) il 4.10.2003 da nato a Parte_1
SAAN D'FE (CE) il 29.01.1977 e nata a [...] il Controparte_1
23.06.1983 alle condizioni sopra richiamate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PE (IS) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile – atto n.32 parte II serie A anno 2003);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7367 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to DI ROBBIO Parte_1
VINCENZO;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GALARDO Controparte_1
ANTONIO;
RESISTENTE
e il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunti dalle parti in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2024, parte ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PE (IS) il 04/10/2003 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie (il 20.04.2000) e (il 31.07.2004). Per_1 Persona_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 25.01.2012 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 2478/2012 del 7.02.2012, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva in data 10.02.2025 parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva pronunciarsi sentenza alle condizioni indicate nella memoria di costituzione e risposta.
All'udienza di prima comparizione del 14.03.2025 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un accordo;
il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, riservava la causa in decisione.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
- nessun assegno divorzile sarà erogato perché entrambe le parti sono autosufficienti;
- nessun contributo economico a carico delle parti per le figlie, maggiorenni ed autosufficienti;
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PE (CE) il 4.10.2003 da nato a Parte_1
SAAN D'FE (CE) il 29.01.1977 e nata a [...] il Controparte_1
23.06.1983 alle condizioni sopra richiamate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PE (IS) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile – atto n.32 parte II serie A anno 2003);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio