Articolo 2 bis della Legge 19 luglio 1991, n. 216
Articolo 2Articolo 3
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28 luglio 1994
Art. 2-bis. (( 1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.
2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'ANCI, nonche' da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove, vengono attuati i progetti, ai membri del comitato e' attribuito il rimborso delle spes L'onere relativo e' valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1. ))
Entrata in vigore il 28 luglio 1994