Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 agosto 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 luglio 1994 |
Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2016, n. 166Provvedimento: N. 00155/2015 REG.RIC. N. 00166/2016 REG.PROV.COLL. N. 00155/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 155 del 2015 proposto da -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Patrizio Ivo D'Andrea, dall'avv. Franco Bambini, dall'avv. Nazzarena Zorzella e dall'avv. Maria Virgilio, e presso quest'ultima elettivamente domiciliati in Bologna, via Rubbiani n. 3; contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto comprensivo n. 20 di Bologna, in persona dei rispettivi rappresentanti legali …Leggi di più...
- giurisprudenza sulla laicità scolastica·
- laicità della scuola pubblica·
- principio di non discriminazione·
- competenza del Consiglio di Istituto·
- libertà religiosa·
- attività religiosa nelle scuole·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 96 d.lgs. n. 297/1994·
- benedizione pasquale·
- iniziative complementari e integrative
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita' criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di eta' minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:
a) l'attivita' di comunita' di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;
b) l'attuazione di interventi a sostengo delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
c) l'attivita' di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;
d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorita' scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo.
2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia puo' essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330 , 333 e 336 del codice civile , su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorita' di pubblica sicurezza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 330 , 333 e 336 del codice civile , come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 152 , 155 e 157 della legge 19 maggio 1975, n. 151 :
"Art. 330 (Decadenza dalla potesta' sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare".
"Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".
"Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessita' il tribunale puo' adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio". - Art. 2. 1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunita' montane, nonche' ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarieta' sociale che operino senza scopo di lucro nelle attivita' e con le specifiche finalita' di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalita' dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3.
2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il parere.
3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarieta' sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attivita' svolta alla commissione di cui al comma 5.
4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunita' montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.
5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione e' composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'eta' evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazionenazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.
6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta. (1)
7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno. ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 36, (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992 n. 7), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente art. 2, sesto comma, " nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali ".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 maggio 1994, n. 318 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 465 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'anno 1994 il termine di cui all' articolo 2, comma 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216 , per l'inoltro della documentazione e della domanda, e' fissato al 30 settembre." - Art. 2-bis. (( 1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.
2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'ANCI, nonche' da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove, vengono attuati i progetti, ai membri del comitato e' attribuito il rimborso delle spes L'onere relativo e' valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1. ))