Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 15/12/2025, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02093/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elierta Myftari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lorenteggio, 36;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di rigetto -OMISSIS- nr -OMISSIS- emesso in data 21 febbraio 2025 e notificato mediante consegna brevi manu alla ricorrente in data 23 marzo 2025, recante il rigetto dell’istanza di aggiornamento e la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE n. I03396647;
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12\11\2025:
- il provvedimento già impugnato con il ricorso principale ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. AB NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in relazione agli elementi di causa sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
- la ricorrente impugna il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo, in ragione del suo allontanamento dal territorio italiano da gennaio 2022 a giugno 2023, ossia per un tempo superiore a quello previsto dall’art. 9 del d.lgs. 1998 n. 286;
- con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il 4.7.2025, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, disponendo il riesame della fattispecie ad opera dell’amministrazione resistente e sospendendo nelle more il provvedimento impugnato;
Rilevato che l’amministrazione non ha compiutamente eseguito il riesame disposto dal Tribunale, né ha fornito spiegazioni in proposito, limitandosi a depositare una relazione con la quale si deduce che in sede procedimentale la ricorrente non avrebbe documentato di avere soggiornato in Grecia durante il periodo considerato ai fini della revoca impugnata, ma senza adottare nuove determinazioni provvedimentali;
Ritenuta la fondatezza delle censure proposte con il ricorso principale e con il successivo ricorso per motivi aggiunti e tese a contestare il difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto, come già evidenziato in sede cautelare:
- le allegazioni e la documentazione prodotta dalla ricorrente evidenziano che il periodo di allontanamento dal territorio dell’Unione Europea è stato inferiore a 12 mesi, stante il soggiorno in Grecia tra giugno e luglio del 2022;
- più in dettaglio, dal passaporto prodotto in giudizio emerge che la ricorrente si è recata in Grecia, ossia in un paese appartenente all’Unione Europea, dal 6 al 18 luglio 2022, sicché il periodo di allontanamento dall’area unionale è inferiore a quello previsto dall’art. 9 del d.l.gs 1998 n. 286, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, con conseguente fondatezza delle censure proposte;
- la considerazione della fattispecie complessiva e la circostanza che la ricorrente non abbia fornito informazioni esaustive in sede procedimentale consentono di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
1) accoglie il ricorso principale e quello per motivi aggiunti e annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente
AB NA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB NA | IC GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.