Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
È legittimamente configurabile la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale in relazione a vicende riguardanti l'operato dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale dei geometri tutte le volte il cui il fatto illecito generatore del danno si sia consumato in epoca anteriore al I gennaio 1995, a nulla rilevando che, da questa data, la predetta Cassa abbia assunto personalità giuridica di diritto privato, ed a nulla rilevando che il relativo procedimento sia stato instaurato in epoca successiva a tale data, atteso che la giurisdizione "de qua" si determina con riguardo alla legge vigente alla data del fatto illecito generatore del danno (nella specie, il 1990).
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FATTO 1. Con atto di citazione depositato l'11 dicembre 2024, preceduto dall'invito a presentare controdeduzioni come prescritto dal codice di rito, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione C. Maria Lucia, all'epoca dei fatti amministratrice di sostegno del sig. S. Antonino, già condannata per peculato continuato oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione, con sentenza passata in giudicato, per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, della somma di euro 100.000,00 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, quale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2003, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER ER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL'UNIVERSITÀ 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ERMETES, che lo rappresenta e elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
nonché
contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza n. 254/00 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 08/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
uditi gli Avvocati Luca DI GIANNANTONIO, per delega dell'avvocato Paolo ERMETES;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso, con conferma della giurisdizione della Corte dei Conti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Cassa Nazionale dei Geometri, negli anni 1990 e 1992, acquistò due immobili in Savona ed in Roma.
Il geometra MB ER, membro del consiglio di amministrazione dell'Ente, fu condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 317 e 319 del codice penale, per avere percepito la somma di lire 250 milioni, allo scopo di non frapporre ostacoli in relazione all'acquisto dell'immobile in Savona.
La Cassa dei Geometri, che si era costituita parte civile nel processo penale, ricevette dall'imputato la somma di lire cinque milioni a titolo di risarcimento dei danni e revocò la costituzione di parte civile.
2. Il Procuratore presso la Corte dei Conti per il Lazio, con atto di citazione dell'8 luglio 1997, ha convenuto in giudizio davanti alla Corte regionale il ER, nella qualità prima indicata, chiedendone la condanna al pagamento delle somme specificate nell'atto di citazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il Procuratore ha ritenuto che i fatti prima indicati configuravano una fattispecie di responsabilità per danno alla finanza della Cassa.
3. La Sezione regionale, dichiarato che ricorreva la giurisdizione della Corte dei Conti anche dopo che la Cassa aveva conseguito la personalità giuridica di diritto privato, perché la giurisdizione sussisteva all'epoca dei fatti, e che l'azione di responsabilità non era preclusa dal parziale ristoro del danno conseguito in sede extraprocessuale, ha accertato l'esistenza del danno cagionato alla Cassa dei Geometri ed ha condannato il ER al pagamento della somma di lire 245 milioni.
4. La decisione è stata impugnata dal ER, il quale ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, sostenendo che la giurisdizione si doveva determinare secondo la legge vigente al momento della proposizione della domanda e che la transazione intervenuta con la Cassa dei Geometri precludeva l'esercizio dell'azione di responsabilità.
5. La Corte dei Conti, in grado di appello, con sentenza dell'8 agosto 2000, ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, ha dichiarato che il carattere pubblico della Cassa dei Geometri e l'assenza di ogni carattere di imprenditorialità della gestione patrimoniale facevano ritenere l'esistenza della propria giurisdizione per i danni sopportati dalla Cassa Nazionale dei Geometri fino al 1 gennaio 1995.
6. MB ER ha impugnato la decisione mediante ricorso davanti alle sezioni unite di questa Corte, chiedendone la cassazione ed ha depositato anche memoria.
Resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per Cassazione è articolato nell'unico motivo di difetto assoluto di giurisdizione.
Il ricorrente, premesso che la natura di ente pubblico della Cassa Nazionale dei Geometri è venuta meno in forza del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, il quale ha attribuito all'Ente
personalità di diritto privato a decorrere dal 1 gennaio 1995, sostiene che la giurisdizione della Corte dei Conti doveva essere negata in base agli argomenti che qui di seguito sono esposti. La sentenza impugnata, in primo luogo, avrebbe dovuto considerare che l'azione di responsabilità era stata proposta dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 590 del 1995 e che, quindi, la decisione si poneva in contrasto il disposto dell'art. 5 cod. proc. civ., il quale stabilisce la giurisdizione si determina con riferimento alla legislazione vigente al momento della proposizione della domanda. In secondo luogo, la giurisdizione non poteva essere esercitata con riferimento agli atti di compravendita, rispetto ai quali era sorta l'imputazione in capo al geometra ER, essendo essi atti di gestione della Cassa. Infine, anche a voler riconoscere la natura pubblica della Cassa dei Geometri, si doveva considerare che la responsabilità degli amministratori era assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia su un rapporto di lavoro di dipendente di ente pubblico economico.
2. Il principio della perpetuatio iurisdionis, invocato dal ricorrente non è in grado di sostenere il dedotto difetto di giurisdizione. L'art. 5 cod. proc. civ., affermando che giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato di fatto, in sè, non è norma d'individuazione della giurisdizione (e della competenza); piuttosto è norma che, quando manca una specifica disciplina transitoria, stabilisce l'irrilevanza dei mutamenti di una delle situazioni in essa indicate, quando essi siano intervenuti successivamente alla domanda.
La norma si riferisce, cioè, ai mutamenti di una delle situazioni in essa indicate, intervenuti successivamente all'introduzione del giudizio e stabilisce la loro irrilevanza rispetto alla giurisdizione (e alla competenza): in questo senso, Cass. ss. uu. 19 febbraio 2002, n. 2415, tra le tante. La norma, quindi, non trova applicazione per escludere la giurisdizione in ordine all'azione di responsabilità promossa contro il geometra ER con atto (dell'8 luglio 1997) successivo all'avvenuta trasformazione della Cassa Nazionale Geometri da ente pubblico economico in ente di diritto privato, come disposto dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509. La trasformazione, infatti, non è avvenuta nel corso del giudizio di responsabilità.
3. Con riguardo ai danni a carico della Cassa Nazionale dei Geometri, il ER ne risponde ai sensi dell'art. 52 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente, e la giurisdizione sulla corrispondente controversia appartiene alla Corte dei Conti.
Questa giurisdizione si determina, infatti, avuto riguardo alla legge vigente alla data del fatto illecito, generatore del danno. Questa data corrisponde a quella della vendita degli immobili, in relazione alla quale al geometra ER è addebitata la percezione di somme non dovute.
La vendita, pacificamente, è avvenuta nell'anno 1990, quando la Cassa Nazionale dei Geometri era assoggettata al controllo della Corte dei Conti, in quanto ente pubblico: Cass. 22 dicembre 2000, n. 1329, tra le più recenti. Ciò comporta la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti nel presente giudizio.
4. Le conclusioni raggiunte esonerano il Collegio dall'esame delle altre ragioni indicate dal ricorrente, secondo il quale l'acquisto degli immobili non era un atto di gestione del patrimonio della Cassa, ma di impiego delle sue risorse finanziarie per scopi propri della Cassa medesima, oppure che, nella specie, il rapporto della Cassa con i suoi amministratori rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 409 n. 5 cod. proc. civ.
5. Conclusivamente, deve essere e dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Alcuna pronuncia deve essere emessa sulle spese di questo giudizio, in considerazione della posizione formale rivestita dal Procuratore Generale della Corte dei conti, unico intimato che ha svolto attività difensiva in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2003