Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2003, n. 3600
CASS
Sentenza 12 marzo 2003

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 19 dicembre 2002, con relatore il Consigliere Luigi Francesco Di Nanni. Le parti in causa erano un geometra, ricorrente, e la Cassa Nazionale dei Geometri, intimata. Il ricorrente contestava la giurisdizione della Corte dei Conti, sostenendo che, a seguito della trasformazione della Cassa in ente di diritto privato, la giurisdizione dovesse passare al giudice ordinario. Inoltre, argomentava che la transazione avvenuta con la Cassa escludeva l'azione di responsabilità.

La Corte, tuttavia, ha confermato la giurisdizione della Corte dei Conti, affermando che la responsabilità del geometra derivava da atti compiuti quando la Cassa era ancora un ente pubblico. Ha sottolineato che la giurisdizione si determina in base alla legge vigente al momento del fatto illecito, non a quella vigente al momento della domanda. La Corte ha anche chiarito che il principio della perpetuatio iurisdionis non esclude la giurisdizione della Corte dei Conti, poiché la trasformazione dell'ente non era avvenuta durante il giudizio di responsabilità. Pertanto, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti, esonerando il Collegio dall'esaminare ulteriori motivi del ricorrente.

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Massime1

È legittimamente configurabile la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale in relazione a vicende riguardanti l'operato dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale dei geometri tutte le volte il cui il fatto illecito generatore del danno si sia consumato in epoca anteriore al I gennaio 1995, a nulla rilevando che, da questa data, la predetta Cassa abbia assunto personalità giuridica di diritto privato, ed a nulla rilevando che il relativo procedimento sia stato instaurato in epoca successiva a tale data, atteso che la giurisdizione "de qua" si determina con riguardo alla legge vigente alla data del fatto illecito generatore del danno (nella specie, il 1990).

Commentari2

  • 1Corte dei conti, s.g. Sardegna, sentenza 7 gennaio 2026, n. 4
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte dei conti, s.g. Sardegna, sentenza 7 gennaio 2026, n. 4
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    FATTO 1. Con atto di citazione depositato l'11 dicembre 2024, preceduto dall'invito a presentare controdeduzioni come prescritto dal codice di rito, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione C. Maria Lucia, all'epoca dei fatti amministratrice di sostegno del sig. S. Antonino, già condannata per peculato continuato oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione, con sentenza passata in giudicato, per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, della somma di euro 100.000,00 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, quale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2003, n. 3600
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3600
Data del deposito : 12 marzo 2003

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